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Document 62021CC0554

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 26 ottobre 2023.
    Financijska agencija contro Hann-Invest d.o.o. e a.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Visoki trgovački sud.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Processo equo – Servizio di registrazione delle decisioni giudiziarie – Normativa nazionale che prevede l’istituzione di un giudice della registrazione, presso gli organi giurisdizionali di secondo grado, dotato, in pratica, del potere di sospendere la pronuncia di una sentenza, di impartire istruzioni ai collegi giudicanti e di richiedere la convocazione di una riunione di dipartimento – Normativa nazionale ai sensi della quale, nelle riunioni di un dipartimento o di tutti i giudici di un organo giurisdizionale, possono essere adottate “posizioni giuridiche” vincolanti, anche per le cause già definite.
    Cause riunite C-554/21, C-622/21 e C-727/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:816

    Edizione provvisoria

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PRIIT PIKAMÄE

    presentate il 26 ottobre 2023 (1)

    Cause riunite C554/21, C622/21 e C727/21

    Financijska agencija

    contro

    HANN-INVEST d.o.o. (C554/21)

    e

    Financijska agencija

    contro

    MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C622/21)

    e

    UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGABRIA (C-727/21)

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio, Croazia)]

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Ricevibilità – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emanare la sua sentenza – Meccanismo interno volto a garantire la coerenza della giurisprudenza di un organo giurisdizionale di secondo grado – Principio della certezza del diritto – Principio dell’indipendenza dei giudici – Requisiti dell’accesso a un tribunale costituito per legge e di un equo processo»






    1.        Rammentando che, com’è noto, la giurisprudenza è fonte del diritto, la responsabilità del giudice appare in tutta la sua portata e complessità, dato che quest’ultimo si trova al centro di imperativi contraddittori, essendo tenuto a garantire la certezza del diritto ma anche ad innovare al fine di adeguare il diritto all’evoluzione della società che esso pretende di disciplinare. In dottrina è stata peraltro giustamente sollevata la questione: «Quanta incertezza può sopportare un ordinamento giuridico?» (2).

    2.        In caso di risposta affermativa alla questione riguardante la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale, le presenti cause offrono alla Corte l’opportunità di cercare un equilibrio tra le esigenze summenzionate in occasione della valutazione della compatibilità di un meccanismo procedurale interno volto ad assicurare la coerenza della giurisprudenza di un organo giurisdizionale, valutazione che implica la presa in considerazione dell’indispensabile indipendenza dei giudici.

    I.      Contesto normativo

    A.      Diritto dell’Unione

    3.        Nell’ambito del presente procedimento rileva l’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

    B.      Diritto croato

    4.        L’articolo 37 dello Zakon o sudovima (legge relativa all’ordinamento giudiziario) (Narodne novine, nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) prevede quanto segue:

    «1.      Gli organi giurisdizionali aventi più sezioni o formazioni, anche monocratiche, che si pronunciano su questioni relative ad uno o più settori connessi del diritto, istituiscono sezioni nelle quali sono raggruppati i giudici che si pronunciano su tali questioni.

    2.      La sezione è stabilita dal programma annuale di assegnazione dei giudici, che designa il presidente della sezione, incaricato di dirigerne l’attività. (…)».

    5.        L’articolo 38 di detta legge così dispone:

    «1.      Le riunioni della sezione sono dedicate all’esame delle questioni che presentano un interesse per i lavori della sezione, ossia, in particolare, l’organizzazione dell’attività interna, i punti di diritto controversi, l’unificazione della giurisprudenza e le questioni rilevanti per l’applicazione delle norme in ciascun settore del diritto, nonché il monitoraggio del lavoro e della formazione dei giudici, dei consiglieri giudiziari e dei giudici tirocinanti assegnati alla sezione.

    2.      Durante le riunioni delle sezioni del Županijski sud [Tribunale distrettuale], del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske [Corte d’appello di commercio], del Visoki upravni sud Republike Hrvatske [Corte amministrativa d’appello], del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello penale] e del Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello per i reati minori], sono inoltre esaminate le questioni di interesse comune per i giudici inferiori compresi nella circoscrizione di tali organi giurisdizionali.

    3.      Le riunioni della sezione del Vrhovni sud Republike Hrvatske [Corte suprema] sono dedicate all’esame delle questioni di interesse comune per alcuni o per tutti gli organi giurisdizionali sul territorio della Repubblica di Croazia nonché all’esame e alla formulazione di un parere sui progetti normativi riguardanti un determinato settore del diritto».

    6.        A termini dell’articolo 39 di tale legge:

    «1.      Il presidente della sezione o il presidente dell’organo giurisdizionale convoca una riunione della sezione ogni qualvolta sia necessario e almeno una volta a trimestre, e ne dirige i lavori. Se il presidente dell’organo giurisdizionale prende parte ai lavori della riunione della sezione, presiede la riunione e partecipa al processo decisionale.

    2.      Deve essere convocata una riunione di tutti i giudici dell’organo giurisdizionale quando ne facciano richiesta una sezione del medesimo o un quarto di tutti i giudici.

    3.      Nelle riunioni dei giudici dell’organo giurisdizionale o della sezione, le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei giudici, o dei giudici della sezione.

    4.      Viene redatto verbale dei lavori della riunione.

    5.      Il presidente dell’organo giurisdizionale, o della sezione, può inoltre invitare studiosi di chiara fama ed esperti in un determinato settore del diritto a partecipare alla riunione di tutti i giudici o della sezione».

    7.        L’articolo 40 della legge relativa all’ordinamento giudiziario dispone quanto segue:

    «1.      Quando si riscontrano contrasti interpretativi tra sezioni, collegi o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando un collegio o un giudice di una sezione si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata, viene convocata una riunione di una sezione o fra magistrati.

    2.      La posizione giuridica adottata nella riunione fra tutti i giudici o di una sezione del Vrhovni sud Republike Hrvatske [Corte suprema], del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske [Corte d’appello di commercio], del Visoki upravni sud Republike Hrvatske [Corte amministrativa d’appello], del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello penale], del Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello per i reati minori] e nella riunione di una sezione di uno Županijski sud [Tribunale distrettuale] è vincolante per tutti i collegi o i giudici di secondo grado di tale sezione o organo giurisdizionale.

    3.      Il presidente di una sezione può, se del caso, invitare docenti della facoltà di giurisprudenza, studiosi di chiara fama o esperti in un determinato settore del diritto a partecipare alla riunione della sezione».

    8.        L’articolo 41 di detta legge così recita:

    «1.      Il presidente dell’organo giurisdizionale designa, nel programma annuale di assegnazione dei giudici, uno o più giudici incaricati del monitoraggio e dell’analisi della giurisprudenza (...)».

    9.        L’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali) (Narodne novine, nn. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 e 47/20) prevede quanto segue:

    «In secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di monitoraggio e registrazione della giurisprudenza. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di monitoraggio e registrazione della giurisprudenza è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni».

    II.    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    10.      Il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio), giudice del rinvio nei procedimenti principali, è chiamato a pronunciarsi su tre impugnazioni. Nelle cause C‑554/21 e C‑622/21, le impugnazioni riguardano ordinanze di rigetto della domanda della Financijska agencija (Agenzia delle finanze, Croazia) diretta ad ottenere il rimborso delle spese relative al suo intervento nell’ambito di procedure d’insolvenza. Nella causa C‑727/21, l’impugnazione riguarda un’ordinanza che ha respinto la domanda di avvio di una procedura di amministrazione controllata della ricorrente nel procedimento principale.

    11.      Nelle tre cause suddette il giudice del rinvio, composto da collegi giudicanti di tre magistrati, ha esaminato le impugnazioni e le ha respinte all’unanimità dei suoi membri, confermando così le decisioni di primo grado. Tali deliberazioni sono state firmate e successivamente trasmesse al servizio per il monitoraggio e la registrazione della giurisprudenza, conformemente all’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali.

    12.      Secondo detta disposizione e come esposto dal giudice del rinvio, in una causa di secondo grado, l’attività giurisdizionale si considera conclusa solo quando la causa viene registrata da tale servizio e successivamente restituita al collegio ai fini della spedizione della decisione alle parti. Solo alla data di spedizione la causa è considerata chiusa. La decisione giudiziaria è quindi considerata definitivamente assunta, sebbene sia stata resa da una formazione giudicante, solo quando è confermata da un giudice di detto servizio (in prosieguo: il «giudice della registrazione»), il quale è designato dal presidente dell’organo giurisdizionale interessato, nella sua qualità di organo dell’amministrazione giudiziaria, nell’ambito del programma annuale di assegnazione dei giudici. Siffatta procedura non è prevista da una legge quale condizione per l’adozione di una decisione giudiziaria, ma corrisponde a una prassi degli organi giurisdizionali di secondo grado fondata sul regolamento di procedura dei tribunali.

    13.      Il giudice del rinvio precisa che, nelle tre cause principali, il giudice della registrazione ha rifiutato di registrare le decisioni adottate e le ha rinviate corredate di una lettera giustificativa. Nelle cause C‑554/21 e C‑622/21, tale lettera segnala l’esistenza di una contraddizione rispetto ad altre decisioni relative a controversie analoghe, mentre nella causa C‑727/21 essa esprime il disaccordo di detto giudice rispetto all’interpretazione giuridica adottata dal collegio nel procedimento principale, senza fare riferimento ad un contrasto giurisprudenziale.

    14.      A seguito di detto rifiuto di registrazione, il giudice del rinvio ha deciso, nelle cause C‑554/21 e C‑622/21, di sottoporre alla Corte talune domande di pronuncia pregiudiziale, in considerazione dei dubbi che esso nutre quanto alla compatibilità dell’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali con il diritto dell’Unione. Nella causa C‑727/21, a seguito del mantenimento da parte del giudice del rinvio della sua decisione iniziale e della nuova comunicazione della stessa al giudice della registrazione, quest’ultimo l’ha trasmessa alla sezione per il contenzioso commerciale e altre controversie del giudice del rinvio affinché la questione giuridica controversa fosse esaminata in occasione di una riunione della sezione. Nella sua riunione, tale sezione ha adottato una «posizione giuridica», in cui ha accolto la soluzione privilegiata dal giudice della registrazione. In seguito, la causa è stata nuovamente rinviata al collegio affinché si pronunciasse, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, conformemente alla suddetta posizione giuridica, situazione che ha condotto alla decisione di rinvio nella causa C‑727/21.

    15.      Tenuto conto dello svolgimento dei procedimenti principali, il giudice del rinvio ritiene che il giudice della registrazione, che non è noto alle parti, il cui ruolo non è previsto dalle norme di procedura applicabili alle impugnazioni e che, pur non essendo un organo giurisdizionale di grado superiore, può indurre un collegio competente a modificare la propria decisione, possa violare, con il suo intervento, il requisito di indipendenza dei giudici. Il giudice del rinvio afferma che l’esistenza di una siffatta modalità di registrazione delle decisioni giudiziarie è stata finora giustificata con la necessità di uniformare la giurisprudenza. Tuttavia, il modo in cui tale servizio di registrazione procede dopo che è stata emessa una decisione giudiziaria è contrario, ad avviso di detto giudice, al diritto fondamentale rappresentato dall’indipendenza della giustizia, in quanto il servizio in parola sceglie esso stesso le decisioni che saranno spedite alle parti dall’organo giurisdizionale.

    16.      Inoltre, nella causa C‑727/21, a proposito delle riunioni di una sezione, il giudice del rinvio precisa che si tratta di un organo non previsto dal codice di procedura civile e che solo i giudici della registrazione e i presidenti di sezione decidono i punti all’ordine del giorno di una siffatta riunione. Le parti dei vari procedimenti non sono a conoscenza della funzione di detta riunione e non possono parteciparvi. Orbene, la decisione emessa da un collegio giudicante può essere esaminata e modificata solo a seguito dell’esperimento di mezzi di ricorso ad opera delle parti dinanzi all’organo giurisdizionale competente nell’ambito di un procedimento conforme alla legge di cui esse siano a conoscenza, e non a seguito del parere di un giudice che non fa parte di detto collegio o di una riunione generale di giudici.

    17.      In tali circostanze, il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio) ha deciso, in ciascuna delle tre cause riunite, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se si possa ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del [regolamento di procedura dei tribunali], secondo cui “[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni”, sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)]».

    18.      Inoltre, nella causa C‑727/21, il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio) ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la norma di cui all’articolo 40, paragrafo 2, [della legge relativa all’ordinamento giudiziario], la quale prevede che “[l]a posizione giuridica adottata nella riunione fra tutti i giudici o di una sezione del Vrhovni sud Republike Hrvatske [Corte suprema], del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske [Corte d’appello di commercio], del Visoki upravni sud Republike Hrvatske [Corte amministrativa d’appello], del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello penale], del Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske [Corte d’appello per i reati minori] e nella riunione di una sezione di uno Županijski sud [Tribunale distrettuale] è vincolante per tutti i collegi o i giudici di secondo grado di tale sezione o organo giurisdizionale”, sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della [Carta]».

    III. Procedimento dinanzi alla Corte

    19.      Con decisione del presidente della Corte del 14 marzo 2022, le cause C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

    20.      Il governo croato e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nelle cause C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21. La ricorrente nella causa C‑554/21 ha depositato osservazioni scritte. All’udienza tenutasi il 5 giugno 2023 hanno svolto osservazioni orali il governo croato e la Commissione.

    IV.    Analisi

    21.      Come risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene di dover ottenere dalla Corte un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta, in considerazione dei dubbi che esso nutre quanto alla conformità a tali disposizioni del diritto dell’Unione dell’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali e dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, che disciplinano il processo decisionale in seno agli organi giurisdizionali croati di secondo grado.

    22.      Sebbene nessuna delle parti abbia formulato osservazioni sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità di tali domande, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante, spetta alla Corte stessa esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza o la ricevibilità della domanda ad essa sottoposta (3).

    A.      Sulla competenza della Corte

    23.      Si deve sottolineare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (4).

    24.      In primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In tal senso, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (5).

    25.      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da quest’ultimo. Orbene, ciò avviene nel caso del giudice del rinvio, il quale in effetti, nella sua qualità di organo giurisdizionale ordinario croato, può essere chiamato a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e, in quanto «organo giurisdizionale» nel senso definito da tale diritto, è parte del sistema croato di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (6), ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché detto giudice deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Occorre peraltro ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (7).

    26.      Da quanto precede deriva che, nei presenti procedimenti, la Corte è competente ad interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

    27.      In secondo luogo, l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse. Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (8).

    28.      Nel caso di specie, per quanto riguarda più in particolare l’articolo 47 della Carta, richiamato dalle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, si deve constatare che le controversie sottoposte al giudice nazionale vertono, in sostanza, sul rimborso delle spese sostenute da un ente pubblico a seguito del suo intervento in procedure d’insolvenza e sulla fondatezza di una decisione di primo grado che ha respinto la domanda di un’associazione, con sede in Zagabria (Croazia), diretta ad ottenere l’avvio di una procedura di amministrazione controllata. Per quanto riguarda specificamente il settore delle procedure d’insolvenza, è pacifico che il legislatore dell’Unione ha adottato vari atti che riguardano tale settore (9). Tuttavia, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio non menziona alcuna disposizione del diritto dell’Unione relativa a detto settore che sarebbe applicabile alle controversie in esame, né adduce alcun elemento da cui risulti che i procedimenti principali, evocati laconicamente nelle decisioni di rinvio, rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Occorre sottolineare che il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, in un determinato caso di specie, presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione. Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta che le parti ricorrenti nei procedimenti principali si siano avvalse di un diritto di cui sarebbero titolari in forza di una disposizione del diritto dell’Unione (10).

    29.      Alla luce di quanto precede, nulla consente di ritenere che le controversie principali riguardino l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. Pertanto, la Corte non è competente ad interpretare l’articolo 47 della Carta nelle presenti cause.

    B.      Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

    30.      Mi sembra che tale questione rivesta un’importanza particolare, tenuto conto della portata molto ampia dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte, e della correlata competenza della stessa (11). Fin dalla pronuncia della sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses (12), la Corte è stata destinataria di molti rinvii pregiudiziali con i quali si chiedeva di interpretare detta disposizione in procedimenti quanto meno variegati, alcuni dei quali rivelavano gravi violazioni dello Stato di diritto e più in particolare dell’indipendenza dei giudici e altri riguardavano la mancata promozione di un giudice, la sua classificazione nella griglia retributiva, norme relative all’assegnazione delle cause nell’ambito di un organo giurisdizionale, la qualità dell’autore di un controricorso o il momento della pronuncia di una sentenza, senza un nesso evidente con l’oggetto della controversia principale (13). Il rigore nella valutazione della ricevibilità appare, in tale contesto, come l’unico limite possibile all’esame di domande di pronuncia pregiudiziale contrarie allo spirito e alla finalità di questo strumento giuridico, consistente nell’elaborazione congiunta, ad opera della Corte e del giudice nazionale, nel rispetto delle competenze rispettive, di una soluzione della controversia sottoposta a quest’ultimo.

    31.      Alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte, e più in particolare della sua espressione consolidata risultante dalla sentenza Miasto Łowicz, si deve sottolineare che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE risulta che la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito. La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Il compito della Corte, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, è quello di assistere il giudice del rinvio nella soluzione della controversia concreta dinanzi ad esso pendente. Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (14).

    32.      Dalla sentenza Miasto Łowicz risulta che tale collegamento può essere diretto o indiretto, secondo le tre ipotesi di ricevibilità ivi enunciate. Esso è diretto quando il giudice nazionale è chiamato ad applicare il diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione al fine di trarne la soluzione nel merito per la controversia di cui al procedimento principale (prima ipotesi). È indiretto quando il rinvio pregiudiziale è di natura tale da fornire al giudice del rinvio un’interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che esso è tenuto ad applicare al fine di emettere la sua sentenza (seconda ipotesi) o un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito della controversia di cui è investito (in prosieguo: la «terza ipotesi») (15).

    33.      Come già rilevato in precedenza, le controversie principali presentano un certo collegamento materiale con il diritto dell’Unione in materia di procedure d’insolvenza. Il giudice del rinvio non chiede alla Corte l’interpretazione di alcuna disposizione di tale diritto e il collegamento è manifestamente insufficiente per soddisfare il criterio della necessità. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale non emerge neppure che il giudice del rinvio sia chiamato ad applicare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sul quale vertono le questioni pregiudiziali, al fine di trarne la soluzione nel merito per tali controversie relative all’onere delle spese o alle condizioni di avvio di una procedura d’insolvenza.

    34.      Sembra in realtà che il giudice del rinvio, con le questioni pregiudiziali che ha sottoposto alla Corte e con l’interpretazione del diritto dell’Unione che ha richiesto, miri ad ottenere chiarimenti non sul merito delle controversie di cui è investito, bensì su una questione di natura procedurale, intesa in senso lato (16), di diritto nazionale che deve essere risolta in limine litis, in quanto attinente alla facoltà di detto giudice di pronunciarsi su tali controversie in piena autonomia nell’ambito di un meccanismo interno volto a garantire la coerenza della giurisprudenza dell’organo giurisdizionale e che coinvolge altre istanze giurisdizionali. Il giudice del rinvio ha esposto, in modo sufficiente, le ragioni che l’hanno indotto nel caso di specie ad interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, in particolare, il collegamento che esso stabilisce tra detta disposizione del Trattato e le disposizioni nazionali che, a suo avviso, sono tali da incidere sul processo giurisdizionale al termine del quale esso emetterà le sue sentenze. Secondo detto giudice, in considerazione della risposta della Corte in merito alla conformità del menzionato meccanismo, esso potrà o meno discostarsi dalle posizioni giuridiche adottate dalla sezione dei giudici di cui trattasi in relazione alle controversie principali.

    35.      Tuttavia, tali considerazioni non modificano in alcun modo l’oggetto di dette controversie né la precedente constatazione secondo cui dalle domande di pronuncia pregiudiziale non risulta che esse riguardino questioni di diritto dell’Unione. Il fatto che l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possa influire, tenuto conto della natura del problema procedurale sollevato nelle domande di pronuncia pregiudiziale, sul modo in cui il giudice del rinvio risolverà le controversie principali non significa che essa risponda ad un’esigenza inerente alla risoluzione nel merito di controversie relative al diritto dell’Unione.

    36.      La Corte deve quindi rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio effettivamente necessarie per consentirgli di risolvere, in limine litis, un problema procedurale nazionale che potrebbe avere un impatto negativo sull’obbligo degli Stati membri previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, prima di risolvere nel merito controversie prive di collegamento con il diritto dell’Unione? Si tratta, a mio avviso, di una questione delicata.

    37.      Ricordo, in primo luogo, che, nella sentenza Miasto Łowicz, la Corte ha esaminato in successione la ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate con riguardo a tre situazioni distinte ed autonome che soddisfacevano il criterio della necessità per concludere nel senso della loro irricevibilità sottolineando, in relazione alla terza ipotesi, la differenza rispetto alle cause che hanno dato luogo alla sentenza A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (17), nelle quali l’interpretazione pregiudiziale richiesta alla Corte era atta ad influire sulla questione della determinazione del giudice competente ai fini di dirimere nel merito talune controversie «relative al diritto dell’Unione» (18).

    38.      In secondo luogo, la menzione nella causa Miasto Łowicz della terza ipotesi di ricevibilità, in aggiunta a quella più consueta di un collegamento diretto della controversia principale, nel merito, con il diritto dell’Unione, non significa che detta ipotesi vada necessariamente intesa, per attribuirle un senso, come applicabile ad una causa in cui tale collegamento non sussiste. Occorre invece tenere conto della diversità dei rinvii pregiudiziali e ragionare in relazione a ciascuna questione pregiudiziale sollevata. Le decisioni di rinvio possono contenere, come nel caso di specie, questioni pregiudiziali che riguardano unicamente un problema procedurale nazionale o mescolare questioni pregiudiziali di natura diversa, alcune aventi un collegamento diretto con la controversia principale nel merito e altre attinenti a un problema procedurale nazionale; le prime possono essere dichiarate ricevibili, a differenza delle seconde (19).

    39.      In terzo luogo, la giustificazione della competenza della Corte, in base alla formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che si riferisce, in generale, ai «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, non può essere quella della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale, a pena di confondere due nozioni giuridiche distinte e di privare quest’ultimo requisito di qualsiasi utilità.

    40.      È vero che l’indipendenza dei giudici è giuridicamente indivisibile e, come sottolineato dall’avvocato generale Bobek (20), non esiste «un’“indipendenza dei giudici nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione” in contrapposizione a un’“indipendenza dei giudici in cause puramente nazionali”». Per quanto pertinente possa essere tale osservazione, essa non consente di scavalcare la fase della ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate e quindi dispensare la Corte dal chiedersi se il diritto dell’Unione trovi effettivamente applicazione nella controversia principale che il giudice del rinvio deve dirimere (21).

    41.      Il fatto che il problema sollevato dal giudice del rinvio sembri presentare una certa gravità, in ragione della natura sistemica delle norme in questione per il sistema giudiziario nazionale, non rientra nell’esame della ricevibilità bensì in quello del merito, vale a dire della conformità di dette norme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Una certa riluttanza a lasciare senza risposta il giudice del rinvio e quindi a non esaminare una normativa e una prassi potenzialmente lesive dell’indipendenza dei giudici croati e che può interessare, per l’istituzione di tale meccanismo di unificazione della giurisprudenza, molti altri ordinamenti giuridici nazionali, non può costituire la motivazione, nella fattispecie sottesa, di una decisione di ricevibilità (22).

    42.      Si dovrebbe quindi ritenere che, se la Corte accetta di essere interpellata in merito a una disposizione del diritto dell’Unione al fine di risolvere una questione di ordine procedurale nazionale, di modo che i procedimenti principali possano svolgersi nel rispetto del diritto dell’Unione, ciò avviene unicamente nell’ottica di una decisione del giudice del rinvio che statuisce nel merito della controversia principale relativa a tale diritto. Devo tuttavia ammettere che, su quest’ultimo punto, la giurisprudenza della Corte successiva alla sentenza Miasto Łowicz non si caratterizza per la sua omogeneità, tanto è vero che talune decisioni di irricevibilità o di ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate si collocano nella sua scia (23) mentre altre sembrano discostarsene, adottando, oltre tutto, soluzioni apparentemente contraddittorie (24).

    43.      In una sentenza recente la Corte ha dichiarato, in generale, che le questioni pregiudiziali dirette a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis, su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici da riconoscere o meno a una decisione giurisdizionale potenzialmente ostativa al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice, sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE (25). Questo approccio sembra rendere autonoma la problematica procedurale, in quanto tale, nel senso che essa sarebbe idonea a soddisfare, di per sé, il requisito di necessità ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Resta il fatto che la Corte ha chiaramente e unicamente fatto riferimento a due specifiche fattispecie, diverse dalla situazione riscontrata dal giudice del rinvio, le cui domande di pronuncia pregiudiziale non contengono alcun interrogativo riguardo alla propria competenza materiale per dirimere le controversie principali, né menzionano decisioni giurisdizionali che ostino alla prosecuzione dell’esame di tali controversie.

    44.      Ritengo infine necessario evocare la seconda ipotesi menzionata nella sentenza Miasto Łowicz. A tale proposito, se è vero che la Corte ha già dichiarato ricevibili questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio interessato era tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza, non è questa la portata, a mio avviso, delle questioni sollevate nell’ambito delle presenti cause riunite, salvo dover classificare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nella suddetta categoria di disposizioni. Dall’esame della giurisprudenza pertinente della Corte emerge che essa riguarda atti di diritto derivato che fissano regole specifiche di natura procedurale, situazioni particolari che dettano la soluzione adottata dalla Corte riguardo alla ricevibilità (26).

    45.      Occorre sottolineare, a tale proposito, che la Corte ha dichiarato ricevibile una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 (27), questione di cui è stata preliminarmente constatata la mancanza di incidenza diretta sull’esito della controversia principale relativa alla concessione di un risarcimento in base ad una clausola di non concorrenza (28). La trasposizione di una decisione siffatta alle presenti cause, unitamente all’interpretazione data dalla Corte all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, per affermare la propria competenza, condurrebbe ad un’applicazione estensiva se non illimitata di detta disposizione in un settore, quello dell’organizzazione della giustizia negli Stati membri, che si presume rientri nella competenza di questi ultimi.

    46.      Alla luce delle osservazioni che precedono, si deve ritenere che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte non vertano su un’interpretazione del diritto dell’Unione che risponde a un’esigenza oggettiva per la risoluzione delle controversie principali, ma rivestano carattere generale, il che giustifica una conclusione nel senso della loro irricevibilità.

    47.      Per scrupolo di completezza nell’espletamento del compito di assistere la Corte assegnato all’avvocato generale, esporrò tuttavia la mia analisi nel merito di tali questioni.

    C.      Nel merito

    48.      Dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla conformità della normativa e della prassi nazionali che prevedono l’intervento, nel processo decisionale giudiziario di secondo grado, del giudice della registrazione e della sezione dei giudici, riguardo ai quali il giudice del rinvio interpella la Corte separatamente e specificamente. Dal momento che tali interventi fanno parte del medesimo meccanismo volto a garantire la coerenza della giurisprudenza di un organo giurisdizionale, occorre valutare la compatibilità di detto meccanismo con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE esaminando congiuntamente le questioni pregiudiziali sollevate (29).

    49.      La valutazione della conformità di tale meccanismo impone anzitutto di sottolineare, nel contesto della prevenzione dei contrasti giurisprudenziali, l’importanza del principio della certezza del diritto.

    1.      Sull’esigenza di certezza del diritto

    50.      Il principio di certezza del diritto, che costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici derivanti dal diritto dell’Unione (30). Esso esige in particolare che le norme di diritto siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che la normativa in questione impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (31).

    51.      La coerenza della giurisprudenza che interpreta il diritto dell’Unione, fonte di prevedibilità e quindi di certezza del diritto, è ovviamente una delle principali preoccupazioni della Corte, anche nelle sue modalità di funzionamento interno, poiché corrisponde al suo compito originario. Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento di rinvio pregiudiziale istituito dall’articolo 267 TFUE mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell’Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e a prevenire così divergenze nell’interpretazione di quest’ultimo, che i giudici nazionali devono applicare, e tende a garantire quest’applicazione. A tal fine, detto articolo conferisce al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che potrebbe generare il dovere di dare al diritto dell’Unione piena esecuzione nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri (32).

    52.      Inoltre, la Corte considera che un procedimento verticale di uniformazione della giurisprudenza, attraverso l’intervento dei giudici supremi degli Stati membri, non è in contrasto, di per sé, con il diritto dell’Unione, anche se le decisioni di questi ultimi sono vincolanti per i giudici inferiori. Una conclusione di incompatibilità s’imporrebbe solo qualora il diritto nazionale non garantisse l’indipendenza dei giudici supremi o se tale meccanismo fosse tale da impedire a un giudice nazionale di adire la Corte in via pregiudiziale (33).

    53.      Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Corte EDU nell’ambito del suo controllo del rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’eventualità di contrasti giurisprudenziali tra giudici nazionali o all’interno dello stesso organo giurisdizionale è insita in qualsiasi sistema giudiziario. Sebbene una situazione del genere non sia di per sé contraria alla CEDU, la Corte EDU precisa che il principio della certezza del diritto, implicito in tutti gli articoli della menzionata Convenzione, è volto in particolare a garantire una certa stabilità delle situazioni giuridiche e a promuovere la fiducia del pubblico nella giustizia. Il persistere di contrasti giurisprudenziali rischia di determinare uno stato di incertezza giuridica tale da ridurre la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario, mentre detta fiducia è una delle componenti fondamentali dello Stato di diritto. Ciò premesso, la Corte EDU ha dichiarato che gli Stati contraenti sono tenuti ad organizzare i loro sistemi giudiziari in modo da evitare l’adozione di sentenze contrastanti e verifica che siano stati istituiti meccanismi idonei ad assicurare la coerenza della prassi all’interno degli organi giurisdizionali e l’uniformità della giurisprudenza (34).

    54.      È interessante osservare, da un lato, che il procedimento inteso a garantire la coerenza della giurisprudenza oggetto delle presenti cause riguarda i giudici croati di secondo grado, mentre la soluzione di eventuali contrasti o incertezze risultanti da sentenze che contengono interpretazioni divergenti rientra, in linea di principio, nelle funzioni di un giudice supremo (35). Tuttavia, quest’ultima circostanza non esclude affatto, a mio avviso, la necessaria presa in considerazione di una giurisprudenza armonizzata per quanto riguarda il secondo grado di giudizio, a maggior ragione alla luce della natura straordinaria dei possibili mezzi di impugnazione avverso le decisioni di detti giudici (36). La prevedibilità del diritto e la certezza del diritto che ne derivano devono essere le preoccupazioni di tutti gli organi giurisdizionali, indipendentemente dal loro rango nel sistema giudiziario, affinché sia garantita la parità di tutti gli individui davanti alla legge, nell’insieme di un determinato territorio. Dall’altro, il meccanismo di cui trattasi mira a garantire una coerenza orizzontale, in quanto ogni giudice di secondo grado deve vigilare con esso sull’unità della propria giurisprudenza, situazione cui la Corte EDU attribuisce particolare importanza (37).

    55.      La necessaria instaurazione di meccanismi destinati a garantire la coerenza della giurisprudenza non può tuttavia prescindere dall’accesso a un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge.

    2.      Sul rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

    56.      Occorre ricordare che l’Unione riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all’articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli. In particolare, dall’articolo 2 TUE risulta che l’Unione si fonda su valori, quali lo Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata, in particolare, dalla giustizia. Va rilevato, al riguardo, che la fiducia reciproca tra gli Stati membri e, segnatamente, i loro giudici si basa sulla premessa fondamentale secondo cui gli Stati membri condividono una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, come precisato nel suddetto articolo. Peraltro, il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro. Uno Stato membro non può quindi modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. Gli Stati membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (38).

    57.      Come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti per assicurare ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito agli articoli 6 e 13 della CEDU e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta (39).

    58.      Poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE unitamente alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (40). Orbene, per garantire che organi che possono essere chiamati a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione siano in grado di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, è di primaria importanza preservare l’indipendenza dei medesimi, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (41).

    59.      Se è vero che la questione dell’indipendenza del collegio adito assume un’importanza fondamentale nei presenti procedimenti, occorre tuttavia prendere in considerazione anche quella relativa al rispetto dei diritti della difesa e alla garanzia dell’accesso a un giudice precostituito per legge.

    a)      Sul requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali

    60.      Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (42).

    61.      Secondo giurisprudenza costante, detto requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica. Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (43).

    62.      A tal riguardo, è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (44).

    63.      Sebbene la succitata giurisprudenza della Corte miri soprattutto a salvaguardare l’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, essa è tuttavia pienamente applicabile, tenuto conto in particolare della genericità delle formulazioni impiegate, in un altro contesto che può essere qualificato come puramente interno. Nel caso di specie, i dubbi espressi nelle decisioni di rinvio in merito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riguardano, in sostanza, disposizioni e una prassi nazionali relative a un procedimento volto a garantire la coerenza della giurisprudenza e che prevede l’intervento, a tal fine, di due organismi appartenenti al medesimo organo giurisdizionale di cui fanno parte i giudici che hanno adottato dette decisioni. Rilevo, a questo proposito, che, nell’ambito di una controversia che traeva origine dalla decisione del presidente di un tribunale di trasferire un giudice, senza il consenso del medesimo, dalla sezione di tale organo giurisdizionale cui detto giudice era appartenuto fino ad allora ad un’altra sezione del medesimo organo, la Corte ha dichiarato che il requisito dell’indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che il regime applicabile ai trasferimenti dei giudici senza il loro consenso presenti, al pari delle norme in materia disciplinare, segnatamente le garanzie necessarie ad evitare qualsiasi rischio che tale indipendenza sia messa a repentaglio da interventi esterni diretti o indiretti (45).

    64.      Siffatta impostazione è confortata dalla giurisprudenza esplicita della Corte EDU relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo la quale l’indipendenza della giustizia richiede che i giudici non siano soggetti a influenze indebite provenienti non solo dall’esterno del sistema giudiziario, ma anche dal suo interno. Tale indipendenza interna dei giudici esige che essi non possano essere soggetti a direttive o pressioni da parte degli altri giudici o di coloro che svolgono funzioni amministrative nell’ambito dell’organo giurisdizionale, come il presidente dell’organo o il presidente di una sezione all’interno di tale organo. In assenza di garanzie sufficienti che tutelino l’indipendenza dei giudici nell’ambito del sistema giudiziario e, in particolare, nei confronti dei loro superiori gerarchici all’interno del loro organo giurisdizionale, è lecito dubitare dell’indipendenza e dell’imparzialità di detto organo (46).

    65.      Nel caso di specie, si può ritenere che l’intervento del giudice della registrazione e della sezione dei giudici, due organi giurisdizionali dello stesso livello del collegio giudicante inizialmente adito, sia tale da violare il requisito di indipendenza dei membri di quest’ultimo? Ritengo che la risposta a tale interrogativo debba essere negativa (47).

    66.      In primo luogo, occorre soffermarsi sull’interpretazione letterale delle disposizioni pertinenti della normativa nazionale riguardante il funzionamento della «sezione», la quale riunisce, ai sensi dell’articolo 37 della legge relativa all’ordinamento giudiziario, i giudici che compongono le varie sezioni o le varie formazioni dell’organo giurisdizionale interessato, anche monocratiche, che si pronunciano su questioni riguardanti uno o più settori connessi del diritto. In base all’articolo 38 di detta legge, le discussioni di una riunione di sezione vertono sulle «questioni» che presentano un interesse per la sezione, in particolare i «punti di diritto controversi» e l’«unificazione della giurisprudenza». Tali discussioni sfociano nell’adozione di una «posizione giuridica», a termini dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge citata, espressione significativa, in quanto si contrappone a quella di soluzione o di decisione in una causa determinata.

    67.      In secondo luogo, le spiegazioni fornite dal governo croato e l’esame del fascicolo sottoposto alla Corte confermano tale analisi esegetica riguardo al funzionamento di un organo giurisdizionale collegiale, comprendente i giudici del collegio adito, che discute, in generale, sull’interpretazione delle norme in questione e sulla relativa giurisprudenza, adottando in definitiva, con un voto a maggioranza, una posizione comune dei giudici in merito all’interpretazione da adottare. È quindi pacifico che, su iniziativa del suo presidente, il 26 ottobre 2021 si è tenuta una riunione, in videoconferenza, della sezione per il contenzioso commerciale, in presenza di 28 giudici, tra cui i tre che compongono il collegio adito nonché il giudice della registrazione. Tale riunione verteva, in particolare, sulle due questioni giuridiche, indicate in astratto nell’ordine del giorno, che hanno dato luogo a scambi tra detto giudice e detto collegio. Il verbale della menzionata riunione contiene l’indicazione iniziale secondo cui la presenza di 28 giudici sui 31 che compongono l’organico della Corte d’appello di commercio è sufficiente per assumere decisioni valide, «vale a dire posizioni giuridiche», e riporta i vari interventi dei giudici, uno dei quali appartenente al collegio adito, e il tenore della posizione giuridica relativa a ciascuna questione esaminata. Detta posizione si caratterizza per la sua astrattezza e l’assenza di qualsiasi riferimento alle cause principali sottoposte al collegio iniziale. Dalle osservazioni del governo croato risulta inoltre che la sezione dei giudici non dispone dei fascicoli afferenti a tali cause e contenenti le memorie delle parti, e che solo la prima deliberazione del collegio adito viene comunicata ai partecipanti unitamente ad elementi giurisprudenziali.

    68.      In terzo luogo, spetta al collegio adito tenere conto dell’interpretazione di carattere generale delle norme giuridiche applicabili per adottare, in considerazione dei fatti del caso di specie e degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la soluzione giuridica appropriata nelle cause sottoposte (48). Tale distinzione tra interpretazione e applicazione della norma giuridica è nota ad altri ordinamenti giuridici nazionali e corrisponde all’essenza stessa di ogni procedimento di rinvio pregiudiziale, e certamente a quello previsto dall’articolo 267 TFUE. A questo proposito, occorre rammentare che quest’ultimo procedimento è finalizzato ad assicurare, istituendo un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici nazionali, la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione (49). La funzione affidata alla Corte dall’articolo 267 TFUE consiste nel fornire a tutti i giudici dell’Unione gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie reali loro sottoposte (50). In forza di tale disposizione, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Pertanto, non spetta alla Corte, bensì ai giudici nazionali applicare il diritto dell’Unione alla luce degli elementi di interpretazione forniti dalla Corte (51).

    69.      L’analisi che precede è fondamentale per la valutazione dell’articolo 40, paragrafo 2, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, secondo il quale la posizione giuridica adottata nella riunione di una sezione è vincolante per tutti i collegi o i giudici di secondo grado di tale sezione. Se si ammette la distinzione tra interpretazione e applicazione della norma giuridica, il fatto che il collegio adito, parte integrante di un organo collegiale che ha discusso e votato a maggioranza l’adozione della posizione giuridica, sia tenuto ad attuarla, al pari di una sentenza di un giudice supremo che si pronuncia esclusivamente in diritto, soddisfa l’obiettivo della certezza del diritto, senza violare il requisito dell’indipendenza dell’organo giurisdizionale (52). Ammettere un procedimento volto a garantire la coerenza della giurisprudenza facendo salvo il carattere non vincolante della posizione giuridica, come suggerito dalla Commissione, equivarrebbe a conferire a detto meccanismo un mero carattere di incentivo e quindi un’utilità del tutto aleatoria.

    70.      In quarto luogo, occorre circoscrivere il ruolo del giudice della registrazione nel meccanismo in questione. Sebbene detto giudice abbia, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il potere di bloccare il processo decisionale e di impedire che la deliberazione del collegio adito divenga formalmente un atto giurisdizionale notificato alle parti, esso non può in alcun caso sostituire la propria valutazione a quella di tale collegio. Esso può unicamente restituire il fascicolo, accompagnato dalle osservazioni sul problema giuridico sollevato, al medesimo collegio ai fini del riesame e, in caso di persistenza di un disaccordo con lo stesso, può soltanto allertare il presidente dell’organo giurisdizionale o quello della sezione, incaricato di dirigerne i lavori, i quali sono competenti in via esclusiva a convocare tale collegio ampliato, «[q]uando si riscontrano contrasti interpretativi tra sezioni, collegi o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando un collegio o un giudice di una sezione si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata» (53). La valutazione di tali motivi spetta quindi esclusivamente a questi due organi competenti per convocare la sezione (54), la quale adotterà una posizione giuridica, eventualmente contraria all’approccio del giudice della registrazione e che s’imporrà ad esso in quanto giudice della sezione interessata (55). Non si può pertanto ritenere che il giudice della registrazione abbia l’«ultima parola» nel processo di deliberazione che si conclude con l’adozione di una posizione giuridica, dotata di efficacia vincolante quanto all’interpretazione della norma giuridica, e con la conseguente decisione del collegio adito.

    71.      Si configura in tal modo un meccanismo procedurale interno, noto a diversi ordinamenti giuridici nazionali, che prevede l’intervento di un collegio ampliato senza trasferimento della causa di cui trattasi, il quale non emette una decisione che risolve la controversia al posto del collegio inizialmente adito, ma si limita a statuire su una questione di diritto e a restituire la causa al collegio giudicante iniziale affinché si pronunci sulla controversia tenendo conto della risposta fornita dal collegio ampliato. A seconda degli ordinamenti giuridici, la posizione di quest’ultimo sarà di natura consultiva o, come nel caso di specie, dotata di efficacia vincolante (56), limitata al collegio iniziale o estesa ad altri collegi.

    72.      Sebbene in vari ordinamenti giuridici nazionali la convocazione del collegio ampliato sia riservata al collegio inizialmente adito, nell’ambito di una facoltà o di un obbligo, nel caso in cui esso preveda di discostarsi dalla giurisprudenza precedente o qualora si riscontri un contrasto giurisprudenziale o vi sia un rischio di siffatto contrasto, tale convocazione può tuttavia spettare ad un organo giudiziario terzo, come il presidente dell’organo giurisdizionale o della sezione interessata, il quale viene semplicemente allertato, nella fattispecie dal giudice della registrazione.

    b)      Sul requisito del rispetto dei diritti della difesa

    73.      Nelle sue osservazioni, la Commissione ha sottolineato che le riunioni di sezione non sono accessibili al pubblico e che le parti non possono esporvi i loro argomenti. È stato osservato in udienza che i verbali di tali riunioni non vengono divulgati e che ad esse partecipano giudici che non hanno letto le memorie delle parti né hanno sentito queste ultime, ulteriori elementi che sollevano la questione dell’equità del processo. Lo stesso vale per l’intervento del giudice della registrazione.

    74.      Occorre rammentare che il principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ribadito all’articolo 47 della Carta, e la nozione di «equo processo» di cui all’articolo 6 della CEDU sono costituiti da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il rispetto dei diritti della difesa e il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa come sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta e che un siffatto diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il predetto procedimento (57).

    75.      Nel caso di specie si deve sottolineare che, a termini dell’articolo 334 del codice di procedura civile croato, «il giudice è vincolato dalla propria sentenza dal momento in cui essa è pubblicata o, qualora la sentenza non sia stata pubblicata, dal momento in cui è stata spedita. La sentenza produce effetti nei confronti delle parti solo a decorrere dalla data in cui è loro notificata». Ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali, «[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione».

    76.      Dalle succitate disposizioni emerge che il meccanismo procedurale in questione rientra nella fase della deliberazione del processo dinanzi al collegio adito e che nessuna decisione giudiziaria è formalmente resa dopo la discussione in seno a detto collegio, indipendentemente dall’accordo a maggioranza o all’unanimità dei giudici che lo compongono su una prima deliberazione. Tale fase della deliberazione fa seguito ad un procedimento in cui le parti hanno potuto esporre le loro pretese e argomentazioni in contraddittorio e ha il solo scopo di consentire ai magistrati di svolgere un’attività di riflessione e di analisi riguardo alla controversia sottoposta e alla risoluzione della stessa in conformità alle norme di diritto applicabili.

    77.      Nel caso di specie, detta deliberazione comprende una riflessione effettuata collegialmente dai giudici che fanno parte della sezione interessata, senza disporre del fascicolo della causa esaminata dal collegio adito, e che ha ad oggetto esclusivamente l’interpretazione astratta della o delle norme di diritto in questione discusse durante il precedente procedimento in contraddittorio. In tale contesto non possono esservi, in linea di principio, posizioni giuridiche adottate in base ad elementi sui quali le parti non hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. Qualora le discussioni in seno alla sezione sfociassero infine nella conclusione secondo cui la controversia deve essere risolta in base a una norma di diritto che non è stata richiamata e discussa dalle parti durante il procedimento in contraddittorio, l’attuazione di una simile posizione giuridica comporterebbe la riapertura della discussione al fine di rispettare il principio del contraddittorio che rientra tra i diritti della difesa. Ciò non significa che la discussione tra giudici nell’ambito della sezione non possa vertere su una giurisprudenza non richiamata dalle parti o assumere la forma di un ragionamento per analogia con una disposizione diversa da quella in discussione nella causa esaminata dal collegio adito. Tuttavia, tale discussione sulla questione di puro diritto costituisce in sostanza l’attività del giudice.

    78.      Se si ammette la distinzione tra interpretazione e applicazione della norma giuridica, non si può individuare, nelle circostanze sopra descritte, una violazione del requisito dell’equo processo.

    c)      Sull’accesso a un tribunale costituito per legge

    79.      Basandosi su una giurisprudenza costante della Corte EDU, la Corte ha sottolineato che l’introduzione dell’espressione «costituito per legge» nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira ad evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e a fare sì che questa materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l’esercizio della sua competenza. Tale espressione riflette in particolare il principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza rende irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, comprese, in particolare, le disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato (58).

    80.      A questo proposito, secondo la Corte EDU, sebbene il diritto a un «tribunale costituito per legge» garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisca un diritto autonomo, esso ha comunque legami molto stretti con le garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità», ai sensi della citata disposizione. In tal senso, detto giudice ha dichiarato in particolare che, sebbene le disposizioni istituzionali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU perseguano ciascuna uno scopo preciso che le rende garanzie specifiche di un equo processo, esse hanno in comune il fatto di tendere al rispetto di quei principi fondamentali che sono la preminenza del diritto e la separazione dei poteri, precisando, a tal riguardo, che alla base di ciascuna di tali disposizioni si trova l’esigenza di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare al singolo e l’indipendenza di tale potere nei confronti degli altri poteri (59).

    81.      Nel presente procedimento, le disposizioni della normativa nazionale richiamate nelle decisioni di rinvio non riguardano l’esistenza stessa e le competenze del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio), che si basano su un fondamento legale certo, bensì il suo processo decisionale, successivo alla chiusura della fase scritta e, se del caso, orale del procedimento in contraddittorio, che conduce all’adozione dell’atto giurisdizionale conclusivo con cui viene risolta la controversia sottoposta dalle parti e, più specificamente, le condizioni nelle quali intervengono in tale processo la sezione dei giudici e il giudice della registrazione. Tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (60).

    82.      Si deve inoltre osservare che il problema sollevato dalle domande di pronuncia pregiudiziale non è quello dell’inosservanza di regole interne che consentono di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del collegio giudicante adito rispetto a elementi esterni (61), bensì quello dell’esistenza di disposizioni che disciplinano la fase della deliberazione del processo tali da far sorgere un simile dubbio.

    83.      A questo proposito, rilevo che tutte le norme riguardanti il funzionamento della sezione dei giudici trovano origine nella legge relativa all’ordinamento giudiziario. La partecipazione di tale sezione alla fase della deliberazione del collegio adito si fonda quindi su una base legale incontestabile che offre il grado di prevedibilità e di certezza del diritto richiesto per soddisfare il requisito in questione (62). Inoltre, come precedentemente constatato, le modalità di detta partecipazione non sono tali da poter suscitare, nei singoli, legittimi dubbi in merito all’indipendenza dei membri del collegio adito.

    84.      L’esistenza stessa del giudice della registrazione è parimenti prevista dalla legge relativa all’ordinamento giudiziario e la denominazione della funzione contiene la definizione del suo scopo, ossia il monitoraggio e l’analisi della giurisprudenza. La trasmissione delle cause a quest’ultimo servizio, prima della spedizione delle decisioni dall’ufficio del giudice, risulta chiaramente dall’articolo 177, paragrafo 3, del regolamento di procedura dei tribunali, regolamento di attuazione di tale legge adottato dal Ministro per gli Affari giudiziari in virtù del potere conferitogli dall’articolo 76 della medesima legge (63). Resta il fatto che la declinazione precisa del contenuto della funzione in parola non figura né in detta legge né in detto regolamento, in particolare per quanto riguarda il potere di sospendere la registrazione di una deliberazione di un collegio giudicante. Tale competenza corrisponderebbe ad una prassi giudiziaria o troverebbe, secondo il governo croato, una base testuale in un atto giudiziario interno all’organo giurisdizionale.

    85.      Tuttavia, si deve ricordare che la funzione del giudice della registrazione consiste nel garantire il monitoraggio della giurisprudenza, individuare le cause simili al fine di vigilare sul loro trattamento uniforme e, in caso negativo, la sua azione ultima consiste nell’informare – mero atto di amministrazione giudiziaria – il presidente della sezione dei giudici ai fini della convocazione di una riunione e dell’adozione, previa discussione e votazione a maggioranza, di una posizione giuridica vincolante. Durante il tempo necessario per tale adozione, il processo decisionale è ovviamente sospeso.

    86.      Inoltre, la funzione del giudice della registrazione va collegata ai motivi della convocazione della riunione di sezione, i quali attengono, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, della legge relativa all’ordinamento giudiziario, all’esistenza di contrasti interpretativi tra sezioni, collegi o giudici su questioni relative all’applicazione della legge o quando un collegio o un giudice di una sezione si discosta dalla posizione giuridica precedentemente adottata. L’intervento del giudice della registrazione contribuisce alla coerenza e all’efficacia di un meccanismo idoneo a garantire l’unità della giurisprudenza dell’organo giurisdizionale interessato.

    87.      In tali circostanze, lo specifico intervento del giudice della registrazione nel processo decisionale non è affatto comparabile nella sua portata a quello della sezione per quanto riguarda il contenuto dell’atto giurisdizionale che definisce la controversia e ritengo che, diversamente dal secondo, debba essere sottratto al requisito derivante dall’espressione «costituito per legge» (64).

    3.      Conclusione intermedia

    88.      Per le ragioni che precedono, ritengo che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE debba essere interpretato nel senso che non osta a un meccanismo volto a garantire la coerenza della giurisprudenza di un organo giurisdizionale, come quello in discussione nel procedimento principale. Tale conclusione mi sembra fondata anche alla luce di due osservazioni.

    89.      In primo luogo, occorre sottolineare che né l’articolo 2, né l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, né altre disposizioni del diritto dell’Unione impongono agli Stati membri un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi, né un modello istituzionale di organizzazione della giustizia (65). La determinazione di quest’ultimo, compreso lo svolgimento della fase della deliberazione di un processo, rientra nella competenza degli Stati membri, i quali dispongono di un certo margine di discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto (66), segnatamente per quanto riguarda la conciliazione dei requisiti della certezza del diritto, applicati agli organi giurisdizionali di secondo grado, con l’indipendenza di tali organi. Come ha sottolineato l’avvocato generale Bobek, la giurisprudenza mira a individuare requisiti minimi che i sistemi nazionali devono rispettare (67).

    90.      La Corte EDU ha precisato dal canto suo che, nei paesi di diritto codificato, l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario non può essere lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie, il che non esclude tuttavia che sia loro riconosciuto un certo potere d’interpretazione della legislazione nazionale in materia. D’altra parte, la delega di poteri in questioni riguardanti l’organizzazione giudiziaria è ammissibile nei limiti in cui questa possibilità si iscrive nell’ambito del diritto interno dello Stato in questione, ivi comprese le disposizioni pertinenti della Costituzione (68).

    91.      In secondo luogo, è vero che dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che i requisiti della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento dei singoli non sanciscono un diritto acquisito a una giurisprudenza costante. Un’evoluzione della giurisprudenza non è contraria di per sé alla buona amministrazione della giustizia, in quanto l’abbandono di un approccio dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento (69). Orbene, nel caso di specie, mi sembra che il meccanismo in questione stabilisca una conciliazione relativamente adeguata fra tali requisiti e la necessaria adattabilità del diritto all’evoluzione della società mediante progressi giurisprudenziali. Ricordo che le posizioni giuridiche adottate nella riunione dei giudici degli organi giurisdizionali di secondo grado non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali di primo grado, possono contraddire l’approccio adottato dal giudice della registrazione e non impediscono in alcun modo al giudice supremo di svolgere il suo ruolo di regolazione nell’applicazione del diritto nazionale, eventualmente annullando la decisione dell’organo giurisdizionale di secondo grado adito e operando nel contempo un’inversione giurisprudenziale.

    V.      Conclusione

    92.      Nell’ipotesi in cui la Corte considerasse ricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio, Croazia), suggerisco alla Corte di rispondere come segue a tale giudice:

    «L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi nazionali le quali prevedono, durante la fase di deliberazione di un procedimento giurisdizionale di secondo grado relativo a una controversia che è stata oggetto di una deliberazione del collegio giudicante adito:

    –        la convocazione da parte del presidente dell’organo giurisdizionale o del presidente di una sezione specializzata, tenuto conto di tale deliberazione e in una situazione di rischio o di pregiudizio per la coerenza della giurisprudenza dell’organo giurisdizionale, di un collegio ampliato ai fini dell’adozione, a maggioranza dei voti, di una posizione comune riguardo all’interpretazione di carattere generale e astratto della norma giuridica applicabile, precedentemente discussa dalle parti, che spetta al collegio inizialmente adito prendere in considerazione ai fini della risoluzione della controversia nel merito;

    –        la segnalazione al presidente dell’organo giurisdizionale o al presidente di una sezione specializzata, da parte di un giudice incaricato del monitoraggio della giurisprudenza dell’organo giurisdizionale, di una situazione di rischio o di pregiudizio per la coerenza di quest’ultima, a causa del mantenimento da parte del collegio adito della deliberazione iniziale e, in attesa dell’adozione della suddetta posizione giuridica, la sospensione della pronuncia della decisione sulla controversia da parte di tale collegio e della sua notifica alle parti».


    1      Lingua originale: il francese.


    2      Huglo, J.‑G., «Le principe de sécurité juridique», Cahier du Conseil constitutionnel, n. 11, dicembre 2001.


    3      Sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 59).


    4      V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77).


    5      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, in prosieguo: la «sentenza Miasto Łowicz», EU:C:2020:234, punti 32 e 33).


    6      Secondo le informazioni fornite dalla Commissione, il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio) conosce tra l’altro, in qualità di giudice di secondo grado, dei contenziosi commerciali e delle controversie in materia di diritto societario, di diritto della proprietà intellettuale, nonché di aeromobili e navi. Ai sensi degli articoli 21 e 24 della legge relativa all’ordinamento giudiziario, il giudice del rinvio si pronuncia sugli appelli interposti avverso le decisioni dei tribunali di commercio, i quali statuiscono sulle domande di avvio della procedura di insolvenza e conducono le procedure di amministrazione controllata.


    7      V., in tal senso, sentenza Miasto Łowicz, punti da 34 a 36.


    8      Sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78), e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22).


    9      Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), e direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e misure volte ad aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18). Si deve rilevare che detto regolamento riguarda le procedure d’insolvenza transfrontaliere e che esso si concentra sulla risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di leggi nelle procedure d’insolvenza transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia d’insolvenza in tutta l’Unione. Esso non armonizza il diritto sostanziale dell’insolvenza degli Stati membri. La direttiva 2019/1023 non pregiudica l’ambito di applicazione del regolamento 2015/848, bensì mira a integrarlo stabilendo norme sostanziali minime per le procedure di ristrutturazione preventiva come anche per le procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dagli imprenditori (considerando 12 e 13).


    10      V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 34 e 35).


    11      Tenuto conto dell’integrazione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri di un diritto dell’Unione sempre più fecondo e del compito del giudice nazionale, giudice ordinario dell’Unione, di garantire l’applicazione effettiva delle norme di diritto dell’Unione, mi sembra che il criterio di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE che riguarda solo la funzione di un giudice nazionale di pronunciarsi in merito a questioni vertenti sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione debba essere quasi sistematicamente soddisfatto.


    12      Sentenza del 27 febbraio 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117).


    13      In talune cause, il rinvio pregiudiziale appare, a mio avviso, solo un pretesto procedurale per sottoporre alla Corte, mediante la mera invocazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, le insoddisfazioni/recriminazioni del remittente quanto al funzionamento del sistema giudiziario nazionale.


    14      Sentenza Miasto Łowicz, punti da 44 a 46 e 48.


    15      V. sentenza Miasto Łowicz, punti da 49 a 51.


    16      È sufficiente, a mio avviso, constatare che il meccanismo di unificazione della giurisprudenza di cui trattasi determina il processo decisionale durante la fase della deliberazione in seno al giudice del rinvio e che è irrilevante la circostanza che le disposizioni in questione non formino parte del codice di procedura civile croato.


    17      Sentenza del 19 novembre 2019 (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982).


    18      Sentenza Miasto Łowicz, punto 51.


    19      V. sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (C‑564/19, EU:C:2021:949), per quanto riguarda la prima e la seconda questione pregiudiziale.


    20      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafo 136).


    21      Ciò è tuttavia quanto ritiene, in sostanza, il giudice del rinvio, secondo cui il meccanismo di unificazione della giurisprudenza è tale da incidere sensibilmente sul rispetto dello Stato di diritto e dell’indipendenza dei giudici, in particolare perché si applica in tutte le cause dinanzi a tutti i giudici di secondo grado in Croazia «indipendentemente dalla questione dell’applicabilità o meno del diritto dell’Unione nel caso di specie» (pagina 4 della decisione di rinvio nella causa C‑554/21).


    22      Si può, peraltro, ragionevolmente pensare che tale meccanismo non sarà mai messo in discussione in futuro da un giudice croato di secondo grado in occasione di una controversia relativa al diritto dell’Unione? Oltre a questa ipotesi, si può prospettare la possibilità di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione o di un controllo convenzionale da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).


    23      Ordinanza del 6 ottobre 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach (C‑623/18, EU:C:2020:800); sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 94); del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio) (C‑564/19, EU:C:2021:949, punti da 58 a 66 e 87), e del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 67, 92 e 99).


    24      Ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher (C‑256/19, EU:C:2020:523), nella quale, pur riprendendo il ragionamento della sentenza Miasto Łowicz, la Corte ha specificamente motivato la non applicazione della terza ipotesi di ricevibilità nonostante la precedente constatazione dell’insussistenza di un collegamento della controversia principale con il diritto dell’Unione. In tale causa vertente sulla ripartizione delle cause all’interno dell’organo giurisdizionale, la Corte ha fatto riferimento all’esaurimento da parte del giudice del rinvio dei mezzi di ricorso a sua disposizione e all’impossibilità per esso di pronunciarsi, nell’ambito della controversia principale, sulla questione se la causa gli fosse stata assegnata legittimamente. V. altresì sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti 48 e 49), nella quale il collegamento tra le controversie principali (procedimenti penali in fase di decisione), nel merito, e il diritto dell’Unione, non è esplicitato, e sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punti da 113 a 121), che dichiara ricevibile una questione vertente su un’eccezione procedurale relativa alla qualità dell’autore di un controricorso nell’ambito di una controversia principale avente ad oggetto l’ottenimento, da parte di un’associazione di giudici, di dati statistici detenuti dall’Ispettorato giudiziario.


    25      Sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti 46 e 47), fermo restando che nessun elemento consente di ritenere che le controversie principali che dovevano essere definite nel merito dal giudice del rinvio riguardassero il diritto dell’Unione.


    26      Sentenze del 17 febbraio 2011, Weryński (C‑283/09, EU:C:2011:85); del 13 giugno 2013, Versalis/Commissione (C‑511/11 P, EU:C:2013:386), e dell’11 giugno 2015, Fahnenbrock e a. (C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13, EU:C:2015:383).


    27      Regolamento del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU 2001, L 174, pag. 1).


    28      Sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński (C‑283/09, EU:C:2011:85, punto 38). A tal fine, è stato dichiarato che la nozione di «emanare la sua sentenza» ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, dev’essere intesa nel senso che comprende tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, affinché la Corte sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza, a prescindere dal fatto che l’interpretazione del regolamento n. 1260/2011 non apparisse necessaria per la risoluzione della controversia principale (punto 42).


    29      I dubbi del giudice del rinvio riguardano il meccanismo in sé, che si applica «indipendentemente dalla questione dell’applicabilità o meno del diritto dell’Unione nel caso di specie», secondo quanto affermato da detto giudice. Il presente procedimento dimostra, peraltro, che nulla sembra impedire ai giudici croati di secondo grado di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE al fine di chiedere l’interpretazione delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione.


    30      Sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 81).


    31      Sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 46).


    32      Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 64).


    33      Sentenze del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés (C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643); del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 44), e ordinanza del 17 luglio 2023, Jurtukała (C‑55/23, EU:C:2023:599, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).


    34      Corte EDU, 29 novembre 2016, Parrocchia greco‑cattolica Lupeni e a. c. Romania, (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, §§ 116 e 129). Dall’esame dei diversi sistemi giuridici nazionali all’interno dell’Unione emerge che, in assenza di un meccanismo di precedenti nel senso del diritto di common law, molti ordinamenti giuridici dell’Europa continentale ricorrono effettivamente a meccanismi interni volti a garantire la coerenza della giurisprudenza nell’ambito dei loro organi giurisdizionali.


    35      Corte EDU, 29 novembre 2016, Parrocchia greco‑cattolica Lupeni e a. c. Romania, (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 123). Nei sistemi che prevedono meccanismi volti a garantire la coerenza della giurisprudenza in occasione dell’esame di una causa specifica, gli ordinamenti giuridici dell’Unione dotano di tali meccanismi per lo più i giudici supremi, ma esiste un meccanismo di rinvio ad un collegio ampliato all’interno di organi giurisdizionali di secondo grado, ad esempio in Germania, per i giudici amministrativi d’appello quando si pronunciano in ultimo grado su una questione particolare, e in Finlandia.


    36      La medesima qualificazione s’impone per i procedimenti di revisione che possono essere avviati dinanzi al Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema), secondo quanto affermato dal governo croato in udienza. Quest’ultimo ha inoltre precisato che le posizioni giuridiche adottate dai giudici superiori non sono vincolanti nei confronti dei giudici di primo grado.


    37      Corte EDU, 1° luglio 2010, Vusić c. Croazia (CE:ECHR:2010:0701JUD004810107); Corte EDU, 29 novembre 2016, Parrocchia greco‑cattolica Lupeni e a. c. Romania (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311), e Corte EDU, 23 maggio 2019, Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia (CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).


    38      Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, in prosieguo: la «sentenza Commissione/Polonia», EU:C:2021:596, punti 50 e 51).


    39      Sentenza Commissione/Polonia, punto 52.


    40      V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 37).


    41      Sentenza Commissione/Polonia, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.


    42      Sentenza Commissione/Polonia, punto 58.


    43      V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti da 121 a 123).


    44      Sentenza Commissione/Polonia, punto 60.


    45      Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 117).


    46      Corte EDU, 22 dicembre 2009, Parlov‑Tkalčić c. Croazia (CE:ECHR:2009:1222JUD002481006, §§ da 86 a 88).


    47      Spetterà al giudice del rinvio, in ultima analisi, pronunciarsi su questo punto, dopo aver proceduto alle valutazioni necessarie a tal fine. Occorre infatti ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme del diritto dell’Unione a una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita da detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo [sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 132)].


    48      Ai punti 42 e 43 delle sue osservazioni, il governo croato menziona alcune ordinanze dell’Ustavni sud (Corte costituzionale) nelle quali viene precisato che la questione se siano soddisfatte le condizioni di applicazione delle posizioni giuridiche è risolta dai giudici stessi, i quali si pronunciano in modo autonomo e indipendente nella causa di cui trattasi e hanno il diritto e l’obbligo di motivare tutti gli aspetti della causa sulla quale statuiscono, compresa la questione dell’applicabilità o meno di una posizione giuridica vincolante al fondamento giuridico dell’azione che è stata constatata.


    49      Sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, punti 35 e 37).


    50      V., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a. (C‑160/14, EU:C:2015:565, punto 37).


    51      V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 71), e del 5 aprile 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199, punto 33). È vero che, in alcune cause nelle quali il grado di precisione/tecnicità della normativa in questione è elevato, il confine tra le nozioni di interpretazione e di applicazione della norma giuridica può risultare tenue. Tuttavia, ritengo che non si possa valutare, de iure, la conformità del meccanismo croato in base alla mera particolarità, de facto, di alcune cause, la quale non può annullare la rilevanza della distinzione concettuale in questione.


    52      Il fatto che i membri del collegio giudicante non abbiano il diritto di far inserire un punto all'ordine del giorno della riunione di sezione non è tale da far venir meno, come afferma il giudice del rinvio, l'indipendenza di tali giudici.


    53      La formulazione è, anche in questo caso, particolarmente sintomatica.


    54      Mi sembra che tale constatazione risponda al fatto che il giudice del rinvio mette in discussione la scelta delle cause operata dal giudice della registrazione nell’esercizio delle sue attribuzioni, indicando più in particolare che l’interessato non aveva effettivamente riscontrato un contrasto giurisprudenziale nel fascicolo relativo alla causa C‑727/21.


    55      Ricordo che dal fascicolo sottoposto alla Corte nella causa C‑727/21 risulta che il giudice della registrazione, autore della lettera del 23 giugno 2021 che invitava il collegio adito a riesaminare la sua posizione, faceva parte dei 28 giudici presenti sui 31 che componevano la sezione interessata, come emerge dal verbale di tale riunione.


    56      Occorre ricordare che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione [ordinanza del 17 luglio 2023, Jurtukała (C‑55/23, EU:C:2023:599, punto 36 e giurisprudenza ivi citata)].


    57      Sentenza Commissione/Polonia, punti 203 e 205.


    58      Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).


    59      Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 124, che richiama la sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 231 e 233).


    60      V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 125, che richiama la sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 227 e 232).


    61      Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 71).


    62      V., per analogia, sentenza Commissione/Polonia, punto 171.


    63      Punto 11 delle osservazioni del governo croato.


    64      È interessante osservare che, nella sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), la Corte ha considerato che le irregolarità che inficiano la procedura di nomina di un giudice non costituiscono una violazione del principio del giudice precostituito per legge, il quale corrisponde al requisito del tribunale costituito per legge, in quanto esse non configurano una violazione delle norme fondamentali relative a tale procedura. Come sottolineato da un autore, la Corte ha in tal modo limitato la portata del suddetto requisito (v. Dero‑Bugny, D., «Le principe du juge légal en droit de l’Union européenne», Journal du droit européen, 2022, pag. 154).


    65      V., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 38 e 43).


    66      Sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442).


    67      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 e C‑355/19, EU:C:2020:746, paragrafo 230).


    68      Corte EDU, 28 aprile 2009, Savino e a. c. Italia (CE:ECHR:2009:0428JUD001721405, § 94), citata nella sentenza Commissione/Polonia, punto 168.


    69      Corte EDU, 18 dicembre 2008, Unédic c. Francia, (CE:ECHR:2008:1218JUD002015304, § 74); Corte EDU, 29 novembre 2016, Parrocchia greco-cattolica Lupeni e a. c. Romania, (CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 116), e Corte EDU, 20 ottobre 2011, Nejdet Sahin e Perihan Sahin (CE:ECHR:2011:1020JUD001327905, § 58).

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