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Document 62021TN0491

Causa T-491/21: Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Ungheria / Commissione

GU C 401 del 4.10.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 401/17


Ricorso proposto l’11 agosto 2021 — Ungheria / Commissione

(Causa T-491/21)

(2021/C 401/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/988 della Commissione del 16 giugno 2021 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nei limiti in cui riguarda l’Ungheria, in quanto esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale corrispondente agli esercizi dal 2016 al 2019 adducendo la mancanza di controllo essenziale [Sviluppo rurale (FEASR) — misure forestali];

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Secondo il governo ungherese, la Commissione procede a un’interpretazione non corretta dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2) e dell’articolo 28 paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 809/2014 (3). Il governo ungherese ritiene che il ragionamento contenuto al punto 3.4.2 del documento esplicativo della Commissione europea intitolato «Metodo di calcolo del sostegno allo sviluppo rurale al fine di escludere il doppio finanziamento», nella sua versione del febbraio 2017, sia in contrasto con il diritto dell’Unione. Il documento giustificativo non è giuridicamente vincolante e nemmeno l’interpretazione che lo stesso propugna è conforme al diritto dell’Unione.

Il governo ungherese invoca sostanzialmente un motivo a sostegno del suo ricorso. A suo giudizio, l’articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013/EU e l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 809/2014 non obbligano a stabilire un controllo corrispondente al doppio finanziamento che potrebbe derivare dagli aiuti concessi a titolo di ecologizzazione e di proforestazione, tenendo conto del fatto che, secondo le vigenti disposizioni del diritto dell’Unione, non esiste un rischio giustificato di doppio finanziamento per quanto attiene agli aiuti concessi per tali due voci.

Il governo ungherese, al fine di avvalorare detta affermazione, intende dimostrare che le spese finanziate per l’ecologizzazione e la proforestazione realizzano un obiettivo di finanziamento del tutto diverso. Il governo ungherese rileva poi nel suo ricorso che sono del pari del tutto distinti i due contesti di aiuto. I criteri di ammissibilità si differenziano per quanto riguarda ciascuno degli aiuti e gli ambiti delle spese sovvenzionabili non sono tra essi comparabili.

Da ultimo, il governo ungherese ritiene che la Commissione europea interpreti in modo non corretto la portata del divieto generale di doppio finanziamento contenuto all’articolo 30 del regolamento (UE) 1306/2013 e non tenga conto del fatto che la vigente normativa dell’Unione non dispone espressamente che gli aiuti concessi a titolo di ecologizzazione e di proforestazione costituiscono un doppio finanziamento.


(1)  GU 2021, L 218, pag. 9.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


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