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Document 62020CJ0271

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2021.
Aurubis AG contro Bundesrepublik Deutschland.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime di assegnazione gratuita delle quote – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera d) – Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili – Nozioni di “combustione” e di “combustibile” – Produzione di rame primario mediante fusione rapida – Domanda di assegnazione – Quote richieste e non ancora assegnate alla data di scadenza di un periodo di scambio – Possibilità di rilasciare tali quote nel corso del periodo di scambio successivo a titolo di esecuzione di una decisione giurisdizionale emanata dopo tale data.
Causa C-271/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:959

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 novembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Regime di assegnazione gratuita delle quote – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera d) – Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili – Nozioni di “combustione” e di “combustibile” – Produzione di rame primario mediante fusione rapida – Domanda di assegnazione – Quote richieste e non ancora assegnate alla data di scadenza di un periodo di scambio – Possibilità di rilasciare tali quote nel corso del periodo di scambio successivo a titolo di esecuzione di una decisione giurisdizionale emanata dopo tale data»

Nella causa C‑271/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione dell’11 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2020, nel procedimento

Aurubis AG

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

per la Aurubis AG, da S. Altenschmidt e D. Helling, Rechtsanwälte;

per la Bundesrepublik Deutschland, da J. Steegmann e A. Leskovar, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. De Meester, C. Hermes e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), e, dall’altro, della portata temporale di tale decisione per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Aurubis AG e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle (Ufficio federale dell’ambiente, autorità tedesca competente in materia di scambio di quote di emissioni, Germania) (in prosieguo: la «DEHSt»), relativa alle quote di emissione di gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissione») da assegnare gratuitamente all’Aurubis per un’attività di produzione di rame primario.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/87

3

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), nella sua versione applicabile al momento dell’adozione della decisione 2011/278 e pertinente ai fini dell’esame della prima questione, include le modifiche apportate dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»).

4

La direttiva 2003/87 è stata successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra cui quelle apportate dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87 (GU 2015, L 264, pag. 1), e dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87 per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3). L’articolo 10, paragrafo 1, l’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 7, e l’articolo 13 della direttiva 2003/87, nella loro versione derivante dalla direttiva 2018/410, sono pertinenti ai fini dell’esame della seconda questione. La formulazione delle altre disposizioni della direttiva 2003/87, come citata di seguito, era già in vigore quando la decisione 2011/278 è stata adottata ed è ancora in vigore oggi.

5

L’articolo 1 della direttiva 2003/87, intitolato «Oggetto», recita come segue al suo primo comma:

«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (…), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».

6

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», così dispone al suo paragrafo 1:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

7

A termini dell’articolo 3, recante il titolo «Definizioni», della direttiva in parola:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

t)

“combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

(...)».

8

L’articolo 10 della stessa direttiva, intitolato «Messa all’asta delle quote», prevede, al suo paragrafo 1, nella sua versione derivante dalla direttiva 2018/410:

«A decorrere dal 2019 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10 bis e 10 quater della presente direttiva e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione [2015/1814] o cancellate (…).

(...)».

9

L’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, intitolato «Norme transitorie [dell’Unione] per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», prevede:

«(...)

Le misure [armonizzate adottate dalla Commissione europea riguardanti l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni] definiscono, ove possibile, parametri di riferimento [dell’Unione] ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico (...)

(...)».

10

Inoltre, l’articolo 10 bis prevede, ai suoi paragrafi 5 e 7, nella sua versione derivante dalla direttiva 2018/410:

«5.   Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge la quantità massima di quote destinate a essere messe all’asta, la differenza tra le quote assegnate gratuitamente e tale quantità massima è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all’asta negli anni successivi. Se, tuttavia, la quantità massima di quote a titolo gratuito è raggiunta, l’assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. (...)

(...)

7.   Le quote della quantità massima di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti, unitamente a 200 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione [2015/1814]. Un massimo di 200 milioni di quote accantonate è restituito alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del periodo 2021-2030 se non sono state assegnate in tale periodo.

A decorrere dal 2021 le quote che a norma dei paragrafi 19 e 20 non sono state assegnate agli impianti sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla prima frase del primo comma del presente paragrafo.

(...)».

11

L’articolo 13 della direttiva 2003/87, intitolato «Validità delle quote», prevede, nella sua versione risultante dalla direttiva 2018/410:

«Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2021 riportano un’indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi».

12

L’articolo 19 della direttiva 2003/87, intitolato «Registri», così dispone al suo paragrafo 1:

«Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro [dell’Unione] ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote (…)».

13

L’articolo 20 di tale direttiva, intitolato «Amministratore centrale», enuncia quanto segue nel suo paragrafo 1:

«La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni».

14

L’allegato I di tale direttiva contiene una tabella che elenca le categorie di attività a cui la direttiva si applica. Tra esse figurano: la «produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW [megawatts] (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)».

15

L’allegato II della stessa direttiva elenca i gas a effetto serra di cui trattasi. Lo stesso menziona, tra l’altro, l’anidride carbonica (CO2).

Direttiva 2009/29

16

Ai sensi del considerando 37 della direttiva 2009/29:

«Al fine di chiarire che la direttiva [2003/87] si applica a tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici è necessario definire il concetto di combustione».

Decisione 2011/278

17

I considerando 1, 12 e 18 della decisione 2011/278 enunciavano quanto segue:

«1)

A norma dell’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], le misure di attuazione [dell’Unione] interamente armonizzate per l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio.

(...)

12)

Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile. (...) Per le emissioni di processo, è opportuno che le quote di emissioni siano assegnate sulla base delle emissioni storiche. (...)

(...)

18)

Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, nella determinazione dell’assegnazione dei singoli impianti, l’assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi. In questo contesto, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai casi in cui un prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento è prodotto in più impianti, in cui più prodotti per i quali sono stati definiti dei parametri di riferimento sono fabbricati nello stesso impianto o in cui prodotti intermedi sono scambiati tra impianti diversi».

18

L’articolo 3 di tale decisione, intitolato «Definizioni», prevedeva quanto segue:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

(...)

b)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;

c)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile – o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe:

consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o

esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;

d)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili”, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;

e)

“calore misurabile”, flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;

(...)

g)

“calore non misurabile”, tutto il calore diverso dal calore misurabile;

h)

“sottoimpianto con emissioni di processo”, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato I della direttiva [2003/87], diverse dal[la CO2] prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I, o le emissioni di [CO2] prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all’allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

i)

la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

ii)

l’eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;

iii)

la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;

iv)

le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

v)

l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

vi)

la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

(...)».

19

L’articolo 6 della decisione summenzionata, intitolato «Divisione in sottoimpianti», così recitava:

«1.   Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c)

un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d)

un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

(...)

2.   La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell’impianto».

20

La decisione 2011/278 è stata abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021 dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2019, L 59, pag. 8).

21

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 27 di tale regolamento delegato, detta decisione continua ad applicarsi alle quote relative al periodo anteriore al 1o gennaio 2021.

Regolamento (UE) n. 389/2013

22

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1), intitolato «Registro dell’Unione», così disponeva:

«1.   È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi.

2.   L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione, inclusa l’infrastruttura tecnica pertinente.

3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’articolo 19 della direttiva [2003/87] nonché (...) di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote (...).

(...)».

23

Ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Catalogo delle operazioni dell’Unione europea»:

«1.   A norma dell’articolo 20 della direttiva [2003/87] è istituito un catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) avente forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. (...)

2.   L’amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell’EUTL (...).

(...)».

24

L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione», così prevedeva:

«1.   Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni [richieste] e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete [suddette] (...), l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione per ciascun impianto oppure informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto (...)».

25

L’articolo 41 dello stesso regolamento, intitolato «Creazione di quote», dichiarava quanto segue al suo paragrafo 1:

«Se del caso, l’amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d’asta unionale, un conto d’asta unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di scambio dei crediti e un conto unionale dei crediti internazionali, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione unionale (...)».

26

L’articolo 43 del regolamento n. 389/2013, intitolato «Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito», prevedeva quanto segue:

«L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo le tabelle nazionali di assegnazione di ciascuno Stato membro».

27

Secondo l’articolo 51 di tale regolamento, intitolato «Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione»:

«1.   Entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 (…).

2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva [2003/87], alla decisione [2011/278] e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva [2003/87] (…)».

28

L’articolo 52 del suddetto regolamento, intitolato «Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione», affermava quanto segue:

«1.   L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nel caso in cui:

a)

l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;

b)

un impianto abbia cessato l’attività;

c)

un impianto sia stato scisso in due o più impianti;

d)

due o più impianti siano stati fusi in un unico impianto.

2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione riguardanti i seguenti aspetti:

a)

assegnazioni ai nuovi entranti o assegnazioni ai nuovi entranti in seguito a un ampliamento sostanziale della capacità;

b)

cessazione parziale dell’attività e riduzione sostanziale della capacità;

c)

assegnazione a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 quater della direttiva [2003/87] giustificata alla luce dei progressi negli investimenti intrapresi e comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

d)

ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione siano conformi alla direttiva [2003/87], alla decisione [2011/278] e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva [2003/87]. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione».

29

L’articolo 53 dello stesso regolamento, intitolato «Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito», così disponeva:

«1.   L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica (…) se un impianto può ricevere un’assegnazione nell’anno in questione.

2.   Dal 1o febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al relativo conto di deposito (…) del gestore (...).

(...)».

30

Il regolamento n. 389/2013 è stato abrogato, con effetto dal 1o gennaio 2021, dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU 2019, L 177, pag. 3).

31

Tuttavia, secondo l’articolo 88, secondo comma, di tale regolamento delegato, il regolamento n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio (2013-2020).

Decisione 2015/1814

32

A termini del considerando 7 della decisione 2015/1814:

«(...) Per evitare (…) una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all’inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell’offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all’asta nei primi due anni del periodo successivo. Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell’offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva [2003/87] e le quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva (“quote non assegnate”), dovrebbero essere integrate nella riserva nel 2020. (...)».

33

L’articolo 1 di questa decisione, intitolato «Riserva stabilizzatrice del mercato», così dispone:

«1.   È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1o gennaio 2019.

(...)

3.   Le quote non assegnate agli impianti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva [2003/87] e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel 2020. (...)

(...)».

Diritto tedesco

34

L’articolo 9 del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge relativa agli scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra), del 21 luglio 2011, (BGBl. 2011 I, pag. 1475), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

«Ai gestori di impianti vengono assegnate quote di emissioni a titolo gratuito sulla base dei principi enunciati all’articolo 10 bis (…) della direttiva [2003/87] nella sua versione vigente, e di quelli enunciati nella decisione [2011/278] (…)».

35

L’articolo 2 della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (regolamento sull’assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra nel periodo di scambio 2013-2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1921), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «ZuV 2020»), definisce, ai suoi punti 27 e 29, le nozioni di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» e di «sottoimpianto con emissioni di processo» in termini analoghi a quelli dell’articolo 3, lettere d) e h), della decisione 2011/278.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

36

L’Aurubis gestisce un impianto ad Amburgo (Germania) che produce rame primario. Poiché questa attività rientra nella categoria di attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87, di «produzione o trasformazione di metalli non ferrosi (...) ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», l’Aurubis è tenuta a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System; in prosieguo: l’«ETS»).

37

L’impianto in questione è costituito da due sottoimpianti, Rohhüttenwerk Nord e Rohhüttenwerk Ost. Solo l’attività di quest’ultimo è oggetto di discussione nel procedimento principale.

38

Rohhüttenwerk Ost è una fonderia in cui il rame primario è ottenuto per fusione rapida di concentrato di rame utilizzando il cosiddetto processo «Outokumpu».

39

Il concentrato di rame utilizzato in detta fonderia è composto principalmente da rame, zolfo e ferro. Contiene anche tracce di carbonio e altre sostanze. Per ottenere il rame primario, tale concentrato di rame viene prima mescolato con sabbia e altri materiali fini. Il preparato risultante deve essere posto in un forno a fusione rapida con una miscela di aria e ossigeno. A causa della reazione chimica tra l’ossigeno e, in particolare, le sostanze solforose presenti in detto concentrato di rame, la temperatura nel forno supera i 1200 gradi Celsius, provocando la liquefazione dello stesso concentrato di rame. Le sostanze così ottenute sono metallina (una miscela di solfuro di rame e di solfuro di ferro), silicato di ferro e anidride solforosa (SO2). Successivamente, la metallina viene alimentata in un convertitore, dove le rimanenti frazioni di zolfo e ferro vengono ossidate. Anche in tale circostanza viene generato del calore. Il prodotto di questa fase è posto in un forno anodico, in cui le frazioni di zolfo rimanenti vengono convertite in SO2. È così che si ottiene, infine, il rame primario.

40

Il sottoimpianto Rohhüttenwerk Ost emette CO2 nell’atmosfera a causa del fatto che il concentrato di rame utilizzato ha un tenore di carbonio pari a circa lo 0,7%. Tale fonderia emette circa 29000 tonnellate di CO2 all’anno.

41

A seguito di una richiesta dell’Aurubis del 20 gennaio 2012 per l’assegnazione di quote per la suddetta fonderia, la DEHSt, con decisione del 17 febbraio 2014, le ha assegnato gratuitamente 2596999 unità di emissione per il terzo periodo di scambio (2013-2020).

42

Con decisione del 3 aprile 2018, emessa in risposta a un reclamo dell’Aurubis, la DEHSt ha parzialmente ritirato la sua decisione del 17 febbraio 2014, nei limiti in cui aveva assegnato un quantitativo di quote superiore a 1784398 unità. La DEHSt ha motivato quest’ultima decisione dichiarando che la produzione di rame primario dal concentrato di rame non poteva rientrare nell’attività di un «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili», ma doveva essere ricollegata all’attività di un «sottoimpianto con emissioni di processo».

43

Il 30 aprile 2018, l’Aurubis ha proposto un ricorso contro tale decisione del 3 aprile 2018 dinanzi al giudice del rinvio. Essa sostiene che l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito avrebbe dovuto essere basata sull’articolo 2, paragrafo 27, dello ZuV 2020 e sull’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278. La produzione di rame primario mediante fusione rapida non rientrerebbe in nessuna delle attività menzionate nell’articolo 2, paragrafo 29, della ZuV 2020 e nell’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278.

44

Secondo la DEHSt, il «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» esiste solo quando la finalità principale dell’utilizzo di un materiale è la produzione di calore. Orbene, il concentrato di rame risulterebbe una materia prima e la finalità principale del suo utilizzo sarebbe la produzione di rame primario. Inoltre, tale concentrato non sarebbe oggetto di una combustione completa, come invece richiesto per l’applicazione del parametro di riferimento dei combustibili. Del resto, i «combustibili», ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278, sarebbero quelli che possono essere sostituiti da altri combustibili, in particolare il gas naturale. Il concentrato di rame non sarebbe adatto a tale sostituzione.

45

La DEHSt rileva altresì che la copertura del fabbisogno dell’Aurubis in termini di quote di emissione è già in eccedenza nella misura di circa il 130% e che tale impresa otterrebbe la copertura di circa il 220% del suo fabbisogno se il numero di quote da assegnarle fosse calcolato sulla base del parametro di riferimento dei combustibili, e sarebbe quindi in grado di vendere una cospicua parte delle quote assegnate.

46

Il giudice del rinvio osserva che, se il Rohhüttenwerk Ost dovesse essere considerato «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili», ciò equivarrebbe a classificare il concentrato di rame, o almeno lo zolfo in esso contenuto, come «combustibile».

47

Tale giudice ricorda che la Corte ha dichiarato, al punto 53 della sentenza del 20 giugno 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C‑682/17, EU:C:2019:518), che l’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87 non riduce la nozione di «combustione» alle sole reazioni di ossidazione che generano esse stesse un gas a effetto serra. Questa interpretazione fornita dalla Corte non sarebbe tuttavia necessariamente decisiva per interpretare la portata della nozione di «combustibile» ai sensi dell’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278.

48

Alla luce dei motivi addotti nella decisione di assegnazione adottata dalla DEHSt, occorrerebbe determinare se un’assegnazione sulla base del parametro di riferimento del combustibile presupponga, come sostiene tale autorità, che la finalità primaria della combustione sia la produzione di calore, tenuto conto del fatto che il concentrato di rame utilizzato nel caso in questione serve sia come materia prima sia come combustibile. Si dovrebbe anche chiarire se l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 si riferisca solo alla combustione di combustibili che sono intercambiabili con altri combustibili, come afferma anche la DEHSt.

49

Tale giudice s’interroga, per il resto, sulle conseguenze della scadenza del terzo periodo di scambio, il 31 dicembre 2020. Esso indica che, secondo la giurisprudenza tedesca, la fine del primo e del secondo periodo di scambio ha comportato l’estinzione dei diritti alle quote che non erano ancora state assegnate entro il 30 aprile successivo alla scadenza del relativo periodo di scambio, in assenza di un’espressa disposizione transitoria nel diritto tedesco. Tale ordinamento non conterrebbe alcuna disposizione transitoria nemmeno per quanto riguarda il terzo periodo di scambio.

50

Nessuno degli atti dell’Unione pertinenti conterrebbe una disposizione relativa ad una compensazione di diritti tra diversi periodi. Inoltre, non è stata prevista alcuna riserva specifica di quote in previsione di decisioni giurisdizionali. Tuttavia, un indizio a favore della tesi secondo cui il passaggio dal terzo al quarto periodo non estingue i diritti di assegnazione non ancora soddisfatti al 31 dicembre 2020 potrebbe essere trovato nella decisione 2015/1814, che richiede che alcune quote non assegnate entro il 31 dicembre 2020 siano messe in una riserva.

51

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i requisiti di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione [2011/278] per un’assegnazione gratuita delle quote di emissioni sulla base di un sottoimpianto [oggetto di un parametro di riferimento di combustibili], siano soddisfatti allorché, in un forno a fusione rapida per la produzione di rame primario situato in un impianto per la produzione di metalli non ferrosi ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, venga utilizzato un concentrato di rame contenente zolfo e il calore non misurabile necessario per la fusione del minerale di rame contenuto nel concentrato venga prodotto sostanzialmente per effetto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nel concentrato, cosicché il concentrato di rame venga utilizzato sia come materia prima sia come materia combustibile per la produzione di calore.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del periodo medesimo, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine di detto terzo periodo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

52

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» comprende, nell’ambito di un impianto di produzione di rame primario e la cui attività rientra nell’allegato I della direttiva 2003/87, una fonderia di fusione rapida in cui è ossidato lo zolfo presente nella materia prima utilizzata, costituita da un concentrato di rame.

53

Occorre ricordare che la decisione 2011/278 stabilisce norme armonizzate per l’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito ed è stata adottata dalla Commissione in forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87. Tale articolo prevede, per gli impianti ricompresi in taluni settori di attività, l’assegnazione di dette quote, il cui quantitativo è gradualmente ridotto durante il terzo periodo di scambio (2013-2020), in vista della completa cessazione di tali quote gratuite entro il 2027 (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Ingredion Germany, C‑320/19, EU:C:2020:983, punti 4143).

54

Nel caso in questione, non è contestato che l’impianto di produzione di rame primario gestito dall’Aurubis rientra nell’ambito d’applicazione di questo schema transitorio di assegnazione gratuita di quote di emissione.

55

Per quanto riguarda il terzo periodo di scambio, unico periodo oggetto del procedimento principale, spettava alla DEHSt, ai fini della determinazione del numero di quote di emissione gratuite da assegnare all’Aurubis, scindere, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2011/278, tale impianto in uno o in più «sottoimpianti», corrispondenti, per quanto possibile, alle parti fisiche dello stesso.

56

A tal fine, detta decisione prevedeva quattro categorie di sottoimpianti, elencati all’articolo 6 e definiti all’articolo 3, lettere da b) a d) ed h), della stessa decisione. Tali categorie di sottoimpianti, rispettivamente «sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto», «sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore», «sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» e «sottoimpianti con emissioni di processo», si escludevano reciprocamente, giacché un’unica attività era esclusivamente sussumibile in una delle categorie di sottoimpianti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punti 6269).

57

Inoltre, conformemente al considerando 12 della decisione 2011/278, l’elenco delle categorie di sottoimpianti «oggetto di un parametro di riferimento di calore», «oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» e «con emissioni di processo», note come «approcci alternativi generici», applicabili nei casi in cui non era stato possibile calcolare un «parametro di riferimento di prodotto», ma in cui erano state generate emissioni di gas a effetto serra che potevano beneficiare di un’assegnazione di quote a titolo gratuito, era di natura gerarchica (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punti 6768). La categoria dei «sottoimpianti con emissioni di processo» costituiva, a questo proposito, solo l’ultimo approccio alternativo generico (sentenza del 18 gennaio 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, punto 36).

58

Spettava quindi alla DEHSt, prima di classificare un sottoimpianto come «sottoimpianto con emissioni di processo», verificare innanzitutto se esisteva per esso un «parametro di riferimento di prodotto» e, in caso contrario, esaminare se i dispositivi di produzione industriale pertinenti dell’impianto in questione rientrassero nella nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» o in quella di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili».

59

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la fonderia oggetto del procedimento principale utilizza come materia prima un concentrato di rame solforoso. Lo zolfo presente nel concentrato viene ossidato successivamente in un forno a fusione rapida, in un convertitore e in un forno anodico. Il calore generato in questo modo non è misurabile e permette di fondere i minerali di rame presenti nel suddetto concentrato, ottenendo il prodotto finale, il rame primario. Poiché lo stesso concentrato contiene anche carbonio, questa fonderia emette CO2 nell’atmosfera.

60

Ne consegue che tale fonderia genera un calore che non rientra nella nozione di «calore misurabile» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della decisione 2011/278, ma in quella di «calore non misurabile» di cui all’articolo 3, lettera g), della stessa decisione, e che tale calore è consumato nella fabbricazione di un prodotto, ossia il rame primario, per il quale non è definito alcun parametro di riferimento nell’allegato I della decisione 2011/278.

61

Ne consegue che una fonderia di questo tipo non rientra né nella nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto» né in quella di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore».

62

Dato che, nel caso in questione, la DEHSt ha deciso che la fonderia di Rohhüttenwerk Ost rientrava nella nozione di «sottoimpianto con emissioni di processo» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278, mentre l’Aurubis ritiene che detta fonderia rientri nella nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili», ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale decisione, occorre stabilire se la definizione prevista da quest’ultima disposizione, che prevale, se applicabile, su detto articolo 3, lettera h), includa una fonderia siffatta.

63

Per quanto riguarda, a questo proposito, la questione se, in una fonderia con le caratteristiche menzionate al punto 59 della presente sentenza, il calore sia prodotto «mediante combustione di combustibili» ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale decisione, il giudice del rinvio desidera essenzialmente sapere se la DEHSt abbia potuto giustamente ritenere che tali termini si riferiscano unicamente alla combustione completa di combustibili che non fanno parte della materia prima utilizzata e che possono, nel sottoimpianto oggetto del procedimento principale, essere sostituiti da altri combustibili, come il gas naturale.

64

A questo proposito, occorre rilevare che, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 42 a 44 delle sue conclusioni, né l’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87 né l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 limitano in tal modo la portata delle nozioni di «combustione» e di «combustibili».

65

Poiché il legislatore dell’Unione ha chiarito, con la definizione di cui all’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87, che la nozione di «combustione» include in modo generale «l’ossidazione di combustibili», non si può affermare che la combustione, ai sensi di tale direttiva e degli atti adottati sul suo fondamento, si verifica solo quando un combustibile è ossidato completamente.

66

Una siffatta interpretazione restrittiva non sarebbe fedele all’intenzione del legislatore, come espressa al considerando 37 della direttiva 2009/29. Come si evince da tale considerando, lo scopo dell’inserimento dell’articolo 3, lettera t), nella direttiva 2003/87 era quello di «chiarire» che il concetto di «combustione» ha una portata particolarmente ampia, che copre l’attività di «tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, forni, inceneritori, calcinatori, fornaci, forni, essiccatori, motori, celle a combustibile, unità di combustione a ciclo chimico, torce, nonché unità di postcombustione termica o catalitica». Nessuna disposizione adottata da allora dal legislatore dell’Unione o dalla Commissione, in virtù dei suoi poteri delegati, suggerisce che il termine «combustione» si riferisca quindi unicamente alle reazioni che comportano l’ossidazione completa di tutti i componenti degli input che sono oggetto dell’attività di tali dispositivi di produzione industriale.

67

Poiché nemmeno il termine «combustibile» è stato definito in modo restrittivo dal suddetto legislatore o dalla Commissione in forza dei suoi poteri delegati, la normativa relativa all’ETS non può essere applicata in modo tale da eliminare dall’ambito di applicazione dei termini «combustione di combustibili» la combustione di sostanze combustibili che sono presenti in una materia prima il cui tenore di carbonio è inferiore a quello di altri materiali più frequentemente utilizzati e che non può, in un dato processo tecnologico, essere sostituita da un siffatto materiale avente un tenore di carbonio più elevato.

68

Non emerge infatti dalla direttiva 2003/87 o dalla decisione 2011/278 che l’applicazione del regime transitorio per l’assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito debba essere limitata alle attività che utilizzano un materiale ad alto contenuto di carbonio e quindi generano emissioni in quantità superiori a una certa soglia. Tali testi non indicano neanche che la combustione debba essere esclusa dal parametro di riferimento dei combustibili quando le sostanze usate come combustibile sono presenti nella materia prima utilizzata nell’attività industriale di cui trattasi.

69

La portata della definizione di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 non può essere ridotta per via interpretativa con l’aggiunta di requisiti o di fattori di esclusione che non vi sono menzionati e che non possono neppure essere dedotti da altre disposizioni di tale decisione o della direttiva 2003/87. Un orientamento siffatto sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto, il quale impone che la normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

70

Come rilevato, del resto, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni facendo riferimento all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e al considerando 1 della decisione 2011/278, il regime di assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione mira a incentivare l’utilizzo di tecniche efficienti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il vantaggio che può essere tratto dalla vendita di quote assegnate, ma che non dovranno più essere restituite a partire dal momento in cui il gestore interessato abbia ridotto le sue emissioni investendo in tecnologie innovative, costituisce parte integrante di tale incentivo (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, PPC Power, C‑302/17, EU:C:2018:245, punto 27). Pertanto, il fatto che tale gestore tragga, a causa di tali investimenti, un vantaggio maggiore dalle quote gratuite ricevute sulla base dei criteri stabiliti nella normativa applicabile non compromette lo scopo dell’ETS.

71

Di conseguenza, in assenza di chiarimenti contrari nella decisione 2011/278, i termini «combustione di combustibili» utilizzati nell’articolo 3, lettera d), della stessa devono essere applicati conformemente al significato previsto all’articolo 3, lettera t), della direttiva 2003/87, che include qualsiasi ossidazione di sostanze combustibili. Poiché è pacifico che, in una fonderia come quella oggetto del procedimento principale, il calore non misurabile è prodotto essenzialmente dall’ossidazione delle sostanze solforose presenti in un concentrato introdotto in un forno, si deve ritenere che l’attività di tale fonderia consista nella «produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti» ai sensi di detto articolo 3, lettera d).

72

Infine, per quanto riguarda la questione se gli input, gli output e le emissioni corrispondenti di tale fonderia siano «legati alla» produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, occorre osservare che detti termini non possono, neanch’essi, essere interpretati in modo da aggiungere alla definizione formulata dalla Commissione un presupposto sostanziale che non è previsto in tale definizione.

73

Pertanto, tenuto conto dell’uso di tali termini, l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 non può essere interpretato nel senso che richiede, ai fini dell’applicazione del parametro di riferimento dei combustibili, che la produzione di calore non misurabile costituisca una «finalità», o addirittura la «finalità primaria», dell’attività di cui trattasi.

74

Al contrario, è chiaro dalla formulazione di questa disposizione che essa riguarda, in particolare, i sottoimpianti il cui scopo è la fabbricazione di un prodotto o la produzione di energia e che consumano, a tal fine, calore non misurabile. La produzione di detto calore non è quindi la finalità dei sottoimpianti in questione, ma piuttosto il mezzo indispensabile per conseguire tale finalità.

75

Il requisito, figurante nella definizione di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278, secondo cui gli input, gli output e le emissioni corrispondenti devono essere «legati alla» produzione, mediante la combustione di combustibili, del calore non misurabile che viene consumato per la fabbricazione dei prodotti, implica che ci deve essere un collegamento operativo tra, da un lato, tali input, output ed emissioni, e, dall’altro, detta combustione. Fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, risulta, tenuto conto delle caratteristiche del funzionamento della fonderia di cui trattasi nel procedimento principale descritte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che esiste un siffatto nesso tra il concentrato di rame di cui trattasi, quale input, e la combustione che genera il calore non misurabile, nonché tra tale combustione e gli output e le emissioni di detta fonderia.

76

Se il giudice del rinvio dovesse constatare che il numero di quote di emissione gratuite cui la Aurubis aveva diritto nel terzo periodo di scambio (2013-2020) deve essere rettificato, sarebbe importante, nell’ambito di tale rettifica, tener conto del numero di quote che le sono già state assegnate, in modo da garantire, conformemente al considerando 18 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278, che nessuna attività svolta nell’impianto oggetto del procedimento principale sia oggetto di un doppio conteggio.

77

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» comprende, nell’ambito di un impianto che produce rame primario e la cui attività rientra nell’allegato I della direttiva 2003/87, una fonderia a fusione rapida che effettua l’ossidazione dello zolfo presente nella materia prima utilizzata, consistente in un concentrato di rame.

Sulla seconda questione

78

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione 2011/278 debba essere interpretata nel senso che le quote a titolo gratuito cui il gestore di un impianto ha diritto nell’ambito del terzo periodo di scambio (2013-2020) possono ancora essere rilasciate a tale gestore dopo il 31 dicembre 2020, in esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa successivamente a tale data.

79

Al riguardo, occorre ricordare che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

80

Di conseguenza, quando il richiedente di un’assegnazione gratuita di quote di emissione per il terzo periodo di scambio (2013-2020) ha impugnato in tempo utile e in buona fede la decisione dell’autorità nazionale competente che fissa il numero di tali quote da assegnare, lo stesso, anche nel caso in cui il giudice nazionale investito della controversia in questione constati solo dopo la scadenza di tale periodo che tale autorità ha applicato erroneamente la normativa dell’Unione relativa al sistema ETS, deve poter far valere i suoi diritti. In caso contrario, si priverebbe il richiedente del suo diritto a un rimedio efficace non appena risulta che una decisione giudiziaria non può più essere emessa durante il periodo di scambio pertinente.

81

Per quanto riguarda la questione se, in tali circostanze, il diritto all’assegnazione per il terzo periodo di scambio possa ancora essere soddisfatto mediante il rilascio di quote a titolo gratuito in seguito alla decisione del giudice dopo la scadenza del periodo di cui trattasi, occorre notare che la normativa ETS non consente il rilascio di quote a tal fine per il quarto periodo di scambio. Queste ultime quote, previste all’articolo 13, seconda frase, della direttiva 2003/87, devono essere rilasciate, conformemente a tale disposizione, per un periodo di scambio successivo al 31 dicembre 2020 e sono valide solo per le emissioni prodotte a partire dal primo anno di tale nuovo periodo.

82

Per contro, tale normativa non osta a che quote gratuite, rientranti nel terzo periodo di scambio e ancora disponibili, con qualsiasi mezzo previsto da una qualsivoglia legge, per l’autorità competente, siano versate, a titolo di esecuzione di una decisione giurisdizionale che stabilisce il diritto all’assegnazione di tali quote, sul conto di deposito del gestore dell’impianto interessato. Il fatto che, in tale situazione, dette quote siano rilasciate dopo il 31 dicembre 2020 non impedisce che esse possano essere classificate come «quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013», ai sensi dell’articolo 13, prima frase, della direttiva 2003/87. Poiché, in forza di tale disposizione, le quote di cui trattasi sono valide per un periodo indeterminato, il loro versamento su detto conto di deposito può far parte delle misure adottate dall’autorità competente per conformarsi a una decisione giurisdizionale.

83

Detta interpretazione è sostenuta dal regolamento delegato 2019/331, entrato in vigore il 1o gennaio 2021, il cui articolo 27 stabilisce che la decisione 2011/278 continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1o gennaio 2021. Come si desume da tale articolo, ciò che conta è che, dopo la scadenza del terzo periodo di scambio, la decisione 2011/278 non cessa di produrre i propri effetti giuridici in relazione a tale periodo.

84

Inoltre, le disposizioni della normativa ETS vertenti specificamente sui conti, sul registro e sull’EUTL, da un lato, e sulle tabelle nazionali di assegnazione, dall’altro, consentono di rettificare un’assegnazione per il terzo periodo di scambio dopo il 31 dicembre 2020 e di rilasciare ancora le quote relative a quel periodo.

85

Al riguardo, in primo luogo, dall’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 389/2013 risulta che l’autorità nazionale competente può apportare le modifiche necessarie alla tabella nazionale di assegnazione per il terzo periodo di scambio di cui all’articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché il regolamento n. 389/2013, conformemente all’articolo 88, secondo comma, del regolamento delegato 2019/1122, è rimasto applicabile dopo il 31 dicembre 2020 per le operazioni richieste relative a tale periodo, occorre considerare che detta tabella nazionale di assegnazione può ancora essere modificata.

86

In secondo luogo, dall’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 389/2013 si deve dedurre che spetta all’amministratore centrale, designato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87 e responsabile, ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento n. 389/2013, per la gestione e l’aggiornamento del registro e dell’EUTL, garantire che qualsiasi modifica alla tabella nazionale di assegnazione porti al rilascio del numero di quote così rettificato, trasferendole dal «conto unionale di assegnazione» al conto di deposito del gestore interessato.

87

Infatti, l’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, da cui risulta, da un lato, che una modifica della tabella nazionale di assegnazione, come quella che sarebbe necessaria in caso di decisione giurisdizionale a favore del richiedente l’assegnazione, deve essere notificata alla Commissione e, dall’altro, che l’amministratore centrale deve inserire tale modifica nell’EUTL, sarebbe privato di effetto utile se l’articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento fosse interpretato nel senso che l’amministratore centrale non deve successivamente assicurarsi che il numero di quote così modificato nella tabella nazionale di assegnazione e nell’EUTL sia effettivamente versato sul conto di deposito del gestore dell’impianto di cui trattasi.

88

In terzo luogo, dagli articoli 41 e 43 dello stesso regolamento risulta che l’amministratore centrale è responsabile della creazione di quote secondo il fabbisogno derivante dalle norme applicabili e dell’accreditamento sul «conto unionale di assegnazione» di una quantità di quote corrispondente al numero di quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.

89

Considerato tale obbligo dell’amministratore centrale, spetta a quest’ultimo, in caso di pronuncia giurisdizionale emessa successivamente al 31 dicembre 2020 e diretta alla modifica della tabella nazionale di assegnazione a favore del gestore di un impianto, esaminare se le quote che, a torto, non sono state rilasciate a detto gestore nel corso del terzo periodo, siano state collocate, in forza dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87, nella riserva creata dalla decisione 2015/1814 oppure siano state messe all’asta in forza dell’articolo 10 della direttiva 2003/87. Spetta, in seguito, a detto amministratore stabilire se occorre che il rilascio delle quote di cui trattasi a tale gestore sia realizzato attingendo tali quote nella riserva di cui trattasi o mediante qualsiasi altro mezzo compatibile con le norme di bilancio dell’Unione.

90

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la decisione 2011/278 deve essere interpretata nel senso che le quote a titolo gratuito alle quali il gestore di un impianto ha diritto per il terzo periodo di scambio (2013-2020) possono ancora essere rilasciate al gestore dopo il 31 dicembre 2020, in esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa dopo tale data.

Sulle spese

91

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» comprende, nell’ambito di un impianto che produce rame primario e la cui attività rientra nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, una fonderia a fusione rapida che effettua l’ossidazione dello zolfo presente nella materia prima utilizzata, consistente in un concentrato di rame.

 

2)

La decisione 2011/278 deve essere interpretata nel senso che le quote a titolo gratuito alle quali il gestore di un impianto ha diritto per il terzo periodo di scambio (2013-2020) possono ancora essere rilasciate al gestore dopo il 31 dicembre 2020, in esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa dopo tale data.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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