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Document 62021CJ0058

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 settembre 2022.
FK.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien.
Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Allegato II – Articolo 1, paragrafo 2 – Persona che esercita la professione di avvocato il cui centro di interessi delle attività private e professionali si trova in Svizzera e che esercita tale professione anche in altri due Stati membri – Domanda di concessione di una pensione anticipata di vecchiaia – Normativa nazionale che impone la rinuncia dell’interessato all’esercizio di detta professione nel territorio dello Stato membro in questione e all’estero.
Causa C-58/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:691

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

15 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Allegato II – Articolo 1, paragrafo 2 – Persona che esercita la professione di avvocato il cui centro di interessi delle attività private e professionali si trova in Svizzera e che esercita tale professione anche in altri due Stati membri – Domanda di concessione di una pensione anticipata di vecchiaia – Normativa nazionale che impone la rinuncia dell’interessato all’esercizio di detta professione nel territorio dello Stato membro in questione e all’estero»

Nella causa C‑58/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 21 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2021, nel procedimento

FK

nei confronti di:

Rechtsanwaltskammer Wien,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per FK, da W. Polster, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, da A. Posch e E. Samoilova, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FK e la Rechtsanwaltskammer Wien (Ordine degli avvocati di Vienna, Austria) in merito al rigetto della domanda da lui presentata di concessione di una pensione anticipata di vecchiaia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 883/2004

3

L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Definizioni», così recita:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

x)

«prestazione di prepensionamento», tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una «prestazione di vecchiaia anticipata» designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia;

(...)».

4

Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”»:

«1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

d) le prestazioni di vecchiaia;

(...)

i) le prestazioni di prepensionamento;

(...)».

5

L’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro».

6

L’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento, così dispone:

«La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività».

7

Conformemente all’articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 883/2004:

«1.   Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.   Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l’interessato sia soggetto ad un’assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

3.   Tuttavia, in materia di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro».

8

Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, di detto regolamento:

«1.   Il regolamento (CEE) n. 1408/71 [del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1)] è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

(...)

c)

dell’accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE), del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)] e dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (…), e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento».

Regolamento (CE) n. 987/2009

9

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), rubricato «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento [n. 883/2004], ai paragrafi 6, 8 e 9 prevede quanto segue:

«6.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [n. 883/2004], per persona “che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

(...)

8.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a)

per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;

b)

per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 883/2004], il “centro di interessi” delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze».

Accordo CE-Svizzera

10

L’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato a nome della Comunità con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo CE-Svizzera»), dispone quanto segue all’articolo 8:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)

la parità di trattamento;

b)

la determinazione della normativa applicabile;

c)

il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)

il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

e)

la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».

11

L’allegato II dell’accordo CE-Svizzera, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, prevede, all’articolo 1, quanto segue:

«1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.   I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la [Confederazione svizzera]».

12

La sezione A di tale allegato II faceva riferimento, in particolare, al regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, L 74, pag. 1).

13

Detto allegato II è stato aggiornato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2012, L 103, pag. 51), entrata in vigore il 1o aprile 2012. Lo stesso allegato fa riferimento attualmente ai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009.

14

Inoltre, solo a decorrere dal 1o gennaio 2005, conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 (GU 2005, L 117, pag. 1), il campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, che è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004, si estende anche ai «regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali», i quali comprendono la pensione di vecchiaia versata a seguito dell’esercizio della professione di avvocato, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

Diritto austriaco

15

Le disposizioni che disciplinano l’iscrizione all’albo degli avvocati di un ordine forense in Austria e la concessione della pensione di vecchiaia corrispondente sono contenute negli articoli 49 e 50 della Rechtsanwaltsordnung (regolamento sull’esercizio della professione forense), del 15 luglio 1868 (RGBl., 96/1868), nella versione del 23 dicembre 2020 (BGBl. I, 156/2020) (in prosieguo: la «RAO»).

16

L’articolo 49, paragrafo 2, della RAO, così dispone:

«Sono soggetti in linea di principio all’obbligo di contribuzione tutte le persone iscritte all’albo degli avvocati di un ordine forense austriaco o nell’elenco degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea tenuto da un ordine forense austriaco, nonché i praticanti avvocati iscritti all’albo di un ordine forense austriaco, a meno che essi non rientrino già, in virtù del loro esercizio della professione di avvocato, nell’ambito di un’iscrizione obbligatoria, in forza di altra normativa, al regime pensionistico di uno Stato membro dell’Unione o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul [SEE] o della Confederazione svizzera. Due o più ordini possono altresì creare un ente previdenziale comune».

17

L’articolo 50, paragrafo 1, della RAO prevede, in sostanza, che chiunque eserciti la professione forense ha diritto alla concessione di una pensione di vecchiaia, di una pensione di invalidità o di una pensione di reversibilità al verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione in questione qualora siano soddisfatte le condizioni richieste a tal fine.

18

Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, della RAO, tale diritto deve essere definito nello statuto degli enti previdenziali secondo regole fisse. L’articolo 50, paragrafo 2, punto 2, lettera c), sub aa), della RAO precisa che, ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia, l’interessato deve rinunciare all’esercizio della professione forense in territorio nazionale e all’estero.

19

L’articolo 26 della Verordnung der Vertreterversammlung des österreichischen Rechtsanwaltskammertages über die Versorgungseinrichtungen Teil A der österreichischen Rechtsanwaltskammern (Satzung Teil A 2018) (statuto del 2018 dell’assemblea dei rappresentanti del consiglio degli ordini forensi austriaci relativo agli enti previdenziali «parte A» di tali ordini; in prosieguo: lo «statuto del 2018 relativo alla parte A») prevede anch’esso, al paragrafo 1, punto 8, la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense «in qualsiasi luogo» come condizione per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

FK, nato nel 1954, è al contempo cittadino polacco e cittadino tedesco. Dall’8 marzo 1984 è iscritto all’albo dell’Ordine degli avvocati di Colonia (Germania). Ivi egli esercita un’attività professionale non solo in qualità di Rechtsanwalt, ma anche in qualità di interprete e traduttore giurato in lingua polacca. Fin dall’inizio dell’esercizio della professione forense, egli ha versato contributi al regime pensionistico del Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania).

21

Nel 1996 FK è stato iscritto all’albo dell’Ordine degli avvocati di Vienna in Austria e ivi ha esercitato la professione forense, a complemento dell’esercizio della sua attività in Germania. A partire dalla sua iscrizione a tale albo, FK ha versato contributi al regime previdenziale austriaco.

22

Il centro di interessi delle attività di FK è rimasto a Colonia fino al 2007, anno a partire dal quale egli ha trasferito il proprio domicilio e il centro di interessi delle sue attività in Svizzera, dove esercita attualmente la professione di avvocato, iscritto nell’elenco degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione o dell’AELS, in forza della sua iscrizione all’albo dell’Ordine degli avvocati di Colonia.

23

Da allora, il tempo dedicato da FK all’esercizio della professione forense in Germania si è progressivamente ridotto a vantaggio di quello dedicato all’esercizio di detta professione in Svizzera, vale a dire, recentemente, FK ha quindi dedicato il 70% del suo orario di lavoro all’esercizio di detta professione presso il suo studio svizzero, rispetto al 25% presso il suo studio tedesco e al 5% presso il suo studio austriaco. Del resto, l’orario di lavoro prestato da FK presso il suo studio austriaco non ha mai superato il 10% del suo orario di lavoro complessivo nell’esercizio della stessa professione.

24

FK percepisce dal 2018 una pensione anticipata di vecchiaia in Germania, pur continuando ivi ad esercitare la professione di avvocato.

25

FK versa parimenti contributi al regime pensionistico generale in Svizzera.

26

Il 16 ottobre 2017 FK ha presentato all’Ordine degli avvocati di Vienna una domanda di concessione della pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 1o novembre 2017, nella quale ha dichiarato di rinunciare all’esercizio della professione forense in Austria, pur mantenendo la sua iscrizione all’albo degli avvocati dell’Ordine di Colonia e nell’elenco degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione o dell’AELS, in Svizzera.

27

Con decisione della commissione dell’Ordine degli avvocati di Vienna del 29 maggio 2018 tale domanda è stata respinta sulla base del combinato disposto degli articoli 26 e 29 dello statuto del 2018 relativo alla parte A, ai sensi dei quali la concessione della pensione di vecchiaia presuppone la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense «in qualsiasi luogo».

28

Il 3 agosto 2018 FK ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), che è il giudice del rinvio, il quale ha confermato detta decisione.

29

FK ha proposto ricorso straordinario per «Revision» avverso la decisione del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). Quest’ultima ha annullato tale decisione con la motivazione, in sostanza, che il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) aveva omesso di accertare i fatti rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, sebbene FK avesse sostenuto che il diritto dell’Unione ostava a una normativa nazionale che subordinava il godimento della pensione di vecchiaia alla rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense in territorio nazionale e all’estero.

30

Investito della controversia di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio osserva che, fino al 1o gennaio 2005, sia in Germania sia in Austria, i regimi speciali dei lavoratori autonomi, compresi quelli che esercitavano la professione forense, erano esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 in forza dell’allegato II di quest’ultimo. Soltanto a partire da tale data a detti lavoratori è stato applicato tale regolamento, a seguito di una modifica di quest’ultimo, la quale non implicava alcun riconoscimento di diritti per tutti i periodi precedenti, anche se i periodi di attività compiuti precedentemente erano presi in considerazione.

31

Tale giudice ritiene che occorra applicare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 per stabilire la legislazione applicabile a una persona che esercita, al pari di FK, un’attività autonoma in due o tre Stati membri.

32

Detto giudice si interroga sull’interpretazione da dare a tale disposizione nell’ipotesi in cui il centro di interessi delle attività della persona in questione e il luogo di residenza di quest’ultima non si trovino in uno Stato membro, in quanto, secondo un’interpretazione letterale di detta disposizione, nessuna legislazione di uno Stato membro è applicabile in una simile ipotesi.

33

Nell’ipotesi in cui sia applicabile la legislazione austriaca, lo stesso giudice si chiede inoltre se la RAO sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, al diritto di proprietà e alla libera circolazione delle persone, o anche alla libertà di stabilimento, e, in caso di risposta negativa, se occorra disapplicare l’articolo 50, paragrafo 2, punto 2, lettera c), sub aa), della RAO in forza del principio del primato del diritto dell’Unione.

34

Sottolineando che nella controversia di cui al procedimento principale sussiste indubbiamente una situazione transfrontaliera rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in quanto FK è stabilito in due Stati membri e in quanto una norma austriaca incide sulla situazione giuridica dell’interessato in Germania, il giudice del rinvio ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di proprietà, e pertanto anche gli interessi patrimoniali connessi a prestazioni sociali previste dalla legge, quali le pensioni di vecchiaia, è inviolabile e che restrizioni a un siffatto diritto fondamentale devono essere giustificate da obiettivi di interesse generale, essere adeguate a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito ed essere proporzionate. A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se gli interessi in gioco giustifichino che il godimento della pensione di vecchiaia sia subordinato alla rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense sia in territorio austriaco sia all’estero. Infatti, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento, garantita dal combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 49 TFUE.

35

Inoltre, il giudice del rinvio richiama l’attenzione sul fatto che il diritto dell’Unione consente, per sua natura, di continuare ad esercitare un’attività in alcuni Stati membri, pur percependo una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, in particolare in quanto, nell’ambito del coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, la questione della differenza delle età di accesso al pensionamento negli Stati membri sarebbe espressamente affrontata.

36

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Si chiede come debba essere interpretato l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 883/2004 (…), nel caso in cui, da un punto di vista quantitativo, il centro di interessi delle attività di una persona si trovi in uno Stato terzo in cui essa risieda e la persona medesima eserciti inoltre un’attività in due Stati membri ([in] Germania e [in] Austria), ove l’attività nei due Stati membri sia distribuita in modo tale che la parte decisamente prevalente venga svolta in uno Stato membro (nel caso di specie, [il territorio tedesco]).

Nel caso in cui dall’interpretazione di tale disposizione risulti la giurisdizione dell’Austria, [si pone la seguente questione]:

2)

Se la disposizione dell’articolo 50, paragrafo 2, punto 2 lettera c), sub aa), della [RAO] e la disposizione dell’articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello statuto del 2018 relativo alla parte A, basata sulla menzionata disposizione, siano compatibili o in contrasto con il diritto dell’Unione e i diritti dal medesimo garantiti nella parte in cui l’erogazione della pensione di vecchiaia è subordinata alla rinuncia [dell’interessato] all’esercizio della professione forense nel territorio nazionale e all’estero [articolo 50, paragrafo 2, punto 2 lettera c), sub aa)] o, rispettivamente, in qualsiasi altro luogo (articolo 26, paragrafo 1, punto 8, dello statuto del 2018 relativo alla parte A)».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

37

Per quanto riguarda la formulazione della prima questione, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 11 a 13 della presente sentenza, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II dell’accordo CE-Svizzera, i termini «Stato membro» o «Stati membri» che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A di tale allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, la Confederazione svizzera.

38

Menzionando espressamente, nella sezione A del suo allegato II, nelle differenti versioni di quest’ultima, i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004, l’accordo CE-Svizzera estende pertanto l’ambito di applicazione di tali regolamenti alla Confederazione svizzera, cosicché, contrariamente a quanto lascia intendere il giudice del rinvio nella prima questione, la Confederazione svizzera deve essere considerata non già uno Stato terzo, bensì uno Stato membro ai fini della presente causa.

Sulla prima questione pregiudiziale

39

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004, qualora il luogo di residenza e il centro di interessi delle attività della persona interessata si trovino in Svizzera e tale persona eserciti anche un’attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II dell’accordo CE-Svizzera, vale a dire in Germania e in Austria.

40

Occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia a esso sottoposta. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte e, in tale contesto, interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali per dirimere la controversia per cui sono stati aditi, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte (v., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 settembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, punto 54).

41

Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la prima questione a una domanda di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004, quando invece, in considerazione della precisazione fornita al punto 38 della presente sentenza secondo cui la Confederazione svizzera deve essere considerata uno «Stato membro», la questione pregiudiziale avrebbe dovuto vertere sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (v., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 settembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, punto 55).

42

Nel caso di specie, dagli elementi forniti nella domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la Corte, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, deve interpretare altre disposizioni di diritto dell’Unione.

43

Dalla giurisprudenza si evince che le disposizioni del regolamento n. 883/2004, come quelle del regolamento n. 1408/71, hanno istituito un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della o delle legislazioni applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2008, Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, punto 20; del 26 ottobre 2016, Hoogstad, C‑269/15, EU:C:2016:802, punto 33, nonché del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 40).

44

Secondo le norme previste da tale sistema di coordinamento, le persone interessate sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, in modo da evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali ed eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punti 3637; del 26 ottobre 2016, Hoogstad, C‑269/15, EU:C:2016:802, punti 3536, nonché del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 40).

45

Tale principio dell’unicità della legislazione applicabile trova espressione, in particolare, nell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, il quale stabilisce la legislazione applicabile a una persona che esercita attività in due o più Stati membri e dispone, al paragrafo 2, che una persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro [articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento], oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività [articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento].

46

L’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, per «parte sostanziale» di un’attività subordinata o autonoma esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo interessato, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro valgono, nell’ipotesi di attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione. Una quota inferiore al 25% di tali criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale di tale attività non è svolta nello Stato membro in questione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Ryanair, C‑33/21, EU:C:2022:402, punto 63).

47

Dato che FK ha risieduto in Germania, dove si trovava anche il centro di interessi delle sue attività prima che egli trasferisse la propria residenza in Svizzera, dove si trova attualmente il centro di interessi delle sue attività, si deve ritenere che quest’ultimo rientri, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, nell’ambito di applicazione della legislazione tedesca oppure in quello della legislazione svizzera.

48

Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio riferisce che l’orario di lavoro dedicato da FK presso il suo studio austriaco non ha mai superato il 10% del suo orario di lavoro complessivo nell’esercizio della professione forense, si deve concludere che, secondo le norme di conflitto stabilite dal regolamento n. 883/2004, la legislazione austriaca non sia applicabile.

49

Orbene, vero è che il sistema completo e uniforme di norme di conflitto istituito dal regolamento n. 883/2004 ha, in linea di principio, l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all’interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punti 3435, nonché del 19 settembre 2019, van den Berg e a., C‑95/18 e C‑96/18, EU:C:2019:767, punto 50), tuttavia il principio dell’unicità della legislazione applicabile non può privare uno Stato membro che non è competente in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 della facoltà di concedere, a determinate condizioni, prestazioni familiari o una pensione di vecchiaia a un lavoratore migrante in applicazione del suo diritto nazionale, anche se, ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento, lo stesso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2015, Franzen e a., C‑382/13, EU:C:2015:261, punti da 58 a 61, nonché del 19 settembre 2019, van den Berg e a., C‑95/18 e C‑96/18, EU:C:2019:767, punto 53).

50

Infatti, le norme di conflitto stabilite dal regolamento n. 883/2004 mirano unicamente a determinare la legislazione applicabile alle persone che versano in una delle situazioni contemplate dalle disposizioni volte a stabilire tali norme (v., in tal senso, sentenze del 26 ottobre 2016, Hoogstad, C‑269/15, EU:C:2016:802, punto 37, nonché del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 60). Di per sé, esse non hanno ad oggetto di stabilire le condizioni di esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un determinato regime previdenziale (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 febbraio 2013, Dumont de Chassart, C‑619/11, EU:C:2013:92, punto 39).

51

Di conseguenza, il regolamento n. 883/2004 lascia sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni distinte, rispetto alle quali il beneficiario in questione è direttamente titolare di diritti a norma della sola legislazione nazionale, oppure della legislazione nazionale integrata, eventualmente, dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2013, Dumont de Chassart, C‑619/11, EU:C:2013:92, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 57).

52

Pertanto, le norme di conflitto stabilite dal regolamento n. 883/2004 non sono previste per disciplinare la questione se un lavoratore abbia diritto ad una prestazione che ha potuto acquisire sulla base dei contributi versati nel corso di un dato periodo al regime previdenziale di un determinato Stato membro.

53

Nel caso di specie, da un lato, si deve sottolineare che il giudice del rinvio precisa che i contributi versati dal ricorrente nel procedimento principale ai regimi speciali applicabili alle persone che esercitano la professione forense in Austria erano stati esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, sostituito dal regolamento n. 883/2004, e che essi rientravano nell’ambito di applicazione di tali regolamenti solo a partire dal 1o gennaio 2005. Dall’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che il ricorrente nel procedimento principale invochi l’applicazione di norme concernenti la totalizzazione o il computo di periodi effettuati in altri Stati membri ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia richiesta, che è fondata sull’applicazione del solo diritto austriaco.

54

Ne consegue che la controversia di cui al procedimento principale solleva non già la questione della determinazione della legislazione applicabile ai sensi delle norme di conflitto previste dagli articoli da 11 a 13 del regolamento n. 883/2004, bensì soltanto quella dell’applicazione all’interessato del regime previsto dalla normativa dello Stato membro in questione al quale egli ha versato contributi.

55

Tale conclusione è corroborata inoltre dall’argomento dedotto da FK, consistente nel qualificare il regime speciale applicabile alle persone che esercitano la professione forense come «regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata».

56

Invero, fatta salva la verifica che spetta al giudice del rinvio effettuare sulla qualificazione di tale regime speciale come «regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata», almeno per quanto riguarda i contributi versati a partire dal 1o gennaio 2005, un siffatto regime di assicurazione è, conformemente al combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 14 del regolamento n. 883/2004, espressamente escluso dall’ambito di applicazione del meccanismo di determinazione della legislazione applicabile stabilito in tale regolamento. Pertanto, FK può essere ammesso a beneficiare di tale assicurazione facoltativa continuata in Austria, ancorché egli sia obbligatoriamente soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, nel caso di specie la legislazione svizzera, dal momento che egli ha iniziato a versare contributi al regime speciale di assicurazione delle persone che esercitano la professione forense in Austria, mentre quest’ultimo non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, sostituito dal regolamento n. 883/2004, e in seguito ha continuato a versare contributi allo stesso.

57

In un’ipotesi del genere, l’interessato deve disporre della facoltà di decidere di continuare o di revocare l’iscrizione a un regime di assicurazione obbligatorio per taluni periodi, nei limiti in cui tale scelta produca effetti sull’entità della futura prestazione previdenziale (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Bouman, C‑114/13, EU:C:2015:81, punto 58).

58

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che le norme di conflitto previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 non sono applicabili alla situazione di una persona che risieda nello Stato membro in cui si trova anche il centro di interessi delle sue attività, e che eserciti al contempo un’attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, qualora si tratti di stabilire se tale persona sia direttamente titolare di diritti nei confronti delle istituzioni di uno di questi altri due Stati membri sulla base di contributi versati nel corso di un dato periodo.

Sulla seconda questione pregiudiziale

59

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense non soltanto nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, ma anche all’estero.

60

A tal proposito, si deve osservare che la situazione di una persona che sia titolare della cittadinanza di uno Stato membro, che eserciti la professione forense e che si sposti in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività nell’ambito della professione regolamentata in questione, può rientrare nell’ambito dell’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, qualora sia normalmente retribuita dal cliente, oppure nell’ambito dell’articolo 45 TFUE, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, nell’ipotesi in cui la retribuzione assuma la forma di un salario (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punti da 22 a 25, e del 17 dicembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, punto 23).

61

Per quanto riguarda la questione se la normativa austriaca di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. Gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare nella propria normativa, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni sociali. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., in particolare, sentenze del 21 febbraio 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, punti da 35 a 37; del 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punti da 33 a 35, e del 21 ottobre 2021, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, C‑866/19, EU:C:2021:865, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).

62

Inoltre, il complesso delle norme del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento mira a facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione stessa ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 94, e del 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punto 36).

63

Di conseguenza, tali disposizioni ostano a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 1o aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 45, e del 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punto 38).

64

Nel caso di specie, si deve necessariamente osservare che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale può applicarsi indistintamente a tutte le persone che esercitano la professione forense e non costituisce pertanto una discriminazione in base alla cittadinanza.

65

Tuttavia, occorre rilevare che una condizione come quella prevista nella legislazione austriaca, che richiede la rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense sia in territorio nazionale sia all’estero ai fini della concessione di una prestazione di prepensionamento, è idonea a dissuadere gli aventi diritto a siffatta pensione dall’avvalersi della loro libertà di stabilimento o della loro libertà di circolazione.

66

Inoltre, se è vero che una siffatta rinuncia può essere accettata da una persona che ha svolto tutta la sua attività professionale in Austria, può rivelarsi più difficilmente accettabile da una persona che ha esercitato la libertà di stabilimento, o la libera circolazione, e che si trova in particolare costretta a continuare a svolgere la sua attività professionale in un altro Stato membro, non avendovi raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge.

67

Ne consegue che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un ostacolo alle libertà garantite dagli articoli 45 e 49 TFUE, la quale può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato FUE e sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un caso del genere, occorre inoltre che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenze del 16 maggio 2013, Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, punto 70 e giurisprudenza ivi citata; del 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, punto 46, nonché del 17 dicembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, punto 32).

68

A tal proposito, il governo austriaco afferma che il motivo imperativo di interesse generale che giustifica la misura in esame si deduce dalla finalità del regime di cui trattasi nel procedimento principale, che consiste nel sostituire la pensione in questione a un reddito precedente al quale si presume che non si aggiungano redditi di un’attività esercitata a tempo pieno. L’obiettivo consisterebbe non solo nel tutelare le persone che esercitano ancora la professione forense dalla concorrenza di quelle già in pensione, ma anche nel garantire la sostenibilità finanziaria del regime pensionistico di vecchiaia di cui trattasi, che non rientra nel regime pensionistico di diritto comune e che viene finanziato con un sistema di ripartizione, in contrapposizione ai sistemi di capitalizzazione.

69

A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha riconosciuto la legittimità attribuibile a obiettivi di politica dell’occupazione come, in particolare, quello di stabilire limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività al fine di favorire l’instaurazione di una ripartizione più equilibrata delle fasce di età (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 50).

70

Infatti, la legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell’occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dal momento che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

71

Pur essendo innegabile che una legislazione nazionale che disciplini il mercato del lavoro al fine di liberare posti di lavoro occupati da persone prossime all’età pensionabile e di porre in atto una benefica apertura alla concorrenza dei professionisti sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, occorre invece rilevare che, allorché essa richiede la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense sia nel territorio dello Stato membro di cui trattasi sia all’estero, non si può escludere che ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

72

Infatti, una normativa nazionale che richieda la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense sia nel territorio dello Stato membro di cui trattasi sia all’estero al fine di tutelare le persone che esercitano ancora tale professione dalla concorrenza di quelle che già godono della pensione, appare eccedere quanto necessario per conseguire detto obiettivo, in quanto quest’ultimo può essere conseguito limitando tale rinuncia all’esercizio di qualsiasi attività professionale al solo territorio nazionale, o anche ad una zona geografica circoscritta di un altro Stato membro. Una siffatta normativa prescinde peraltro dal fatto che le condizioni di concessione e di mantenimento del diritto alla pensione non sono armonizzate tra gli Stati membri, ma soltanto coordinate dal diritto dell’Unione, e dal fatto che gli interessati possono essere obbligati a continuare l’esercizio della professione in altri Stati membri per maturare il diritto alla pensione secondo le corrispondenti normative nazionali.

73

Inoltre, la condizione implicante la rinuncia dell’interessato all’esercizio della professione forense sia in territorio nazionale sia all’estero sembra eccedere quanto necessario per evitare che alla prestazione di prepensionamento così versata vengano ad aggiungersi redditi di un’attività a tempo pieno.

74

Per quanto riguarda l’obiettivo di sostenibilità finanziaria del regime speciale in questione, se è pur vero che un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale può costituire un motivo imperativo di interesse generale (v., in particolare, sentenze del 28 aprile 1998, Kohll, C‑158/96, EU:C:1998:171, punto 41, e dell’11 gennaio 2007, ITC, C‑208/05, EU:C:2007:16, punto 43), tuttavia dalle spiegazioni fornite dal governo austriaco non risulta chiaramente in che modo il sistema di finanziamento di tale regime speciale, che dipende dai contributi dei beneficiari di quest’ultimo, sarebbe esposto a un rischio di grave alterazione per il fatto che vi sono beneficiari di prestazioni di prepensionamento di detto regime speciale che continuano a esercitare la professione in altri Stati membri.

75

Pertanto, benché spetti in ultima analisi al giudice del rinvio stabilire se, e in quale misura, la normativa nazionale in questione soddisfi il requisito di proporzionalità per quanto riguarda l’attuazione dell’obiettivo di sostenibilità finanziaria del regime speciale di cui trattasi, risulta che, alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, tale obiettivo può essere conseguito con misure meno restrittive.

76

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense, senza tener conto in particolare dello Stato membro in cui l’attività di cui trattasi viene esercitata.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

Le norme di conflitto previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non sono applicabili alla situazione di una persona che risieda nello Stato membro in cui si trova anche il centro di interessi delle sue attività, e che eserciti al contempo un’attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, qualora si tratti di stabilire se tale persona sia direttamente titolare di diritti nei confronti delle istituzioni di uno di questi altri due Stati membri sulla base di contributi versati nel corso di un dato periodo.

 

2)

Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense, senza tener conto in particolare dello Stato membro in cui l’attività di cui trattasi viene esercitata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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