Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0329

    Causa C-329/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2021 — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

    GU C 357 del 6.9.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 357/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 26 maggio 2021 — DIGI Communications NV / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

    (Causa C-329/21)

    (2021/C 357/08)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék.

    Parti

    Ricorrente: DIGI Communications NV

    Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

    Interveniente: Magyar Telekom Nyrt

    Questioni pregiudiziali

    «1)

    1.1

    Se possa considerarsi concorrente delle imprese destinatarie di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1) (direttiva quadro), un’impresa registrata e operante in un altro Stato membro, che non fornisce essa stessa servizi di comunicazione elettronica sul mercato cui si riferisce la decisione, laddove un’impresa sotto il suo diretto controllo è presente nel mercato rilevante come fornitore di servizi e compete su tale mercato con le imprese destinatarie della decisione.

    1.2

    Se, ai fini della soluzione della questione 1.1, sia necessario esaminare se la società madre che intende proporre il ricorso formi un’unità economica con l’impresa da essa controllata e presente come concorrente nel mercato rilevante.

    2)

    2.1

    Se una procedura d’asta condotta da un’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro e dell’articolo 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2) (direttiva autorizzazioni), avente ad oggetto i diritti d’uso delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e relativi a servizi aggiuntivi a banda larga senza fili, sia una procedura a tutela della concorrenza. Se, inoltre, la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che dichiara l’esito di tale procedura d’asta debba essere interpretata come avente la finalità di tutelare la concorrenza in tal senso.

    2.2

    In caso di risposta affermativa della Corte di giustizia alla questione sub 2.1, se incida sulla finalità di tutela della concorrenza della decisione il fatto che l’autorità nazionale di regolamentazione abbia rifiutato, con decisione definitiva contenuta in un distinto provvedimento, l’iscrizione dell’offerta dell’impresa che presenta un ricorso giurisdizionale, circostanza a seguito della quale quest’ultima non ha potuto partecipare alla procedura d’asta e, pertanto, non era destinataria della decisione che ha determinato l’esito del procedimento.

    3)

    3.1

    Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di ricorso contro una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione a un’impresa:

    a)

    sulla cui posizione nel mercato la decisione incide direttamente ed effettivamente; oppure

    b)

    in relazione alla quale si dimostri che sulla sua posizione nel mercato potrebbe incidere, con elevato grado di probabilità, la decisione; o

    c)

    sulla cui posizione nel mercato la decisione può incidere direttamente o indirettamente;

    3.2

    Se l’incidenza cui fa riferimento la questione 3.1 sia di per sé dimostrata dal fatto che l’impresa ha presentato un’offerta nella procedura d’asta, vale a dire che essa intendeva partecipare alla procedura d’asta ma non vi è riuscita perché non soddisfaceva i requisiti, o se il giudice possa legittimamente esigere che essa inoltre dimostri tale incidenza fornendo le relative prove.

    4)

    Se, alla luce delle risposte fornite alle questioni dalla prima alla terza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che riveste la qualità di impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica, interessata dalla decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che dichiara il risultato di una procedura d’asta dei diritti di frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e relativi ai servizi aggiuntivi a banda larga senza fili, e che ha quindi diritto di ricorso, un’impresa:

    che non esercita un’attività economica di prestazione di servizi nel mercato rilevante, sebbene un’impresa sotto il suo controllo diretto fornisca servizi di comunicazione elettronica su tale medesimo mercato, e

    alla quale l’iscrizione alla procedura d’asta è stata rifiutata con un provvedimento definitivo dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’adozione della decisione che dichiara l’esito della procedura d’asta contestata, che l’ha esclusa dalla successiva partecipazione alla procedura d’asta».


    (1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

    (2)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).


    Top