EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0360

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021.
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei contro NE.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Argeş.
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Lotta contro la frode e altre attività illecite – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di “frode” – Comportamento illecito nel corso del periodo di sostenibilità di un progetto.
Causa C-360/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:856

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

14 ottobre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Lotta contro la frode e altre attività illecite – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di “frode” – Comportamento illecito nel corso del periodo di sostenibilità di un progetto»

Nella causa C‑360/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Argeş (Tribunale superiore di Argeş, Romania), con decisione del 4 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2020, nel procedimento

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

contro

NE,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Passer, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, L.S. Rossi e N. Wahl (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, da I. Ştefan, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, L. Mantl e I. Rogalski, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 49; in prosieguo: la «Convenzione TIF»), nonché dell’articolo 57, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), quale modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 (GU 2010, L 158, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1083/2006»).

2

Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dal Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (Ministero dei Lavori pubblici, dello Sviluppo e dell’Amministrazione, Romania), già Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Ministero dello Sviluppo regionale e della Pubblica Amministrazione, Romania) (in prosieguo: il «Ministero») avverso un’ordinanza con la quale la procura generale ha archiviato il procedimento penale intentato a carico di NE per reati relativi alla riscossione indebita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La Convenzione TIF

3

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF così dispone:

«1.   Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee, o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

(...)».

Il regolamento n. 1083/2006

4

Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Definizioni»:

«Ai sensi del presente regolamento s’intende per:

(...)

7)

“irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale».

5

L’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Stabilità delle operazioni», così dispone:

«1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal completamento dell’operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico.

Si considera che le azioni rientranti nel campo d’intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell’investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell’attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese».

6

L’articolo 98 di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri», è così formulato:

«1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

(…)

3.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l’operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell’ambito di tutto o della parte dell’asse prioritario in cui si è prodotto l’errore del sistema.

4.   Nel caso di un’irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate».

Diritto rumeno

7

L’articolo 181, paragrafo 1, della Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (legge n. 78/2000, in materia di prevenzione, individuazione e repressione degli atti di corruzione), dell’8 maggio 2000, come modificata dalla Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (legge n. 187/2012, recante attuazione della legge n. 286/2009, modifiche del codice penale) (in prosieguo: l’«articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000»), prevede quanto segue:

«L’utilizzo o la presentazione in malafede di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’indebito percepimento di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto, è punito con la reclusione da due a sette anni e con l’interdizione da determinati diritti».

8

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (decreto legge n. 66/2011, in materia di prevenzione, accertamento e sanzione delle irregolarità rilevate in sede di concessione e utilizzo dei fondi europei e/o dei connessi fondi pubblici nazionali), del 29 giugno 2011:

«Ai fini del presente decreto legge, per “frode” si intende il reato commesso in relazione alla concessione o all’utilizzo di fondi europei e/o di fondi nazionali connessi a questi ultimi, punito dal codice penale o da altre leggi speciali».

9

L’articolo 26 di detto decreto legge così dispone:

«Fatti salvi i casi in cui le norme stabilite dall’erogatore pubblico internazionale dispongano diversamente, l’autorità competente per la gestione dei fondi europei si incarica di redigere i verbali di accertamento delle irregolarità e di determinazione dei crediti di bilancio, applicando gli articoli 20 e 21, quando:

a)

durante il periodo di controllo, essa constata che il progetto non soddisfa i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa applicabile;

b)

al termine del periodo di controllo, essa constata che gli indici/obiettivi dei progetti finanziati da fondi europei o da fondi pubblici nazionali connessi a questi ultimi non sono stati interamente conseguiti o sono stati conseguiti solo in parte».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il procedimento principale verte sulle condizioni di esecuzione di un progetto intitolato «Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă – Legendă și tradiție» (monastero Cetățuia, Negru Vodă – leggenda e tradizione). Tale progetto è stato cofinanziato da fondi europei, in forza di un contratto di finanziamento il cui beneficiario è l’Unitatea Administrativ Teritorială C. (unità amministrativa territoriale C., Romania), rappresentata dal sindaco, NE.

11

Tale contratto prevedeva, in particolare, che il beneficiario avrebbe proceduto, con fondi propri, durante il periodo successivo all’esecuzione del progetto, vale a dire il periodo di sostenibilità del progetto, alla stampa e alla distribuzione di materiale promozionale del tipo di pieghevoli, cartoline, opuscoli, album fotografici e guide turistiche, al fine di garantire la pubblicità del progetto.

12

Il beneficiario ha presentato, da un lato, una relazione sulla sostenibilità dell’investimento e, dall’altro, una relazione sulla distribuzione del materiale pubblicitario.

13

Il Ministero ha ritenuto che esistessero incoerenze tra il contenuto di tali relazioni e le prove presentate dal beneficiario in occasione di un controllo in loco. Sebbene quest’ultimo abbia dichiarato di aver realizzato e distribuito il materiale pubblicitario conformemente al contratto, esso non sarebbe in grado di giustificarlo adeguatamente, facendo quindi sorgere, secondo il Ministero, un fondato sospetto in merito all’esattezza dei documenti prodotti. Pertanto, il Ministero sostiene di disporre di solidi indizi relativi alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti.

14

A seguito di una denuncia da parte del Ministero, il Parchetul de la pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești (Procura generale presso l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia – Direzione Nazionale Anticorruzione – Servizio territoriale di Pitești, Romania) ha avviato un procedimento penale il 14 febbraio 2017, per sospetta violazione dell’articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000, ossia per utilizzo o presentazione in malafede di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, con conseguente indebito percepimento di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea.

15

Con ordinanza del 12 maggio 2017, la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești (Direzione Nazionale Anticorruzione – Servizio territoriale di Pitești, Romania) ha avviato un procedimento penale in rem per il reato di cui all’articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000.

16

Il 1o°agosto 2019, il pubblico ministero ha emesso un’ordinanza di piena archiviazione, giudicando che non era dimostrata l’esistenza dei fatti di cui all’articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000. Per motivare tale decisione, egli ha anzitutto ritenuto che, secondo le disposizioni del contratto di finanziamento, le attività previste per garantire la conservazione e la prosecuzione dell’attività di promozione turistica nel corso dei cinque anni successivi all’attuazione del progetto, compresa la stampa e la distribuzione di materiale pubblicitario, fossero finanziate dal bilancio del beneficiario e non dal finanziamento proveniente dal bilancio dell’Unione.

17

Egli ha poi rilevato che le relazioni, l’esattezza del cui contenuto è contestata dal Ministero, sono state trasmesse dal beneficiario dopo la chiusura del progetto, nell’ambito del controllo ex post. Orbene, secondo il pubblico ministero, gli elementi oggettivi integranti il reato di cui all’articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000 non sono presenti, poiché il nesso di causalità tra la presentazione o l’utilizzo della documentazione e l’indebita acquisizione di fondi europei non sussiste nel caso di specie. Il pubblico ministero ritiene quindi che la concessione di fondi europei sia avvenuta durante il periodo di attuazione del progetto e non sia stata subordinata alla presentazione dei documenti rientranti nel periodo di sostenibilità del progetto, cosicché non si poteva ritenere che fosse stato arrecato un danno al bilancio dell’Unione.

18

Il 29 agosto 2019, il Ministero ha presentato al Procuratore Capo della sezione della Procura generale presso l’Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție (Alta Corte di Cassazione e di Giustizia – Direzione Nazionale Anticorruzione, Romania) un reclamo avverso detta decisione di piena archiviazione, lamentandone l’illegittimità e l’infondatezza. Tale reclamo è stato respinto in quanto infondato.

19

In tale contesto, il Ministero ha investito il Tribunalul Argeș (Tribunale superiore di Argeș, Romania) di un ricorso avverso l’ordinanza di piena archiviazione del 1o°agosto 2019.

20

A sostegno del suo ricorso, il Ministero afferma che la presentazione, successivamente al periodo di attuazione del progetto, di documenti contenenti informazioni inesatte può costituire un reato ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, della legge n. 78/2000. Esso ritiene che la percezione indebita di fondi del bilancio dell’Unione, che risulta dalla presentazione di tali documenti, debba essere valutata alla luce delle condizioni previste dal contratto di finanziamento, di modo che le attività relative al periodo di sostenibilità, anche se successive alla realizzazione effettiva del progetto, rientrerebbero nell’ambito del contratto e nel periodo di validità di quest’ultimo.

21

In tale contesto, il Tribunalul Argeș (Tribunale superiore di Argeș) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di frode che lede gli interessi finanziari [dell’Unione europea], di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della [Convenzione TIF], comprenda la violazione commessa per far valere l’illusione dell’osservanza dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 al fine di evitare l’applicazione da parte dello Stato membro dell’articolo 57, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 98 del medesimo regolamento, oppure se comprenda unicamente l’infrazione commessa fino alla fine del periodo di attuazione, essendo esclusi i fatti commessi durante il periodo di sostenibilità.

2)

Se il diritto dell’Unione – e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della [Convenzione TIF] – possa essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che esclude la sanzione dell’imputato per il reato commesso dopo la fine del periodo di attuazione, vale a dire durante il periodo di sostenibilità, alla luce degli obblighi assunti da quest’ultimo nel contratto di finanziamento, e ad un’interpretazione della norma nazionale nel senso che la nozione di frode che lede gli interessi finanziari dell[’Unione] non comprende anche il comportamento illecito del beneficiario del finanziamento, nella fase di sostenibilità del progetto, in relazione agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento, a prescindere dalla provenienza dei fondi o delle somme spese in esecuzione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della sostenibilità del progetto (risorse proprie del beneficiario o fondi dell[’Unione])».

Procedimento dinanzi alla Corte

22

Nella sua decisione di rinvio, il Tribunalul Argeș (Tribunale superiore di Argeș) ha chiesto che il rinvio pregiudiziale all’origine della presente sentenza fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, tale giudice ha fatto valere, in sostanza, che sussiste un rischio di scadenza del termine di prescrizione della responsabilità penale nel procedimento principale.

23

L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.

24

Occorre ricordare, a tal riguardo, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

25

Nel caso di specie, il 14 settembre 2020, il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere la domanda di procedimento accelerato, in quanto la decisione di rinvio non conteneva elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare una rapida decisione sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, il giudice del rinvio si è limitato a fornire, a sostegno della sua domanda, la data dei fatti e a citare le norme nazionali applicabili in materia di prescrizione della responsabilità penale, senza tuttavia pronunciarsi sull’applicazione di tali norme al procedimento principale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, debba essere interpretata nel senso che essa include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti durante il periodo di sostenibilità del progetto.

27

Conformemente al testo dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione TIF, costituisce «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione, in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione.

28

Pertanto, la «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione TIF, copre non solo il percepimento, ma anche l’illecita ritenzione di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione. Di conseguenza, una frode il cui obiettivo riguardi l’illecita ritenzione di fondi può assumere la forma di un inadempimento agli obblighi di dichiarazione successivamente al percepimento di detti fondi.

29

Di conseguenza, la nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, dev’essere necessariamente interpretata nel senso che essa include l’utilizzo doloso di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti per il periodo di sostenibilità del progetto dal contratto di finanziamento, al fine di trattenere, indebitamente, fondi provenienti dal bilancio dell’Unione. Essa riguarda quindi l’intero periodo durante il quale il contratto di finanziamento impone obblighi ai beneficiari, compreso il periodo di sostenibilità.

30

Peraltro, la provenienza dei fondi che servono a soddisfare un’obbligazione connessa al contratto di finanziamento è irrilevante, dal momento che il rispetto di detto obbligo condiziona la concessione e il mantenimento di fondi provenienti dal bilancio dell’Unione.

31

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, dev’essere interpretata nel senso che essa include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti durante il periodo di sostenibilità del progetto.

Sulla seconda questione pregiudiziale

32

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF.

33

Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare anzitutto che il principio del primato del diritto dell’Unione impone a tutte le autorità degli Stati membri di dare piena efficacia alle diverse norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può intaccare l’effetto riconosciuto a tali diverse norme nel territorio di detti Stati (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

34

A tal riguardo, occorre rilevare che il principio di interpretazione conforme del diritto interno, secondo il quale il giudice nazionale è tenuto a dare al diritto interno, per quanto possibile, un’interpretazione conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, attiene al sistema dei trattati, in quanto consente al giudice nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

35

Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio valutare, nel caso di specie, se il diritto nazionale possa essere interpretato nel senso che esso riguarda non solo il percepimento, ma anche l’indebita ritenzione di fondi quando quest’ultima può costituire una frode agli interessi finanziari dell’Unione, quale definita dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF.

36

In tale contesto, occorre poi rilevare che l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso, per quanto riguarda l’adozione di misure dissuasive ed effettive nonché il loro obbligo di adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che essi adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari, che non è accompagnato da nessuna condizione. In forza del principio del primato del diritto dell’Unione, questa disposizione ha quindi l’effetto, nei suoi rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punti 5152).

37

Di conseguenza, alla luce della risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, un’interpretazione del diritto nazionale, in base alla quale le dichiarazioni che possono essere qualificate come «frode», ai sensi del diritto dell’Unione, possano essere perseguite solo quando si sono verificate in occasione dell’esecuzione del progetto e non durante il periodo di sostenibilità, è, indipendentemente dalla provenienza dei fondi utilizzati, insufficiente e pertanto contraria agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, poiché essa rischia di prevenire l’adozione di sanzioni effettive e dissuasive per i casi di frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

38

Infine, procedendo ad un’interpretazione conforme delle disposizioni nazionali, il giudice del rinvio dovrà altresì vigilare affinché i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati ed evitare che a questi ultimi siano inflitte sanzioni alle quali essi si sarebbero sottratti se tali disposizioni di diritto nazionale fossero state applicate, conformemente agli obblighi derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene in diritto penale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 53).

39

Pertanto, qualora il giudice nazionale dovesse giungere alla conclusione che un’interpretazione conforme delle disposizioni nazionali contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene, esso non sarebbe tenuto a conformarsi a tale obbligo, e ciò persino qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. In un caso del genere, spetta al legislatore nazionale adottare le misure necessarie (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

40

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione TIF, purché una siffatta interpretazione non comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «frode che lede gli interessi finanziari» dell’Unione europea, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, dev’essere interpretata nel senso che essa include l’utilizzo di dichiarazioni false o inesatte presentate successivamente all’esecuzione del progetto che beneficia di un finanziamento, per creare l’illusione del rispetto degli obblighi previsti durante il periodo di sostenibilità del progetto.

 

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone a un giudice nazionale di interpretare le disposizioni del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, purché una siffatta interpretazione non comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Top