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Document 62020CN0214

    Causa C-214/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 maggio 2020 — MG / Dublin City Council

    GU C 262 del 10.8.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 262/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 maggio 2020 — MG / Dublin City Council

    (Causa C-214/20)

    (2020/C 262/21)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    The Labour Court

    Parti

    Ricorrente: MG

    Convenuto: Dublin City Council

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 2 della [direttiva 2003/88/CE] (1) debba essere interpretato nel senso che un lavoratore, quando è «di guardia» in uno o più luoghi di sua scelta senza mai essere soggetto, durante il periodo di guardia, all’obbligo di informare il datore di lavoro del luogo in cui si trova, ma soltanto all’obbligo di essere in grado di rispondere a una «convocazione» entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti, è occupato in orario di lavoro mentre è «di guardia».

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un lavoratore limitato soltanto dall’obbligo di rispondere a una convocazione entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti e che può, senza restrizioni, essere assunto contemporaneamente da un altro datore di lavoro o svolgere un’attività professionale autonoma mentre è «di guardia», possa considerarsi come occupato in «orario di lavoro» per conto del datore di lavoro per il quale è «di guardia».

    3)

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, qualora il lavoratore sia effettivamente impiegato da un secondo datore di lavoro mentre è «di guardia», alla sola condizione che il secondo datore di lavoro debba liberare il lavoratore quando egli viene convocato dal primo datore di lavoro, se ciò significhi che il tempo trascorso dal lavoratore in periodo «di guardia» e al servizio del secondo datore di lavoro debba essere considerato come orario di lavoro nell’ambito del suo rapporto con il primo datore di lavoro.

    4)

    In caso di risposta affermativa alla terza questione, se un lavoratore che lavora per un secondo datore di lavoro mentre è di guardia per il primo datore di lavoro accumuli contemporaneamente orario di lavoro nei confronti del primo e del secondo datore di lavoro.


    (1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


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