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Document 62021CA0266

    Causa C-266/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV (Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione)

    GU C 451 del 28.11.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 451/3


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV

    (Causa C-266/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica comune dei trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Articolo 11, paragrafi 2 e 4 - Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore - Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro - Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro - Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione)

    (2022/C 451/04)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski gradski sad

    Parte nel giudizio penale a quo

    HV

    Con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura

    Dispositivo

    Il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto,

    devono essere interpretati nel senso che:

    essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.


    (1)  GU C 263 del 5.7.2021.


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