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Document 62020CJ0208

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, paragrafo 1 – Debiti non pagati – Decisioni giudiziarie – Ingiunzioni di pagamento – Notifica – Debitore che risiede presso un indirizzo sconosciuto in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
    Cause riunite C-208/20 e C-256/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:719

     SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    9 settembre 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, paragrafo 1 – Debiti non pagati – Decisioni giudiziarie – Ingiunzioni di pagamento – Notifica – Debitore che risiede presso un indirizzo sconosciuto in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito»

    Nelle cause riunite C‑208/20 e C‑256/20,

    aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisioni del 14 maggio 2020 (C‑208/20) e del 10 giugno 2020 (C‑256/20), pervenute in cancelleria rispettivamente il 14 maggio 2020 e il 10 giugno 2020, nei procedimenti

    «Toplofikatsia Sofia» EAD,

    «CHEZ Elektro Bulgaria» AD,

    «Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia» EOOD (C‑208/20),

    e

    «Toplofikatsia Sofia» EAD (C‑256/20),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, e M. Safjan, giudice,

    avvocato generale: M. Bobek

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’«Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia» EOOD, da Y.B. Yanakiev;

    per la Commissione europea, da M. Heller e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU 2001, L 174, pag. 1), nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

    2

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposte, nella causa C‑208/20, la «Toplofikatsia Sofia» EAD, la «CHEZ Elektro Bulgaria» AD e l’«Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia» EOOD nonché, nella causa C‑256/20, la Toplofikatsia Sofia, a persone fisiche, non costituite nel procedimento, in merito al recupero di debiti non pagati.

    Contesto normativo

    Il regolamento n. 1206/2001

    3

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1206/2001, così dispone:

    «1.   Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede

    a)

    che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, o

    b)

    di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

    2.   Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

    (...)».

    4

    L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento recita:

    «La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell’allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:

    (...)

    b)

    l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti».

    Il regolamento n. 1215/2012

    5

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

    «Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

    6

    L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

    «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

    7

    L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:

    «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    La causa C‑208/20

    8

    Il giudice del rinvio, Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), è investito di tre controversie.

    9

    La prima controversia riguarda un ricorso della Toplofikatsia Sofia per l’accertamento dell’esistenza di un credito relativo alla fornitura di energia termica in un immobile situato a Sofia (Bulgaria) nei confronti di una persona fisica dopo che, nel corso di un procedimento per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento a carico di tale persona, quest’ultima non è stata reperita all’indirizzo indicato nella domanda. Le ricerche svolte da tale tribunale hanno confermato che questo indirizzo era il suo indirizzo permanente e attuale come registrato nel registro nazionale della popolazione. Tuttavia, secondo un vicino, la suddetta persona vive in Francia da sette anni.

    10

    Nella seconda controversia tale giudice, su richiesta della CHEZ Elektro Bulgaria, un fornitore di energia elettrica, ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti di una persona fisica per fatture non pagate relative alla fornitura di energia elettrica in un immobile situato a Sofia e ha disposto la notifica di tale ingiunzione presso l’indirizzo indicato dalla CHEZ Elektro Bulgaria, che corrisponde all’indirizzo permanente e attuale di tale persona quale risulta dal registro nazionale della popolazione. Tuttavia, è risultato impossibile reperirvi la suddetta persona, che, stando alle informazioni fornite da un vicino, vive in Germania da un anno.

    11

    Nella terza controversia il giudice del rinvio, su richiesta di una società di recupero crediti, la Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia, ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti di una persona fisica che non aveva rimborsato il mutuo contratto presso un istituto di credito stabilito a Sofia, e ha ordinato la notifica di tale ingiunzione all’indirizzo indicato da tale società, che corrisponde all’indirizzo permanente e attuale di tale persona, quale risulta dal registro nazionale della popolazione. Tuttavia, non è stato possibile reperirvi la suddetta persona, che, secondo le informazioni fornite da sua madre, vive in Germania da tre anni.

    12

    Il giudice del rinvio chiede se, così come, secondo il diritto bulgaro, esso è tenuto a procedere a un controllo d’ufficio degli indirizzi in Bulgaria delle persone alle quali deve essere notificato un atto giudiziario, esso sia altresì tenuto a procedere a tale controllo presso le autorità competenti di un altro Stato membro, qualora risulti che il destinatario di una decisione giudiziaria come quelle di cui al procedimento principale risiede in quest’ultimo Stato membro.

    13

    Inoltre, tale giudice si interroga sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. A questo proposito, esso si chiede, in sostanza, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, se appare probabile o certo che un debitore non risiede abitualmente all’interno della sua giurisdizione, essa osti a che detto giudice emetta un’ingiunzione di pagamento nei confronti di tale debitore o a che tale ingiunzione diventi esecutiva. Si chiede anche se, in tale ipotesi, questa disposizione lo obblighi ad annullare d’ufficio una siffatta ingiunzione.

    14

    In tali circostanze, il Sofiyski Ryonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), [TFUE], in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, i principi di non discriminazione e di equivalenza delle misure processuali nei procedimenti giudiziari nazionali, e l’articolo 1[, paragrafo 1], lettera a), del regolamento [n. 1206/2001], debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’ordinamento nazionale del giudice adito preveda che questi provveda d’ufficio a raccogliere informazioni ufficiali in merito al recapito del convenuto nel proprio Stato e venga accertato che il convenuto risieda in un altro Stato dell’Unione europea, il giudice nazionale adito sia tenuto a richiedere informazioni in merito al recapito del convenuto stesso presso le competenti autorità del rispettivo Stato di residenza.

    2)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, nel determinare la residenza abituale di un debitore quale condizione richiesta dall’ordinamento nazionale ai fini della proposizione di un procedimento monitorio inaudita altera parte senza l’assunzione di prove, come avviene nel caso del procedimento d’ingiunzione di pagamento, il giudice nazionale sia tenuto a intendere ogni ragionevole sospetto che il debitore risieda abitualmente in un altro Stato dell’Unione europea quale assenza di fondamento normativo ai fini dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento ovvero quale elemento che escluda, con riguardo all’ingiunzione medesima, l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata.

    3)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che imponga a un giudice nazionale, il quale, in seguito all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un determinato debitore, abbia accertato che questi probabilmente non risieda abitualmente nello Stato del foro competente, e sempreché ciò costituisca un ostacolo all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore medesimo in base alla legge nazionale, di annullare d’ufficio l’ingiunzione emanata pur in assenza di espressa norma di legge in tal senso.

    4)

    In caso di risposta negativa alla terza questione, se le disposizioni ivi richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongano al giudice nazionale di annullare l’ingiunzione di pagamento emanata, qualora questi, in esito ad una verifica, abbia acclarato con certezza che il debitore non risieda abitualmente nello Stato del giudice adito».

    La causa C‑256/20

    15

    In questa causa il giudice del rinvio, Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), su istanza della Toplofikatsia Sofia, ha emesso un’ingiunzione di pagamento contro una persona fisica per fatture non onorate relative alla fornitura di energia termica in un immobile sito a Sofia e ha disposto che tale ingiunzione le venisse notificata presso il suo indirizzo permanente e attuale. Tuttavia, dopo due tentativi, non è stato possibile reperirvi questa persona che, secondo le informazioni fornite dall’amministratore di tale immobile, vive in Germania ed è raramente presente al suddetto indirizzo.

    16

    È in queste circostanze che il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, formulate in termini identici a quelli delle questioni da seconda a quarta nella causa C‑208/20.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione nella causa C‑208/20

    17

    Con la sua prima questione nella causa C‑208/20, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, i principi di non discriminazione e di equivalenza, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001 debbano essere interpretati nel senso che, qualora, in forza della legislazione di uno Stato membro, i giudici di tale Stato siano tenuti a ricercare d’ufficio l’indirizzo in tale Stato membro delle persone cui deve essere notificato un atto giudiziario, tali giudici sono parimenti tenuti, laddove risulti che una persona alla quale deve essere effettuata la notifica risiede in un altro Stato membro, a ricercare l’indirizzo di tale persona presso le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro.

    18

    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione richiesta dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, nonché dei principi di non discriminazione e di equivalenza, occorre innanzitutto rilevare che, nell’ambito del procedimento pregiudiziale ex articolo 267 deve esistere tra la controversia sottoposta al giudice del rinvio e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata da tale giudice (ordinanza del 20 gennaio 2021, Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf, C‑293/20, non pubblicata, EU:C:2021:44, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

    19

    Peraltro, la Corte ribadisce l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di questioni pregiudiziali alla Corte. A tale riguardo, è indispensabile che il giudice nazionale, nella stessa decisione di rinvio, fornisca un minimo di spiegazioni in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia sottopostagli (sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e a., C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 37 e giurisprudenza citata).

    20

    Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, del quale si presume che il giudice del rinvio abbia conoscenza, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, e che tale giudice è tenuto a rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati al punto 15 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e altri, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

    21

    Nel caso di specie, da un canto, dall’ordinanza di rinvio della causa C‑208/20 non risulta affatto che le controversie del procedimento principale siano in qualche modo collegate all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, né ai principi di non discriminazione e di equivalenza.

    22

    D’altro canto, il giudice del rinvio non indica le ragioni per le quali, a suo avviso, un’interpretazione di tali disposizioni e principi sarebbe necessaria per dirimere tali controversie, né spiega il collegamento che stabilisce tra queste e la normativa nazionale in questione nel procedimento principale.

    23

    Di conseguenza, la prima questione è irricevibile nella parte in cui riguarda l’interpretazione di tali disposizioni e principi.

    24

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, detto regolamento è applicabile in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede all’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all’assunzione delle prove.

    25

    Orbene, la ricerca dell’indirizzo di una persona alla quale deve essere notificata una decisione giudiziaria non costituisce un «[atto di] assunzione delle prove», nell’accezione di tale disposizione, che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

    26

    A questo proposito, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, tale richiesta deve, tra l’altro, indicare l’identità e l’indirizzo delle parti dei procedimenti.

    27

    Ne consegue che la domanda di un giudice di uno Stato membro diretta a conoscere, in un altro Stato membro, il domicilio di una persona cui deve essere notificata una decisione giudiziaria non è disciplinata dal regolamento n. 1206/2001, cosicché quest’ultimo non è applicabile a una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

    28

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione nella causa C‑208/20 dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001 deve essere interpretato nel senso che non si applica ad una situazione in cui un giudice di uno Stato membro cerca l’indirizzo, in un altro Stato membro, di una persona cui deve essere notificata una decisione giudiziaria.

    Sulle questioni dalla seconda alla quarta nella causa C‑208/20 e sulle tre questioni nella causa C‑256/20

    29

    Con le questioni dalla seconda alla quarta nella causa C‑208/20 e con le tre questioni nella causa C‑256/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro emetta un’ingiunzione ad adempiere nei confronti di un debitore e, se del caso, a che tale ingiunzione acquisisca esecutività, o nel senso che esso lo obblighi ad annullare detta ingiunzione laddove risulti probabile o certo che il debitore non risiede abitualmente all’interno della giurisdizione di quel giudice.

    30

    In forza di tale disposizione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.

    31

    In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito. Pertanto, il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

    32

    Nel caso di specie, tuttavia, risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio ha già emesso ingiunzioni di pagamento nei confronti dei convenuti nei procedimenti principali e che solo nella fase di notifica di tali ingiunzioni a detti convenuti tale giudice ha constatato che essi non risiedevano più nella sua giurisdizione, bensì probabilmente in un altro Stato membro, presso indirizzi ignoti.

    33

    Di conseguenza, in tali circostanze, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 manifestamente non appare necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di fondare la propria competenza ad emettere tali ingiunzioni, poiché detto giudice le ha già emesse e, pertanto, prima di emetterle, ha inevitabilmente riconosciuto tale competenza.

    34

    Ne consegue che la seconda questione nella causa C‑208/20 e la prima questione nella causa C‑256/20 sono irricevibili nella parte in cui mirano a chiarire se tale disposizione osti, in tali circostanze, a che un giudice di uno Stato membro emetta un’ingiunzione di adempimento nei confronti di un debitore allorché appare probabile o certo che il debitore non ha la residenza abituale all’interno della giurisdizione di tale giudice.

    35

    Per quanto riguarda la questione se, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che osta a che le ingiunzioni di pagamento emesse dal giudice interessato divengano esecutive, o obblighi quest’ultimo ad annullare tali ingiunzioni, è sufficiente osservare che tale disposizione non ha alcun rapporto con le norme processuali degli Stati membri che disciplinano, da un lato, le condizioni in cui le decisioni giurisdizionali divengono esecutive e, dall’altro, la validità di tali decisioni.

    36

    A questo proposito, occorre ricordare che il regolamento n. 1215/2012 non persegue l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (sentenza del 31 maggio 2018, Nothartová, C‑306/17, EU:C:2018:360, punto 28 e giurisprudenza citata).

    37

    Atteso che tale regolamento non determina le condizioni in cui le decisioni giudiziarie divengono esecutive né quelle che disciplinano la validità di tali decisioni, dette condizioni rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri (v., in questo senso, sentenza del 31 maggio 2018, Nothartová, C‑306/17, EU:C:2018:360, punto 28 e giurisprudenza citata).

    38

    Inoltre, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non è applicabile a una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non si può ritenere che la soluzione che il giudice nazionale sarà chiamato ad adottare in merito all’acquisizione di esecutività di un’ingiunzione ad adempiere o alla validità di una tale ingiunzione in una situazione del genere sia tale da privare di qualsiasi efficacia l’applicazione di tale disposizione.

    39

    In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta nella causa C‑208/20 e alle tre questioni nella causa C‑256/20 che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’ingiunzione ad adempiere nei confronti di un debitore divenga esecutiva e che esso non obbliga ad annullare una siffatta ingiunzione.

    Sulle spese

    40

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad una situazione in cui un giudice di uno Stato membro ricerca l’indirizzo, in un altro Stato membro, di una persona alla quale deve essere notificata una decisione giudiziaria.

     

    2)

    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’ingiunzione ad adempiere nei confronti di un debitore divenga esecutiva e che esso non obbliga ad annullare una siffatta ingiunzione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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