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Document 62021CN0394

    Causa C-394/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 28 giugno 2021 — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

    GU C 191 del 10.5.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 191 del 10.5.2022, p. 4–4 (GA)

    10.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 28 giugno 2021 — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

    (Causa C-394/21)

    (2022/C 191/05)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Bucureşti

    Parti

    Ricorrente: Bursa Română de Mărfuri SA

    Resistente: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

    Interveniente: Federația Europeană a Comercianților de Energie

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (2), vieti dal momento della sua entrata in vigore che uno Stato membro continui ad assegnare una sola licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati per l’energia. Se, a partire dalla data del 1o gennaio 2020, sussista un obbligo per lo Stato rumeno di bloccare un monopolio esistente in relazione alla gestione del mercato dell’energia elettrica.

    2)

    Se l’ambito di applicazione ratione personae dei principi di libera concorrenza del regolamento (UE) 2019/943, in particolare dell’articolo 1, lettere b) e c), e rispettivamente dell’articolo 3, includa il gestore di un mercato dell’energia elettrica come una borsa di merci. Se, ai fini di tale risposta, rilevi il fatto che, per la definizione del mercato dell’energia elettrica, l’articolo 2, punto 40, del regolamento (UE) 2019/943 rinvii alla definizione di mercati dell’energia elettrica presente all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2019/944.

    3)

    Se si deve considerare che la concessione da parte di uno Stato membro di una singola licenza per la gestione del mercato dell’energia elettrica costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.


    (1)  GU 2019 L 158, pag. 54.

    (2)  GU 2019 L 158, pag. 125.


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