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Document 62022CA0006
Case C-6/22, M.B. and Others (Effects of the invalidation of a contract): Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 16 March 2023 (request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Poland) — M.B., U.B., M.B. v X S.A. (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Articles 6 and 7 — Effects of a declaration that a term is unfair — Mortgage loan agreement indexed to a foreign currency — Continued existence of the contract without unfair terms — Consumer’s wish to have the contract declared invalid — Application of the directive after the invalidation of the contract — Powers and obligations of the national court)
Causa C-6/22, M.B. e a. (Effets de l’invalidation d’un contrat): Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.B., U.B., M.B. / X S.A. («Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto – Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto – Poteri e obblighi del giudice nazionale»)
Causa C-6/22, M.B. e a. (Effets de l’invalidation d’un contrat): Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.B., U.B., M.B. / X S.A. («Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articoli 6 e 7 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Sussistenza del contratto senza clausole abusive – Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto – Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto – Poteri e obblighi del giudice nazionale»)
GU C 164 del 8.5.2023, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 164/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.B., U.B., M.B. / X S.A.
[Causa C-6/22 (1), M.B. e a. (Effets de l’invalidation d’un contrat)]
(«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articoli 6 e 7 - Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Sussistenza del contratto senza clausole abusive - Volontà del consumatore di ottenere la dichiarazione di invalidità del contratto - Applicazione della direttiva dopo l’invalidazione del contratto - Poteri e obblighi del giudice nazionale»)
(2023/C 164/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: M.B., U.B., M.B
Convenuto: X S.A.
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di una delle sue clausole, spetta agli Stati membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione, nel rispetto della tutela accordata al consumatore da tale direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il giudice nazionale, da un lato, esamini d’ufficio, al di là di qualsiasi prerogativa conferitagli dal diritto nazionale al riguardo, la situazione patrimoniale del consumatore che ha chiesto l’invalidazione del contratto che lo lega ad un professionista in ragione della presenza di una clausola abusiva senza la quale il contratto non può sussistere giuridicamente, anche se tale invalidazione è idonea ad esporre il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli e, dall’altro lato, rifiuti di dichiarare detta invalidazione qualora il consumatore l’abbia espressamente richiesta, dopo essere stato informato in modo oggettivo e esaustivo delle conseguenze giuridiche nonché delle conseguenze economiche particolarmente pregiudizievoli che essa può avere nei suoi confronti. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che il giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa colmare le lacune derivanti dalla soppressione della clausola abusiva contenuta in quest’ultimo mediante l’applicazione di una disposizione del diritto nazionale che non ha natura suppletiva. Tuttavia, spetta ad esso prendere, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente pregiudizievoli che la dichiarazione di nullità del contratto potrebbe provocare nei suoi confronti. |