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Document 62021CA0608

Causa C-608/21, Politseyski organ pri 02 RU SDVR: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski raionen sad — Bulgaria) — nel procedimento penale di natura amministrativa a carico di XN (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata)

GU C 252 del 17.7.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski raionen sad — Bulgaria) — nel procedimento penale di natura amministrativa a carico di XN

(Causa C-608/21 (1), Politseyski organ pri 02 RU SDVR)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto all’informazione sull’accusa - Articolo 7 - Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine - Esercizio effettivo dei diritti della difesa - Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto alla libertà e alla sicurezza - Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto - Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata)

(2023/C 252/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski raionen sad

Parte nel procedimento penale principale

XN

con l’intervento di: Politseyski organ pri 02 RU SDVR

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, comprese le informazioni sul reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall’atto di trattenimento. Tale disposizione osta, invece, a che dette informazioni siano comunicate a tali persone solo nell’ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione e non al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dopo l’inizio di tale privazione.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13:

dev’essere interpretato nel senso che:

esso richiede che la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga tutte le informazioni necessarie per consentire loro di contestare effettivamente la legittimità della loro detenzione. Pur tenendo conto della fase del procedimento penale al fine di non nuocere all’avanzamento di un’indagine in corso, tali informazioni devono contenere una descrizione dei fatti pertinenti noti alle autorità competenti, tra i quali figurano l’ora e il luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione concreta di tali persone al reato contestato nonché la qualificazione giuridica accolta provvisoriamente.


(1)  GU C 198 del 16.5.2022.


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