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Document 62020CN0363

Causa C-363/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2020 — MARCAS MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

GU C 423 del 7.12.2020, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2020 — MARCAS MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-363/20)

(2020/C 423/25)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme al diritto a un processo equo, riconosciuto quale principio generale del diritto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e ai principi generali della certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, una prassi dell’autorità tributaria di uno Stato membro in virtù della quale, nell’ambito del controllo a posteriori della dichiarazione del contribuente — senza che sia stata accertata la violazione da parte del contribuente di una specifica disposizione contabile o di una norma giuridica sostanziale relativa all’imposta oggetto dell’ispezione e senza che sia stata modificata l’aliquota dell’imposta applicata rispetto a quanto risulta nella dichiarazione degli anni cui si riferisce l’attività economica — l’autorità tributaria accerti, senza motivare, la sussistenza di una differenza fiscale a carico del contribuente per il solo fatto che quest’ultimo non ha redatto la propria dichiarazione tenendo conto, fra i vari principi contabili contenuti nella legge in materia di contabilità dello Stato membro, di due principi fiscali come richiesto dall’autorità tributaria, ma che, avvalendosi della sua discrezionalità, l’abbia redatta basandosi su altri principi che, a suo parere, regolavano la contabilità della sua attività economica.

2)

Se gli articoli 2, paragrafo 3, e 31 della direttiva 78/660/CEE (1) (Quarta direttiva) possano essere interpretati, alla luce del diritto ad un processo equo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta e dei principi generali della certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, sanciti come principi generali del diritto dell’Unione, nel senso che, nel caso di un’attività economica che si riferisce a più periodi d’imposta, qualora l’autorità tributaria sostituisca i principi contabili scelti dal contribuente con altri principi contabili e, di conseguenza, effettui una modifica di scrittura contabile che riguarda anche le dichiarazioni dei redditi degli anni contigui, sia obbligatoria l’estensione della sua ispezione anche ai periodi d’imposta cui si riferisce l’attività economica e a quelli che incidono, pertanto, sulle conclusioni dell’autorità tributaria relative al periodo oggetto dell’ispezione. Se, nell’effettuare il controllo a posteriori della dichiarazione del contribuente, l’autorità tributaria debba tenere conto, nel periodo contabile in esame, delle voci modificate tramite una dichiarazione integrativa relativa all’anno precedente, con la conseguenza che risulta un pagamento in eccesso da parte del contribuente per aver pagato l’imposta prima della data di scadenza, o se sia conforme ai principi indicati e al divieto di abuso di diritto dell’articolo 54 della Carta un atto in virtù del quale l’autorità tributaria dichiara la sussistenza di un debito tributario a carico del contribuente, nonostante vi fosse un pagamento in eccesso.

3)

Se sia proporzionato sanzionare la scelta di un metodo contabile eventualmente errato dichiarando l’esistenza di una differenza fiscale qualificata come debito, tenuto conto inoltre che viene imposto il pagamento di una sanzione — sebbene solo del 10 % — e di una penalità di mora, qualora l’imposta oggetto della controversia sia stata pagata prima della scadenza e nel corso del procedimento fino alla fine figurava sul conto corrente fiscale della ricorrente come pagamento in eccesso, ragion per cui l’Erario non ha subito alcuna perdita di entrate e non vi sono indizi di abuso.

4)

Se il principio di (tutela del) legittimo affidamento possa essere interpretato nel senso che il suo fondamento oggettivo, vale a dire l’aspettativa del contribuente per quanto riguarda il trattamento contabile, sia fondato qualora l’autorità tributaria abbia precedentemente effettuato un’ispezione presso la sede del contribuente nel corso della quale abbia accertato, anche in assenza di una dichiarazione specifica, o lo si deduca solo implicitamente dal suo comportamento, che la presentazione e la tenuta di documenti giustificativi, libri contabili e registri erano conformi alle disposizioni, o se il contribuente può far valere il principio del legittimo affidamento soltanto se l’autorità tributaria esegue il suo controllo a posteriori sulle dichiarazioni dei redditi che danno luogo a periodi chiusi estendendolo a ogni genere di imposta e si pronuncia favorevolmente in modo espresso nei confronti della prassi contabile del contribuente. Se l’autorità tributaria agisca nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento se in successive decisioni attribuisce conseguenze giuridico-fiscali alle irregolarità contabili in modo tale che, adducendo il carattere formale o incompleto della precedente ispezione o la mancanza di una espressa dichiarazione in senso favorevole, non riconosce che la ricorrente avesse fondatamente confidato sulla correttezza della sua precedente prassi contabile.


(1)  Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11).


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