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Document 62021CA0243

    Causa C-243/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej [Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) – Articolo 8, paragrafo 3 – Direttiva 2014/61/UE – Articolo 1, paragrafi 3 e 4, e articolo 3, paragrafo 5 – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre condizioni regolamentari ex ante riguardo all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete che non detiene un significativo potere di mercato – Assenza di una controversia relativa all’accesso]

    GU C 15 del 16.1.2023, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 15/15


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — «TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    (Causa C-243/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Telecomunicazioni - Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) - Articolo 8, paragrafo 3 - Direttiva 2014/61/UE - Articolo 1, paragrafi 3 e 4, e articolo 3, paragrafo 5 - Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre condizioni regolamentari ex ante riguardo all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete che non detiene un significativo potere di mercato - Assenza di una controversia relativa all’accesso)

    (2023/C 15/14)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti:«TOYA» sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

    Convenuta: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

    con l’intervento di: Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

    Dispositivo

    L’articolo 1, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché con gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140,

    devono essere interpretati nel senso che:

    essi non ostano a che un’autorità nazionale di regolamentazione competente nel settore delle comunicazioni elettroniche imponga a un operatore di rete che non è stato designato come detentore di un significativo potere di mercato l’obbligo di applicare le condizioni, fissate ex ante da tale autorità, che disciplinano le modalità di accesso, da parte delle imprese attive in tale settore, all’infrastruttura fisica di tale operatore, comprese le norme e le procedure per la conclusione dei contratti e le tariffe applicate per tale accesso, indipendentemente dall’esistenza di una controversia relativa a tale accesso e di una concorrenza effettiva.


    (1)  GU C 289 del 19.7.2021.


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