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Document 62021CJ0830
Judgment of the Court (Third Chamber) of 7 December 2023.#Syngenta Agro GmbH v Agro Trade Handelsgesellschaft mbH.#Request for a preliminary ruling from the Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg.#Reference for a preliminary ruling – Approximation of laws – Regulation (EC) No 1107/2009 – Placing of plant protection products on the market – Article 52 – Parallel trade – Regulation (EU) No 547/2011 – Labelling requirements for plant protection products – Annex I, paragraph 1(b) and (f) – Name and address of the holder of the authorisation – Batch number.#Case C-830/21.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 dicembre 2023.
Syngenta Agro GmbH contro Agro Trade Handelsgesellschaft mbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita.
Causa C-830/21.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 dicembre 2023.
Syngenta Agro GmbH contro Agro Trade Handelsgesellschaft mbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita.
Causa C-830/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:959
*A9* Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, beschluss vom 09/12/2021 (3 U 173/19 ; 312 0 378/16)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 dicembre 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita»
Nella causa C‑830/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), con decisione del 9 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2021, nel procedimento
Syngenta Agro GmbH
contro
Agro Trade Handelsgesellschaft mbH,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Syngenta Agro GmbH, da P. Gey e H.-G. Kamann, Rechtsanwälte; |
– |
per l’Agro Trade Handelsgesellschaft mbH, da H.P. Koof, Rechtsanwalt; |
– |
per il governo ellenico, da V. Karra, K. Konsta e E. Leftheriotou, in qualità di agenti; |
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato; |
– |
per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e V.-S. Strasser, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da A.C. Becker e M. Ter Haar, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU 2011, L 155, pag. 176). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Syngenta Agro GmbH e l’Agro Trade Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: l’«Agro Trade») in merito al divieto di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 1107/2009
3 |
I considerando 8, 9 e 31 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), sono così formulati:
(...)
|
4 |
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e scopo», al paragrafo 3 enuncia quanto segue: «Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola». |
5 |
L’articolo 3 del menzionato regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)
(...)
(...)». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 28 del medesimo regolamento, intitolato «Autorizzazione all’immissione in commercio e all’uso»: «1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti: (...)
|
7 |
L’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Commercio parallelo», è così formulato: «1. Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione), se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento). La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro d’introduzione. 2. Il permesso di commercio parallelo è concesso con procedura semplificata, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, qualora il prodotto fitosanitario da introdurre sia identico ai sensi del paragrafo 3. (...) 3. I prodotti fitosanitari sono considerati identici ai prodotti di riferimento qualora:
4. La domanda di permesso di commercio parallelo comprende le seguenti informazioni:
(...) 5. Un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo è immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Per agevolare il monitoraggio e i controlli, nel regolamento di cui all’articolo 68 la Commissione stabilisce requisiti specifici di controllo per il prodotto da introdurre. 6. Il permesso di commercio parallelo è valido per la durata dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Se il titolare dell’autorizzazione del prodotto di riferimento chiede la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i requisiti di cui all’articolo 29 continuano ad essere rispettati, la validità del permesso di commercio parallelo scade alla data in cui sarebbe normalmente scaduta l’autorizzazione del prodotto di riferimento. 7. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al presente articolo, gli articoli 44, 45, 46 e 55 e l’articolo 56, paragrafo 4, e i capi da VI a X si applicano, per analogia, ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo. 8. Fatto salvo l’articolo 44, il permesso di commercio parallelo può essere revocato qualora l’autorizzazione del prodotto fitosanitario introdotto sia revocata nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o di efficacia. 9. Qualora il prodotto non sia identico ai sensi del paragrafo 3 al prodotto di riferimento, lo Stato membro di introduzione può concedere l’autorizzazione richiesta solo per l’immissione sul mercato e l’impiego a norma dell’articolo 29. (...) 11. Fatto salvo l’articolo 63, le autorità degli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i permessi di commercio parallelo». |
8 |
L’articolo 55 di tale regolamento, intitolato «Uso dei prodotti fitosanitari», così dispone: «I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta. (...)». |
9 |
L’articolo 56 di detto regolamento, intitolato «Informazioni sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili», al paragrafo 4 così stabilisce: «Il titolare di un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario comunica annualmente alle autorità competenti degli Stati membri che hanno autorizzato il prodotto in questione qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell’efficacia prevista, l’insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente». |
10 |
L’articolo 65 del medesimo regolamento, intitolato «Etichettatura», così recita al paragrafo 1: «L’etichettatura dei prodotti fitosanitari risponde alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio della direttiva 1999/45/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU 1999, L 200, pag. 1),] e soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 79, paragrafo 4. (...)». |
Regolamento n. 547/2011
11 |
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 547/2011: «L’etichettatura dei prodotti fitosanitari è conforme alle prescrizioni dell’allegato I e contiene, se del caso, le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale o per l’ambiente figuranti nell’allegato II e le frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell’ambiente figuranti nell’allegato III». |
12 |
L’allegato I di tale regolamento, intitolato «Prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 1», al punto 1 prevede quanto segue: «Le seguenti informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebile sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari: (...)
(...)
(...)». |
Regolamento (CE) n. 1272/2008
13 |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), intitolato «Scopo e ambito di applicazione», così dispone: «1. Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all’articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: (...)
(...)
(...) (...)». |
14 |
L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così stabilisce: «Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: (...)
(...)». |
15 |
Nel titolo III di detto regolamento, dal titolo «Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura», l’articolo 17, intitolato «Disposizioni generali», così recita: «1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
(...)». |
Diritto tedesco
16 |
L’articolo 49, paragrafo 4, del Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (legge sulla protezione delle colture) così dispone: «Qualora il titolare dell’autorizzazione non utilizzi, per l’etichettatura ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, il numero di partita del titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente, esso è tenuto a tenere, e a conservare per un periodo di almeno cinque anni, la documentazione che dimostri la corrispondenza tra il numero di partita da esso utilizzato e quello del titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 |
La Syngenta Agro è una società di distribuzione del gruppo Syngenta, che produce e distribuisce prodotti fitosanitari in Germania e in altri Stati membri dell’Unione europea. |
18 |
L’Agro Trade è un’impresa commerciale nel settore agricolo che distribuisce prodotti fitosanitari, in particolare prodotti fitosanitari importati parallelamente. |
19 |
Tra questi ultimi prodotti figurano quelli della Syngenta Agro, che l’Agro Trade distribuisce in Germania in bidoni originali, non aperti, appartenenti alla Syngenta Agro, dopo aver sostituito l’etichetta originale con la propria etichetta. |
20 |
In quest’ultima etichetta figurano, in particolare, informazioni riguardanti l’Agro Trade, in qualità di importatore e di distributore, ma non figura alcuna informazione riguardante la Syngenta Agro, in qualità di titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario interessato nello Stato membro di provenienza. L’Agro Trade sostituisce anche il numero di partita iniziale del produttore con un proprio numero di identificazione e tiene un registro da cui risulta la corrispondenza tra quest’ultimo numero e tale numero di partita iniziale. |
21 |
La Syngenta Agro ha adito il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) con una domanda volta a far vietare all’Agro Trade di immettere in commercio a titolo commerciale, nel territorio tedesco, i prodotti fitosanitari della Syngenta Agro oggetto di importazione parallela se le indicazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione figuranti sull’imballaggio iniziale sono state rimosse e/o il numero di partita del preparato figurante su tale imballaggio è stato rimosso e sostituito da un altro numero di identificazione, adducendo che la condotta dell’Agro Trade era contraria al combinato disposto dell’articolo 1 e dell’allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento n. 547/2011. |
22 |
Il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) ha accolto la domanda della Syngenta Agro nella parte in cui era fondata sull’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 e riguardava le indicaioni relative al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione. Ha respinto, invece, tale domanda nella parte in cui era fondata su tale allegato, punto 1, lettera f), e riguardava il numero di partita del preparato interessato. |
23 |
La Syngenta Agro e l’Agro Trade hanno impugnato la sentenza di tale organo giurisdizionale dinanzi all’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo), il giudice del rinvio nella presente causa. |
24 |
Tale giudice nutre dubbi sulla corretta interpretazione dell’allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento n. 547/2011, in quanto tale regolamento non prevede norme specifiche per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti fitosanitari che sono stati oggetto di commercio parallelo. |
25 |
Alla luce di tali circostanze, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 |
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 debbano essere interpretati nel senso che un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può, sull’imballaggio di tale prodotto, sostituire il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza con il proprio nome e indirizzo. |
27 |
Secondo l’articolo 65, punto 1, del regolamento n. 1107/2009, l’etichettatura dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato o utilizzati a norma di tale regolamento risponde alle prescrizioni della direttiva 1999/45, che è stata abrogata e sostituita dal regolamento n. 1272/2008. Inoltre, tale etichettatura deve essere conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento n. 547/2011, che è stato adottato, sulla base di tale articolo 65, paragrafo 1, per attuare i requisiti in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari stabiliti dal regolamento n. 1107/2009. |
28 |
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011, la suddetta etichettatura deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del medesimo regolamento. |
29 |
Da tale allegato I, punto 1), lettera b), risulta che il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione devono figurare in modo chiaro e indelebile sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari. |
30 |
I regolamenti n. 1107/2009 e n. 547/2011 non contengono alcuna disposizione specifica relativa all’etichettatura dei prodotti fitosanitari per i quali è stato chiesto un permesso di commercio parallelo e l’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 si limita a prevedere, per tali prodotti, l’applicazione «mutatis mutandis», in particolare, delle disposizioni generali in materia di etichettatura contenute nel capo VII di quest’ultimo regolamento. |
31 |
Date tali circostanze, occorre rilevare che per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto dei termini della stessa secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 22 giugno 2022, Leistritz, C‑534/20, EU:C:2022:495, punto 18 e giurisprudenza citata). |
32 |
Inoltre, un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base (sentenze del 19 luglio 2012, Pie Optiek, C‑376/11, EU:C:2012:502, punto 34 e giurisprudenza citata). |
33 |
È in base a tale giurisprudenza che occorre stabilire come l’espressione «nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione» di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato I, del regolamento n. 547/2011 debba essere intesa nel contesto dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009. |
34 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale di tale espressione, occorre rilevare che la formulazione di tale allegato I, punto 1, lettera b), non fornisce alcun elemento utile al riguardo. |
35 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, dall’articolo 3, punti 10 e 24, e dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 si evince che, in linea di principio, l’obbligo di far figurare sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari il nome e l’indirizzo del titolare di un’autorizzazione si applica alla persona fisica o giuridica autorizzata dall’autorità competente di uno Stato membro, mediante un atto amministrativo specifico, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario interessato nel territorio di tale Stato membro. |
36 |
Ebbene, nel caso di un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, in base all’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, è il titolare del permesso di commercio parallelo a essere responsabile dell’immissione in commercio del prodotto fitosanitario nel territorio dello Stato membro di introduzione, una volta verificato che detto prodotto e il prodotto di riferimento sono identici. |
37 |
Infatti, la Corte ha già dichiarato che il permesso di commercio parallelo è di natura personale e che solo il titolare di tale permesso può immettere in commercio un prodotto fitosanitario nello Stato membro che ha concesso detto permesso (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Agrimotion, C‑912/19, EU:C:2021:173, punti 26 e 37). |
38 |
Ne consegue, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 52 delle sue conclusioni, che, mentre un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 vincola il suo titolare allo Stato membro di provenienza, un permesso di commercio parallelo, rilasciato ai sensi dell’articolo 52 di tale regolamento, vincola il suo titolare allo Stato membro di introduzione e un’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di provenienza non fa sorgere alcun diritto o obbligo nei confronti del suo titolare nello Stato membro di introduzione. |
39 |
Di conseguenza, il requisito di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011, relativo all’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, deve essere inteso, nel contesto del commercio parallelo, come riferito al nome e all’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo. Quest’ultimo è quindi obbligato a riportare sull’etichetta del prodotto fitosanitario immesso in commercio nello Stato membro di introduzione il suo nome e il suo indirizzo, accanto o al posto di quelli del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. |
40 |
Peraltro, le disposizioni del regolamento n. 1272/2008 confermano tale interpretazione dell’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011. |
41 |
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1272/2008, «[u]na sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano (...) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori». |
42 |
Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ii), di detto regolamento risulta che quest’ultimo prevede un obbligo, per i fornitori, di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato, mentre, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 26, del medesimo regolamento, la nozione di «fornitore» comprende ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. |
43 |
Ne consegue che, quando un importatore o un distributore, munito di un permesso di commercio parallelo, immette in commercio un prodotto fitosanitario nello Stato membro che ha rilasciato tale permesso, tale importatore o tale distributore soddisfa i requisiti di etichettatura previsti dal regolamento n. 1272/2008 se l’imballaggio di tale prodotto reca un’etichetta in cui figurano il suo nome, il suo indirizzo e il suo numero di telefono. |
44 |
In terzo luogo, l’interpretazione dell’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 accolta al punto 39 della presente sentenza è conforme al duplice obiettivo perseguito dall’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, che consiste, come risulta, in particolare, dai considerando 8, 9 e 31 di quest’ultimo regolamento, nell’agevolare il commercio parallelo dei prodotti fitosanitari identici autorizzati in diversi Stati membri, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, Vaselife International e Chrysal International, C‑445/18, EU:C:2019:968, punto 32) |
45 |
Infatti, da un lato, è giocoforza constatare che la menzione del nome e dell’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo di un prodotto fitosanitario, sull’etichetta di quest’ultimo, non ostacola affatto il commercio parallelo di tale prodotto, in quanto non impone, di per sé, condizioni per commercializzare detto prodotto al di fuori dello Stato membro di provenienza. |
46 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la salute umana e animale e l’ambiente, occorre rilevare, al pari del governo greco, che un livello elevato di protezione di questi ultimi è garantito dai controlli sul corretto uso dei prodotti fitosanitari imposto dall’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, applicabile ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo in forza dell’articolo 52, paragrafo 7, di tale regolamento. |
47 |
Un controllo del genere si effettua tenendo conto del contenuto del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario interessato, il cui contenuto, per quanto riguarda le condizioni relative all’immissione in commercio e all’uso di tale prodotto, corrisponde, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, prima frase, di detto regolamento, a quello dell’autorizzazione del prodotto di riferimento nello Stato membro di introduzione. |
48 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 6, prima frase, del medesimo regolamento, la durata di validità del permesso di commercio parallelo di un prodotto fitosanitario corrisponde, in linea di principio, a quella fissata nell’autorizzazione del prodotto di riferimento nello Stato membro d’introduzione. |
49 |
Di conseguenza, tanto per l’autorità competente dello Stato membro d’introduzione quanto per i distributori e gli utilizzatori di un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, le indicazioni e le informazioni più importanti riguardanti quest’ultimo si trovano unicamente nel permesso di commercio parallelo di tale prodotto. |
50 |
Orbene, tra tali indicazioni e tali informazioni figurano il nome e l’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario interessato, che, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, è l’unico responsabile dell’immissione in commercio di tale prodotto nel territorio dello Stato membro di introduzione. |
51 |
Parimenti, qualora, nello Stato membro di introduzione, un utilizzatore intenda ottenere informazioni sulle colture per le quali è autorizzato un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo o sulle condizioni di applicazione e di dosaggio di tale prodotto, il nome e l’indirizzo indicati sull’etichetta apposta su quest’ultimo devono essere quelli del titolare del permesso di commercio parallelo di detto prodotto, poiché è tale titolare a poter fornire tali informazioni e non il titolare dell’autorizzazione relativa allo stesso prodotto nello Stato membro di provenienza. |
52 |
Orbene, dette informazioni sono essenziali per raggiungere l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1107/2009 di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente nello Stato membro di introduzione. |
53 |
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi in cui l’autorizzazione del prodotto fitosanitario introdotto sia revocata nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o di efficacia, è sufficiente far presente che l’autorità competente dello Stato membro di introduzione dispone, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009, delle informazioni necessarie per tracciare tale prodotto e per identificare il titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. In tali circostanze, tale autorità è in grado di revocare, se del caso, il permesso di commercio parallelo, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 8, di tale regolamento. |
54 |
Date tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 devono essere interpretati nel senso che un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può, sull’imballaggio di tale prodotto, sostituire il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza con il proprio nome e indirizzo. |
Sulla seconda questione
55 |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011 debbano essere interpretati nel senso che un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro sulla base di un permesso di commercio parallelo sia tenuto a riportare, sull’imballaggio di tale prodotto, il numero di partita del preparato inizialmente assegnato dal produttore. |
56 |
Come risulta dai punti 27 e 28 della presente sentenza, l’etichettatura dei prodotti fitosanitari immessi in commercio o utilizzati ai sensi del regolamento n. 1107/2009 deve essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del regolamento n. 547/2011, il cui punto 1, lettera f), prevede che «il numero della partita e la data di fabbricazione del preparato» debbano essere inclusi in modo chiaro e indelebile sull’imballaggio di tali prodotti. |
57 |
Per quanto riguarda la nozione di «numero della partita», occorre rilevare che né il regolamento n. 547/2011 né il regolamento n. 1107/2009 né il regolamento n. 1272/2008 definiscono tale nozione. |
58 |
Dalla giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza deriva che, per stabilire come tale nozione debba essere intesa, occorre tener conto dei termini della stessa secondo il loro significato abituale nel linguaggio corrente nonché del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. |
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Secondo il significato dei termini «numero di partita» nel linguaggio corrente, essi si riferiscono a una serie di numeri e/o di lettere di identificazione, assegnata a un insieme di prodotti aventi le stesse caratteristiche e fabbricati durante la stessa operazione di produzione. |
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Occorre rilevare, al pari del governo austriaco, che l’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011 si riferisce in concreto al «numero di partita del preparato», collegando, in maniera inscindibile, il «numero di partita» al «preparato» fabbricato dal suo produttore. |
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Inoltre, il significato di cui al punto 59 della presente sentenza si riflette, in particolare, nell’articolo 2, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione, del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 279, pag. 1), che definisce un «lotto» come «una quantità definita di materiale di partenza, materiale di imballaggio o prodotto trasformato in un unico processo o in una serie di processi, in modo che se ne possa presumere l’omogeneità», e all’articolo 2, lettera p), che definisce un «numero del lotto» come «una combinazione distintiva di numeri o lettere che identifica in modo univoco un lotto». |
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Ne consegue che per «numero di partita», ai sensi dell’allegato I, punto 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011, si intende il numero di partita inizialmente attribuito ad un prodotto fitosanitario dal suo fabbricante. |
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Tale interpretazione è confermata dal fatto che «la data di fabbricazione» si riferisce inequivocabilmente all’attività di fabbricazione da parte del «produttore», ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento n. 1107/2009. Ebbene, chi rietichetta o riconfeziona i prodotti non può essere considerato un «produttore», ai sensi di tale disposizione. |
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L’interpretazione accolta al punto 62 della presente sentenza è altresì corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1107/2009, vale a dire, in particolare, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, il che presuppone che i prodotti fitosanitari possano essere tracciati ed essere oggetto di controlli efficaci. |
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Per quanto riguarda, in particolare, la tracciabilità di tali prodotti, occorre rilevare che, in caso di anomalia che colpisca un prodotto di questo tipo, il numero di partita iniziale della preparazione interessata è l’unico riferimento pertinente e che, in caso di emergenza, solo tale numero consente alle autorità competenti di ritirare il prodotto dal mercato in modo mirato e immediato. |
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Per contro, se un importatore parallelo fosse autorizzato a ritirare e a sostituire il numero di lotto iniziale del preparato in questione con un nuovo numero di identificazione personale, la tracciabilità del prodotto fitosanitario interessato sarebbe possibile solo mediante una banca dati che stabilisca corrispondenze tra tali numeri, il che renderebbe più lento e complicato un eventuale ritiro del prodotto dal mercato. |
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Pertanto, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, è contraria all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1107/2009 una normativa nazionale secondo la quale un importatore parallelo può sostituire, sull’imballaggio di un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, il numero di partita iniziale del preparato interessato con il suo numero di identificazione, indipendentemente dalla circostanza che tale normativa obblighi tale importatore parallelo a tenere un registro che metta in correlazione i numeri di partite iniziali e i numeri di identificazione personale di detto importatore parallelo. |
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Date tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1 e il punto 1, lettera f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 devono essere interpretati nel senso che un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro sulla base di un permesso di commercio parallelo è tenuto a riportare, sull’imballaggio di tale prodotto, il numero di partita del preparato inizialmente assegnato dal produttore. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.