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Document 62021CA0484

    Causa C-484/21 , Caixabank Termine di prescrizione: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Spagna) – F C C, M A B / Caixabank SA, già Bankia SA (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione)

    GU C, C/2024/3563, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3563/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3563/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/3563

    17.6.2024

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Spagna) – F C C, M A B / Caixabank SA, già Bankia SA

    [Causa C-484/21  (1) , Caixabank (Termine di prescrizione)]

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola che prevede il pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore - Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla - Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva - Dies a quo del termine di prescrizione)

    (C/2024/3563)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

    Parti nel procedimento principale

    Attori: F C C, M A B

    Convenuta: Caixabank SA, già Bankia SA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

    devono essere interpretati nel senso che:

     

    essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.

    2)

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

    devono essere interpretati nel senso che:

     

    essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.


    (1)   GU C 213 del 30.05.2022.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3563/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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