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Document 62021TN0772

    Causa T-772/21: Ricorso proposto il 13 dicembre 2021 — Brobet / EUIPO — Efbet Partners (efbet)

    GU C 73 del 14.2.2022, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 73 del 14.2.2022, p. 15–15 (GA)

    14.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 73/52


    Ricorso proposto il 13 dicembre 2021 — Brobet / EUIPO — Efbet Partners (efbet)

    (Causa T-772/21)

    (2022/C 73/66)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Brobet ltd. (Ta'Xbiex, Malta) (rappresentante: F. Bojinova, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Efbet Partners OOD (Sofia, Bulgaria)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Ricorrente

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo efbet — Marchio dell’Unione europea n. 10 818 748

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2021 nel procedimento R 624/2021-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare la parte della sezione 3 che ha respinto il ricorso della Brobet Limited riguardante la revoca dei suoi diritti sul marchio dell’Unione europea n. 010818748 per i seguenti prodotti e servizi: interfacce informatiche; software registrato per computer che può essere riversato su altro supporto; apparecchiature elettroniche per giochi; e i servizi della classe 9 e nel campo dell’intrattenimento (ad esclusione dei giochi d’azzardo); servizi d'informazione nel campo dell'intrattenimento (ad esclusione dei giochi d’azzardo); giochi di denaro (ad esclusione dei giochi d’azzardo) della classe 41;

    condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso di annullamento.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    in subordine, violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

    violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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