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Document 62020CJ0584

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021.
Commissione europea contr Landesbank Baden-Württemberg e Comitato di risoluzione unico (CRU).
Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63.
Cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:601

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 luglio 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63»

Nelle cause riunite C‑584/20 P e C‑621/20 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 6 e il 20 novembre 2020,

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, V. Di Bucci e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa C‑584/20 P,

sostenuta da:

Regno di Spagna, rappresentato da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger e M. Weber, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Fédération bancaire française, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avocats,

interveniente in sede d’impugnazione,

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da K.-P. Wojcik, P.A. Messina, J. Kerlin e H. Ehlers, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, nonché da F. Louis, avocat,

convenuto in primo grado,

e

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da K.-P. Wojcik, P.A. Messina, J. Kerlin e H. Ehlers, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, nonché da F. Louis, avocat,

ricorrente nella causa C‑621/20 P,

sostenuto da:

Regno di Spagna, rappresentato da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Landesbank Baden-Württemberg, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata da H. Berger e M. Weber, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Fédération bancaire française, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avocats,

interveniente in sede d’impugnazione,

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, V. Di Bucci e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen (relatore), A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, M. Safjan, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, N. Jääskinen e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2021,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro rispettive impugnazioni, la Commissione europea e il Comitato di risoluzione unico (CRU) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:435), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg.

Contesto normativo

Direttiva 2014/59/UE

2

I considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), sono così formulati:

«(105)

In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi operazione di risoluzione e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti utilizzando i meccanismi di finanziamento, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite.

(106)

Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, i meccanismi di finanziamento dovessero basarsi solo sui contributi ex post, le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione dei meccanismi finanziari nazionali devono obbligatoriamente ammontare almeno ad un determinato livello-obiettivo minimo.

(107)

Ai fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello meno rischioso, è opportuno che i contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali tengano conto del grado di credito, di liquidità e di rischio di mercato cui gli enti sono esposti».

3

L’articolo 102, paragrafo 1, di tale direttiva precisa quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono a che, entro il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare».

4

L’articolo 103 della direttiva in parola così dispone:

«1.   Ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell’articolo 102, gli Stati membri provvedono a che siano raccolti a cadenza almeno annuale contributi presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell’Unione.

2.   I contributi di ciascun ente sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro.

Tali contributi sono corretti secondo i criteri adottati a norma del paragrafo 7 in funzione del profilo di rischio dell’ente.

(...)

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2, tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

esposizione al rischio dell’ente, compresi l’importanza delle sue attività di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria;

b)

stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento della società e attività estremamente liquide non ipotecate;

c)

situazione finanziaria dell’ente;

d)

probabilità che l’ente sia assoggettato a risoluzione;

e)

misura in cui l’ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato;

f)

complessità della struttura dell’ente e la sua possibilità di risoluzione;

g)

importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più Stati membri o dell’Unione;

h)

il fatto che l’ente partecipi a un IPS».

Regolamento (UE) n. 806/2014

5

Il considerando 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), è così formulato:

«In considerazione delle funzioni del Comitato e degli obiettivi della risoluzione, fra cui la tutela dei fondi pubblici, il funzionamento [del meccanismo di risoluzione unico (MRU)] dovrebbe essere finanziato con contributi versati dagli enti stabiliti negli Stati membri partecipanti».

6

L’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Al termine di un periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 (...) il [Fondo di risoluzione unico (FRU)] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti».

7

L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.   Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2.   Ogni anno il Comitato, previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a)

un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b)

un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva [2014/59], tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

(...)».

8

L’articolo 88, paragrafo 1, del medesimo regolamento è formulato nei termini seguenti:

«I membri del Comitato, il vicepresidente, (...) il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un’autorità competente o da un’autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all’articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell’autorità o dell’entità che fornisce tali informazioni.

Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un’azione giudiziaria».

Regolamento delegato (UE) 2015/63

9

L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), precisa quanto segue:

«1.   L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell’ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite (...) e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.

2.   L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva [2014/59], e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza».

10

L’articolo 5 di tale regolamento delegato enuncia i principi della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio.

11

L’articolo 6 di detto regolamento delegato definisce le categorie e gli indicatori di rischio, la cui ponderazione relativa è fissata all’articolo 7 del medesimo regolamento delegato.

12

L’articolo 9 del regolamento delegato 2015/63 prevede quanto segue:

«1.   L’autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all’articolo 6 secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I.

2.   Fatto salvo l’articolo 10, l’autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell’allegato I.

3.   Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5».

13

L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento delegato dispone quanto segue:

«Entro il 1o maggio di ogni anno l’autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all’articolo 2 la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno».

14

L’allegato I del suddetto regolamento delegato è intitolato «Procedimento di calcolo del contributo annuale dell’ente delle istituzioni» e precisa le fasi che il CRU deve seguire nel calcolo dei contributi ex ante al FRU.

Fatti

15

Con la decisione controversa, il CRU ha deciso l’importo dei contributi ex ante al FRU per il 2017, compreso l’importo del contributo della Landesbank Baden-Württemberg, un ente creditizio con sede in Germania.

16

Con avviso di riscossione del 21 aprile 2017, ricevuto dalla Landesbank Baden-Württemberg il 24 aprile 2017, il Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilità del mercato finanziario, Germania) ha informato la Landesbank Baden-Württemberg che il CRU aveva fissato il suo contributo ex ante al FRU per il 2017 e le ha comunicato l’importo da versare a favore del Restrukturierungsfonds (fondo di ristrutturazione, Germania). A tale avviso di riscossione erano allegati due documenti, ossia una versione tedesca del testo della decisione controversa, senza l’allegato indicato da tale testo, e un documento intitolato «Dettagli del calcolo (adeguato al rischio): Contributi ex ante al [FRU] per il 2017» (in prosieguo: l’«allegato armonizzato»).

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2017, la Landesbank Baden-Württemberg ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

18

A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto sei motivi. Tali motivi vertevano, il primo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») a causa di un’insufficiente motivazione della decisione controversa, il secondo, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta a causa della mancata audizione della Landesbank Baden-Württemberg, il terzo, sulla violazione dell’articolo 47 della Carta a causa della non verificabilità di tale decisione, il quarto, sulla violazione di diverse disposizioni di diritto derivato e degli articoli 16 e 20 della Carta a causa dell’applicazione del fattore per l’indicatore «sistema di tutela istituzionale», il quinto, sulla violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione del fattore di correzione per il rischio e, il sesto, sull’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché dell’allegato I di tale regolamento delegato.

19

Con decisione del 13 novembre 2017, è stato autorizzato l’intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del CRU.

20

Con una misura di organizzazione del procedimento e tre ordinanze recanti misure istruttorie, il Tribunale ha invitato il CRU a trasmettere varie informazioni nonché vari documenti, tra cui una copia integrale dell’originale della decisione controversa accompagnata dal suo allegato.

21

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, e ha dichiarato che gli effetti di tale decisione sarebbero stati mantenuti per sei mesi dal passaggio in giudicato di detta sentenza.

22

In primo luogo, il Tribunale ha esaminato d’ufficio un motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa.

23

A tale riguardo, esso ha rilevato, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, che, sebbene il CRU avesse prodotto una copia della versione firmata del testo della decisione controversa nonché una copia di una scheda di accompagnamento relativa al fascicolo anch’essa firmata, esso non aveva fornito alcuna prova dell’autenticazione dell’allegato di tale decisione, il quale costituiva un elemento essenziale della stessa. In particolare, il Tribunale ha sottolineato, al punto 51 della sentenza impugnata, che il CRU non aveva dimostrato che tale allegato fosse stato firmato elettronicamente.

24

Al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che l’argomento dedotto dal CRU in udienza, secondo cui detto allegato sarebbe stato disponibile in un sistema di documentazione denominato «Advanced Records System» (in prosieguo: il «sistema ARES») al momento della firma della scheda di accompagnamento, era nuovo e, in quanto tale, irricevibile nonché, in ogni caso, non suffragato. Al punto 53 di detta sentenza, il Tribunale ha quindi osservato che la scheda di accompagnamento prodotta dal CRU non conteneva alcun elemento che provasse la fondatezza di tale argomento o che consentisse di stabilire un nesso indissolubile tra detta scheda e un documento presente nel sistema ARES, che corrispondesse all’allegato della decisione controversa.

25

Il Tribunale ha pertanto dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che l’obbligo di autenticazione della decisione controversa non era soddisfatto.

26

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno, ai fini della buona amministrazione della giustizia, esaminare il primo, il terzo e il sesto motivo dedotti dalla Landesbank Baden-Württemberg e ha accolto tali motivi.

27

Il Tribunale ha innanzitutto esaminato il rispetto dell’obbligo di motivazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

28

Ai punti da 95 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la decisione controversa non conteneva quasi nessun elemento utile per il calcolo del contributo ex ante al FRU della Landesbank Baden-Württemberg per il 2017 e che, sebbene l’allegato armonizzato precisasse altri elementi di calcolo, esso non conteneva elementi sufficienti per verificare l’esattezza di tale contributo. Il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che detto documento non conteneva alcun elemento riferibile agli istituti bancari interessati da tale calcolo, sebbene, ai sensi, segnatamente, degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63, il calcolo del suddetto contributo implicasse tanto la determinazione di una proporzione tra l’ammontare delle passività della Landesbank Baden-Württemberg e le passività totali di tali altri enti, quanto una valutazione del profilo di rischio di quest’ultima in relazione ai profili di rischio di detti altri enti.

29

Il Tribunale ha inoltre precisato, ai punti 100 e 102 della sentenza impugnata, che, tenuto conto del carattere riservato dei dati presi in considerazione nel calcolo del contributo ex ante al FRU della Landesbank Baden-Württemberg per il 2017, il metodo di calcolo di quest’ultimo era intrinsecamente privo di trasparenza e pregiudicava la possibilità di contestare utilmente la decisione controversa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto, al punto 109 di tale sentenza, che la motivazione fornita alla Landesbank Baden-Württemberg la ponesse in una situazione in cui essa non era in grado di sapere se l’importo di tale contributo fosse stato calcolato correttamente o se dovesse contestarlo dinanzi ai giudici dell’Unione.

30

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 110 della sentenza impugnata, che il CRU aveva violato l’obbligo di motivazione.

31

In secondo luogo, al punto 127 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che la possibilità, di cui esso disponeva, di chiedere al CRU di produrre informazioni ai fini dell’esame della legittimità della decisione controversa non poteva modificare, nel caso di specie, la constatazione di una violazione dell’obbligo di motivazione, né garantire il rispetto del diritto della Landesbank Baden-Württemberg ad una tutela giurisdizionale effettiva.

32

In terzo luogo, il Tribunale si è pronunciato sull’eccezione di illegittimità sollevata dalla Landesbank Baden-Württemberg.

33

A tale riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 129 della sentenza impugnata, che l’assenza di trasparenza del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU risultava, quanto meno in parte, dal regolamento delegato 2015/63. Di conseguenza, esso ha dichiarato, al punto 141 di tale sentenza, che la violazione dell’obbligo di motivazione accertata in detta sentenza derivava, per la parte del calcolo del contributo ex ante relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, dall’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 del regolamento delegato 2015/63 nonché dell’allegato I di detto regolamento.

Conclusioni delle parti

34

Con la sua impugnazione nella causa C‑584/20 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e

condannare la Landesbank Baden-Württemberg alle spese dell’impugnazione.

35

Con la sua impugnazione nella causa C‑621/20 P, il CRU chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso proposto dalla Landesbank Baden-Württemberg, e

condannare la Landesbank Baden-Württemberg alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

36

La Landesbank Baden-Württemberg chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni e

condannare la Commissione e il CRU alle spese.

Procedimento dinanzi alla Corte

37

Con atti separati, presentati presso la cancelleria della Corte all’atto del deposito delle loro rispettive impugnazioni, la Commissione e il CRU hanno chiesto che le presenti cause fossero sottoposte al procedimento accelerato previsto agli articoli da 133 a 136 del regolamento di procedura della Corte, applicabili all’impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento.

38

A sostegno delle loro domande, la Commissione e il CRU hanno sostenuto, in sostanza, che la sentenza impugnata aveva conseguenze rilevanti sul calcolo annuale dei contributi ex ante al FRU, che era necessario chiarire al più presto il quadro giuridico che disciplina tale calcolo al fine di consentire al FRU di acquisire la capacità finanziaria richiesta dal suo ruolo e che, in attesa di tale chiarimento, un gran numero di ricorsi rischiava di essere proposto dinanzi ai giudici dell’Unione.

39

Dall’articolo 133 del regolamento di procedura della Corte risulta che, su istanza del ricorrente o del convenuto, quando la natura della controversia impone un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può decidere, sentiti la controparte, il giudice relatore e l’avvocato generale, di trattare una causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

40

Il 4 e l’8 dicembre 2020, il presidente della Corte ha deciso, dopo aver sentito il giudice relatore e l’avvocato generale, di accogliere le istanze della Commissione e del CRU.

41

Infatti, la sentenza impugnata mette in discussione le procedure seguite in seno al CRU per garantire l’autenticazione e la motivazione delle decisioni che fissano i contributi ex ante al FRU e la legittimità di elementi essenziali del metodo di calcolo di tali contributi. Ne consegue che, dopo la pronuncia di detta sentenza, il CRU è esposto a un’incertezza maggiore quanto alle procedure e al metodo di calcolo che devono essere applicati a tal fine, sebbene, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, esso sia tenuto a comunicare, entro il 1o maggio di ogni anno, a ciascun ente interessato, la decisione che stabilisce il contributo annuale al FRU dovuto da ciascuno.

42

Tenuto conto dell’importanza del ruolo del FRU nell’ambito dell’unione bancaria, la persistenza di una siffatta incertezza sulle condizioni di finanziamento di quest’ultimo potrebbe avere un impatto negativo significativo, di natura sistemica, sul funzionamento di tale unione e, pertanto, sulla stabilità della zona euro. Pertanto, al fine di prevenire qualsiasi ostacolo alla procedura di riscossione dei contributi che garantiscono detto finanziamento, occorre eliminare, al più presto, tale incertezza (v., per analogia, ordinanze del presidente della Corte del 4 ottobre 2012, Pringle, C‑370/12, non pubblicata, EU:C:2012:620, punti 78, nonché del 12 giugno 2018, BCE/Lettonia, C‑238/18, non pubblicata, EU:C:2018:488, punto 17).

43

Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, il presidente della Corte ha deciso, il 12 febbraio 2021, di riunire le presenti cause ai fini della fase orale e della sentenza.

44

Con ordinanze del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:150), e CRU/Landesbank Baden-Württemberg (C‑621/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:151), è stato autorizzato l’intervento della Fédération bancaire française a sostegno delle conclusioni della Landesbank Baden-Württemberg.

45

Con ordinanza del presidente della Corte del 12 marzo 2021, Commissione e CRU/Landesbank Baden-Württemberg (C‑584/20 P e C‑621/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:261), è stato autorizzato l’intervento del Regno di Spagna a sostegno delle conclusioni della Commissione e del CRU.

Sulle impugnazioni

46

La Commissione deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑584/20 P. Il primo motivo verte, da un lato, su uno snaturamento dei fatti nonché, dall’altro, sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, per quanto riguarda la constatazione, da parte del Tribunale, della mancanza di autenticazione della decisione controversa. I motivi dal secondo al quinto vertono, rispettivamente, su un errore di diritto e sul difetto di motivazione per quanto riguarda la ricevibilità dell’eccezione di illegittimità accolta dal Tribunale, su due errori nell’interpretazione del regolamento n. 806/2014 nonché sull’errata estensione della portata dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

47

A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑621/20 P, il CRU deduce due motivi vertenti, il primo, anzitutto, sulla violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, poi, sullo snaturamento delle prove nonché, infine, sulla violazione del diritto a un processo equo, per quanto riguarda la constatazione, da parte del Tribunale, della mancanza di autenticazione della decisione controversa e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 47 della Carta.

Sulla seconda parte del primo motivo nella causa C‑584/20 P e sulla terza parte del primo motivo nella causa C‑621/20 P

Argomenti delle parti

48

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P e con la terza parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑621/20 P, che occorre esaminare immediatamente, la Commissione e il CRU, sostenuti dal Regno di Spagna, sostengono che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio nonché i diritti della difesa e il diritto a un processo equo del CRU.

49

Essi ritengono, infatti, che il CRU non sia stato in grado di prendere utilmente posizione sul motivo, rilevato d’ufficio dal Tribunale, vertente sulla mancanza di prove sufficienti dell’autenticazione della decisione controversa.

50

Secondo il CRU, il diritto delle parti di essere ascoltate implica che esse possano prendere conoscenza dei motivi di diritto rilevati d’ufficio dal Tribunale e che esse possano effettivamente discuterli. Il CRU avrebbe quindi dovuto avere la possibilità di familiarizzarsi con le questioni sollevate dinanzi al Tribunale in una forma ed entro un termine adeguati per poter prendere posizione efficacemente al riguardo.

51

Il CRU sottolinea, a questo proposito, che la questione dell’autenticazione di tale decisione non era stata discussa nell’ambito della fase scritta del procedimento prima dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale, che quest’ultimo non aveva indicato, quanto meno in tale udienza, che le prove fornite dal CRU fossero insufficienti e che aveva rifiutato l’offerta di prova formulata, in tale occasione, dal CRU. Poiché il rispetto dell’obbligo di autenticazione di solito è presunto, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a sollevare questioni di fatto e avrebbe dovuto approfondire la sua istruttoria, anziché basarsi sulla sola mancanza di prove.

52

Se il Tribunale avesse dato al CRU la possibilità di approfondire la questione dell’autenticazione della decisione controversa, quest’ultimo avrebbe dimostrato che la scheda di accompagnamento da esso richiamata era stata generata automaticamente all’interno del sistema ARES, avrebbe fornito una schermata che mostrasse il contenuto di tale sistema al momento della firma e avrebbe dimostrato che detto sistema era chiuso e sicuro.

53

La Landesbank Baden-Württemberg ritiene che tale argomento sia infondato.

54

Essa sostiene che la misura di organizzazione del procedimento e le misure istruttorie adottate in primo grado avevano ad oggetto l’autenticazione della decisione controversa, in quanto l’invito a produrre l’originale di tale decisione, compreso il suo allegato, si riferisce alla versione autenticata di detta decisione. Il CRU, che avrebbe prodotto una scheda di accompagnamento in risposta a tali misure, avrebbe dovuto dimostrare, senza attendere l’udienza dinanzi al Tribunale, il nesso tra tale scheda e il sistema ARES.

55

Date tali circostanze, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a far presente al CRU la questione dell’autenticazione della decisione controversa. In particolare, il Tribunale avrebbe giustamente deciso di non far figurare nella relazione d’udienza un’affermazione della Landesbank Baden-Württemberg relativa a tale questione contenuta nelle sue osservazioni del 6 novembre 2019 vertenti sulle risposte del CRU a dette misure, dal momento che tale affermazione non avrebbe costituito un elemento chiave della sua argomentazione.

Giudizio della Corte

56

Il diritto ad un equo processo costituisce un diritto fondamentale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 32, e Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), ormai sancito dall’articolo 47 della Carta.

57

Per soddisfare le esigenze connesse a tale diritto, i giudici dell’Unione vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi il principio del contraddittorio, il quale si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

58

Di tale principio devono potere beneficiare tutte le parti a un processo di cui siano investiti i giudici dell’Unione, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche gli organismi dell’Unione, quali il CRU, possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 53).

59

Il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso. Esso implica parimenti il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Per soddisfare le condizioni relative al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

60

Al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, alle parti deve essere rivolto un invito a presentare le loro osservazioni sul motivo che il giudice dell’Unione intende rilevare d’ufficio, in condizioni che consentano a queste ultime di prendere posizione in modo utile ed efficace su tale motivo anche presentando a detto giudice, se del caso, gli elementi probatori necessari per permettergli di pronunciarsi sul suddetto motivo avendone piena cognizione (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 57, nonché del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punti da 55 a 59).

61

Nella fattispecie, dai punti 35 e 36 della sentenza impugnata risulta che il motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa è stato rilevato d’ufficio dal Tribunale.

62

Pertanto, spettava al Tribunale informare le parti che esso intendeva fondare la propria decisione su tale motivo e invitarle, di conseguenza, a presentargli gli argomenti che esse ritenevano utili affinché potesse statuire su detto motivo.

63

Orbene, dal tenore della misura di organizzazione del procedimento e delle tre misure istruttorie adottate dal Tribunale risulta che tali misure non contenevano questioni direttamente connesse alla procedura seguita dal CRU per garantire l’autenticazione della decisione controversa e che esse non indicavano in alcun modo a quest’ultimo che il Tribunale intendeva sollevare d’ufficio un motivo relativo ad un’eventuale mancanza di autenticazione di tale decisione, ivi compreso l’allegato di quest’ultima.

64

Se è vero che dette misure miravano, come rileva la Landesbank Baden-Württemberg, a raccogliere informazioni e documenti relativi alla procedura di adozione della decisione controversa, non ci si poteva ragionevolmente attendere dal CRU che esso deducesse dalle misure in parola un invito nei propri confronti ad esprimersi specificamente sulle condizioni di autenticazione di tale decisione.

65

Di conseguenza, poiché il CRU non è stato invitato a pronunciarsi sul motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa prima dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale, occorre stabilire se esso sia stato messo in condizione dal Tribunale, in tale udienza, di prendere posizione in modo utile ed efficace su detto motivo.

66

A tale riguardo, occorre sottolineare che, poiché l’autenticazione degli atti di un organismo dell’Unione dipende dall’applicazione di procedure interne specifiche attuate a tal fine da detto organismo, il motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa deve necessariamente essere valutato sulla base delle prove presentate dal CRU in merito alla natura delle sue procedure interne e alla loro applicazione nel caso di specie.

67

Ne consegue che, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, il CRU doveva essere invitato a presentare argomenti relativi a tale motivo, in condizioni che gli consentissero di raccogliere prove relative all’autenticazione della decisione controversa e di presentarle al Tribunale. Orbene, alla luce delle circostanze ricordate al punto 64 della presente sentenza, non ci si poteva ragionevolmente attendere dal CRU che esso presentasse siffatte prove all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale.

68

Per di più, non risulta né dalla sentenza impugnata né dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale né dalla registrazione di quest’ultima che il Tribunale abbia chiaramente informato il CRU, in occasione di tale udienza, che intendeva rilevare d’ufficio un motivo vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa o che spettasse al CRU discutere di tale motivo in occasione di detta udienza.

69

Al contrario, il Tribunale ha affermato che il CRU non aveva il diritto, all’udienza in primo grado, di presentare argomenti o elementi di prova relativi all’autenticazione della decisione controversa.

70

Infatti, mentre è pacifico che il CRU non aveva preso posizione al riguardo nel controricorso, nella controreplica o nelle sue osservazioni in risposta alla misura di organizzazione del procedimento e alle misure istruttorie adottate dal Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato, al punto 52 della sentenza impugnata, che un argomento relativo all’autenticazione della decisione controversa dedotto dal CRU in udienza doveva essere considerato irricevibile in quanto nuovo.

71

Inoltre, dalla registrazione dell’udienza dinanzi al Tribunale risulta che quest’ultimo non ha dato seguito a un’offerta del CRU di presentare immediatamente elementi di prova supplementari destinati a dimostrare l’autenticazione della decisione controversa.

72

Pertanto, la circostanza che due membri del Tribunale, nel corso dell’udienza dinanzi ad esso, abbiano posto al CRU vari quesiti riguardanti l’autenticazione della decisione controversa non può essere considerata sufficiente per soddisfare gli obblighi gravanti sul Tribunale in forza del principio del contraddittorio, ricordati al punto 60 della presente sentenza.

73

Infatti, da un lato, dai punti 52 e 53 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che il requisito di autenticazione della decisione controversa non fosse soddisfatto fondandosi in particolare, in via principale, sull’irricevibilità dell’argomento del CRU relativo alla disponibilità, nel sistema ARES, di un documento contenente l’allegato di tale decisione al momento della firma della scheda di accompagnamento alla quale si riferisce il CRU e, in subordine, sulla mancata produzione, da parte del CRU, di elementi di prova idonei a dimostrare tale disponibilità o il nesso indissolubile tra detto documento e la scheda di accompagnamento.

74

Dall’altro lato, il CRU sostiene che, se fosse stato invitato dal Tribunale a prendere posizione su un motivo, rilevato d’ufficio, vertente sulla mancanza di autenticazione della decisione controversa, esso avrebbe presentato elementi di prova relativi alle condizioni di creazione di tale scheda di accompagnamento nonché al contenuto e alle caratteristiche del sistema ARES.

75

Date tali circostanze, si deve considerare che, se il Tribunale avesse effettivamente offerto al CRU la possibilità di presentare prove relative all’autenticazione della decisione controversa, il CRU avrebbe potuto produrre una serie di elementi di prova muniti, prima facie, di una rilevanza al riguardo. Di conseguenza, il Tribunale, al fine di pronunciarsi su tale autenticazione, avrebbe dovuto valutare detti elementi di prova e non poteva quindi limitarsi a considerare irricevibili o non suffragate le allegazioni relative al ruolo del sistema ARES in tale autenticazione.

76

La circostanza che il CRU si sia espresso sull’autenticazione della decisione controversa in occasione della sua difesa dinanzi al Tribunale, poi in risposta ai quesiti posti da due membri di quest’ultimo, non è idonea, alla luce delle constatazioni effettuate ai punti da 66 a 71 della presente sentenza, a rimettere in discussione tale valutazione, tanto più che il CRU non sostiene di essere stato privato di ogni possibilità di presentare argomenti su tale autenticazione, ma sostiene di non essere stato in grado di presentare prove al riguardo in primo grado.

77

Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P e la terza parte del primo motivo di impugnazione nella causa C‑621/20 P, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre parti di tali motivi.

78

Ciò premesso, questa conclusione non può essere sufficiente per comportare, di per sé, l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto dai punti 56, 141 e 143 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha esaminato, ad abundantiam, il primo, il terzo e il sesto motivo dedotti in primo grado dalla Landesbank Baden-Württemberg e che, al termine di tale esame, esso ha accolto i suddetti motivi.

Sul quinto motivo nella causa C‑584/20 P e sul secondo motivo nella causa C‑621/20 P

Argomenti delle parti

79

Con il quinto motivo di impugnazione nella causa C‑584/20 P e con il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑621/20 P, la Commissione e il CRU, sostenuti dal Regno di Spagna, sostengono, da un lato, che la motivazione della sentenza impugnata è non soltanto insufficiente, in quanto il Tribunale ha accolto in blocco la censura formulata contro diverse disposizioni del regolamento delegato 2015/63 senza precisare in che modo ciascuna di esse contribuirebbe alla mancanza di trasparenza derivante dal metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, ma anche contraddittoria, poiché il Tribunale riconosce che taluni aspetti di tale metodo di calcolo possono essere esaminati dai debitori di tali contributi e ammette il carattere riservato dei dati in questione senza trarne alcuna conseguenza.

80

Dall’altro lato, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia travisato, nella fattispecie, la portata dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE.

81

In primo luogo, sarebbe sufficiente che dalla decisione controversa risulti chiaramente la metodologia seguita dal CRU, vale a dire i criteri adottati e le ragioni della loro applicazione all’ente interessato, senza che quest’ultimo debba necessariamente essere in grado di verificare con precisione l’esattezza del calcolo effettuato basandosi sui dati finanziari di altri enti.

82

Il CRU sottolinea, a tale riguardo, che la portata dell’obbligo di motivazione dovrebbe essere limitata per tener conto dell’obbligo di tutelare il segreto professionale di cui all’articolo 339 TFUE, il quale costituirebbe altresì un principio fondamentale del diritto dell’Unione.

83

In secondo luogo, i dati relativi ad enti terzi, utilizzati per calcolare le passività totali del settore e per confrontare i profili di rischio degli enti interessati, non sarebbero determinanti per il calcolo del contributo ex ante al FRU di un ente in particolare. Del resto, secondo il CRU, se l’esame di tali dati dovesse risultare necessario, sarebbe possibile comunicarli ai giudici dell’Unione.

84

In terzo luogo, la limitazione della portata dell’obbligo di motivazione proposta dalla Commissione e dal CRU potrebbe, contrariamente a quanto avrebbe affermato il Tribunale, fondarsi sulla giurisprudenza della Corte.

85

Infatti, la logica di ordine assicurativo che caratterizzerebbe il FRU si distinguerebbe da quella delle vecchie procedure parafiscali in discussione nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze della Corte di cui al punto 122 della sentenza impugnata.

86

Inoltre, sarebbe generalmente ammesso che le autorità pubbliche possano prendere in considerazione, ai fini dell’esercizio concreto del potere discrezionale, dati riservati ai quali il destinatario della decisione non ha accesso, ma che dovranno, se del caso, essere comunicati ai giudici competenti. La Corte avrebbe così dichiarato, nei settori del diritto della concorrenza, degli appalti pubblici, della funzione pubblica e delle misure antidumping, che le autorità competenti possono basarsi su dati riservati non divulgati.

87

In quarto luogo, il CRU sostiene che il metodo di calcolo previsto dal regolamento delegato 2015/63 garantisce un livello adeguato di trasparenza del calcolo dei contributi ex ante al FRU.

88

Il legislatore dell’Unione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, avrebbe stabilito un metodo volto a determinare in anticipo l’importo complessivo che il CRU deve riscuotere e a ripartire tale importo in maniera equa tra gli enti interessati, il che presupporrebbe la definizione di una precisa posizione di rischio relativo per ciascun ente. Tale metodo dovrebbe essere diverso dall’approccio «assolutamente individuale» che caratterizzerebbe abitualmente la riscossione delle imposte.

89

Detto metodo sarebbe suddiviso in sette fasi distinte. Quattro di esse sarebbero basate su dati individuali relativi a ciascun ente nonché su dati comuni elaborati dal CRU e comunicati da quest’ultimo, il che consentirebbe a ciascun ente di ricalcolare non solo il suo contributo annuale di base, ma anche il suo fattore di correzione individuale per il rischio e, di conseguenza, il suo contributo annuale ex ante al FRU. Tre di queste fasi si baserebbero su dati riservati relativi ad enti terzi e condurrebbero a stabilire dati comuni utilizzati nello stesso modo per tutti gli enti interessati.

90

Per quanto riguarda, più specificamente, il profilo di rischio di un ente, i dati inseriti per il calcolo dei dati comuni ai fini dell’assegnazione di ciascun ente ai panieri di rischio non sarebbero divulgati. Tuttavia, tale ripartizione sarebbe stabilita in un allegato armonizzato che consentirebbe a ciascun ente di comprendere le sue prestazioni relative a ciascun indicatore di rischio. I dati pubblicati dal CRU sul suo sito Internet garantirebbero l’accesso a informazioni aggregate supplementari e la trasparenza sarebbe stata del resto ulteriormente aumentata nel corso dei cicli di contribuzione successivi a quello del 2017.

91

La Landesbank Baden-Württemberg, sostenuta dalla Fédération bancaire française, deduce che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente a dimostrare una violazione, da parte del CRU, dell’articolo 296 TFUE e che gli argomenti dedotti nelle impugnazioni non sono tali da rimettere in discussione tale motivazione.

92

Infatti, in primo luogo, risulterebbe chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che l’obbligo di rispettare i segreti commerciali non può svuotare l’obbligo di motivazione del suo contenuto essenziale. Non sarebbe necessario alcun bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei segreti commerciali e l’obbligo di motivazione, dal momento che la Commissione avrebbe potuto definire un altro metodo di calcolo che evitasse di far intervenire dati riservati.

93

In secondo luogo, l’argomento relativo all’assenza di carattere determinante dei dati relativi ad altri enti sarebbe irricevibile in quanto non sarebbe stato presentato in primo grado e sarebbe, in ogni caso, infondato, poiché l’importo del contributo ex ante al FRU della Landesbank Baden-Württemberg per il 2017 dipenderebbe da tali dati.

94

In terzo luogo, le analogie tra le situazioni di cui alle presenti cause e quelle esaminate dalla Corte in settori come quelli del diritto della concorrenza, degli appalti pubblici, della funzione pubblica o delle misure antidumping non sarebbero pertinenti. La decisione controversa, che imporrebbe il versamento di un contributo estremamente oneroso, non potrebbe infatti essere paragonata alle decisioni di cui alle sentenze della Corte alle quali fanno riferimento i ricorrenti.

95

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che la decisione controversa non fosse sufficientemente motivata, in quanto inidonea a porre la Landesbank Baden-Württemberg in grado di verificare l’importo del suo contributo ex ante al FRU per l’anno 2017. Gli argomenti dei ricorrenti diretti contro tale valutazione rimetterebbero in discussione accertamenti di fatto e sarebbero pertanto irricevibili.

96

Una regolarizzazione in corso di causa di tale vizio, mediante la comunicazione di dati riservati ai giudici dell’Unione non sarebbe inoltre ipotizzabile. Da un lato, la motivazione dovrebbe essere comunicata contemporaneamente alla decisione di cui trattasi. Dall’altro lato, anche ove il Tribunale avesse disposto dei dati riservati detenuti dal CRU, non sarebbe stato in grado di controllare esso stesso tale importo, non essendo in possesso del programma informatico, di cui dispone il CRU, necessario a tal fine.

97

In quinto luogo, per quanto riguarda più specificamente la legittimità del metodo di calcolo stabilito dal regolamento delegato 2015/63, l’argomento del CRU non sarebbe conforme ai requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, in quanto tale argomento non identificherebbe i punti della sentenza impugnata che esso mira a rimettere in discussione.

98

In ogni caso, l’esistenza di un livello-obiettivo e di una percentuale massima di tale livello che possa essere prelevata ogni anno non imporrebbero di ricorrere ad un approccio relativo della valutazione del profilo di rischio, come illustrerebbe il calcolo dei contributi al finanziamento del sistema di garanzia dei depositi istituito dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149).

Giudizio della Corte

99

Occorre ricordare che, ai punti 141 e 143 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato non solo che il CRU aveva violato l’obbligo di motivazione e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ma anche che gli articoli da 4 a 7 e 9 così come l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 erano illegittimi. Di conseguenza, esso ha accolto il primo, il terzo e il sesto motivo dedotti in primo grado dalla Landesbank Baden-Württemberg.

100

In primo luogo, dai punti 97, 103, 109 e 110 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha dichiarato che il CRU era tenuto, in forza dell’articolo 296 TFUE, a far figurare nella motivazione della decisione controversa gli elementi che consentissero alla Landesbank Baden-Württemberg di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante al FRU per l’anno 2017 e che non aveva adempiuto tale obbligo.

101

Al fine di valutare la fondatezza del quinto motivo dedotto nella causa C‑584/20 P e del secondo motivo dedotto nella causa C‑621/20 P, occorre stabilire se il Tribunale abbia dunque correttamente valutato la portata dell’obbligo di motivazione gravante sul CRU.

102

In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 296, secondo comma, TFUE dispone che gli atti giuridici delle istituzioni dell’Unione siano motivati e, dall’altro, che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, preveda l’obbligo, per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, di motivare le loro decisioni.

103

La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza particolare in quanto consente all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende ricorrere contro tale decisione e consente al giudice competente di esercitare il suo controllo, e costituisce quindi una delle condizioni di efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C‑46/16, EU:C:2017:839, punto 40, e del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

104

Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che una siffatta motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. A tale riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza ivi citata).

105

In tale contesto, occorre, in primo luogo, sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che la motivazione di qualsiasi decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione che ponga a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro debba necessariamente comprendere tutti gli elementi che consentono al suo destinatario di verificare l’esattezza del calcolo dell’importo di tale somma di denaro.

106

È vero che la Corte ha dichiarato, come rilevato dal Tribunale, in sostanza, al punto 122 della sentenza impugnata, che la motivazione di un titolo esecutivo relativo alla riscossione di un prelievo parafiscale doveva comprendere un resoconto esatto e dettagliato degli elementi del credito in questione e che solo tale resoconto poteva consentire il controllo giurisdizionale di una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 9/56, EU:C:1958:7, pagg. 30 e 31, nonché del 16 dicembre 1963, Macchiorlati Dalmas/Alta Autorità, 1/63, EU:C:1963:58, pag. 636).

107

Tuttavia, i contributi ex ante al FRU stabiliti dalla decisione controversa non possono, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 122 della sentenza impugnata, essere equiparati ai crediti oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze della Corte menzionate al punto precedente.

108

Infatti, mentre tali crediti si riferivano sia a un prelievo parafiscale sia a interessi di mora, i cui rispettivi importi e le cui modalità di calcolo non potevano essere determinati in mancanza di un conteggio esatto e dettagliato, la decisione controversa si limita a stabilire i contributi ex ante al FRU di ciascuno degli enti interessati, sulla base di regole di calcolo previste, in modo dettagliato, dal regolamento delegato 2015/63.

109

In secondo luogo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C‑450/06, EU:C:2008:91, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), che si concretizza, in particolare, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 109).

110

Al fine di garantire il rispetto di tali obblighi, la Corte ha considerato, in numerosi settori del diritto dell’Unione, che la motivazione di un atto che arreca pregiudizio ad un singolo, che si basa su una valutazione della posizione relativa di operatori privati, può, in una certa misura, essere limitata al fine di tutelare informazioni relative a tali operatori coperte dal segreto commerciale.

111

In particolare, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivata senza contenere l’insieme dei dati numerici sui quali si basa il ragionamento di tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 108 a 111). Pertanto, una versione non riservata di una siffatta decisione, quando fa emergere in maniera chiara e non equivoca l’iter logico di tale istituzione e il metodo da essa impiegato, onde consentire agli interessati di conoscere tali ragioni e alla Corte di esercitare il suo sindacato al riguardo, è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione che incombe a detta istituzione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 55).

112

Allo stesso modo, l’obbligo di motivare una decisione di rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico non implica che l’offerente debba avere un’informazione completa sulle caratteristiche dell’offerta scelta dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punti 2122), poiché l’accesso a siffatte informazioni deve essere limitato al fine, in particolare, di mantenere un rapporto di fiducia tra tale amministrazione e gli operatori economici che partecipano a una siffatta procedura (v., per analogia, sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C‑450/06, EU:C:2008:91, punto 36).

113

Orbene, a causa della natura specifica dei contributi ex ante al FRU, consistente, come risulta dai considerando da 105 a 107 della direttiva 2014/59 e dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al MRU affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose, il calcolo di tali contributi si basa, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 143 delle sue conclusioni, non sull’applicazione di un’aliquota a una base imponibile, bensì, in applicazione degli articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59 nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, sulla definizione di un livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto mediante la somma dei suddetti contributi riscossi entro la fine del 2023 e, successivamente, di un livello-obiettivo annuale da ripartire tra gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti al MRU.

114

Poiché il livello obiettivo complessivo è definito in funzione del raggiungimento dell’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti i suddetti enti e il contributo annuale di base di ciascun ente è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti i suddetti Stati membri, emerge che il principio stesso del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, come risultante dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, la cui validità non è stata in alcun modo contestata dalla Landesbank-Württemberg, implica l’impiego, da parte del CRU, di dati coperti dal segreto commerciale che non possono essere riportati nella motivazione della decisione controversa.

115

A tale riguardo, occorre respingere l’argomento della Landesbank Baden-Württemberg secondo cui non occorrerebbe procedere a un bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, di cui al punto 109 della presente sentenza, in quanto il legislatore dell’Unione avrebbe potuto istituire un metodo alternativo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, che non implicasse l’utilizzo di dati riservati.

116

La circostanza che il legislatore dell’Unione avrebbe potuto optare, a monte, per un metodo alternativo di calcolo non può incidere sulla determinazione della portata dell’obbligo di motivazione rispetto al principio di tutela del segreto commerciale, nell’ambito di un metodo fondato, in parte, sull’utilizzo di dati riservati. Orbene, poiché il legislatore dell’Unione ha validamente scelto un siffatto metodo, quest’ultimo implica necessariamente un bilanciamento tra tale obbligo e detto principio.

117

Risulta, infatti, da giurisprudenza costante della Corte che il legislatore dell’Unione gode di un ampio potere discrezionale in un settore che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse (sentenza del 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C‑203/12, EU:C:2013:664, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

118

Orbene, ritenere, come ha fatto il Tribunale, che la motivazione della decisione controversa debba necessariamente consentire alla Landesbank Baden-Württemberg di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante al CRU per il 2017 significherebbe, necessariamente, vietare al legislatore dell’Unione di stabilire un metodo calcolo di tale contributo che includa dati il cui carattere riservato è tutelato dal diritto dell’Unione e, pertanto, ridurre eccessivamente l’ampio potere discrezionale di cui deve disporre, a tal fine, detto legislatore, impedendo segnatamente a quest’ultimo di optare per un metodo di calcolo idoneo ad assicurare un adeguamento dinamico del finanziamento del FRU all’evoluzione del settore finanziario, mediante la valutazione comparata, in particolare, della situazione finanziaria di ciascun ente autorizzato sul territorio di uno Stato membro partecipante al FRU.

119

Occorre peraltro sottolineare che il sistema di garanzia dei depositi istituito dalla direttiva 2014/49, al quale la Landesbank Baden-Württemberg fa riferimento al fine di affermare la possibilità di concepire un metodo alternativo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, si basa anch’esso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 160 delle sue conclusioni, su contributi calcolati facendo ricorso a dati coperti dal segreto commerciale degli enti interessati.

120

In terzo luogo, sebbene da quanto precede risulti che l’obbligo di motivazione gravante sul CRU deve essere bilanciato, in considerazione della logica del sistema di finanziamento del FRU e del metodo di calcolo stabilito dal legislatore dell’Unione, con l’obbligo del CRU di rispettare il segreto commerciale degli enti interessati, resta il fatto che quest’ultimo obbligo non deve essere inteso in senso così ampio da privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

121

Tuttavia, non si può ritenere, nell’ambito del bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale, che motivare una decisione che pone a carico di un operatore privato il pagamento di una somma di denaro senza fornirgli tutti gli elementi che consentano di verificare con esattezza il calcolo dell’importo di tale somma di denaro pregiudichi necessariamente, in ogni caso, la sostanza dell’obbligo di motivazione.

122

Nel caso di specie, l’obbligo di motivazione dovrà essere considerato rispettato qualora i destinatari di una decisione che fissa contributi ex ante al FRU, pur non vedendosi trasmettere dati coperti dal segreto commerciale, dispongano del metodo di calcolo utilizzato dal CRU e di informazioni sufficienti per comprendere, in sostanza, in che modo la loro situazione individuale sia stata presa in considerazione, ai fini del calcolo del loro contributo ex ante al FRU, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati.

123

In un caso del genere, tali destinatari sono, infatti, in grado di verificare se il loro contributo ex ante al FRU sia stato fissato in modo arbitrario, trascurando la realtà della loro situazione economica o utilizzando dati relativi al resto del settore finanziario che non sono plausibili. Detti destinatari possono, pertanto, comprendere le ragioni della decisione che fissa il loro contributo ex ante al FRU e valutare se sia utile proporre un ricorso avverso tale decisione, cosicché sarebbe eccessivo pretendere che il CRU comunichi ciascuno dei dati numerici sui quali si basa il calcolo del contributo di ciascun ente interessato (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 108 nonché giurisprudenza ivi citata).

124

Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 97, 103 e 109 della sentenza impugnata, che il CRU era tenuto, in forza dell’articolo 296 TFUE, a far figurare nella motivazione della decisione controversa gli elementi che consentissero alla Landesbank Baden-Württemberg di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante al FRU per il 2017, senza che a tale obbligo potesse ostare la natura riservata di alcuni di tali elementi.

125

Il Tribunale non poteva quindi validamente attribuire una siffatta portata all’obbligo di motivazione per dichiarare, al punto 110 della sentenza impugnata, che il CRU aveva violato tale obbligo.

126

In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 129 a 140 della sentenza impugnata, ha esaminato l’eccezione di illegittimità sollevata dalla Landesbank Baden-Württemberg nell’ambito del suo sesto motivo dedotto in primo grado riguardo a varie disposizioni del regolamento delegato 2015/63, nonché del suo allegato I, e poi, al punto 141 della suddetta sentenza, ha accolto tale motivo.

127

Il Tribunale ha quindi dichiarato che il metodo di calcolo definito dalla Commissione, agli articoli da 4 a 7 e 9 nonché nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, era privo di trasparenza, quanto meno con riferimento all’adattamento dei contributi ex ante al FRU in funzione del profilo di rischio degli enti interessati, e che tale mancanza di trasparenza impediva al CRU di conformarsi al suo obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE.

128

A tale riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che lo specifico metodo di calcolo impiegato dal CRU per determinare l’importo dei contributi ex ante al FRU è definito dal regolamento delegato 2015/63. In particolare, l’allegato I di detto regolamento delegato precisa le diverse fasi di tale metodo di calcolo e indica le formule matematiche che devono essere applicate dal CRU.

129

Detto regolamento delegato costituisce quindi un elemento essenziale del contesto in cui si inserisce la decisione controversa, che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 104 della presente sentenza, deve essere preso in considerazione al fine di valutare la motivazione di quest’ultima, in quanto garantisce che i destinatari di tale decisione siano pienamente informati del metodo di calcolo utilizzato dal CRU.

130

In secondo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, la correzione dei contributi ex ante al FRU in funzione del profilo di rischio, prescritta dall’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 nonché dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i principi che il CRU deve applicare al riguardo sono enunciati negli articoli da 6 a 9 del regolamento delegato 2015/63 e attuati, in modo più concreto, nell’allegato I di tale regolamento delegato.

131

La correzione del contributo ex ante al FRU in funzione del profilo di rischio di un ente si basa sul confronto dell’esposizione di tale ente ai fattori di rischio pertinenti con quella degli altri enti interessati.

132

Dalle fasi da seconda a quarta del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU, previste nell’allegato I di detto regolamento delegato, risulta che tale correzione è garantita essenzialmente, anzitutto, mediante l’assegnazione, per la maggior parte dei fattori di rischio, di ciascuno degli enti interessati a un intervallo («bin»), che raggruppa una serie di enti considerati simili sulla base dei valori dell’indicatore grezzo relativo al fattore di rischio di cui trattasi, e mediante l’attribuzione agli enti facenti parte di uno stesso «bin» di un valore comune di indicatore riscalato.

133

I valori così attribuiti, per un determinato ente, a ciascun indicatore di rischio sono successivamente consolidati, nell’ambito della quinta fase del calcolo dei contributi ex ante al FRU prevista nell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, in un indicatore composito che tiene conto della ponderazione delle diverse categorie di rischio.

134

Il fattore di correzione per il rischio è infine determinato, nella sesta fase di tale calcolo, sulla base di una riscalatura dell’indicatore composito compresa in una scala che va da 0,8 a 1,5.

135

Ne consegue, certamente, che il CRU non è in grado di fornire a un ente dati che gli consentano di verificare, in modo completo, l’esattezza del valore del fattore di correzione per il rischio che gli è stato attribuito ai fini del calcolo del suo contributo ex ante al FRU, poiché tale verifica presupporrebbe di disporre di dati coperti dal segreto commerciale relativi alla situazione economica di ciascuno degli altri enti interessati.

136

Tuttavia, occorre sottolineare che l’articolo 88, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 806/2014 prevede la possibilità di comunicare informazioni riservate ottenute dal CRU nell’ambito della sua attività, qualora la divulgazione di tali informazioni possa avvenire in forma sintetica o aggregata in modo tale che gli enti interessati non possano essere identificati.

137

Pertanto, nell’ambito definito dal regolamento delegato 2015/63, il CRU può divulgare, senza violare il suo obbligo di rispettare il segreto commerciale, i valori limite di ogni «bin» e gli indicatori ad esso relativi, al fine di consentire all’ente interessato di assicurarsi, in particolare, che la classificazione che gli è stata attribuita in occasione della discretizzazione degli indicatori, quale definita nell’allegato I di tale regolamento delegato, corrisponda effettivamente alla sua situazione economica, che tale discretizzazione sia stata effettuata in modo conforme al metodo definito da tale regolamento delegato sulla base di dati plausibili e che siano stati effettivamente presi in considerazione tutti i fattori di rischio che devono essere considerati in applicazione del regolamento n. 806/2014 nonché del suddetto regolamento delegato.

138

In terzo luogo, occorre precisare che le altre fasi del metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU si basano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 149 delle sue conclusioni, su dati aggregati degli enti interessati, i quali possono essere comunicati in forma aggregata senza pregiudicare l’obbligo del CRU di rispettare il segreto commerciale.

139

Alla luce di tutti questi elementi, risulta che il regolamento delegato 2015/63 non osta in alcun modo alla possibilità, per il CRU, di comunicare, in forma aggregata e anonima, informazioni sufficienti a consentire a un ente di comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati.

140

Occorre inoltre aggiungere che, sebbene una motivazione fondata sulla divulgazione delle informazioni rilevanti in tale forma non consenta a ciascun ente di scoprire sistematicamente un eventuale errore commesso dal CRU nella raccolta e nell’aggregazione dei dati di cui trattasi, essa è sufficiente, per contro, a consentire a tale ente di assicurarsi che le informazioni da esso fornite alle autorità competenti siano state effettivamente integrate nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU, in conformità con le norme del diritto dell’Unione pertinenti, e per individuare, sulla base della sua conoscenza generale del settore finanziario, un impiego eventuale di informazioni non plausibili o manifestamente errate, nonché a decidere se sia opportuno presentare un ricorso per l’annullamento di una decisione del CRU che fissa il suo contributo ex ante al FRU.

141

Ne consegue che il regolamento delegato 2015/63 non impedisce al CRU di conformarsi al suo obbligo di motivazione, quale definito al punto 122 della presente sentenza, e che tale regolamento delegato gli consente di fornire agli enti interessati informazioni sufficienti per comprendere le ragioni che giustificano le decisioni che fissano i contributi ex ante al FRU nonché per valutare la necessità di proporre un ricorso avverso tali decisioni.

142

Di conseguenza, la valutazione del Tribunale di cui al punto 141 della sentenza impugnata, in virtù della quale si dichiara l’illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, nella misura in cui la violazione dell’obbligo di motivazione constatata al punto 110 di tale sentenza deriverebbe da tali disposizioni, è viziata da un errore di diritto.

143

In terzo luogo, dai punti 127 e 143 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che il CRU avesse violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non fornendo alla Landesbank Baden-Württemberg, nella motivazione della decisione controversa, elementi che le consentissero di verificare l’esattezza del calcolo del suo contributo ex ante al FRU per il 2017, e che la possibilità, per il Tribunale, di chiedere al CRU di produrre dinanzi ad esso informazioni a tal fine non potesse garantire il rispetto di tale diritto.

144

Tuttavia, sebbene il rispetto, da parte del CRU, del suo obbligo di motivazione sia necessario per garantire la tutela giurisdizionale dei destinatari delle sue decisioni, da quanto precede risulta che la valutazione del Tribunale secondo la quale il CRU avrebbe, nel caso di specie, violato tale obbligo è fondata su una concezione di detto obbligo viziata da un errore di diritto.

145

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nel caso in cui la motivazione di una decisione abbia dovuto essere limitata per assicurare la protezione di dati riservati presi in considerazione dall’autore di detta decisione, spetta al medesimo, ove tali dati siano rimessi in discussione dinanzi ai giudici dell’Unione, fornire giustificazioni dinanzi a questi ultimi nella fase istruttoria del contenzioso (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 110).

146

Se del caso, al fine di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo, conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta, i giudici dell’Unione possono quindi chiedere al CRU la produzione di dati idonei a giustificare i calcoli la cui esattezza è contestata dinanzi ad essi, assicurando, se necessario, la riservatezza di tali dati (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 120125).

147

L’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 menziona peraltro la possibilità per il CRU di comunicare informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria.

148

Da quanto precede deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 143 della sentenza impugnata, che la decisione controversa dovesse essere annullata per violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, accogliendo così il primo, il terzo e il sesto motivo dedotti dalla Landesbank Baden-Württemberg in primo grado.

149

Poiché il quinto motivo dedotto nella causa C‑584/20 P e il secondo motivo dedotto nella causa C‑621/20 P sono fondati, occorre annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare i motivi dal secondo al quarto dedotti nella causa C‑584/20 P.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

150

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

151

Tale ipotesi si verifica nella presente causa, poiché la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul ricorso.

Sull’autenticazione della decisione controversa

152

Dalla giurisprudenza della Corte relativa agli atti della Commissione risulta, in sostanza, che l’autenticazione di tali atti mira a garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dal collegio, consentendo così di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza con quest’ultimo dei testi pubblicati o notificati. Tale autenticazione è una formalità sostanziale la cui violazione può comportare l’annullamento dell’atto interessato ed essere rilevata d’ufficio (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punti 7576 nonché del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punti 40, 4151).

153

Nel caso di specie, è pacifico che la decisione controversa è composta, da un lato, dal testo di tale decisione e, dall’altro, da un allegato.

154

Dagli elementi presentati dal CRU dinanzi al Tribunale risulta che il procedimento istituito in seno a tale organismo per assicurare l’autenticazione di una siffatta decisione si basava sulla firma autografa del testo della decisione e di una scheda di accompagnamento.

155

L’autenticazione del testo della decisione controversa è sufficientemente garantita dalla firma autografa della presidente del CRU.

156

Per quanto riguarda l’allegato della decisione controversa, il CRU ha prodotto, dinanzi al Tribunale, una scheda di accompagnamento, munita di firma autografa della presidente del CRU, che rinviava esplicitamente a due elementi allegati e contenenti un numero di identificazione.

157

Inoltre, il CRU ha prodotto, dinanzi alla Corte, una cattura di schermata relativa al contenuto del sistema ARES.

158

Orbene, risulta anzitutto da tale cattura di schermata che il numero riportato sulla scheda di accompagnamento di cui al punto 156 della presente sentenza è il numero di salvataggio («Save number») che designa, nel sistema ARES, il fascicolo corrispondente alla decisione controversa.

159

Detta cattura di schermata consente poi di identificare i due elementi allegati menzionati in tale scheda di accompagnamento come corrispondenti, da un lato, al testo della decisione controversa e, dall’altro, all’allegato di tale decisione.

160

Risulta, infine, dalla stessa cattura di schermata che il fascicolo relativo alla decisione controversa nel sistema ARES è stato creato e inviato l’11 aprile 2017, ossia il giorno dell’adozione della decisione controversa.

161

Alla luce di tali elementi, l’affermazione del CRU secondo cui il sistema ARES comprendeva, a tale data, un file corrispondente all’allegato della decisione controversa, al quale rinviava la scheda di accompagnamento, deve considerarsi dimostrata.

162

Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che la cattura di schermata prodotta dal CRU indica anche un numero di registrazione («Reg. number»), diverso dal numero di salvataggio, e una data di registrazione del fascicolo, ossia il 13 giugno 2017, i quali rinviano, secondo le spiegazioni non contestate del CRU, alla chiusura del fascicolo in questione.

163

Date tali circostanze, la firma autografa della presidente del CRU sulla scheda di accompagnamento è sufficiente a garantire l’autenticazione dell’allegato della decisione controversa.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

164

Con il primo motivo dedotto in primo grado, la Landesbank Baden-Württemberg sostiene che la decisione controversa non è sufficientemente motivata, in quanto non contiene una serie di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la correzione del suo contributo ex ante al FRU per il 2017 in funzione del suo profilo di rischio.

165

Dal punto 122 della presente sentenza risulta che la motivazione della decisione controversa deve assicurare, tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale decisione, la comunicazione alla Landesbank Baden-Württemberg di informazioni sufficienti per comprendere in che modo la sua situazione individuale sia stata presa in considerazione nel calcolo del suo contributo ex ante al FRU per il 2017, tenuto conto della situazione di tutti gli altri enti interessati.

166

A tal fine, spetta al CRU, come constatato al punto 139 della presente sentenza, pubblicare o trasmettere alla Landesbank Baden-Württemberg, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti interessati, utilizzate per calcolare tale contributo, nei limiti in cui dette informazioni possono essere comunicate senza pregiudicare il segreto commerciale.

167

Tra le informazioni che devono quindi essere messe a disposizione della Landesbank Baden-Württemberg affinché quest’ultima disponga di una motivazione sufficiente della decisione controversa figurano, in particolare, i valori limite di ogni «bin» e quelli dei relativi indicatori, sulla base dei quali il contributo ex ante al FRU della Landesbank Baden-Württemberg per il 2017 è stato corretto in funzione del profilo di rischio di quest’ultima.

168

Orbene, è pacifico che gli elementi contenuti nella decisione controversa e nell’allegato armonizzato nonché quelli accessibili sul sito Internet del CRU alla data della decisione controversa coprivano solo una parte delle informazioni pertinenti che il CRU avrebbe potuto comunicare senza pregiudicare il segreto commerciale.

169

In particolare, l’allegato armonizzato non conteneva dati relativi ai valori limite di ogni «bin» e ai valori dei relativi indicatori.

170

Il CRU ha inoltre indicato dinanzi alla Corte di non aver neppure pubblicato, alla data della decisione controversa, siffatte informazioni sul suo sito Internet.

171

Ne consegue che la decisione controversa non è sufficientemente motivata e che il primo motivo dedotto in primo grado dalla Landesbank Baden-Württemberg è fondato.

172

Di conseguenza, senza bisogno di esaminare gli altri motivi dedotti in primo grado, occorre annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg.

Sul mantenimento degli effetti della decisione controversa

173

Il CRU ha chiesto al Tribunale di differire l’effetto di un eventuale annullamento della decisione controversa per un periodo di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di quest’ultimo.

174

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi.

175

A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in considerazione di motivi relativi alla certezza del diritto, gli effetti di tale atto possono essere mantenuti in particolare qualora gli effetti immediati del suo annullamento comportino gravi conseguenze negative per le persone interessate e qualora la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali (sentenza del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑113/14, EU:C:2016:635, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

176

Nel caso di specie, sebbene la decisione controversa sia stata adottata in violazione delle forme sostanziali, la Corte non ha per contro constatato, nel presente procedimento, errori che inficiano la conformità di tale atto alle norme che disciplinano il calcolo dei contributi ex ante al FRU stabilite dalla direttiva 2014/59, dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento delegato 2015/63.

177

Orbene, pronunciare l’annullamento della decisione controversa senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione con un nuovo atto potrebbe pregiudicare l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono una parte essenziale dell’unione bancaria, la quale contribuisce alla stabilità della zona euro.

178

Date tali circostanze, occorre mantenere gli effetti della decisione controversa, nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del CRU che fissa il contributo ex ante al FRU di tale ente per il 2017.

Sulle spese

179

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese.

180

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede inoltre che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

181

Nel caso di specie, tenuto conto dell’annullamento della sentenza impugnata e dell’accoglimento del ricorso di primo grado, occorre condannare, da un lato, la Commissione, il CRU e la Landesbank Baden-Württemberg a farsi carico delle proprie spese relative all’impugnazione e, dall’altro, il CRU a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di primo grado, di quelle della Landesbank Baden-Württemberg relative al presente procedimento.

182

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese relative all’impugnazione e la Commissione, in quanto interveniente dinanzi al Tribunale, si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

183

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa da quelle menzionate all’articolo 140, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, occorre dichiarare che la Fédération bancaire française si farà carico delle proprie spese relative all’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435), è annullata.

 

2)

La decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg.

 

3)

Gli effetti della decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del Comitato di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017.

 

4)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.

 

5)

Il Comitato di risoluzione unico si farà carico, oltre che delle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione, delle spese della Landesbank Baden-Württemberg relative al procedimento di primo grado.

 

6)

La Landesbank Baden-Württemberg, la Fédération bancaire française e il Regno di Spagna si faranno carico delle proprie spese relative all’impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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