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Document 62020TJ0609

    Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 giugno 2022 (Estratti).
    LA International Cooperation Srl contro Commissione europea.
    Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell’OLAF – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di quattro anni – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Regolamento finanziario – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione.
    Causa T-609/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:407

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

    29 giugno 2022 ( *1 )

    «Strumento di assistenza preadesione – Indagine dell’OLAF – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di quattro anni – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Regolamento finanziario – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione»

    Nella causa T‑609/20,

    LA International Cooperation Srl, con sede in Milano (Italia), rappresentata da B. O’Connor e M. Hommé, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da R. Pethke, in qualità di agente,

    convenuta,

    IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

    composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg e G. Hesse (relatore), giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    vista la fase scritta del procedimento,

    visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    [omissis]

    In diritto

    [omissis]

    Sull’adeguatezza della sanzione

    151

    La ricorrente sostiene che la buona cooperazione della medesima durante l’indagine dell’OLAF avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall’istanza ai fini della determinazione della sanzione adeguata da applicare nel caso di specie. Essa aggiunge che, in conformità al diritto italiano, essa ha adottato nell’aprile 2016 un modello di organizzazione, gestione e controllo corredato di un codice etico e del relativo sistema disciplinare. Essa avrebbe anche dimesso A e B dai lori incarichi nel 2019.

    152

    La Commissione afferma che, in forza dei suoi obblighi contrattuali e dell’articolo 5 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU 1996, L 292, pag. 2), la ricorrente era tenuta a cooperare e a permettere l’accesso ai suoi locali al fine di facilitare i controlli e le verifiche effettuate dall’OLAF per suo conto. L’argomento della ricorrente secondo cui la sua buona cooperazione avrebbe dovuto avere un’incidenza sulla valutazione, effettuata dall’istanza, della sanzione adeguata deve, a suo avviso, essere respinto. La Commissione precisa che l’istanza ha avuto accesso alle relazioni sui controlli in loco, nelle quali si affermava che la ricorrente e i suoi rappresentanti avevano cooperato con l’OLAF.

    153

    In via preliminare, occorre ricordare che, per i fatti anteriori al 1o gennaio 2016, la Commissione ha rilevato, nella decisione impugnata, che l’articolo 133 bis, paragrafo 2, lettera b), del suo regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU 2002, L 357, pag. 1), come modificato, e l’articolo 145, paragrafo 1, del suo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1), prima della modifica del medesimo da parte del suo regolamento delegato (UE) 2015/2462, del 30 ottobre 2015 (GU 2015, L 342, pag. 7), prevedeva che il periodo massimo di esclusione di un’entità fosse di cinque anni.

    154

    Per gli atti commessi dopo il 1o gennaio 2016, la Commissione ha rilevato che l’articolo 106, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929, prevedeva che la durata dell’esclusione non potesse superare i tre anni nei casi di gravi illeciti professionali di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e i cinque anni nei casi di corruzione di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

    155

    In tale contesto, la Commissione ha escluso la ricorrente in base a una qualificazione giuridica preliminare della condotta di quest’ultima, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze figuranti nella raccomandazione dell’istanza, conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929. Essa ha ritenuto che la gravità della condotta illecita, l’intenzionalità di tale condotta, la sua durata e i considerevoli importi in gioco giustificassero un’esclusione per un periodo di quattro anni.

    156

    A tal riguardo, il Tribunale rileva che l’articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU 2007, L 111, pag. 13), e l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929, impongono all’amministrazione aggiudicatrice che esclude un operatore economico di rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, detto articolo 106, paragrafo 3, prevede che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debba tener conto, segnatamente, della gravità della situazione, ivi compresa la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell’intenzione o del grado di negligenza, o di altre circostanze attenuanti, come il livello di collaborazione dell’operatore economico con la pertinente autorità competente e il suo contributo all’indagine riconosciuto dall’amministrazione aggiudicatrice.

    157

    Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 11, del regolamento n. 966/2012, come modificato dal regolamento 2015/1929, il Tribunale «ha una competenza giurisdizionale anche di merito per rivedere una decisione con la quale l’amministrazione aggiudicatrice esclude l’operatore economico e/o irroga nei suoi confronti una sanzione pecuniaria, anche riducendo o aumentando la durata dell’esclusione e/o annullando, riducendo o aumentando la sanzione pecuniaria irrogata». Al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, tale competenza estesa al merito legittima il Tribunale a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine, ad esempio, di modificare la durata dell’esclusione. In tali circostanze, il Tribunale può, se del caso, apportare valutazioni diverse da quelle effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata per quanto riguarda la durata dell’esclusione.

    158

    Nel caso di specie, l’argomentazione con la quale la ricorrente sostiene che la buona cooperazione da essa mostrata durante l’indagine e le misure di riorganizzazione dalla stessa adottate avrebbero dovuto avere un’incidenza sulla valutazione della sanzione adeguata da infliggerle deve essere interpretata come un invito rivolto al Tribunale a valutare, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, la durata dell’esclusione tenendo conto delle circostanze attenuanti invocate.

    159

    Nell’ambito della sua competenza estesa al merito, il Tribunale constata che la ricorrente ha commesso gli atti di corruzione e i gravi illeciti professionali esposti ai precedenti punti da 121 a 123, 126, 127 e da 129 a 134. Tali atti sono molto gravi per loro stessa natura, dal momento che la condotta della ricorrente era finalizzata a corrompere funzionari della pubblica amministrazione della Repubblica di Macedonia del Nord al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sugli altri offerenti. Si deve constatare che la ricorrente ha intenzionalmente cercato di corrompere funzionari della pubblica amministrazione della Repubblica di Macedonia del Nord. Tale condotta è durata poco più di quattro anni, nel corso dei quali diverse persone interne ed esterne alla ricorrente sono state coinvolte.

    160

    Si deve anche tener conto della gravità dell’incidenza di tali atti sugli interessi finanziari dell’Unione, atteso che essi riguardano una somma superiore a EUR 1,7 milioni.

    161

    Successivamente, per quanto riguarda gli elementi invocati dalla ricorrente, è vero che le relazioni sui controlli in loco menzionano la sua «ottima» e «piena» cooperazione nel corso di tali controlli. Tuttavia, è altrettanto vero che, come sostiene la Commissione, la ricorrente aveva l’obbligo giuridico di cooperare con l’OLAF. In ogni caso, occorre constatare che, nel caso in esame, la condotta della ricorrente al momento dell’indagine può avere solo una lieve incidenza sul grado di severità della sanzione, tenuto conto della gravità degli atti in questione.

    162

    Quanto al modello organizzativo adottato dalla ricorrente nel 2016, il Tribunale fa proprie le valutazioni effettuate dalla Commissione a tal riguardo nella decisione impugnata. Da un lato, infatti, detto modello è stato adottato nell’aprile 2016, ma esso non ha per questo interrotto la condotta illecita della ricorrente, la quale è perdurata fino a gennaio 2017. Dall’altro lato, se è vero che tale nuovo modello potrà eventualmente avere un effetto sulla condotta della ricorrente in futuro, esso non ne ha avuto alcuno durante il periodo rilevante. Allo stesso modo, il licenziamento di A e di B nel 2019 potrà avere un effetto soltanto sulla condotta futura della ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non se ne debba tener conto.

    163

    Infine, si può evidenziare che il periodo massimo di esclusione previsto dal legislatore era, prima del 1o gennaio 2016, di cinque anni per i gravi illeciti professionali e, dopo il 1o gennaio 2016, di tre anni per i gravi illeciti professionali e cinque anni per gli atti di corruzione. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai precedenti punti da 121 a 123, 126, 127 e da 129 a 134, che la condotta della ricorrente configurava sia gravi illeciti professionali che atti di corruzione.

    164

    Alla luce dell’insieme delle constatazioni e delle circostanze precedentemente elencate, si deve ritenere che un’esclusione per un periodo di quattro anni sia adeguata e proporzionata nel caso in esame.

    [omissis]

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    LA International Cooperation Srl è condannata alle spese.

     

    Kornezov

    Buttigieg

    Hesse

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 giugno 2022.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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