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Document 62021CN0591

Causa C-591/21 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione Ampliata) del 14 luglio 2021, causa T-677/20, Ryanair e Laudamotion/Commissione (Austrian Airlines; Covid-19)

GU C 462 del 15.11.2021, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/32


Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione Ampliata) del 14 luglio 2021, causa T-677/20, Ryanair e Laudamotion/Commissione (Austrian Airlines; Covid-19)

(Causa C-591/21 P)

(2021/C 462/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (rappresentanti: V. Blanc, E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Austria, Austrian Airlines AG

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Commissione C(2020) 4684 final del 6 luglio 2020 sull’aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) — Austria — COVID-19 — Aiuto alla Austrian Airlines;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e nella presente impugnazione (se del caso) a sopportare le proprie spese.

In subordine:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo;

riservare le spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nel respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato un eventuale effetto di «ricaduta» di aiuti alla o dalla Lufthansa.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe violato il requisito secondo cui un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non è destinato a risarcire il danno subito da una sola vittima.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il principio di non discriminazione sarebbe stato ingiustificatamente violato.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nel respingere l’affermazione delle ricorrenti sulla violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera B, TFUE e del principio di proporzionalità in relazione al danno causato all’Austrian Airlines dalla pandemia COVID-19.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti per quanto riguarda la mancata apertura di un procedimento di indagine formale.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti per quanto riguarda il difetto di motivazione da parte della Commissione.


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