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Document 62021CJ0409

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1° dicembre 2022.
DELID contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie».
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad.
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno agli investimenti – Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8 000 di valore.
Causa C-409/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:946

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

1o dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno agli investimenti – Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore»

Nella causa C‑409/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 14 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2021, nel procedimento

DELID EOOD

contro

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la DELID EOOD, da T. Zlateva, advokat;

per l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie», da G. Sabev, advokat;

per il governo bulgaro, da M. Georgieva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Koleva e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede la DELID EOOD, società unipersonale a responsabilità limitata di diritto bulgaro (in prosieguo: la «Delid»), opporsi all’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (direttore esecutivo del Fondo nazionale per l’agricoltura, Bulgaria) (in prosieguo: il «direttore esecutivo del FNA») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concederle il finanziamento di un investimento avente ad oggetto l’acquisto di attrezzature per un allevamento avicolo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 1303/2013

3

L’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), intitolato «Ammissibilità», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi».

Regolamento n. 1305/2013

4

Sotto il titolo «Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale», l’articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 dispone quanto segue:

«Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del [Quadro Comune Strategico]:

(...)

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l’innovazione, l’ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (“analisi SWOT”) e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

(...)».

5

L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Investimenti in immobilizzazioni materiali», così prevede:

«1.   Il sostegno nell’ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a)

migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;

b)

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l’investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

c)

riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d)

siano investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) [è] concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell’allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all’allegato II. Tuttavia l’aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell’allegato II.

5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell’Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

6.   Qualora il diritto dell’Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda agricola».

6

Sotto il titolo «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese», l’articolo 19 di detto regolamento recita come segue:

«(...)

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui [al] paragrafo 1, (…) lettera a), punto ii) è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all’aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

(...)

6.   L’importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell’allegato I. Gli Stati membri fissano l’importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

(...)».

Regolamento (UE) n. 1307/2013

7

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), intitolato «Definizioni e relative disposizioni», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b)

“azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(...)».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

8

L’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), intitolato «Controlli amministrativi», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. (...)».

Regolamento (EU, Euratom) 2018/1046

9

L’articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), intitolato «Gestione concorrente con gli Stati membri», prevede, al paragrafo 2, quanto segue:

«Nell’espletare le funzioni connesse all’esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, vale a dire:

a)

assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano attuate in modo corretto, efficace e in conformità della normativa settoriale applicabile;

(...)».

Diritto bulgaro

10

Ai sensi dell’articolo 8 del naredba n. 9 za prilagane na podmiarka 4.1 «Investitsii v zemedelski stopanstva» ot miarka 4 «Investitsii v materialni aktivi» ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (regolamento n. 9, relativo all’attuazione della sottomisura 4.1 «Investimenti in aziende agricole» della misura 4 «Investimenti in immobilizzazioni materiali» del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020), del 21 marzo 2015 (DV n. 22, del 24 marzo 2015), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «regolamento n. 9/2015»):

«(1)   Alla data della presentazione della domanda di sostegno, gli agricoltori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, punto 1, del [regolamento n. 9/2015] devono soddisfare i seguenti requisiti:

1.

essere registrati come agricoltori (...);

2.

le produzioni standard minime della loro azienda agricola non sono inferiori all’equivalente in [lev bulgari (BGN)] di EUR 8000;

(...)

(2)   Le produzioni standard minime di un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, punto 2, sono dimostrate mediante:

1.

la registrazione delle superfici coltivate dal richiedente e degli animali allevati nel sistema integrato di amministrazione e di controllo e una dichiarazione (modulo) per il calcolo delle produzioni standard minime dell’azienda nell’esercizio in corso al momento della presentazione della domanda; oppure

2.

un documento di proprietà o di utilizzazione delle terre, o decisioni (...) recanti elementi di calcolo, e una dichiarazione (modulo) per il calcolo delle produzioni standard minime dell’azienda nell’esercizio in corso al momento della presentazione della domanda (...);

(...)».

11

Ai sensi dell’articolo 26 di tale regolamento:

«Le attività e gli investimenti relativi al progetto per la realizzazione dei quali è richiesta una licenza, un’autorizzazione e/o una registrazione ai sensi della normativa bulgara, beneficiano di un sostegno solo dietro presentazione delle licenze, autorizzazioni e/o documenti comprovanti la registrazione corrispondenti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Dopo essere stata registrata, il 17 aprile 2015, come agricoltore presso l’Oblastna direktsia «Zemedelie» (Direzione regionale dell’agricoltura, Bulgaria) a Plovdiv (Bulgaria), la Delid ha presentato, il 28 maggio 2015, una domanda di sostegno agli investimenti in vista dell’«acquisto di attrezzature per fattoria avicola», per un valore di BGN 2933745 (circa EUR 1500000), a titolo della sottomisura 4.1 «Investimenti nelle aziende agricole» della misura 4 «Investimenti in immobilizzazioni materiali» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

13

A sostegno della sua domanda, la Delid indicava di allevare anatre in un impianto di allevamento sito a Manole (Bulgaria), preso in locazione il 15 maggio 2014 presso la Business park Manole OOD, e di realizzare una produzione standard di importo pari a EUR 20451,68.

14

A seguito di un controllo effettuato dalla direktsia «Protivodeystvie na izmamite» (direzione «lotta antifrode») della DFZ-Razplashtatelna agentsia (organismo pagatore del Fondo nazionale per l’agricoltura, Bulgaria) sul sito di allevamento nel corso dei mesi di aprile e di maggio 2016, è stato accertato che, alla data di tale controllo, tale sito non era né gestito né registrato a nome della Delid, e che non ospitava nessun volatile, gli ultimi essendo stati venduti il 7 marzo 2016. In particolare, il controllo ha evidenziato che, oltre alla Delid, altre due società che avevano presentato domande di sostegno avevano indicato di allevare anatre su quello stesso sito di allevamento in forza di contratti di locazione.

15

In tali circostanze, il direttore esecutivo del FNA, con decisione del 10 luglio 2018, ha respinto la domanda di sostegno presentata dalla Delid, con la motivazione che quest’ultima non soddisfaceva i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 8 del decreto n. 9/2015.

16

La Delid ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Plovdiv (Tribunale amministrativo di Plovdiv, Bulgaria).

17

Con sentenza del 10 marzo 2020 tale giudice ha respinto il ricorso.

18

La Delid ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), giudice del rinvio.

19

Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito richieda l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1305/2013, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se sia conforme con l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 una disposizione nazionale, quale l’articolo 26 del [regolamento n. 9/2015], che pone come condizione di ammissibilità, ai richiedenti che presentano, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, una domanda di sostegno in relazione alla sottomisura 4.1 “Investimenti in aziende agricole” della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, che producano un certificato di registrazione a loro nome di un allevamento, quale prova dell’esercizio, prima della presentazione della domanda di sostegno, di un’attività di allevamento in un’azienda ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013, o se sia sufficiente ai fini di tale regolamento che l’agricoltore dimostri che la procedura per la richiesta registrazione di un sito di allevamento a proprio nome è in corso.

2)

Se una condizione posta in una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 1, punto 2, del [regolamento n. 9/2015], per l’attuazione della sottomisura 4.1 “Investimenti in aziende agricole” della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, secondo cui i richiedenti devono dimostrare una produzione standard minima della rispettiva azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno che non sia inferiore al controvalore in Leva (BGN) di EUR 8000, sia da considerare compatibile con la finalità del sostegno nell’ambito della misura “Investimenti in immobilizzazioni materiali” di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013, con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 e con la nozione di produzione standard di un’azienda definita dall’abrogato regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole [(GU 2008, L 335, pag. 3]).

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli agricoltori recentemente registrati al momento della presentazione della domanda di sostegno nell’ambito della misura “Investimenti in immobilizzazioni materiali” debbano essere considerati esclusi dal sostegno finanziario previsto dal regolamento n. 1305/2013».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

20

Il direttore esecutivo del FNA e il governo bulgaro contestano la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale con l’argomento, in primo luogo, che quest’ultima non contiene l’illustrazione dei motivi che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, né del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in secondo luogo, che la decisione di rinvio è fondata su nuove constatazioni di fatto che non hanno potuto essere esaminate dall’autorità amministrativa competente e, in terzo luogo, che il giudice del rinvio dovrebbe seguire la linea già tenuta in controversie simili e decidere nel merito, anziché adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.

21

A tal proposito si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 5 maggio 2022, Zagrebačka banka, C‑567/20, EU:C:2022:352, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

22

Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, nei limiti in cui le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, più in particolare del regolamento n. 1305/2013, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta per quanto riguarda le questioni, considerate nel loro insieme, non abbia alcun rapporto con la controversia di cui al procedimento principale o che il problema sollevato presenti un carattere ipotetico.

23

Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione di un sito di allevamento rilasciato a suo nome.

25

Va ricordato, in proposito, che gli Stati membri attuano il regolamento n. 1305/2013 attraverso i loro programmi di sostegno allo sviluppo rurale [sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 54] e che tale regolamento lascia loro la possibilità di adottare un insieme di misure intese a rispondere alle priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Piltenes meži, C‑251/21, EU:C:2022:311, punto 63).

26

Ogni Stato membro dovrebbe quindi elaborare un programma nazionale di sviluppo rurale che copra tutto il suo territorio, una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale sia un insieme di programmi regionali, che attuino una strategia volta a soddisfare le priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale [sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 55].

27

Ne consegue che il regolamento n. 1305/2013 lascia agli Stati membri un margine discrezionale per quanto concerne le modalità di attuazione degli aiuti che esso prevede [sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 56].

28

Tale margine discrezionale può concernere in particolare i criteri di selezione dei progetti, affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti [sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 58].

29

Tale margine discrezionale può anche riguardare l’organizzazione dei programmi nazionali di sviluppo rurale nonché l’attuazione dei requisiti di tale regolamento, in particolare per quanto attiene alle dimensioni delle aziende ammissibili, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, o all’importo degli aiuti, come risulta dal paragrafo 6 dello stesso articolo [sentenza del 6 ottobre 2021, Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale), C‑119/20, EU:C:2021:817, punto 59].

30

Nel caso di specie, occorre considerare che il requisito, imposto dalla normativa nazionale, secondo cui la concessione del sostegno previsto dalla disposizione in esame è subordinata alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento rientra nel margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in virtù della giurisprudenza citata ai punti da 27 a 29 della presente sentenza. Detto requisito, inoltre, favorisce l’attuazione dei controlli amministrativi, conformemente all’articolo 48 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, e consente di garantire, conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1046, che le azioni finanziate a carico del bilancio dell’Unione siano correttamente ed effettivamente eseguite.

31

Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un impianto di allevamento.

Sulla seconda questione

32

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore.

33

Al fine di rispondere a tale questione, occorre anzitutto ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 27 e 28 della presente sentenza, il regolamento n. 1305/2013 lascia agli Stati membri un margine discrezionale per quanto concerne le modalità di attuazione degli aiuti che esso prevede, margine che può concernere, in particolare, i criteri di selezione dei progetti, affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio.

34

Orbene, una condizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il richiedente deve dimostrare che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore, si inserisce, tenuto conto degli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte nella presente causa, nel margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013.

35

Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore.

Sulla terza questione

36

Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che gli agricoltori recentemente registrati alla data della presentazione della domanda siano esclusi dalla possibilità di beneficiare degli aiuti previsti da tale disposizione.

37

A tale riguardo, occorre ricordare che la ratio giustificativa di una domanda di pronuncia pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 7 aprile 2022, Autonome Provinz Bozen, C‑102/21 e C‑103/21, EU:C:2022:272, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

38

Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che il sostegno di cui trattasi nel procedimento principale sia stato negato alla Delid per il fatto che, alla data della presentazione della domanda, tale società era costituita da un agricoltore recentemente registrato.

39

In tali circostanze si deve constatare che la terza questione ha carattere ipotetico ed è, pertanto, irricevibile.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento.

 

2)

L’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno previsto da tale disposizione alla condizione che il richiedente dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8000 di valore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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