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Document 62021CA0590
Case C-590/21, Charles Taylor Adjusting: Judgment of the Court (Third Chamber) of 7 September 2023 (request for a preliminary ruling from the Areios Pagos — Greece) — Charles Taylor Adjusting Limited, FD v Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises Inc. (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Recognition and enforcement in one Member State of judgments from another Member State — Article 34 — Grounds for refusal — Infringement of public policy in the European Union and of national public policy — Definition of ‘public policy’ — Mutual trust — ‘“Quasi” anti-suit injunction’ — Judgments preventing the exercise of the right to effective judicial protection or the continuation of proceedings brought before the courts of another Member State)
Causa C-590/21, Charles Taylor Adjusting: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di «ordine pubblico» – Fiducia reciproca – «Quasi» anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro]
Causa C-590/21, Charles Taylor Adjusting: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro – Articolo 34 – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale – Nozione di «ordine pubblico» – Fiducia reciproca – «Quasi» anti-suit injunction” – Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro]
GU C, C/2023/187, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/187/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/187 |
23.10.2023 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 settembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos — Grecia) — Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC
(Causa C-590/21 (1), Charles Taylor Adjusting)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di decisioni che promanano da un altro Stato membro - Articolo 34 - Motivi di diniego - Violazione dell’ordine pubblico dell’Unione europea e dell’ordine pubblico nazionale - Nozione di «ordine pubblico» - Fiducia reciproca - «Quasi» anti-suit injunction” - Decisioni che impediscono l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale o la prosecuzione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici di un altro Stato membro)
(C/2023/187)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Charles Taylor Adjusting Limited, FD
Convenute: Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC
Dispositivo
L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso,
deve essere interpretato nel senso che:
il giudice di uno Stato membro può negare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di un giudice di un altro Stato membro per contrasto con l’ordine pubblico, allorché tale decisione ostacola la prosecuzione di un procedimento pendente dinanzi ad un altro giudice di tale primo Stato membro, concedendo ad una delle parti un indennizzo pecuniario provvisorio a titolo delle spese da essa sostenute per avviare tale procedimento, per il motivo che, da un lato, l’oggetto di detto procedimento è coperto da un accordo transattivo, lecitamente concluso e omologato dal giudice dello Stato membro che ha pronunciato la decisione suddetta, e che, dall’altro, il giudice del primo Stato membro, dinanzi al quale è stato avviato il procedimento controverso, difetta di competenza per effetto di una clausola attributiva di giurisdizione esclusiva.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/187/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)