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Document 62021TA0611

Causa T-611/22: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un accessorio per telecomandi senza fili – Motivo di nullità – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Obbligo di motivazione – Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»]

GU C 45 del 6.2.2023, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/16


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessorio per telecomandi senza fili)

(Causa T-611/22) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un accessorio per telecomandi senza fili - Motivo di nullità - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica - Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Fatti invocati o prove addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali»)

(2023/C 45/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: M. Oleksyn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Chylińska e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: ESSAtech (Přistoupim, Repubblica ceca)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3).

Dispositivo

1)

La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1070/2020-3) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 502 del 13.12.2021.


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