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Document 62020TN0143

Causa T-143/20: Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione

GU C 129 del 20.4.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/27


Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione

(Causa T-143/20)

(2020/C 129/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Pelita Agung Agrindustri, (Medan, Indonesia), PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis E. Rogiest, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, nella misura in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») nel determinare la sottoquotazione dei prezzi, in quanto essa ha omesso di valutare tutti gli elementi di prova rilevanti e non ha stabilito la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto complessivamente considerato;

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base poiché ha fondato la propria analisi del nesso di causalità su conclusioni errate relativamente alla sottoquotazione dei prezzi;

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, in quanto ha ritenuto che il governo dell’Indonesia avesse incaricato od obbligato i fornitori di olio di palma greggio a fornire i propri prodotti per un corrispettivo inferiore rispetto a quello adeguato, che avesse concesso ai fornitori di olio di palma greggio un supporto ai prezzi o ai redditi e che dunque fosse stato conferito un vantaggio;

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione compiuto dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, in quanto essa ha ritenuto che, da un lato, i pagamenti da parte dell’ Oil Palm Plantation Fund («OPPF») potessero essere qualificati come sovvenzioni e non come pagamenti per l’acquisto di biodiesel, e dall’altro, che i pagamenti da parte dell’OPPF conferissero un vantaggio ai produttori di biodiesel, giacché la Commissione si è basata su un’ipotesi controfattuale manifestamente errata ed ha errato nel concludere che il vantaggio, se esistente, fosse stato trasferito alle imprese che effettuano la miscelazione del biodiesel;

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento di base nel calcolare l’importo del vantaggio derivante dal piano dell’OPPF;

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in quanto non ha basato il proprio accertamento della minaccia di pregiudizio su prove positive e su un esame obiettivo di tutti i fattori rilevanti;

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto di difesa delle ricorrenti, in quanto, includendo alcune considerazioni essenziali in merito all’analisi della sottoquotazione unicamente nel regolamento impugnato, ha così privato le ricorrenti della possibilità di esprimersi su tale questione.


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