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Document 62021CJ0726

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 ottobre 2023.
    Procedimento penale a carico di GR e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli-Pola.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Valutazione rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza – Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle indagini preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di “medesimi fatti”.
    Causa C-726/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:764

     SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    12 ottobre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Valutazione rispetto ai fatti contenuti nella motivazione della sentenza – Valutazione rispetto ai fatti esaminati nell’ambito delle indagini preliminari e omessi nell’atto di imputazione – Nozione di “medesimi fatti”»

    Nella causa C‑726/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale distrettuale di Pola, Croazia), con decisione del 24 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2021, nel procedimento penale a carico di

    GR,

    HS,

    IT,

    con l’intervento di:

    Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

    avvocato generale: N. Emiliou

    cancelliere: M. Longar, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2023,

    considerate le osservazioni presentate:

    per GR, da J. Grlić, odvjetnik, e B. Wiesinger, Rechtsanwalt;

    per HS, da V. Drenški-Lasan, odvjetnica;

    per il Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, da E. Putigna, odvjetnik;

    per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

    per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Zeder, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da H. Dockry, M. Mataija e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), nonché dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di GR, HS e IT per il motivo che questi ultimi avrebbero commesso, o istigato o aiutato a commettere, in Croazia, fatti qualificati come appropriazione indebita nell’ambito di operazioni commerciali.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    La CAAS

    3

    La CAAS è stata conclusa al fine di garantire l’applicazione dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13).

    4

    L’articolo 54 della CAAS è contenuto nel capitolo 3 di quest’ultima, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem». Detto articolo prevede quanto segue:

    «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

    5

    Ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della CAAS:

    «1.   Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della [p]arte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

    2.   Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare».

    Diritto croato

    6

    L’articolo 31, paragrafo 2, dell’Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia) è così formulato:

    «Nessuno può essere giudicato o perseguito penalmente una seconda volta per un atto per il quale è già stato assolto o condannato con una sentenza passata in giudicato ai sensi di legge».

    7

    L’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del Kazneni zakon (codice penale), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, configura l’appropriazione indebita nelle operazioni commerciali come reato di carattere economico.

    8

    L’articolo 12, paragrafo 1, dello Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale) così dispone:

    «Nessuno può essere perseguito penalmente due volte per un reato per il quale è già stato giudicato e in relazione al quale è stata emessa una sentenza passata in giudicato».

    Diritto austriaco

    9

    L’articolo 190 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale austriaco») prevede quanto segue:

    «Il pubblico ministero si astiene dall’esercitare l’azione penale e pone fine alle indagini qualora:

    1.   il fatto oggetto d’indagine non costituisca reato ai sensi di legge o la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell’interessato sia inammissibile per motivi di diritto; oppure se

    2.   non vi sia alcuna base materiale che consenta di continuare il procedimento penale nei confronti dell’interessato».

    10

    L’articolo 193, paragrafo 2, del codice di procedura penale austriaco dispone quanto segue:

    «Il pubblico ministero può disporre la prosecuzione di un’indagine chiusa ai sensi dell’articolo 190 o dell’articolo 191, a condizione che il procedimento penale abbia ad oggetto un reato che non è prescritto e che:

    1.   l’interessato non sia stato sentito in relazione a tale reato (articoli 164 e 165) e non sia stata adottata alcuna misura coercitiva nei suoi confronti; oppure

    2.   emergano o risultino fatti nuovi o nuovi elementi di prova che, da soli o insieme ad altre risultanze del procedimento, possano costituire una base adeguata per condannare l’interessato o per agire in applicazione dell’articolo 11».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    11

    All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale GR era membro del consiglio di amministrazione della Skiper Hoteli d.o.o. e della Interco Umag d.o.o., Umag (in prosieguo: la «Interco»), successivamente divenuta INTER Consulting d.o.o. GR aveva anche la qualità di socio all’interno della Rezidencija Skiper d.o.o. e possedeva quote sociali nella Alterius d.o.o. Quanto a HS, egli era presidente del consiglio di amministrazione della Interco e possedeva anche quote sociali nella Alterius, mentre IT aveva l’incarico di stimare il valore dei beni immobili.

    12

    Il 28 settembre 2015 la Županijsko državno odvjetništvo u Puli (procura distrettuale di Pola, Croazia; in prosieguo: la «procura di Pola») ha emesso un atto di imputazione nei confronti di GR, HS, IT e della Interco (in prosieguo: l’«atto di imputazione croato»). Con tale atto di imputazione essa accusava, da un lato, GR e la Interco di aver commesso il reato di appropriazione indebita nelle operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del codice penale croato, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, e, dall’altro, HS e IT di aver, rispettivamente, istigato e aiutato a commettere tale reato.

    13

    Dall’atto di imputazione croato, quale riprodotto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che, tra il dicembre 2004 e il giugno 2006, GR e HS avevano operato affinché la Interco acquistasse beni immobili situati in vari lotti di terreno limitrofi nel comune di Savudrija (Croazia), luogo previsto dalla Skiper Hoteli per la realizzazione di un progetto immobiliare di strutture ricettive. Successivamente, queste medesime persone avrebbero fatto sì che la Skiper Hoteli acquistasse tali beni immobili a un prezzo nettamente superiore a quello di mercato, in modo che la Interco beneficiasse di un vantaggio illecito in danno alla Skiper Hoteli.

    14

    Nell’atto di imputazione croato viene inoltre precisato che, tra il novembre 2004 e il novembre 2005, GR e HS avrebbero anche agito affinché GR e altre società rappresentate da quest’ultima vendessero alla Skiper Hoteli, a un prezzo nettamente superiore a quello corrispondente al loro valore reale, le quote sociali possedute da GR e da queste altre società nella Alterius, mentre l’iniziale conferimento patrimoniale di quest’ultima società era costituito da beni immobili costruiti su lotti di terreno limitrofi ubicati sul territorio del comune di Savudrija. A tal fine GR e HS avrebbero fatto realizzare, mediante la Rezidencija Skiper e con la complicità di IT, una valutazione che sovrastimava il valore dei beni immobili di cui trattasi.

    15

    L’atto di imputazione croato è stato confermato con decisione del 5 maggio 2016 della sezione penale del giudice del rinvio, lo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale distrettuale di Pola, Croazia).

    16

    Per quanto riguarda un procedimento penale che sarebbe stato avviato per gli stessi fatti in Austria, il giudice del rinvio afferma che le autorità penali austriache avevano in effetti avviato procedimenti penali nei confronti di due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank International AG (in prosieguo: la «Hypo Alpe Adria Bank»), un istituto bancario situato in Austria, nonché nei confronti di GR e HS in quanto complici di questi due ex membri del consiglio di amministrazione. Secondo l’atto di imputazione formulato dalla Staatsanwaltschaft Klagenfurt (procura di Klagenfurt, Austria), depositato dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) il 9 gennaio 2015 (in prosieguo: l’«atto di imputazione austriaco»), veniva addebitato a detti ex membri del consiglio di amministrazione la commissione del reato di appropriazione indebita, ai sensi dello Strafgesetzbuch (codice penale austriaco), per aver approvato, tra il settembre 2002 e il luglio 2005, la concessione di crediti alla Rezidencija Skiper e alla Skiper Hoteli, per un importo totale pari ad almeno EUR 105 milioni, senza aver né rispettato i requisiti relativi al conferimento di fondi propri adeguati e al controllo dell’utilizzo dei fondi, né tenuto conto, da un lato, dell’assenza di documentazione sulla realizzazione dei progetti che giustificasse la concessione di tali crediti e, dall’altro, dell’insufficienza sia dei titoli a garanzia del pagamento sia della capacità di rimborso delle società di cui trattasi. Veniva inoltre addebitato a GR e HS il fatto che, avendo sollecitato la concessione di detti crediti, essi avevano istigato gli stessi ex membri del consiglio di amministrazione a commettere il reato contestato o vi avevano contribuito.

    17

    A seguito di una domanda di HS, la procura di Klagenfurt ha inoltre confermato, con lettera del 16 luglio 2015 inviata ai suoi avvocati, che, riguardo ai procedimenti penali avviati contro GR e HS, l’atto di imputazione austriaco contemplava anche la vendita di beni immobili alla Skiper Hoteli per il tramite della Alterius per un prezzo eccessivamente elevato, nonché il pagamento sospetto di spese di gestione del progetto.

    18

    Con sentenza del Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria), pronunciata il 3 novembre 2016 (in prosieguo: la «sentenza definitiva austriaca»), i due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank sarebbero stati riconosciuti colpevoli, in parte, dei fatti loro addebitati e sarebbero stati condannati per aver approvato uno dei crediti concessi alla Skiper Hoteli, per un importo pari a oltre EUR 70 milioni (in prosieguo: il «credito in questione»). Per contro, GR e HS sarebbero stati assolti dall’accusa di aver, rispettivamente, istigato o contribuito alla commissione dei reati contestati agli ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank. Tale sentenza sarebbe diventata definitiva a seguito del rigetto, il 4 marzo del 2019, dell’impugnazione proposta contro quest’ultima dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

    19

    Il giudice del rinvio afferma peraltro che la procura di Pola, anch’essa investita di altri reati collegati alla Hypo Alpe Adria Bank, nel 2014 aveva ripetutamente chiesto alla procura di Klagenfurt di verificare se quest’ultima conducesse in Austria un procedimento parallelo a quello avviato in Croazia. Alla luce delle informazioni fornite dalla procura di Klagenfurt, identiche, in sostanza, a quelle successivamente esposte nel petitum dell’atto di imputazione austriaco, la procura di Pola ha ritenuto che i fatti esaminati dalla procura di Klagenfurt e dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) non fossero giuridicamente rilevanti ai fini della configurazione del reato oggetto del procedimento penale principale, che essi non avessero alcun collegamento con i fatti descritti nell’atto di imputazione croato e che, pertanto, non dovessero essere considerati già giudicati.

    20

    Il giudice del rinvio precisa che, secondo la giurisprudenza croata, solo i fatti riprodotti nei dispositivi degli atti processuali, quali le ordinanze di rinvio a giudizio, le ordinanze di non luogo a procedere, gli atti di imputazione e le sentenze, hanno carattere definitivo. Di conseguenza, in sede di applicazione del principio del ne bis in idem, sono unicamente comparati i fatti menzionati nei dispositivi di tali atti processuali.

    21

    In tale contesto il giudice del rinvio ritiene che possa esistere, per quanto riguarda GR e HS, un «nesso materiale, spaziale e temporale inscindibile» tra, da un lato, i fatti indicati nel petitum dell’atto di imputazione croato e, dall’altro, i fatti indicati nel petitum dell’atto di imputazione austriaco, quelli indicati nel dispositivo e nella motivazione della sentenza definitiva austriaca nonché quelli per i quali le indagini preliminari sono state condotte dalla procura di Klagenfurt nei confronti, in particolare, di GR e di HS, successivamente omessi nell’atto di imputazione austriaco.

    22

    Anzitutto, per quanto riguarda l’esistenza di un’identità materiale tra tali fatti, il giudice del rinvio ricorda che la sentenza definitiva austriaca ha assolto HS dall’accusa secondo cui, durante il periodo compreso tra l’inizio del 2002 e l’inizio del luglio 2005, con la richiesta e la presentazione reiterata di un fascicolo di credito, egli avrebbe incitato i due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank a commettere taluni reati, in particolare quello di concedere il credito in questione, senza un fascicolo di progetto adeguato e senza proiezioni sulla capacità di rimborso del credito, mentre GR è stata assolta dall’accusa secondo cui, nel periodo compreso tra il 9 agosto 2003 e l’inizio del luglio 2005, ella avrebbe contribuito alla commissione dei reati da parte di queste stesse persone nei limiti in cui, in quanto dirigente della Rezidencija Skiper e della Skiper Hoteli, aveva sollecitato la concessione di crediti, compreso il credito in questione, avendo condotto le trattative a tal fine, presentato il fascicolo di credito e firmato i contratti di credito, il che aveva causato il danno subito dalla Hypo Alpe Adria Bank. A tal riguardo, dalla motivazione della sentenza definitiva austriaca risulterebbe che il credito in questione sarebbe stato utilizzato dalla Skiper Hoteli per l’acquisto dei beni e delle quote sociali a prezzi nettamente più elevati di quelli di mercato.

    23

    Il giudice del rinvio ritiene che occorra collegare tali circostanze, riprodotte nel dispositivo e nella motivazione della sentenza definitiva austriaca, alle indagini condotte dalla procura di Klagenfurt nei confronti di GR nonché di HS e vertenti su fatti diversi da quelli oggetto dell’atto di imputazione austriaco, in relazione ai quali essi sono stati assolti con tale sentenza. Infatti, dato che tali fatti sarebbero identici a quelli riprodotti nell’ambito dell’atto di imputazione croato, la procura di Klagenfurt avrebbe quindi verificato se i beni immobili e le quote sociali di cui trattasi, acquistati mediante il credito in questione, siano stati acquisiti a un prezzo troppo elevato al momento della realizzazione del progetto immobiliare previsto dalla Skiper Hoteli.

    24

    Di conseguenza la procura di Klagenfurt ha condotto indagini su tali circostanze, ma ha chiuso quelle riguardanti GR e HS. A tal fine la procura di Klagenfurt si sarebbe limitata a notificare a questi ultimi che nei loro confronti era stata disposta la chiusura delle indagini relative al «caso Skiper» sulla base dell’articolo 190, punto 2, del codice di procedura penale austriaco in relazione al reato di appropriazione indebita di cui all’articolo 153, paragrafo 1 e paragrafo 2, del codice penale austriaco, in quanto non contemplato dall’atto di imputazione austriaco, a causa dell’insufficienza di prove, in particolare per quanto riguarda l’intento di causare un danno, o della mancanza di sufficienti prove concrete di una condotta penalmente rilevante. Pertanto, la procura di Klagenfurt ha concluso tali indagini sulla base di fatti non precisati nel dispositivo della sentenza definitiva austriaca.

    25

    Per quanto riguarda, poi, l’esistenza di un nesso temporale tra i fatti di cui al punto 22 della presente sentenza, il giudice del rinvio ritiene che le date in cui si sono verificati, da un lato, la concessione del credito di cui trattasi e, dall’altro, i fatti commessi in Croazia coincidano parzialmente in quanto, secondo il dispositivo della sentenza definitiva austriaca, il reato per il quale GR e HS sono stati assolti è stato commesso nel periodo compreso tra il 2002 e il luglio 2005, mentre i fatti relativi all’atto di imputazione croato riguardano gli anni dal 2004 al 2006. Tale sovrapposizione temporale si spiegherebbe con il fatto che la concessione del credito in questione avrebbe necessariamente preceduto i fatti commessi in Croazia. Infatti, senza tale credito l’acquisto in Croazia dei beni immobili e delle quote sociali da parte della Skiper Hoteli non sarebbe stato possibile.

    26

    Infine, il nesso spaziale tra detti fatti sarebbe dimostrato dalla circostanza che nella sentenza definitiva austriaca si affermerebbe che il credito di cui trattasi era destinato all’acquisto, in Croazia, di beni immobili e di quote sociali per la realizzazione, sempre in Croazia, del progetto immobiliare previsto dalla Skiper Hoteli.

    27

    In tali circostanze, lo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale distrettuale di Pola) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, nella valutazione della violazione del principio del ne bis in idem, si debbano confrontare solo i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione [croato] con i fatti fondamentali, richiamati nel petitum dell’atto di imputazione [austriaco] nonché nel dispositivo della sentenza [definitiva austriaca],

    o se invece i fatti richiamati nel petitum dell’atto di imputazione [croato] possano essere confrontati con i fatti richiamati nella motivazione della sentenza [definitiva austriaca], nonché con i fatti costituenti l’oggetto delle indagini preliminari svolte dalla [procura di Klagenfurt] nei confronti di numerose persone, in particolare nei confronti di GR e HS, che successivamente sono stati omessi nell’atto di imputazione [austriaco] (e che non sono stati richiamati nel petitum stesso)».

    Sulla questione pregiudiziale

    Sulla ricevibilità

    28

    Il governo austriaco eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che le questioni sollevate sarebbero irrilevanti ai fini dell’esito del procedimento principale e avrebbero carattere teorico.

    29

    Detto governo sostiene che il procedimento penale in Austria e quello pendente dinanzi al giudice del rinvio non sarebbero basati sui «medesimi fatti», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, e ciò indipendentemente dal fatto che occorra o meno comparare unicamente il petitum dell’atto di imputazione austriaco o del dispositivo della sentenza definitiva austriaca o effettuare un esame più completo che tenga conto anche della motivazione di tale sentenza e, eventualmente, del contenuto delle indagini preliminari che hanno portato a detta sentenza.

    30

    Infatti, da un confronto tra il petitum dell’atto di imputazione austriaco, da un lato, e il petitum dell’atto di imputazione croato, dall’altro, risulterebbe che i procedimenti penali condotti in Austria e in Croazia hanno ciascuno oggetti diversi e riguardano vittime diverse. Tale constatazione sarebbe altresì confermata dal confronto dell’atto di imputazione croato con la motivazione della sentenza definitiva austriaca e le indagini della procura di Klagenfurt in altri procedimenti penali.

    31

    Più in particolare, il governo austriaco ritiene che l’oggetto del procedimento penale condotto in Austria fosse l’accertamento della responsabilità penale di GR e di HS in relazione al danno patrimoniale causato alla Hypo Alpe Adria Bank mediante la concessione di crediti non sostenibili, mentre l’oggetto del procedimento penale condotto in Croazia sia l’accertamento della responsabilità penale di GR e di HS per quanto riguarda il danno patrimoniale causato alla Skiper Hoteli mediante l’acquisto, a prezzi asseritamente eccessivi, di beni immobili e di quote sociali di società detentrici di beni immobili. Inoltre, il procedimento penale condotto in Austria non avrebbe potuto vertere sugli eventuali atti di GR nei confronti della Skiper Hoteli a causa dell’incompetenza delle autorità austriache al riguardo, atteso che GR è una cittadina e residente croata e la Skiper Hoteli è, quanto ad essa, una società registrata in Croazia.

    32

    A tal riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius,C‑495/19, EU:C:2020:431, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una questione proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius,C‑495/19, EU:C:2020:431, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Inoltre, la Corte è tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione europea e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, a prescindere dalle critiche mosse dal governo austriaco alle valutazioni di fatto del giudice del rinvio, l’esame della questione pregiudiziale deve essere effettuato sulla base di queste ultime (v., per analogia, sentenza del 7 aprile 2022, Caixabank,C‑385/20, EU:C:2022:278, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    Nel caso di specie, il giudice del rinvio parte dalla premessa di fatto secondo cui non è escluso che possa esistere un nesso materiale, spaziale e temporale inscindibile, per quanto riguarda GR e HS, tra i fatti contenuti nel petitum dell’atto di imputazione croato, i fatti contenuti nel petitum dell’atto di imputazione austriaco e quelli contenuti nel dispositivo e nella motivazione della sentenza definitiva austriaca, nonché i fatti in relazione ai quali sono state condotte, dalla procura di Klagenfurt, indagini preliminari nei confronti, in particolare, di GR e di HS, successivamente omessi nell’atto di imputazione austriaco.

    36

    Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che la questione della presa in considerazione o meno dei fatti menzionati nella motivazione della sentenza definitiva austriaca nonché di quelli per i quali le indagini preliminari sono state condotte dalla procura di Klagenfurt nei confronti di GR e di HS, successivamente omessi nell’atto di imputazione austriaco, sia determinante nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un «nesso materiale, spaziale e temporale inscindibile» ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 della CAAS. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non appare teorica.

    37

    Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

    Nel merito

    38

    Va ricordato anzitutto che il principio del ne bis in idem costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 50 della Carta [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 64 e giurisprudenza ivi citata].

    39

    Inoltre tale principio, sancito anche all’articolo 54 della CAAS, risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Occorre quindi interpretare tale ultimo articolo alla luce dell’articolo 50 della Carta, di cui esso garantisce il rispetto del contenuto essenziale [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 65].

    40

    Pertanto occorre giudicare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in sede di valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, occorra prendere in considerazione unicamente i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva pronunciata in quest’ultimo Stato, o se occorra anche tener conto di tutti i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza, compresi quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riportati nell’atto di imputazione.

    41

    Tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 20 a 26 della presente sentenza, occorre, in un primo momento, procedere all’interpretazione delle condizioni enunciate all’articolo 54 della CAAS prima di fornire al giudice del rinvio, in un secondo momento, indicazioni ai fini della loro valutazione nell’ambito del procedimento principale.

    Sull’articolo 54 della CAAS

    42

    La domanda di pronuncia pregiudiziale è motivata dal fatto che, secondo il giudice del rinvio, in virtù della prassi giudiziaria croata, per valutare l’applicabilità del principio del ne bis in idem, i giudici croati possono prendere in considerazione solo i fatti riportati nei dispositivi degli atti processuali, quali le ordinanze di rinvio a giudizio, le ordinanze di non luogo a procedere, gli atti di imputazione e le sentenze. Orbene, tale giudice ritiene che esista la possibilità che i fatti menzionati nella motivazione degli atti processuali promananti da un altro Stato membro, nel caso di specie la Repubblica d’Austria, ivi compresi quelli oggetto della fase istruttoria, ma non riportati nell’atto di imputazione, possano indurlo a concludere, nell’ambito del procedimento principale, per l’esistenza di «medesimi fatti», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS.

    43

    Secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67].

    44

    Come risulta dalla formulazione dell’articolo 54 della CAAS, nessuno può essere sottoposto ad un procedimento penale in uno Stato membro per i medesimi fatti per i quali sia stato già giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita, secondo la legge di quest’ultimo Stato.

    45

    Pertanto, l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto dei procedimenti o delle decisioni successivi (condizione «idem») (sentenza del 22 marzo 2022, bpost,C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 28).

    46

    Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che il testo dell’articolo 54 della CAAS non stabilisce una condizione relativa agli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di esame della questione, se il procedimento pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro riguardi i medesimi fatti di quelli relativi a un procedimento anteriore concluso con una decisione definitiva in un altro Stato membro.

    47

    Dal tenore letterale di tale disposizione non si può quindi dedurre che, nell’ambito della valutazione della condizione «idem», occorra tener conto unicamente dei fatti riportati nei dispositivi degli atti processuali nazionali e che la presa in considerazione, ai fini di tale valutazione, dei fatti menzionati nella motivazione degli atti processuali promananti da un altro Stato membro sia esclusa.

    48

    Tale constatazione è poi corroborata dal contesto in cui si inserisce tale disposizione.

    49

    Infatti, in primo luogo, l’articolo 50 della Carta, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 54 della CAAS, dispone che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Pertanto, neppure l’articolo 50 della Carta contiene indicazioni specifiche quanto agli elementi di cui occorre tener conto nell’ambito dell’esame della condizione «idem», cosicché la presa in considerazione dei fatti menzionati nella motivazione degli atti processuali promananti da un altro Stato membro non può, a priori, essere esclusa nell’ambito di un siffatto esame.

    50

    In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della CAAS, quando una persona è imputata di un reato in uno Stato membro e le autorità competenti di questo Stato hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguardi gli stessi fatti oggetto di una sentenza definitiva in un altro Stato membro, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, possono chiedere le informazioni rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata. Il paragrafo 2 di tale disposizione stabilisce che le informazioni richieste saranno fornite il più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento pendente debba continuare.

    51

    Al riguardo, l’articolo 57 della CAAS ha istituito un quadro di cooperazione che consente alle competenti autorità del secondo Stato membro di chiedere, ad esempio, per chiarire la precisa natura di una decisione resa nel territorio del primo Stato membro o ancora i fatti precisi oggetto di tale decisione, le informazioni giuridiche rilevanti alle autorità di tale primo Stato (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Turanský,C‑491/07, EU:C:2008:768, punto 37).

    52

    Si deve constatare che tale disposizione impone che tali informazioni siano prese in considerazione in sede di valutazione di un’eventuale violazione del principio del ne bis in idem. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, una prassi giudiziaria nazionale che imponga al giudice nazionale di prendere in considerazione solo le informazioni contenute in talune parti specifiche di atti processuali, nel caso di specie nei dispositivi di tali atti, ad esclusione di qualsiasi altra informazione che tale giudice possa ricevere dalle autorità dello Stato membro che è stato sollecitato al fine di ottenere informazioni rilevanti, non consente di garantire l’efficacia pratica dell’articolo 57 della CAAS.

    53

    Pertanto, contrariamente a quanto sembra prevedere la prassi giudiziaria croata, non si può imporre a un giudice nazionale, come il giudice del rinvio, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame del principio del ne bis in idem enunciato all’articolo 54 della CAAS, unicamente i fatti menzionati nei dispositivi degli atti processuali promananti da un altro Stato membro.

    54

    Infine, solo un’interpretazione dell’articolo 54 della CAAS secondo la quale il giudice nazionale del secondo Stato membro deve tenere conto anche dei fatti menzionati nella motivazione di tali atti, nonché di qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali menzionati in un precedente procedimento penale condotto nel primo Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva consente di far prevalere l’oggetto e lo scopo di tale disposizione su aspetti procedurali o puramente formali, che possono variare, del resto, secondo gli Stati membri interessati, e di garantire una proficua applicazione di tale articolo (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2005, Miraglia,C‑469/03, EU:C:2005:156, punto 31).

    55

    Infatti tale disposizione ha lo scopo di evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita, per il fatto di esercitare il suo diritto di libera circolazione, per gli stessi fatti sul territorio di diversi Stati membri, al fine di garantire la certezza del diritto attraverso il rispetto delle decisioni degli organi pubblici divenute definitive, in assenza di armonizzazione o ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri (sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 44).

    56

    A tale riguardo, l’articolo 54 della CAAS implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse. Tale fiducia reciproca esige che le autorità competenti interessate del secondo Stato membro accettino di prendere in considerazione le informazioni giuridiche rilevanti che esse potrebbero ricevere dal primo Stato membro [v., per analogia, sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 93].

    57

    Tuttavia, la suddetta fiducia reciproca può affermarsi solo qualora il secondo Stato membro sia in grado di accertarsi, sulla base dei documenti trasmessi dal primo Stato membro, che, da un lato, la decisione di cui trattasi adottata dalle autorità competenti di tale primo Stato costituisce effettivamente una decisione definitiva e, dall’altro, che i fatti oggetto di tale decisione possono essere qualificati come «medesimi fatti», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 52).

    58

    Ne consegue che si deve ritenere che, nell’ambito della valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem enunciato all’articolo 54 della CAAS, il giudice nazionale del secondo Stato membro, così come il giudice del rinvio, è tenuto a prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nei dispositivi degli atti processuali comunicati da un primo Stato membro, ma anche i fatti menzionati nella motivazione di tali atti nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto nel primo Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva.

    Sulla condizione «bis» e sulla condizione «idem»

    59

    Al fine di fornire una risposta che sia la più utile possibile al giudice del rinvio, occorre ancora valutare, sulla base del fascicolo di cui dispone la Corte e fatte salve le verifiche che spetterà a tale giudice effettuare, da un lato, se, nell’ambito d’applicazione del principio del ne bis in idem, esista nel caso di specie, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, una decisione definitiva anteriore (condizione «bis»), e, dall’altro, se gli stessi fatti siano oggetto della decisione anteriore nonché dei procedimenti o delle decisioni successivi (condizione «idem»).

    60

    Per quanto riguarda la condizione «bis», affinché una persona possa essere considerata «giudicata con sentenza definitiva» per i fatti che le sono addebitati, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, occorre, in primo luogo, che l’azione penale sia definitivamente estinta (sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    61

    L’esame di tale prima condizione deve essere svolto sulla base del diritto dello Stato membro che ha pronunciato la decisione penale di cui trattasi. Infatti una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato un procedimento penale a carico di una persona, non estingua definitivamente l’azione penale a livello nazionale non può, in linea di principio, produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un altro Stato membro (sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    62

    Nel caso di specie, per quanto riguarda la sentenza definitiva austriaca, secondo il giudice del rinvio, in forza del diritto austriaco una siffatta decisione ha autorità di cosa giudicata e osta a un nuovo procedimento per gli stessi fatti, circostanza che il governo austriaco non ha smentito né nelle sue osservazioni scritte né all’udienza dinanzi alla Corte. Ne deriverebbe che tale sentenza estinguerebbe definitivamente, in tale Stato membro, l’azione penale nei confronti di GR e HS, poiché questi ultimi sono stati assolti dalle accuse secondo le quali essi avrebbero istigato a commettere i reati contestati agli ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank, o contribuito agli stessi.

    63

    Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, ricorrendo, se necessario, alla procedura di cooperazione prevista all’articolo 57 della CAAS, se tale sia realmente l’effetto della sentenza definitiva austriaca.

    64

    Per quanto riguarda la decisione della procura di Klagenfurt, di procedere alla chiusura parziale, sulla base dell’articolo 190, punto 2, del codice di procedura penale austriaco, per insufficienza di prove, delle indagini a cui, in particolare, GR e HS erano sottoposti con l’accusa di appropriazione indebita, occorre constatare, da un lato, che la domanda di pronuncia pregiudiziale non precisa la natura giuridica di tale decisione.

    65

    Dall’altro lato, occorre ricordare che l’articolo 54 della CAAS, che ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri, può validamente contribuire alla realizzazione compiuta di questo scopo solo qualora esso sia applicabile anche a decisioni che chiudono definitivamente i procedimenti penali in uno Stato membro, benché siano adottate senza l’intervento di un giudice e non assumano la forma di una sentenza (sentenza dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge, C‑187/01 e C‑85/01, EU:C:2003:87, punto 38).

    66

    A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se una siffatta decisione della procura di Klagenfurt, adottata sul fondamento dell’articolo 190, punto 2, del codice di procedura penale austriaco, estingua definitivamente l’azione penale in Austria, ricorrendo, se necessario, alla procedura di cooperazione prevista all’articolo 57 della CAAS.

    67

    Per determinare se una decisione del pubblico ministero, di concludere parzialmente le indagini per insufficienza di prove, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisca una decisione che giudica definitivamente una persona, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, occorre, in secondo luogo, accertarsi che tale decisione sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto nel merito della causa (v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski,C‑486/14, EU:C:2016:483, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

    68

    A tal fine, la Corte ha dichiarato che una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro, con cui un imputato sia stato definitivamente assolto per insufficienza di prove, deve essere considerata fondata su una tale valutazione (sentenza del 5 giugno 2014, M,C‑398/12, EU:C:2014:1057, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    69

    Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in Austria, GR e HS sono stati sottoposti a indagini preliminari per fatti diversi da quelli presi in considerazione, in definitiva, nell’atto di imputazione austriaco. A tal riguardo, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, la procura di Klagenfurt si sarebbe limitata a informare GR e HS che, nei loro confronti, si poneva fine alle indagini relative al «caso Skiper», conformemente all’articolo 190, punto 2, del codice di procedura penale austriaco, per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita di cui all’articolo 153, paragrafo 1 e paragrafo 2, del codice penale austriaco, e tale reato non era pertanto oggetto dell’atto di imputazione austriaco, per insufficienza di prove, in particolare per quanto riguarda l’intento di causare un danno, o per mancanza di sufficienti prove concrete di una condotta penalmente rilevante. Pertanto, la procura di Klagenfurt avrebbe posto fine a tale indagine sulla base di fatti che non sarebbero stati precisati nel dispositivo della sentenza definitiva austriaca.

    70

    A tal proposito, affinché si possa ritenere che una decisione della procura, di concludere parzialmente le indagini per insufficienza di prove, adottata in seguito a un’istruttoria nel corso della quale sono stati raccolti ed esaminati diversi mezzi di prova, sia stata oggetto di una valutazione nel merito, è necessario che tale decisione contenga una valutazione definitiva sull’insufficienza di tali prove ed escluda qualsiasi possibilità che la causa sia riaperta sulla base del medesimo complesso di indizi (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, M,C‑398/12, EU:C:2014:1057, punto 30). Nel caso di specie, tenuto conto che la Corte manca di informazioni al riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia il caso nell’ambito del procedimento principale.

    71

    Per quanto riguarda la condizione «idem», che deve essere esaminata alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, dai termini stessi dell’articolo 50 della Carta discende che quest’ultimo vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per lo stesso reato [sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

    72

    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come l’esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che abbiano condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato. Quindi, tale articolo vieta di infliggere, per fatti identici, più sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti differenti svolti a tal fine [sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

    73

    Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che la qualificazione giuridica dei fatti in diritto nazionale e l’interesse giuridico tutelato non sono rilevanti ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita dall’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro [sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

    74

    Al riguardo, va precisato che la condizione «idem» esige che i fatti materiali siano identici. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi [sentenza del 23 maro 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

    75

    Infatti, l’identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio [sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

    76

    Per contro, se i fatti materiali non costituiscono un tale insieme, la Corte ha già giudicato che la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi fatti ha agito con lo stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare che esiste un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro, che rientra nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’articolo 54 della CAAS (sentenza del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink,C‑367/05, EU:C:2007:444, punto 29).

    77

    Nel caso di specie, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che l’atto di imputazione croato riguarda reati che GR e HS avrebbero commesso tra il 2004 e il 2006. Dall’altro lato, il giudice del rinvio sottolinea che le indagini preliminari a cui sono stati sottoposti GR e HS in Austria, e di cui è stata disposta la chiusura dalla procura di Klagenfurt, vertevano su fatti materiali che si sono svolti nel corso del periodo compreso tra il 2002 e il luglio 2005 e che sono identici a quelli indicati nell’atto di imputazione croato. Pertanto, tale giudice rileva che dette indagini riguardavano in parte fatti oggetto dell’atto di imputazione croato, il che si spiegherebbe con la circostanza che la concessione del credito in questione in Austria ha preceduto i fatti commessi in Croazia. Infatti, in mancanza della concessione di tale credito, l’acquisto in Croazia dei beni immobili e delle quote sociali di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbe stato possibile.

    78

    Orbene, la questione sollevata si basa sulla premessa secondo cui i fatti di cui all’atto di imputazione croato siano gli stessi di quelli oggetto della sentenza definitiva austriaca, sicché occorrerebbe prendere in considerazione anche la motivazione degli atti processuali compiuti in Austria.

    79

    A tal proposito, spetta al giudice del rinvio, il solo competente a questo riguardo, determinare se i fatti oggetto dell’atto di imputazione croato siano gli stessi di quelli giudicati in via definitiva dai giudici in Austria. Ciò premesso, la Corte può fornire a detto giudice elementi di interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito della valutazione dell’identità di tali fatti [v., per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Eccezione al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

    80

    A tale titolo, da un lato, dal punto 58 della presente sentenza risulta che il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame della condizione «idem», non solo i fatti menzionati nei dispositivi degli atti processuali comunicati da un primo Stato membro, ma anche i fatti menzionati nella motivazione di tali atti nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto nel primo Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva.

    81

    Dall’altro lato, il principio del ne bis in idem non può comprendere eventuali reati i quali, pur essendo stati commessi durante lo stesso periodo in cui sono stati commessi i reati oggetto di una decisione definitiva pronunciata in un altro Stato membro, riguardino fatti materiali diversi da quelli oggetto di tale decisione [v., per analogia, sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 135 e giurisprudenza ivi citata].

    82

    Al riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base di una valutazione dell’insieme delle circostanze rilevanti, se la sentenza definitiva austriaca e l’eventuale decisione definitiva della procura di Klagenfurt, di disporre la chiusura delle indagini relative alla «causa Skiper», abbiano riguardato, da un lato, fatti costitutivi di un danno patrimoniale che GR e HS avrebbero arrecato alla Skiper Hoteli a causa dell’acquisto di terreni a prezzi maggiorati e, dall’altro, uno stesso periodo di infrazione di quello oggetto dell’atto di imputazione croato.

    83

    Nell’ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, così non fosse, tale giudice dovrebbe constatare che il procedimento di cui è investito non verte sugli stessi fatti che hanno dato luogo alla sentenza definitiva austriaca e all’eventuale decisione definitiva della procura di Klagenfurt, cosicché il principio del ne bis in idem, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, non osterebbe a nuovi procedimenti penali.

    84

    Viceversa, qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che la sentenza definitiva austriaca e l’eventuale decisione definitiva della procura di Klagenfurt abbiano accertato e sanzionato GR e HS per fatti identici a quelli oggetto del procedimento penale croato, tale giudice dovrebbe constatare che il procedimento di cui è investito verte sugli stessi fatti di quelli all’origine di tale sentenza definitiva e di tale eventuale decisione definitiva. Un siffatto cumulo di procedimenti e, eventualmente, di sanzioni sarebbe contrario al principio del ne bis in idem, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta.

    85

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in sede di valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, occorre prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in quest’ultimo Stato, bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti nell’atto di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto in quest’altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva.

    Sulle spese

    86

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    in sede di valutazione del rispetto del principio del ne bis in idem, occorre prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nel petitum dell’atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in quest’ultimo Stato, bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti nell’atto di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto in quest’altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il croato.

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