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Document 62020TN0290

Causa T-290/20: Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

GU C 222 del 6.7.2020, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/40


Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Causa T-290/20)

(2020/C 222/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo goclean — Marchio dell’Unione europea n. 13 270 046

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020 nel procedimento R 991/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e riformare la decisione impugnata;

e per l’effetto

riconoscere la validità del marchio dell’Unione europea n. 13 270 046 con riferimento a tutti o parte dei prodotti di cui alla classe 11;

condannare l’EUIPO e/o Ceramica Cielo SpA. al pagamento delle spese di cui al presente procedimento, nonché delle due fasi precedenti innanzi alla divisione di annullamento ed alla commissione di ricorso, in favore di Ceramica Flaminia SpA.

Motivi invocati

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Interpretazione del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Infondatezza della qualificazione del marchio come slogan;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, paragrafo 1, in relazione all’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 59, paragrafi 1 et 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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