Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0283

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 febbraio 2024.
    VA contro Deutsche Rentenversicherung Bund.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione.
    Causa C-283/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:144

     SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    22 febbraio 2024 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Pensione per incapacità totale al lavoro – Calcolo – Presa in considerazione dei periodi maturati in un altro Stato membro a titolo di cura dei figli – Applicabilità – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini – Collegamento sufficiente tra tali periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro debitore della pensione»

    Nella causa C‑283/21,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), con decisione del 23 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2021, nel procedimento

    VA

    contro

    Deutsche Rentenversicherung Bund,

    con l’intervento di:

    RB,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Cour facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Biltgen (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

    avvocato generale: N. Emiliou

    cancelliere: D. Dittert, capo unità

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2023,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

    per il governo ceco, da J. Pavliš, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart, B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 ottobre 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VA e il Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale, Germania) in merito alla presa in considerazione, da parte di tale ente, dei periodi maturati da VA a titolo di cura dei figli in un altro Stato membro ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione per incapacità totale al lavoro.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Regolamento (CE) n. 883/2004

    3

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), entrato in vigore il 20 maggio 2004, mira a coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale. Conformemente al suo articolo 91, esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, che, in forza dell’articolo 97 di quest’ultimo, è il 1o maggio 2010.

    4

    Il considerando 1 del regolamento n. 883/2004 così recita:

    «Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione».

    5

    L’articolo 1, lettera t), di tale regolamento definisce il termine «periodo di assicurazione» come i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione.

    6

    L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

    7

    Il titolo II del medesimo regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende segnatamente l’articolo 11 dello stesso, intitolato «Norme generali», il quale, ai suoi paragrafi da 1 a 3, così prevede:

    «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

    2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

    3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

    a)

    una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    b)

    un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

    c)

    una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

    d)

    una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    e)

    qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

    8

    Ai sensi dell’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni transitorie»:

    «1.   Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

    2.   Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

    (...)».

    Regolamento n. 987/2009

    9

    Il regolamento n. 987/2009 definisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 di quest’ultimo.

    10

    L’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 987/2009 è formulato nei termini seguenti:

    «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    (...)

    c) le definizioni contenute nel regolamento [n. 883/ 2004]».

    11

    L’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli», prevede:

    «1.   Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

    2.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

    3.   Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma».

    12

    L’articolo 93 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Disposizioni transitorie», è formulato nei seguenti termini:

    «L’articolo 87 del regolamento [n. 883/2004] si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento [n. 987/2009]».

    Diritto tedesco

    13

    L’articolo 56 del Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung (libro sesto del codice della previdenza sociale: regime legale dell’assicurazione pensionistica) (in prosieguo: il «SGB VI»), come modificato dalla legge del 28 novembre 2018 (BGBl. I, pag. 2016) (in prosieguo: il «SGB VI modificato nel 2018»), è così formulato:

    «(1)   I periodi di cura dei figli sono periodi dedicati alla cura di un figlio durante i suoi primi tre anni di vita. Un periodo dedicato alla cura di un figlio viene convalidato per uno dei genitori del figlio (...) se:

    1. il periodo di cura del figlio è attribuibile al suddetto genitore,

    2. la cura del figlio ha avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania o è assimilabile ad una siffatta cura, e

    3. la convalida non è esclusa per tale genitore.

    (...)

    (3)   Detta cura ha avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania se il genitore che provvede a tale cura vi ha risieduto abitualmente con il figlio. Si ha assimilazione ad una cura sul territorio della Repubblica federale di Germania qualora il genitore che ha provveduto alla cura abbia risieduto abitualmente con il figlio all’estero e abbia ivi maturato periodi di contribuzione obbligatoria durante la cura o immediatamente prima della nascita del figlio a titolo dell’attività lavorativa subordinata o autonoma che egli ha ivi esercitato. Lo stesso vale in caso di residenza comune di coniugi o partner all’estero, qualora il coniuge o il partner del genitore che ha provveduto alla cura del figlio abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati per la sola ragione che egli rientrava tra le persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, o era esonerato dall’assicurazione obbligatoria.

    (...)

    (5)   Il periodo di cura dei figli inizia a decorrere alla fine del mese in cui il figlio è nato e termina allo scadere di 36 mesi di calendario (...)».

    14

    L’articolo 57 del SGB VI, come modificato dalla legge del 21 marzo 2001 (BGBl. I, pag. 403), così prevede:

    «Il periodo dedicato alla cura di un figlio fino al compimento del decimo anno costituisce per uno dei genitori un periodo da prendere in considerazione se durante tale periodo sono anche soddisfatte le condizioni di convalida di un periodo di cura di un figlio. Lo stesso vale per i periodi di esercizio di un’attività lavorativa autonoma che non fosse soltanto marginale, solo se tali periodi sono anche periodi di contribuzione obbligatoria».

    15

    L’articolo 249, paragrafo 1, del SGB VI, come modificato dalla legge del 23 giugno 2014 (BGBl. I, pag. 787), è formulato nei termini seguenti:

    «Per i nati anteriormente al 1o gennaio 1992, il periodo di cura dei figli termina 24 mesi dopo la fine del mese in cui il figlio è nato».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    La ricorrente nel procedimento principale è una cittadina tedesca nata nel 1958 ad Aquisgrana (Germania).

    17

    Dal 1962 al 2010 ha vissuto a Vaals (Paesi Bassi), città situata a circa 5 chilometri da Aquisgrana. Ha frequentato la scuola in quest’ultima città, ove, nell’agosto 1975, ha iniziato una formazione come puericultrice riconosciuta dalla Repubblica federale di Germania.

    18

    Il 1o agosto 1978 la ricorrente nel procedimento principale ha iniziato un tirocinio di un anno in una casa materna situata ad Aquisgrana. Conformemente alla legislazione tedesca, tale anno avrebbe dovuto essere considerato come periodo di occupazione in Germania, soggetto all’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, poiché non vi erano sufficienti posti di lavoro retribuiti disponibili, la ricorrente nel procedimento principale ha effettuato il suo tirocinio senza retribuzione ed era per questo esonerata da tale assicurazione. Essa non ha quindi versato alcun contributo al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco durante il periodo di tirocinio.

    19

    Al termine del suo tirocinio, la ricorrente nel procedimento principale, a partire dal 1o agosto 1979, ha proseguito la sua formazione come puericultrice ad Aquisgrana e ha conseguito la Fachhochschulreife (diploma di maturità professionale), pur continuando a vivere nei Paesi Bassi. Al termine della sua formazione, nel luglio 1980, non ha più svolto alcuna attività lavorativa in Germania né nei Paesi Bassi.

    20

    Il 15 novembre 1986 e il 2 giugno 1989 la ricorrente nel procedimento principale ha dato alla luce due figli, che sono stati cresciuti nei Paesi Bassi e hanno frequentato la scuola in Germania. All’epoca, essa non aveva versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco.

    21

    Tra il settembre 1993 e l’agosto 1995 essa ha svolto un’attività come lavoratrice autonoma in Germania per la quale non ha versato contributi a tale regime. Successivamente, tra il mese di aprile 1999 e il mese di ottobre 2012, ha svolto in Germania un impiego considerato «marginale» in forza del diritto tedesco, non soggetto all’assicurazione obbligatoria.

    22

    Nel 2010 la ricorrente nel procedimento principale si è trasferita in Germania. A partire dal mese di ottobre 2012, ha ivi esercitato un’attività retribuita e, in tale contesto, ha versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco.

    23

    Dal mese di marzo 2018 la ricorrente nel procedimento principale riceve dall’ente previdenziale federale, convenuto nel procedimento principale, una pensione per incapacità totale al lavoro. Ai fini del calcolo dell’importo di tale pensione, il convenuto nel procedimento principale ha considerato che, oltre ai periodi durante i quali la ricorrente nel procedimento principale aveva versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco, ossia a partire dal 2012, i periodi pertinenti comprendevano quelli nel corso dei quali essa aveva seguito una formazione professionale in Germania – ossia tra il mese di agosto 1975 e il mese di luglio 1978 nonché tra il mese di agosto 1979 e il mese di luglio 1980 – e il periodo compreso tra il 1o aprile e il 1o giugno 1999, durante il quale la ricorrente nel procedimento principale, pur crescendo i propri figli nei Paesi Bassi, aveva svolto un’attività lavorativa subordinata in Germania senza essere soggetta all’assicurazione obbligatoria.

    24

    La ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso dinanzi a un giudice tedesco di primo grado, nell’ambito del quale ha sostenuto che, ai fini del calcolo dell’importo della sua pensione tedesca per incapacità totale al lavoro, il convenuto nel procedimento principale aveva erroneamente omesso di prendere in considerazione, quali periodi pertinenti, i periodi di cura dei figli da lei maturati nei Paesi Bassi tra il 15 novembre 1986 e il 31 marzo 1999 senza esercitare alcuna attività lavorativa (in prosieguo: i «periodi controversi»). Tale ricorso è stato respinto.

    25

    La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso la decisione di rigetto del suo ricorso dinanzi al Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), il giudice del rinvio.

    26

    Tale giudice osserva che, in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 3, prima frase, del SGB VI modificato nel 2018, i periodi controversi non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della pensione della ricorrente nel procedimento principale per incapacità totale al lavoro, dal momento che i suoi due figli non sono stati cresciuti in Germania durante tali periodi. Detti periodi non potrebbero neppure rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 3, seconda frase, del SGB VI modificato nel 2018, in quanto, affinché ciò sia possibile, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe dovuto risiedere abitualmente all’estero con i propri figli e, durante tali periodi o immediatamente prima degli stessi, avrebbe dovuto versare contributi in Germania a titolo di un’attività svolta all’estero come lavoratrice subordinata o autonoma. Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che le condizioni previste all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non sono soddisfatte nel caso di specie, dal momento che, all’epoca della nascita dei suoi figli, avvenuta nel corso dei periodi controversi, la ricorrente nel procedimento principale non esercitava alcuna attività subordinata o autonoma in Germania.

    27

    Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se, alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), il convenuto nel procedimento principale debba, alla luce di taluni elementi che sembrano indicare l’esistenza di un «collegamento sufficiente» tra i periodi controversi e i periodi di assicurazione maturati nel sistema pensionistico tedesco, prendere in considerazione ai sensi dell’articolo 21 TFUE tali periodi controversi ai fini del calcolo dell’importo della pensione tedesca per incapacità totale al lavoro della ricorrente nel procedimento principale.

    28

    A tale proposito, da un lato, il giudice del rinvio rileva che la controversia principale differisce da quella che ha dato luogo alla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475). Infatti, prima della nascita dei figli, la ricorrente nel procedimento principale non era soggetta all’assicurazione obbligatoria in Germania e non aveva versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica tedesco. Inoltre, all’epoca essa risiedeva stabilmente nei Paesi Bassi e non vi aveva soltanto trasferito temporaneamente la residenza come in quest’ultima causa.

    29

    Dall’altro lato, il giudice del rinvio sottolinea che tutta la vita professionale della ricorrente nel procedimento principale è legata alla Repubblica federale di Germania, che essa vi ha compiuto la sua intera istruzione scolastica, che è in tale Stato membro che ha svolto un tirocinio di un anno – il quale sarebbe stato soggetto all’assicurazione obbligatoria se non vi fosse stato, all’epoca, un numero insufficiente di posti retribuiti disponibili – e che gli altri anni nel corso dei quali essa ha seguito una formazione professionale sono stati presi in considerazione come «periodi rilevanti ai fini pensionistici». Inoltre, i suoi figli hanno frequentato la scuola in Germania ed essa aveva stabilito, con la sua famiglia, la propria residenza nei Paesi Bassi in prossimità della frontiera tedesca.

    30

    Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che il diritto nazionale tedesco non prenda in considerazione i periodi controversi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

    31

    In tale contesto, il Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, in base alla legislazione [del Regno] dei Paesi Bassi – in qualità di Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] –, un periodo di cura dei figli sia preso in considerazione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009], per il fatto che il periodo di cura dei figli nei Paesi Bassi, in quanto mero periodo di residenza, fonda un diritto alla pensione [in tale Stato membro].

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, [s]e [l’articolo] 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009], debba essere interpretato estensivamente, alla luce delle sentenze della Corte [del 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647)] e [del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475)], nel senso che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione il periodo di cura dei figli anche quando, prima e dopo il periodo di cura dei figli, la persona che provvede alla loro cura abbia effettivamente maturato periodi rilevanti ai fini pensionistici, a titolo di lavoro o di formazione, esclusivamente nel regime di tale [Stato membro], ma non abbia versato contributi nell’ambito di tale regime nel periodo immediatamente precedente o successivo al periodo di cura dei figli».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla ricevibilità della prima questione

    32

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che un periodo di cura dei figli, ai sensi di tale disposizione, dev’essere considerato preso in considerazione quando, secondo il diritto dello Stato membro competente, ai sensi delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, esso consente, in quanto periodo di residenza, l’acquisizione di diritti a pensione in tale Stato membro.

    33

    Secondo una costante giurisprudenza della Corte, sebbene le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godano di una presunzione di rilevanza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce tuttavia uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 4344 e giurisprudenza citata).

    34

    Nel procedimento principale, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, affinché, conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione di uno Stato membro – nel caso di specie, l’istituzione tedesca – sia tenuta a prendere in considerazione i periodi di cura dei figli maturati dalla persona interessata in un altro Stato membro – nel caso di specie, i Paesi Bassi –, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, che i periodi di cura dei figli non siano presi in considerazione ai sensi della legislazione di quest’ultimo Stato membro, in secondo luogo, che la legislazione del primo Stato membro fosse precedentemente applicabile alla persona interessata a motivo dell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro e, in terzo luogo, che tale persona abbia continuato ad essere soggetta alla legislazione del primo Stato membro a motivo dell’esercizio di tale attività alla data in cui, in forza della legislazione di tale Stato membro, il periodo di cura dei figli ha iniziato ad essere preso in considerazione per il figlio interessato.

    35

    Tale disposizione precisa che tale data è determinata dalle disposizioni nazionali dello Stato membro che disciplinano la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli. In forza della legislazione tedesca, le date rilevanti a tal fine sono, nel caso di specie, le date di nascita dei due figli della ricorrente nel procedimento principale, ossia il 15 novembre 1986 e il 2 giugno 1989.

    36

    Ora, sebbene, conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 93 del regolamento n. 987/2009, quest’ultimo regolamento sia applicabile ratione temporis alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, quest’ultima non soddisfa tuttavia tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, dato che né prima né alla data in cui ha iniziato a crescere i propri figli, la ricorrente nel procedimento principale non ha esercitato un’attività subordinata o autonoma in Germania.

    37

    Pertanto, si deve ritenere che quest’ultima disposizione non sia applicabile nel caso di specie e che una risposta della Corte alla prima questione non sia necessaria per la soluzione della controversia principale.

    38

    Di conseguenza, la prima questione è irricevibile.

    Sulla seconda questione

    39

    In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali per dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza dell’8 luglio 2021, Staatsanwaltschaft Köln e Bundesamt für Güterverkehr, C‑937/19, EU:C:2021:555, punto 22 e giurisprudenza citata).

    40

    Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’oggetto della controversia principale riguarda la mancata presa in considerazione, da parte del convenuto nel procedimento principale, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro alla ricorrente nel procedimento principale, dei periodi di cura dei figli maturati da quest’ultima nei Paesi Bassi. A tale riguardo, il giudice del rinvio, pur rilevando che le condizioni di applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non risultano soddisfatte nella controversia principale, si chiede tuttavia se, alla luce dell’articolo 21 TFUE, il convenuto nel procedimento principale sia tenuto, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), a prendere in considerazione tali periodi di cura, e ciò nonostante il fatto che, a differenza della persona interessata dalla causa che ha dato luogo a tale sentenza, la ricorrente nel procedimento principale non abbia esercitato un’attività che dà luogo al versamento di contributi all’assicurazione obbligatoria in Germania prima e immediatamente dopo il compimento dei periodi di cura dei suoi figli nel territorio del Regno dei Paesi Bassi, Stato membro nel quale essa ha risieduto non già temporaneamente, bensì per molti anni.

    41

    In tali circostanze, la seconda questione dev’essere intesa come diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 per ottenere, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi da essa maturati a titolo di cura dei figli in un altro Stato membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro, tanto precedentemente quanto successivamente a tali periodi di cura, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura.

    42

    In via preliminare, occorre rilevare che, secondo le indicazioni fornite alla Corte nell’ambito del presente procedimento, la Repubblica federale di Germania è l’unico Stato membro competente ai fini della concessione alla ricorrente nel procedimento principale di una pensione per incapacità totale al lavoro, pensione che è l’unica in discussione nella controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. All’udienza dinanzi alla Corte, il governo dei Paesi Bassi ha infatti osservato che la ricorrente nel procedimento principale non aveva alcun diritto a una pensione di questo tipo nei Paesi Bassi, non avendovi mai lavorato. Risulta quindi che i periodi controversi non possono essere presi in considerazione nei Paesi Bassi ai fini della concessione di tale pensione.

    43

    Ciò precisato, occorre stabilire se, alla luce dell’articolo 21 TFUE, periodi come i periodi controversi debbano essere presi in considerazione dall’istituzione dello Stato membro debitore della pensione per incapacità totale al lavoro di cui trattasi nel procedimento principale in circostanze come quelle della controversia principale.

    44

    A tale proposito è necessario ricordare che, poiché l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non disciplina la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli svolti all’estero in via esclusiva e poiché l’obiettivo di garantire il rispetto del principio della libera circolazione, come sancito dall’articolo 21 TFUE, prevale altresì nell’ambito dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, gli insegnamenti della sentenza del 19 luglio 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475), sono trasferibili a una situazione in cui il regolamento n. 987/2009 è applicabile ratione temporis, ma in cui la persona interessata non soddisfa il requisito di esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposto dall’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento per ottenere, ai fini della concessione di una pensione, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di detta pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in altri Stati membri [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura dei figli all’estero), C‑576/20, EU:C:2022:525, punto 62].

    45

    In tal senso, la Corte ha dichiarato che, in una situazione in cui la persona interessata non soddisfaceva tale requisito, ma aveva esclusivamente lavorato e versato contributi nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia, tanto anteriormente quanto successivamente al suo trasferimento in altri Stati membri, nei quali essa si era dedicata alla cura dei figli, esisteva un collegamento sufficiente tra i periodi di cura dei figli compiuti da tale persona all’estero e i periodi di assicurazione maturati in considerazione dell’esercizio di un’attività professionale nello Stato membro debitore della sua pensione di vecchiaia. Pertanto, secondo la Corte, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione tali periodi di cura dei figli ai sensi dell’articolo 21 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura dei figli all’estero), C‑576/20, EU:C:2022:525, punti 6566].

    46

    Dalla giurisprudenza citata ai due punti precedenti risulta quindi che l’articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro debitore della pensione di cui trattasi a prendere in considerazione, ai fini della concessione di tale pensione, i periodi di cura dei figli effettuati dalla persona interessata in un altro Stato membro qualora sia dimostrato che esiste un collegamento sufficiente tra detti periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione maturati da tale persona a motivo dell’esercizio di un’attività professionale nel primo Stato membro.

    47

    L’esistenza di un tale «collegamento sufficiente» dev’essere parimenti considerata accertata qualora la persona interessata abbia maturato esclusivamente periodi di assicurazione, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, nello Stato membro debitore della sua pensione, sia prima che dopo il compimento dei periodi di cura dei figli in un altro Stato membro.

    48

    Occorre sottolineare, a tale proposito, che, conformemente all’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004, il quale è pertinente anche nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 21 TFUE, il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione. Pertanto, gli Stati membri possono prevedere, nella loro legislazione nazionale, che taluni periodi della vita di una persona, nel corso dei quali essa non ha esercitato un’attività subordinata o autonoma soggetta all’assicurazione obbligatoria e non ha quindi versato contributi, siano equiparati a «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro interessato.

    49

    In un caso del genere, la circostanza che la persona interessata non abbia versato contributi in tale Stato membro durante i periodi così equiparati, dalla sua legislazione nazionale, a siffatti periodi di assicurazione non è tale da escludere l’esistenza di un collegamento sufficiente tra i periodi maturati da tale persona a titolo di cura dei figli in un altro Stato membro e i periodi di assicurazione maturati nel primo Stato membro.

    50

    Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, prima e dopo il compimento dei periodi di cura dei figli nei Paesi Bassi, la ricorrente nel procedimento principale ha maturato esclusivamente periodi di assicurazione in Germania. Infatti, risulta che, prima della nascita dei suoi figli, essa ha maturato periodi di formazione professionale in Germania che, pur non avendo dato luogo al versamento di contributi, sono equiparati dal diritto tedesco a periodi di assicurazione. Inoltre, tra la fine dei periodi di cura dei figli e il mese di ottobre 2012, pare che essa abbia svolto un impiego marginale in Germania, anch’esso assimilabile, in forza del diritto tedesco, a un periodo di assicurazione sebbene non abbia dato luogo al versamento di contributi. Infine, a partire dall’ottobre 2012 fino al marzo 2018, sembra che essa abbia esercitato un’attività professionale nel territorio della Repubblica federale di Germania soggetta all’assicurazione obbligatoria e quindi che abbia versato contributi al regime legale di assicurazione obbligatoria di tale Stato membro.

    51

    Pertanto, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che nella controversia principale esista un collegamento sufficiente tra i periodi di cura dei figli effettuati dalla ricorrente nel procedimento principale nei Paesi Bassi e i periodi di assicurazione da essa maturati esclusivamente nel territorio della Repubblica federale di Germania sia prima che dopo tali periodi di cura, e ciò nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in quest’ultimo Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura.

    52

    In una situazione come quella di cui al procedimento principale, la durata del periodo di residenza della persona interessata nello Stato membro in cui quest’ultima si è dedicata alla cura dei figli è irrilevante.

    53

    Di conseguenza, in una situazione del genere, lo Stato membro debitore della pensione di cui trattasi non può, sotto pena di svantaggiare i propri cittadini nazionali che si sono avvalsi della libertà di circolazione e quindi di violare l’articolo 21 TFUE, escludere la presa in considerazione di periodi di cura dei figli per il solo motivo che tali periodi sono maturati in un altro Stato membro [v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2012, Reichel-Albert, C‑522/10, EU:C:2012:475, punti 41, 4244, nonché del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura dei figli all’estero), C‑576/20, EU:C:2022:525, punto 64].

    54

    Ne consegue che, in una situazione in cui, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la persona interessata ha maturato esclusivamente, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nello Stato membro debitore della sua pensione per incapacità totale al lavoro, tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di periodi di cura dei figli in un altro Stato membro, il primo Stato membro è tenuto, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, a prendere in considerazione, ai fini della concessione di tale pensione, tali periodi di cura nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi nel primo Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura.

    55

    Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle seconda questione dichiarando che l’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 per ottenere, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro Stato membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro, tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di tali periodi di cura dei figli, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, qualora la persona interessata non soddisfi la condizione dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma imposta dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per ottenere, ai fini della concessione di una pensione per incapacità totale al lavoro, la presa in considerazione, da parte dello Stato membro debitore di tale pensione, dei periodi di cura dei figli da essa maturati in un altro Stato membro, ma abbia esclusivamente maturato, a titolo di periodi di formazione o di attività professionale, periodi di assicurazione nel primo Stato membro, tanto precedentemente quanto successivamente al compimento di tali periodi di cura dei figli, tale Stato membro è tenuto a prendere in considerazione questi ultimi nonostante il fatto che tale persona non abbia versato contributi in detto Stato membro prima né immediatamente dopo detti periodi di cura dei figli.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

    Top