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Document 62021CA0650
Case C-650/21, Landespolizeidirektion Niederösterreich and Finanzamt Österreich: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 April 2023 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Equal treatment in employment and occupation — Directive 2000/78/EC — Prohibition of discrimination on grounds of age — Remuneration of civil servants — Previous national legislation found to be discriminatory — Grading under a new system of remuneration by reference to seniority fixed under a previous system of remuneration — Correction of that seniority by determining a comparison reference date — Discriminatory nature of the new grading — Rule placing older officials at a disadvantage)
Causa C-650/21, Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani)
Causa C-650/21, Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani)
GU C 205 del 12.6.2023, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — FW, CE
(Causa C-650/21 (1), Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di discriminazioni fondate sull’età - Retribuzione dei dipendenti pubblici - Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria - Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente - Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa - Carattere discriminatorio del reinquadramento - Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani)
(2023/C 205/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: FW, CE
con l’intervento di: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich
Dispositivo
1) |
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un dipendente pubblico è determinato sulla base della sua anzianità nella tabella retributiva di un previgente regime retributivo giudicato discriminatorio nella parte in cui consentiva unicamente di prendere in considerazione, ai fini del computo di tale anzianità, i periodi ammissibili precedenti all’assunzione del dipendente prestati a partire dall’età di 18 anni, escludendo quelli svolti prima di tale età, laddove tale normativa prevede che una rettifica dei periodi ammissibili del dipendente svolti prima della sua assunzione, come inizialmente calcolati, sia effettuata determinando una data di riferimento comparativa, ai fini della quale sono ora presi in considerazione, per determinare detta anzianità, i periodi ammissibili precedenti all’assunzione compiuti prima del compimento del diciottesimo anno di età di tale dipendente qualora, da un lato, per quanto riguarda i periodi prestati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, siano presi in considerazione solo gli «altri periodi» da prendere in considerazione per metà e, dall’altro, detti «altri periodi» siano aumentati da tre a sette anni, ma siano solo presi in considerazione quando superano una durata di quattro anni. |
2) |
Il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda i dipendenti pubblici per i quali una procedura volta a ridefinire la loro posizione nella tabella retributiva era pendente al momento della pubblicazione di una modifica legislativa del regime retributivo comprendente tale tabella, che le retribuzioni siano ricalcolate conformemente alle nuove disposizioni relative alla data di riferimento comparativa, disposizioni che comportano nuove limitazioni per quanto riguarda la portata massima dei periodi ammissibili, cosicché una discriminazione fondata sull’età contraria agli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, non è eliminata, mentre un siffatto calcolo non è effettuato per i dipendenti per i quali una procedura avente oggetto identico, avviata in precedenza, sia già stata conclusa con una decisione definitiva, fondata su una data di riferimento fissata in modo più favorevole in forza del precedente regime retributivo le cui disposizioni, considerate discriminatorie dal giudice nazionale, sono state disapplicate in attuazione diretta del principio della parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione. |
3) |
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede che i periodi di apprendistato svolti presso un ente territoriale nazionale siano computati integralmente, nell’ambito della determinazione della data di riferimento comparativa, unicamente qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato dopo una certa data, mentre i periodi di apprendistato siano computati per metà, essendo soggetti a una detrazione forfettaria, qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato prima di tale data. |