Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0009

    Causa C-9/22, An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens): Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «piani e programmi» – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Valutazione ambientale – Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente – Articolo 3, paragrafo 1 – Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso – Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici)

    GU C 164 del 8.5.2023, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 164/14


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — NJ, OZ / An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

    [Causa C-9/22 (1), An Bord Pleanála e.a. (Site de St Teresa’s Gardens)]

    (Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Valutazione ambientale - Atto non normativo predisposto da un consiglio comunale e da un promotore - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 1 - Obbligo di individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto in modo appropriato per ogni singolo caso - Orientamenti ministeriali vincolanti in materia di altezza degli edifici)

    (2023/C 164/18)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    High Court (Irlanda)

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: NJ, OZ

    Convenuti: An Bord Pleanála, Ireland, Attorney General

    con l’intervento di: DBTR-SCR1 Fund, a sub Fund of TWTC Multi-Family ICAV

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,

    devono essere interpretati nel senso che:

    un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva qualora, in primo luogo, sia stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano e sia stato adottato da tale autorità, in secondo luogo, sia stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma e, in terzo luogo, preveda sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma, a condizione, tuttavia, che abbia almeno carattere obbligatorio per le autorità competenti nel settore del rilascio di autorizzazioni per progetti.

    2)

    La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,

    deve essere interpretata nel senso che:

    essa non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.


    (1)  GU C 158 dell’11.04.2022.


    Top