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Document 62020TN0400

    Causa T-400/20: Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

    GU C 262 del 10.8.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 262/37


    Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

    (Causa T-400/20)

    (2020/C 262/50)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG (Ostbevern, Germania)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Ricorrente

    Marchio controverso: Marchio figurativo LLOYD’S — Marchio dell’Unione europea n. 2 957 132

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 1119/2019-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respingendo il ricorso della El Corte Inglés, S.A., conferma la decisione della divisione di annullamento che accoglie parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 18 381 C e conferma la cancellazione parziale del marchio dell’Unione europea n. 2 957 132 LLOYD’S (figurativo) per «articoli in queste materie (pelle e finta pelle) non compresi in altre classi, esclusa la pelle utilizzata per la fabbricazione di calzature» della classe 18;

    condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    contraddizione con la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO nel procedimento R 562/2006-1, del 23 ottobre 2009;

    contraddizione e incoerenza della decisione circa gli argomenti su cui essa si fonda e violazione dell’articolo 32, lettera i), del regolamento delegato UE 2017/1430 della Commissione.


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