Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CC0184

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 9 dicembre 2021.


    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:991

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PRIIT PIKAMÄE

    presentate il 9 dicembre 2021 ( 1 )

    Causa C‑184/20

    OT

    contro

    Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

    con l’intervento di

    Fondas «Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras»

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Normativa nazionale che prevede la pubblicazione di dati personali contenuti in dichiarazioni di interessi – Trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici – Prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico – Diritti fondamentali concernenti il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nozione di “categorie particolari di dati personali”»

    1.

    Noto per aver immaginato il panopticon, una tipologia di architettura carceraria volta a consentire a un solo sorvegliante di osservare da una torre centrale tutti i prigionieri detenuti nelle singole celle collocate attorno ad essa, senza che questi ultimi possano sapere di essere osservati, il filosofo inglese Jeremy Bentham applicava il suo desiderio di trasparenza anche alla vita pubblica e affermava che «l’occhio del pubblico rende il politico virtuoso» ( 2 ). Parole certamente profetiche, almeno quanto al meccanismo proposto, a giudicare dall’elevato numero di legislazioni in seno all’Unione europea che oggi impongono la pubblicità, quantomeno parziale, delle dichiarazioni di interessi e del patrimonio dei responsabili pubblici.

    2.

    Tutti questi testi di legge perseguono un equilibrio tra pubblicità e tutela della vita privata delle persone interessate. La presente causa verte proprio sulla conformità al diritto dell’Unione di un trattamento di dati personali, caratterizzato dalla pubblicazione online del contenuto parziale di dichiarazioni di interessi sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccoglierle e di controllarle. Essa intende altresì fornire alla Corte l’occasione di precisare la portata della nozione di categorie particolari di dati detti «dati sensibili».

    I. Contesto normativo

    A. Diritto dell’Unione

    3.

    Oltre a talune disposizioni di diritto primario, vale a dire gli articoli 7, 8 e 51, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nell’ambito della presente causa assumono rilievo gli articoli 3 e da 6 a 8 della direttiva 95/46/CE ( 3 ) e gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 ( 4 ).

    B. Diritto lituano

    4.

    Il Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas Nr. VIII‑371 (legge n. VIII‑371 della Repubblica di Lituania sulla conciliazione degli interessi pubblici e privati nel servizio pubblico), del 2 luglio 1997 (Žin., 1997, n. 67-1659), nella versione vigente alla data dei fatti oggetto del procedimento principale ( 5 ) (in prosieguo: la «legge sulla conciliazione degli interessi»), prevedeva il suo articolo 1, che essa mira a conciliare gli interessi privati delle persone che operano nel servizio pubblico e gli interessi pubblici della società, ad assicurare la prevalenza dell’interesse pubblico nel processo decisionale, a garantire l’imparzialità delle decisioni adottate e a prevenire il verificarsi e il diffondersi della corruzione all’interno del servizio pubblico ( 6 ).

    5.

    L’articolo 6 della suddetta legge, rubricato «Contenuto della dichiarazione», prevedeva quanto segue:

    «1.   Il dichiarante indica nella sua dichiarazione le seguenti informazioni relative a sé, al suo coniuge, convivente o partner:

    1)

    nome, cognome, numero identificativo personale, numero di previdenza sociale, datore(i) di lavoro e mansioni;

    2)

    persona giuridica in cui il dichiarante o il suo coniuge, convivente o partner riveste la qualità di associato o di socio;

    3)

    attività indipendente, come definita nella legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sui redditi;

    4)

    appartenenza a imprese, enti, associazioni o fondi e funzioni ivi esercitate, fatta eccezione per l’appartenenza a partiti politici e a sindacati;

    5)

    donazioni (diverse da quelle erogate da parenti) ricevute nel corso degli ultimi dodici mesi civili, se il valore supera EUR 150;

    6)

    informazioni sulle operazioni concluse nel corso degli ultimi dodici mesi civili e sulle altre operazioni in corso, se di valore superiore a EUR 3000;

    7)

    persone vicine o altre persone o dati noti al dichiarante idonei a far insorgere un conflitto d’interessi.

    2.   Il dichiarante può omettere i dati relativi al coniuge, convivente o partner se vivono separati, non formano un nucleo familiare comune ed egli non dispone pertanto di tali dati».

    6.

    L’articolo 10 della legge sulla conciliazione degli interessi, dal titolo «Pubblicità dei dati relativi agli interessi privati», così disponeva:

    «1.   Sono pubblici e vengono pubblicati sul sito Internet della Commissione principale, con le modalità da quest’ultima definite, i dati contenuti nelle dichiarazioni degli eletti e delle persone che rivestono cariche politiche, dei funzionari e degli agenti dello Stato, dei giudici, dei direttori e dei direttori aggiunti di istituzioni dello Stato o di un ente locale, dei funzionari e del personale di fiducia politica (personale), dei funzionari dello Stato che esercitano le funzioni di direttore e direttore aggiunto di ripartizioni di istituzioni o enti, dei direttori e dei direttori aggiunti di imprese pubbliche e di autorità di bilancio dello Stato o di un ente locale, dei direttori e direttori aggiunti di associazioni o di enti pubblici che ricevono fondi provenienti dal bilancio o da fondi dello Stato o di un ente locale, dei dipendenti della Banca di Lituania con competenze di amministrazione pubblica (incaricati della vigilanza sui mercati finanziari, della definizione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e operatori dei mercati finanziari e di altre funzioni di amministrazione pubblica), dei membri dei consigli di vigilanza o di amministrazione e direttori e direttori aggiunti di società per azioni o a responsabilità limitata in cui lo Stato o un ente locale detiene partecipazioni che gli attribuiscono più della metà dei diritti di voto nell’assemblea generale dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione di imprese pubbliche dello Stato o di un ente locale, dei presidenti e vicepresidenti di partiti politici, dei consulenti non retribuiti, degli assistenti e dei consiglieri degli eletti e delle persone che occupano cariche politiche, degli esperti accreditati dalle commissioni del Parlamento della Repubblica di Lituania, dei membri dei collegi ministeriali, dei membri del Consiglio dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, dei consiglieri non remunerati del Consiglio dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, dei membri del Consiglio nazionale della sanità, dei medici, dentisti e farmacisti che operano all’interno di autorità di bilancio o autorità pubbliche dello Stato o di un ente locale, all’interno di imprese pubbliche dello Stato o di enti locali o all’interno delle imprese in cui lo Stato o un ente locale detiene partecipazioni che gli attribuiscono più della metà dei diritti di voto nell’assemblea generale dei soci, dei titolari di una licenza di istituzione sanitaria o di farmacia, e dei membri delle commissioni di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle persone incaricate dal direttore di un’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare gli appalti secondo la procedura semplificata e degli esperti che intervengono nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [fatta eccezione per i dati contenuti nelle dichiarazioni delle persone i cui dati sono classificati in forza della legge e (o) che esercitano un’attività di intelligence, di contro-spionaggio o di intelligence nel settore penale]. Quando una persona i cui dati sono pubblici perde lo status di dichiarante, la Commissione principale elimina, su richiesta dell’interessato, la dichiarazione dal proprio sito Internet.

    2.   Non possono essere resi pubblici i dati di seguito indicati forniti all’interno della dichiarazione: il numero identificativo personale, il numero di previdenza sociale, dati personali particolari e le altre informazioni di cui la legge vieta la divulgazione. Non sono inoltre pubblicati i dati della controparte di un’operazione ove si tratti di una persona fisica».

    II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    7.

    La Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale per la prevenzione dei conflitti di interessi nel servizio pubblico; in prosieguo: la «Commissione principale») è un’autorità pubblica incaricata di vigilare sull’applicazione della legge sulla conciliazione degli interessi e, più in particolare, di raccogliere le dichiarazioni di interessi e di garantirne il controllo.

    8.

    OT esercita le funzioni di direttore di QP, un ente pubblico di diritto lituano attivo nel settore della protezione dell’ambiente.

    9.

    Con decisione del 7 febbraio 2018, la Commissione principale ha riconosciuto che, avendo omesso di depositare dinanzi ad essa una dichiarazione di interessi privati come richiesto dalla legge sulla conciliazione degli interessi, OT aveva violato l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detta legge.

    10.

    Il 6 marzo 2018, OT presentava dinanzi al giudice del rinvio un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione. Egli sostiene, da un lato, di non rientrare tra le persone soggette all’obbligo di dichiarazione degli interessi privati previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi e, dall’altro, che la pubblicazione sul sito Internet della Commissione principale del contenuto della sua dichiarazione lederebbe sia il suo diritto al rispetto della vita privata, sia quello delle altre persone che egli sarebbe tenuto, se del caso, a menzionare nella propria dichiarazione.

    11.

    La Commissione principale sostiene che OT era tenuto a depositare una dichiarazione di interessi privati in quanto investito di competenze amministrative in seno a QP, un ente pubblico che beneficia di un finanziamento proveniente da fondi strutturali dell’Unione e dal bilancio dello Stato lituano. Essa ammette che, benché la pubblicazione di una tale dichiarazione possa integrare un’ingerenza nella vita privata dell’interessato e del suo coniuge, tale ingerenza è prevista dalla legge sulla conciliazione degli interessi.

    12.

    Il giudice del rinvio ritiene che i dati personali presenti in una dichiarazione di interessi privati, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi, siano parte integrante della vita privata del dichiarante e delle altre persone interessate e che la loro divulgazione, in caso di dati particolarmente sensibili, quali la situazione familiare o l’orientamento sessuale, rischierebbe di comportare gravi disagi nella vita di tali persone. Le eccezioni previste all’articolo 10 di detta legge sarebbero insufficienti a garantire la protezione dei dati di cui trattasi. Inoltre, la pubblicazione su Internet dei dati relativi a circostanze idonee a influenzare il processo decisionale nel quadro dell’esercizio di funzioni pubbliche non sarebbe necessaria ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla legge de qua, vale a dire l’attuazione del principio della trasparenza nel servizio pubblico. La comunicazione alla Commissione principale dei dati personali contenuti nella dichiarazione in questione, al pari del compito di vigilanza attribuito agli organi di cui all’articolo 22 della medesima legge sarebbero misure sufficienti per garantire la realizzazione di detto obiettivo.

    13.

    Nutrendo dubbi quanto alla compatibilità del regime previsto dalla legge sulla conciliazione degli interessi con le disposizioni del RGPD, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la condizione stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del [RGPD], secondo cui il trattamento [dei dati personali] deve essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 3, del [RGPD], compreso il requisito secondo cui il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, e tenuto conto anche degli articoli 7 e 8 della Carta, debba essere interpretata nel senso che il diritto nazionale non può richiedere la divulgazione di dichiarazioni di interessi privati e la loro pubblicazione sul sito web del titolare del trattamento, la [Commissione principale], fornendo in tal modo a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati.

    2)

    Se il divieto di trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del [RGPD], tenuto conto delle condizioni stabilite all’articolo 9, paragrafo 2, del [RGPD], compresa la condizione stabilita alla lettera g) [di tale disposizione], secondo cui il trattamento [dei dati personali] deve essere necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, debba essere interpretato, tenuto conto anche degli articoli 7 e 8 della Carta, nel senso che il diritto nazionale non può richiedere la divulgazione di dati relativi a dichiarazioni di interessi privati che possono rivelare dati personali, compresi i dati che consentono di determinare le opinioni politiche di una persona, l’appartenenza sindacale, l’orientamento sessuale e altre informazioni personali, e la loro pubblicazione sul sito web del titolare del trattamento, la [Commissione principale], fornendo a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati».

    III. Procedimento dinanzi alla Corte

    14.

    In applicazione dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima ha rivolto una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio, il quale vi ha risposto con lettera pervenuta il 12 maggio 2021. La Commissione europea e i governi lituano, italiano e finlandese hanno presentato osservazioni scritte. Il governo lituano ha risposto ai quesiti scritti della Corte con memoria depositata il 30 luglio 2021.

    IV. Analisi

    A. Sulla ricevibilità

    15.

    Emerge sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale della Corte. Pertanto, la Corte può verificare d’ufficio il persistere della controversia di cui al procedimento principale ( 7 ).

    16.

    In risposta a un quesito della Corte sull’apparente esclusione del ricorrente nel procedimento principale dal campo di applicazione ratione personae della legge sulla conciliazione degli interessi, come modificata il 1o gennaio 2020, il giudice del rinvio segnalava come la risposta della Corte fosse necessaria ai fini della risoluzione della controversia principale alla luce della normativa nazionale vigente alla data dell’adozione della contestata decisione della Commissione principale. Esso aggiungeva che l’interessato può ancora rientrare tra le persone prese in considerazione dalla suddetta legge nella sua versione attuale.

    17.

    Sempre su invito della Corte, detto giudice precisava altresì che la sentenza della Corte costituzionale lituana del 20 settembre 2018, che dichiarava irricevibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge sulla conciliazione degli interessi da esso sollevata in ragione dell’inapplicabilità di detta disposizione nel procedimento principale, è irrilevante ai fini della prosecuzione del procedimento pregiudiziale. Il giudice del rinvio osservava che, benché la questione da definire sia in effetti, come indicato dal giudice costituzionale, quella di un’eventuale violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta legge in ragione del mancato rispetto da parte del ricorrente nel procedimento principale del suo obbligo di deposito della dichiarazione d’interessi, il sindacato di legittimità della decisione contestata impone di considerare le conseguenze, derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 della suddetta legge, di un tale deposito, vale a dire la divulgazione pubblica di determinati dati contenuti nella dichiarazione sul sito Internet della Commissione principale.

    18.

    Tenuto conto delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, si deve ritenere che la controversia principale sia tuttora pendente dinanzi ad esso e che la risposta della Corte alle questioni sollevate mantenga la sua utilità ai fini della definizione di detta controversia. Ricordo, inoltre, che non compete alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione di disposizioni nazionali ( 8 ) e che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità sono assistite da una presunzione di rilevanza. Nel caso di specie, non risulta in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, né che le questioni poste alla Corte rivestano carattere ipotetico ( 9 ).

    19.

    A tal riguardo, mi sembra infondata l’affermazione del governo lituano in merito al carattere «teorico» della seconda questione pregiudiziale, a motivo dell’impossibilità di identificare i dati sensibili interessati dalla pubblicazione per il mancato preliminare deposito della dichiarazione di interessi da parte del ricorrente nel procedimento principale. Osservo che il quadro normativo nazionale illustrato dal giudice del rinvio consente di identificare la natura dei dati che devono figurare nella suddetta dichiarazione e di individuare, con una certa precisione, quelli sottratti alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione principale. La Corte dispone, a mio avviso, di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alla definizione efficace del contenzioso.

    B. Sul contesto normativo di analisi

    20.

    Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio dà evidentemente per scontato che la normativa nazionale controversa ricada nel campo di applicazione del RGPD, sia ratione materiae che ratione temporis, posizione che giustifica, a mio avviso, qualche osservazione.

    1. Sull’applicabilità ratione materiae del RGPD

    21.

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD, quest’ultimo si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, vale a dire un campo di applicazione ratione materiae identico a quello della direttiva 95/46 che è stata abrogata e sostituita da detto regolamento.

    22.

    Occorre osservare fin da subito che i dati della dichiarazione di interessi che devono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione principale, vale a dire, segnatamente, i nomi di determinate persone fisiche, costituiscono «dati personali» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del RGPD o dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, poiché si tratta di «informazion[i] riguardant[i] una persona fisica identificata o identificabile», fermo restando che il fatto che un’informazione si inserisca, come nel caso di specie, nel contesto di un’attività professionale non è idoneo a privarla della sua qualificazione come «dato personale» ( 10 ). Sia la loro raccolta da parte del suddetto soggetto pubblico, che la loro diffusione sotto forma di pubblicazione online sul sito succitato hanno quindi il carattere di un «trattamento di dati personali» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento o dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva ( 11 ).

    23.

    Occorre osservare che, benché il RGPD, alla luce della definizione molto ampia del suo ambito di applicazione, rappresenti in un certo modo il diritto comune della protezione dei dati personali nell’Unione, sono state adottate altre norme di carattere settoriale che lo precisano e completano e che si pongono così come lex specialis. È il caso della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 12 ).

    24.

    A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD stabilisce che quest’ultimo non si applica al trattamento dei dati personali effettuato «dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse». Questa eccezione all’applicabilità del RGPD deve, al pari delle altre eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, di quest’ultimo, essere interpretata restrittivamente. Come risulta dal considerando 19 del suddetto regolamento, tale eccezione è motivata dalla circostanza che i trattamenti dei dati personali, da parte delle autorità competenti e per le succitate finalità, sono disciplinati da un atto più specifico dell’Unione, ossia la direttiva 2016/680 ( 13 ).

    25.

    Quest’ultima, adottata il medesimo giorno del RGPD, definisce, al suo articolo 3, paragrafo 7, cosa deve intendersi per «autorità competente», definizione questa che va applicata, per analogia, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che dal considerando 10 della direttiva 2016/680 si evince che la nozione di «autorità competente» deve essere intesa in relazione alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, tenuto conto degli adeguamenti che possono al riguardo risultare necessari in considerazione della specificità di tali settori ( 14 ). Inoltre, il considerando 11 della direttiva in parola precisa che il RGPD si applica al trattamento dei dati personali che venga effettuato da un’«autorità competente», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, di detta direttiva, ma per finalità diverse da quelle previste da quest’ultima ( 15 ).

    26.

    Orbene, nel procedimento principale e secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dal governo lituano, la normativa nazionale in questione mira a conciliare gli interessi privati delle persone che operano nel servizio pubblico e gli interessi della società, ad assicurare che nel processo decisionale prevalga l’interesse pubblico, a garantire l’imparzialità di dette decisioni e a «impedire il verificarsi e il diffondersi della corruzione all’interno del servizio pubblico». La corruzione può, segnatamente, consistere nella condotta di una persona che riveste una funzione pubblica e sollecita o accetta un determinato beneficio per compiere o astenersi dal compiere un atto rientrante nella sua funzione ( 16 ), comportamento questo che può soddisfare la nozione di «reato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD.

    27.

    In linea con il suo compito generale, consistente nel vigilare sulla corretta applicazione della legge sulla conciliazione degli interessi, la Commissione principale procede alla raccolta delle dichiarazioni di interessi delle persone che operano nel settore pubblico e alla pubblicazione sul proprio sito Internet di determinate informazioni ivi contenute. L’articolo 22 della legge sulla conciliazione degli interessi indica che, in presenza di informazioni circostanziate in merito al mancato rispetto degli obblighi di legge da parte di una persona, la Commissione principale può disporre che la condotta dell’interessato sia sottoposta a indagine, rettificare le conclusioni cui detta indagine perviene, procedere essa stessa all’indagine e adottare una decisione. In mancanza, nel fascicolo sottoposto alla Corte, di informazioni precise al riguardo, la natura esatta delle decisioni che la Commissione principale può adottare non emerge chiaramente, fermo restando che la causa principale dimostra, se non altro, che detto soggetto ha la facoltà di accertare l’illecito mancato deposito della dichiarazione di interessi, che implica necessariamente, per l’interessato, un obbligo di porvi rimedio.

    28.

    Alla luce di questi elementi, che rispecchiano il carattere meramente nazionale del quadro normativo e la portata interna del trattamento attuato dalla Commissione principale con l’obiettivo essenziale di dissuadere le persone che operano nel settore pubblico lituano da ogni condotta illecita connessa all’esercizio delle funzioni loro affidate, non mi sembra che detto organo possa essere considerato come un’«autorità competente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2016/680 e, quindi, che le sue attività possano rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD. La pubblicazione da parte della Commissione principale sul proprio sito Internet di dati personali contenuti in dichiarazioni di interessi di persone che lavorano nel settore pubblico ricade pertanto nel campo di applicazione ratione materiae del RGPD.

    29.

    Come sarà di seguito precisato, una risposta utile da parte della Corte alle questioni pregiudiziali presuppone che tenga conto sia del RGPD sia della direttiva 95/46. A questo proposito, osservo che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD si inserisce parzialmente nel solco dell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46, secondo cui i trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale sono esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva, eccezione questa che deve essere interpretata in maniera restrittiva. Mi sembra chiaro che il trattamento dei dati personali realizzato dalla Commissione principale non ha come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa o la sicurezza dello Stato. Inoltre, anche se non appare escluso che tali dati possano essere utilizzati nell’ambito di azioni penali esercitabili contro i dichiaranti in caso di reati di corruzione attiva o passiva, i dati di cui al procedimento principale non risultano essere stati raccolti con lo scopo specifico di esercitare siffatte azioni penali o nell’ambito delle attività dello Stato in materia di diritto penale ( 17 ).

    2. Sull’applicabilità ratione temporis

    30.

    Occorre osservare che le due questioni sottoposte alla Corte riguardano l’interpretazione di disposizioni del RGPD, che è divenuto applicabile il 25 maggio 2018 e ha abrogato la direttiva 95/46 a decorrere da detta stessa data ( 18 ). Orbene, la decisione oggetto del procedimento principale è stata adottata il 7 febbraio 2018, vale a dire prima del 25 maggio 2018, circostanza che deve portare a riconoscere l’applicabilità ratione temporis della direttiva alla controversia principale.

    31.

    Ciò premesso, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge altresì che, con la sua decisione, la Commissione principale ha stabilito che, omettendo di depositare una dichiarazione di interessi, il ricorrente nel procedimento principale aveva violato la legge sulla conciliazione degli interessi, mettendo così l’interessato nella condizione di dover fornire detta dichiarazione. Posto che nulla all’interno di detto fascicolo indica che una tale trasmissione sia avvenuta prima del 25 maggio 2018, l’applicabilità ratione temporis del RGPD nel caso di specie non è esclusa. Date le circostanze, al fine di consentire alla Corte di fornire delle risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre rispondere ad esse sulla base tanto della direttiva 95/46, quanto del RGPD ( 19 ). Ricordo che, poiché il RGPD ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46 e le disposizioni pertinenti di tale regolamento hanno una portata sostanzialmente identica a quella delle disposizioni pertinenti della direttiva in parola, la giurisprudenza della Corte relativa a tale direttiva è altresì applicabile, in linea di principio, a detto regolamento ( 20 ).

    C. Sulle questioni pregiudiziali

    1. Sulla portata della domanda di pronuncia pregiudiziale

    32.

    Nella decisione di rinvio, che illustra i dubbi nutriti dal giudice nazionale in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione del trattamento di dati personali attuato dalla Commissione principale, viene chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD nel quadro di due distinte questioni pregiudiziali. Queste ultime non si prestano, a mio avviso, ad essere esaminate congiuntamente vista la specificità dell’oggetto della seconda questione. La problematica ivi sollevata è quella della determinazione della portata della nozione di «categorie particolari di dati personali» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 96/46 nel contesto di una normativa nazionale che vieta, per l’appunto, la divulgazione di dati rientranti in dette categorie.

    33.

    Tale discussione si distingue pertanto da quella relativa alla liceità del trattamento in questione ( 21 ) sollevata dalla prima questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD, il quale riprende, con talune modifiche, l’articolo 7 della direttiva 95/46. A questo proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio cerca di determinare, più in generale, se il trattamento dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerato regolare alla luce dell’insieme dei principi in materia di trattamento dei dati personali e, segnatamente, alla luce del principio di proporzionalità. Ne consegue che occorre tener conto, nella risposta da fornire a tale giudice, anche dei principi enunciati all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento e all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, in particolare del principio della «minimizzazione dei dati», secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e che dà espressione al suddetto principio di proporzionalità ( 22 ).

    2. Sulla prima questione pregiudiziale

    34.

    Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se gli articoli 5 e 6 del RGPD, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale una parte dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interessi che tutti i direttori di enti pubblici che percepiscono fondi pubblici sono tenuti a depositare deve essere pubblicata sul sito Internet dell’autorità statale incaricata di raccogliere dette dichiarazioni e di controllarne il contenuto.

    a)   Sulle condizioni di liceità di un trattamento di dati personali

    35.

    Conformemente al considerando 10 e all’articolo 1 della direttiva 95/46, nonché al considerando 4 e all’articolo 1 del RGPD, queste due norme mirano a garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali che le concernono ( 23 ). Questi diritti, sanciti rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 8 della Carta, ove il secondo è strettamente legato al primo, non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e bilanciati con altri diritti fondamentali. L’articolo 8, paragrafo 2, della Carta autorizza così il trattamento dei dati personali ove siano soddisfatte determinate condizioni, ossia che i dati personali «devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge». Peraltro, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dagli articoli 7 e 8 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Esse devono operare nei limiti dello stretto necessario e la normativa che comporta l’ingerenza deve prevedere norme chiare e precise che disciplinano la portata e l’applicazione della misura in questione ( 24 ).

    36.

    Come emerge, segnatamente, dall’obiettivo del RGPD e della direttiva 95/46, ove siano soddisfatte le condizioni del trattamento legale dei dati personali imposte da dette norme, tale trattamento è ritenuto conforme altresì ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta. Taluni requisiti previsti al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo ricevono inoltre attuazione, in particolare, agli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46 e agli articoli 5 e 6 del RGPD ( 25 ). A questo riguardo, occorre ricordare che, fatte salve le deroghe ammesse dall’articolo 13 di tale direttiva e dall’articolo 23 di detto regolamento, qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati enunciati all’articolo 6 della direttiva 95/46 o all’articolo 5 del RGPD e, dall’altro, rispondere a uno dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’articolo 7 di detta direttiva o all’articolo 6 di tale regolamento, dal momento che queste due ultime disposizioni prevedono un elenco esaustivo dei casi in cui il trattamento di dati personali può essere considerato lecito ( 26 ).

    37.

    Più in particolare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 95/46 o dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento RGPD, i dati personali, da una parte, devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché adeguate e devono essere successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità, e, dall’altra, devono essere pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle suddette finalità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, lettere c) ed e), di tale direttiva e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), di detto regolamento, il trattamento dei dati personali è lecito, rispettivamente, se «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» o se «è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati» ( 27 ).

    38.

    Occorre sottolineare che sia il RGPD che la direttiva 95/46 prevedono che gli Stati membri possano derogare, in particolare e rispettivamente, all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, di detti atti, quando ciò sia necessario per salvaguardare determinati importanti obiettivi di interesse pubblico generale tra cui, per l’ipotesi che ci interessa, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. L’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, che riprende, modificandola, la disposizione precedentemente contenuta all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46, stabilisce infatti che il diritto dell’Unione e il diritto degli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti ivi previsti qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare taluni importanti obiettivi di interesse pubblico generale come quello succitato ( 28 ).

    39.

    L’articolo 23 del RGPD e l’articolo 13 della direttiva 95/46 non possono pertanto essere interpretati nel senso che possono conferire agli Stati membri il potere di pregiudicare il rispetto della vita privata, in violazione dell’articolo 7 della Carta, nonché le altre garanzie previste da quest’ultima. In particolare, analogamente a quanto vale per l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46, il potere conferito agli Stati membri dall’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD può essere esercitato soltanto nel rispetto del requisito di proporzionalità, secondo cui le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali devono operare entro i limiti dello stretto necessario ( 29 ).

    40.

    Osservo che, alla luce del contenuto della decisione di rinvio, non mi sembra possibile stabilire se le disposizioni della legge sulla conciliazione degli interessi integrino un’attuazione dell’articolo 13 della direttiva 95/46 o dell’articolo 23 del RGPD. Date le circostanze, occorre esaminare la liceità del trattamento di cui trattasi tenendo conto degli articoli 5 e 6 del RGPD e degli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46, osservando che le considerazioni che seguono sarebbero pertinenti anche nell’ipotesi di una normativa nazionale scaturita dall’attuazione dell’articolo 23 del RGPD o dell’articolo 13 della direttiva 95/46.

    b)   Sulla base giuridica del trattamento in questione

    1) Un trattamento fondato su un obbligo legale

    41.

    Il requisito secondo cui ogni trattamento dei dati personali deve essere lecito, menzionato nell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e nell’articolo 5, paragrafo 1, del RGPD, è concretizzato, rispettivamente, negli articoli 7 e 6 di detti testi normativi che elencano i diversi fondamenti giuridici possibili che assicurano tale liceità.

    42.

    A norma dell’articolo 7, lettera c), della direttiva in parola o dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di cui trattasi, il trattamento dei dati è quindi lecito se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. A tal riguardo, la pubblicazione online di tali dati sul sito Internet della Commissione principale mi sembra rientrare chiaramente in detta disposizione, piuttosto che nell’articolo 7, lettera e), della suddetta direttiva o nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento, citato dal giudice del rinvio.

    43.

    Divulgando al pubblico, sul proprio sito Internet, una parte dei dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi precedentemente raccolte, la Commissione principale, titolare del trattamento, adempie l’obbligo specifico previsto a suo carico dall’articolo 10, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi. Come sottolineato dal governo lituano nelle sue osservazioni, detto obbligo è inserito in una disposizione normativa cogente che impone un trattamento specifico alla Commissione principale, la quale non può scegliere se adempiere o meno tale obbligo. Questa situazione si differenzia da quella considerata nell’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 o nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD che non esige che il titolare del trattamento agisca in forza di un obbligo legale ( 30 ). In ogni caso, benché, come conferma la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD che sostituisce l’articolo 7 della direttiva 95/46, sia sufficiente che possa trovare applicazione un solo motivo di legittimazione, la Corte ha ammesso che uno stesso trattamento poteva essere conforme a diversi motivi di legittimazione ( 31 ).

    2) Un trattamento che risponde a un obiettivo legittimo di interesse pubblico

    44.

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46 o all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, i dati personali devono essere trattati per finalità legittime. Si deve sottolineare che il RGPD ha precisato che la base giuridica del trattamento di tali dati relativa all’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro interessato che deve perseguire un «obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito» ( 32 ).

    45.

    Come osservato preliminarmente, la divulgazione al pubblico da parte della Commissione principale di una parte dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni di interessi è necessaria all’adempimento di un obbligo legale cui detta autorità è soggetta. Tale obbligo risponde, esso stesso, a una finalità generale definita nell’articolo 1 della legge sulla conciliazione degli interessi, il cui carattere legittimo risulta oggettivamente incontestabile. Infatti, garantire la prevalenza dell’interesse pubblico nel processo decisionale in capo alle persone che operano nel servizio pubblico, assicurare l’imparzialità di dette decisioni e prevenire i conflitti di interessi e il verificarsi e diffondersi della corruzione nel servizio pubblico rientrano negli obiettivi di interesse pubblico, manifestamente legittimi ( 33 ), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e idonei, quindi, a consentire una limitazione all’esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

    3) Un trattamento fondato su una base giuridica chiara e precisa

    46.

    È pacifico che, posto che la raccolta e la divulgazione al pubblico di dati personali contenuti in dichiarazioni di interessi sono previste dalla legge sulla conciliazione degli interessi, l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata che esse determinano deve essere considerata come formalmente prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Tuttavia, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, al requisito della previsione per legge deve essere riconosciuta la medesima portata attribuita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel quadro della sua interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, la quale ricomprende la mancanza o l’insufficiente precisione della legge ( 34 ).

    47.

    Osservo, a tale riguardo, che il considerando 41 del RGPD indica che la base giuridica del trattamento o la misura legislativa che la definisce dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo. La giurisprudenza della Corte ( 35 ) rispecchia effettivamente tale requisito di prevedibilità che mira, segnatamente, a garantire che le regole che disciplinano la portata e l’applicazione della misura in questione siano sufficientemente chiare e precise ( 36 ), così da consentire alla persona interessata di comprendere quali tipologie di dati sono trattate, in che modo e con quale finalità ( 37 ).

    48.

    Nel caso di specie, mentre la normativa nazionale in questione mi sembra soddisfare il requisito della prevedibilità per quanto attiene alla definizione della tipologia di trattamento realizzato e delle sue finalità, nutro invece dubbi quanto alla determinazione dei dati oggetto di detto trattamento. Tale determinazione richiede una lettura congiunta dell’articolo 6 della legge sulla conciliazione degli interessi che descrive il contenuto della dichiarazione di interessi e dell’articolo 10 di detta legge che menziona i dati «forniti all’interno della dichiarazione» che non possono fare oggetto di una divulgazione sul sito Internet della Commissione principale. Oltre alla scelta di una tecnica di redazione della norma che rinuncia all’elencazione in senso positivo dei dati della suddetta dichiarazione che devono fare oggetto di pubblicazione, osservo come la comprensione della portata esatta dell’articolo 10 di detta legge solleva reali difficoltà. Infatti, fatta eccezione per la menzione esplicita al suo paragrafo 2 del numero identificativo personale e del numero di previdenza sociale, ivi si rinvia genericamente ai «dati personali particolari» e ad «altre informazioni di cui la legge vieta la divulgazione» ( 38 ).

    49.

    Su domanda della Corte, il giudice del rinvio ha precisato che i dati particolari erano a priori quelli indicati nell’articolo 2, paragrafo 8, della legge lituana sulla protezione giuridica dei dati personali, vale a dire quelli relativi all’origine razziale o etnica, alle convinzioni politiche, religiose, filosofiche o di altra natura, all’appartenenza sindacale, alla salute, all’orientamento sessuale di una persona, oltre a informazioni concernenti una condanna penale di detta persona, vale a dire una definizione vicina a quella data dal diritto dell’Unione ( 39 ). Detto giudice ha altresì osservato che la normativa lituana vieta la pubblicazione di una serie non irrilevante di informazioni e ha citato numerose disposizioni della summenzionata legge che vietano la divulgazione di diversi tipi di dati, di cui taluni sono già presi in considerazione nell’articolo 10, paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi, mentre altri non sono a priori forniti nella dichiarazione di interessi che deve essere depositata dinanzi alla Commissione principale. Il giudice del rinvio stesso si è chiesto se l’espressione «altre informazioni di cui la legge vieta la divulgazione» non rimandi, in definitiva, alla sola indicazione, presente nell’articolo 10, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi, delle informazioni contenute nelle dichiarazioni delle persone i cui dati sono classificati in forza della legge e/o che esercitano un’attività di intelligence, di contro-spionaggio o di intelligence nel settore penale ( 40 ).

    50.

    Risulta così che una persona operante nel settore pubblico lituano, chiamata a depositare una dichiarazione di interessi dinanzi alla Commissione principale, si trovi a dover effettuare un’analisi e ricerche per cercare di stabilire le esclusioni previste dall’articolo 10 della legge sulla conciliazione degli interessi e, con esse, i dati, in definitiva, «divulgabili», senza alcuna certezza quanto al risultato della sua valutazione.

    51.

    Alla luce del requisito di prevedibilità, nutro altresì dubbi in merito all’articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi che impone al dichiarante di indicare nella dichiarazione le «persone vicine o altre persone o dati [a lui] noti (…) idonei a far insorgere un conflitto d’interessi». Il dichiarante si trova così ad affrontare il compito impossibile – o quanto meno rischioso – di stabilire, in piena coscienza, cosa ritenga essere a priori idoneo a influenzare o cosa sembri influenzare l’esercizio indipendente e obiettivo della sua funzione, nella consapevolezza che ogni omissione su tale punto potrebbe essergli contestata. Questa determinazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi compete al solo legislatore e, soprattutto, non al cittadino interessato.

    52.

    In tale contesto, va ricordato che la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata implica, in particolare, che qualsiasi persona fisica possa assicurarsi che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita ( 41 ). Il requisito della prevedibilità mira segnatamente a consentire che detta persona comprenda l’esatta misura del trattamento dei suoi dati e possa adottare, se del caso, la decisione di avvalersi della facoltà che le è riconosciuta di proporre un reclamo all’autorità di controllo o di proporre un ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del trattamento, qualora ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano violi il RGPD ( 42 ). Compete al giudice del rinvio verificare, alla luce del diritto nazionale, se la base giuridica del trattamento in questione soddisfi il requisito della prevedibilità ( 43 ).

    c)   Sulla proporzionalità

    1) Considerazioni preliminari

    53.

    Mi sembra necessario ricordare le osservazioni svolte dai governi lituano e finlandese che sottolineano il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nella determinazione dei trattamenti dei dati personali, come riconosciuto esplicitamente nell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD. È certamente pacifico che la normativa nazionale può, in forza di quest’ultimo, contenere disposizioni specifiche finalizzate ad adeguare l’applicazione di detto regolamento e che possono, segnatamente, vertere sulle condizioni generali disciplinanti la liceità del trattamento, sulle tipologie trattate, sugli interessati. L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di cui trattasi stabilisce tuttavia che, quando siffatti dati sono trattati in forza di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, il diritto dello Stato membro interessato deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito. La Corte ha inoltre chiaramente stabilito che, per essere lecito, ogni trattamento di dati personali deve soddisfare un duplice requisito, vale a dire rispondere a uno dei principi legittimanti un trattamento dei dati enumerati all’articolo 7 della direttiva 95/46 o all’articolo 6 del RGPD, ma anche essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati elencati all’articolo 6 di detta direttiva o all’articolo 5 di tale regolamento che sono un’espressione del principio di proporzionalità ( 44 ).

    54.

    Per soddisfare le condizioni poste dalle disposizioni succitate, è necessario che la pubblicazione online sul sito della Commissione principale di una parte delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di interessi risponda effettivamente all’obiettivo di interesse generale definito all’articolo 1 della legge sulla conciliazione degli interessi, senza eccedere quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Come evidenziato dal considerando 39 del RGPD, tale requisito di necessità non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale considerato può ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta, atteso che le deroghe e le restrizioni al principio della protezione di simili dati devono avere luogo nei limiti dello stretto necessario ( 45 ). Inoltre, un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un equilibrato contemperamento tra l’obiettivo e gli interessi e diritti in questione ( 46 ).

    2) Sul carattere appropriato della misura

    55.

    Il requisito di proporzionalità esprime un rapporto tra gli obiettivi perseguiti e i mezzi attuati per conseguirli, da cui l’assoluta necessità di una definizione chiara e precisa di detti obiettivi ( 47 ). Sia il giudice del rinvio che le parti interessate affermano che la normativa nazionale in questione mira a garantire la trasparenza nella gestione del servizio pubblico in modo da rafforzare la fiducia dei cittadini nell’azione pubblica e di consentire loro di esercitare un controllo efficace sull’utilizzo, da parte dei decisori, dei fondi statali messi a loro disposizione.

    56.

    Orbene, come preliminarmente ricordato, gli obiettivi della misura in questione sono definiti nell’articolo 1 della legge sulla conciliazione degli interessi e consistono nel prevenire le situazioni di conflitto di interessi e i casi di corruzione nel settore pubblico rafforzando l’integrità e l’imparzialità dei suoi responsabili. In base alle indicazioni fornite nella decisione di rinvio, in detta disposizione non è quindi citato esplicitamente un obiettivo di trasparenza ( 48 ). Ci si potrebbe quindi chiedere se la pubblicazione tramite Internet di dati nominativi relativi al contenuto della dichiarazione di interessi sia un mezzo effettivamente idoneo a realizzare le sole finalità ufficialmente dichiarate nella normativa nazionale, dal momento che l’efficacia del controllo sociale rimesso al pubblico, frutto di detta diffusione generalizzata, mi sembra opinabile ( 49 ).

    57.

    Ciò premesso, mi sembra ragionevole ritenere che, nel caso di specie, la finalità generale della trasparenza, come descritta nei paragrafi che precedono delle presenti conclusioni, costituisce un obiettivo sottinteso che deriva implicitamente, ma necessariamente dall’articolo 1 della legge sulla conciliazione degli interessi ( 50 ). Ricordo che il principio di trasparenza è sancito negli articoli 1 e 10 TUE e nell’articolo 15 TFUE e che consente, segnatamente, di garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini all’interno di un sistema democratico. In un caso in cui l’obiettivo di rafforzare la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari e di migliorarne la corretta gestione finanziaria grazie a un maggiore controllo pubblico sull’utilizzo delle somme considerate era indicato esplicitamente dalla normativa, la Corte ha stabilito che la pubblicazione tramite Internet dei dati nominativi relativi ai beneficiari interessati e agli importi precisi da essi percepiti era idonea ad aumentare la trasparenza sull’impiego degli aiuti agricoli di cui trattavasi. Essa ha indicato che simili informazioni, messe a disposizione dei cittadini, rafforzano il controllo pubblico sull’utilizzazione delle somme stanziate e contribuiscono ad un uso ottimale delle finanze pubbliche ( 51 ).

    3) Sul carattere necessario della misura

    58.

    Una misura è necessaria quando l’obiettivo legittimo perseguito non può essere conseguito mediante una misura parimenti appropriata, ma meno gravosa. In altre parole, occorre chiedersi se sia possibile conseguire gli obiettivi perseguiti con la pubblicazione elettronica imposta dalla legge sulla conciliazione degli interessi mediante altri mezzi altrettanto efficaci ma meno pregiudizievoli per i diritti dei dichiaranti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. A mio parere, occorre rispondere in senso affermativo a tale domanda, per molteplici ragioni.

    59.

    In primo luogo, condivido l’approccio del giudice del rinvio secondo cui il deposito delle dichiarazioni di interessi dinanzi alla Commissione principale e il controllo che detta autorità è tenuta a compiere costituiscono mezzi adeguati sufficienti per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla legge sulla conciliazione degli interessi. Sono consapevole, a questo riguardo, di discostarmi dall’opinione diffusa quanto all’esigenza di trasparenza, che è stata definita come «incontenibile» e «nevrotica» ( 52 ), divenuta fine a se stessa e virtù cardinale democratica assoluta. Ritengo, da parte mia, che l’interesse pubblico non coincida necessariamente con l’interesse del pubblico ( 53 ) e che la garanzia dell’azione pubblica attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione rientri fondamentalmente nella responsabilità dello Stato che non può, in nome del dogma della trasparenza, affidare ai cittadini il controllo di una legge finalizzata a garantire l’integrità e l’imparzialità dei responsabili pubblici.

    60.

    Più in concreto, occorre sottolineare che la normativa nazionale in questione ha anzitutto un obiettivo preventivo. In questo contesto, l’obbligo di deposito delle dichiarazioni di interessi dinanzi a un’autorità pubblica incaricata del loro controllo può, di per sé, garantire l’effetto dissuasivo ricercato rispetto ai decisori pubblici che ne sono destinatari, a prescindere da ogni diffusione generalizzata di una parte del contenuto di queste dichiarazioni.

    61.

    Inoltre, se l’obbligo di deposito delle dichiarazioni di interessi è già espressione di trasparenza, quest’ultima sarebbe rafforzata dalla rendicontazione pubblica e regolare dell’attività dell’autorità amministrativa indipendente incaricata, al pari della Commissione principale, di vigilare sulla corretta applicazione del meccanismo delle dichiarazioni di interessi. La possibilità di pubblicare una relazione indicante i casi riscontrati di interessi contrastanti, di mancato deposito della dichiarazione e di dichiarazioni non veritiere, oltre alle misure adottate a seguito di queste situazioni, consentirebbe di rafforzare la fiducia dei cittadini nell’azione pubblica al pari, se non addirittura meglio, di un’informazione costituita dalla pubblicazione online di dati dichiarativi neutri.

    62.

    Occorre ancora ricordare che, ai sensi dell’articolo 86 del RGPD, i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica possono essere da essa comunicati conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica è soggetta. Date le circostanze, sembra pertinente tenere in considerazione le informazioni che il pubblico può ottenere dalla Commissione principale, autorità pubblica depositaria di documenti ufficiali costituiti dalle dichiarazioni di interessi, in forza delle disposizioni nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, dal momento che detto accesso deve conciliarsi con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, come richiesto espressamente anche dal suddetto articolo 86 ( 54 ).

    63.

    Questo approccio, secondo cui l’obiettivo legittimo della normativa nazionale può essere garantito direttamente mediante il controllo delle dichiarazioni di interessi da parte della Commissione principale, presuppone che quest’ultima disponga delle risorse umane, materiali e giuridiche che le consentono di adempiere con efficacia il compito affidatole ( 55 ). La questione della proporzionalità concerne anzitutto, a mio avviso, i mezzi messi a disposizione delle autorità pubbliche incaricate di controllare la situazione dei dichiaranti tenendo conto del numero di questi ultimi. Date le circostanze, compete al giudice del rinvio verificare, alla luce delle considerazioni che precedono, se l’obiettivo della normativa nazionale oggetto del procedimento principale avrebbe potuto essere raggiunto in modo altrettanto efficace con la sola trasmissione obbligatoria delle dichiarazioni di interessi alla Commissione principale e il controllo di dette dichiarazioni – e, più in generale, della normativa de qua – da parte di tale autorità.

    64.

    In caso negativo, osservo, in secondo luogo, che si pone la questione della proporzionalità del trattamento in questione alla luce della tipologia di dati pubblicati. A tal riguardo, occorre ricordare che la condizione attinente alla necessità del trattamento deve essere esaminata unitamente al principio cosiddetto della «minimizzazione dei dati», sancito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46, e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, secondo cui i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati» ( 56 ).

    65.

    Come ho osservato nelle presenti conclusioni, solo una parte dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni di interessi deve essere oggetto di una pubblicazione elettronica ai sensi dell’articolo 10 della normativa nazionale di cui trattasi. Fatta salva l’interpretazione di questa disposizione da parte del giudice del rinvio, possono essere pubblicati online, in particolare, il nome e cognome del coniuge, convivente o partner del dichiarante e l’indicazione delle «persone vicine o di altre persone o dati noti al dichiarante idonei a far insorgere un conflitto d’interessi».

    66.

    Se, nel quadro di un obiettivo di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico, è pertinente richiedere, quale contenuto delle dichiarazioni di interessi, informazioni concernenti la situazione e le attività del coniuge, convivente o partner del dichiarante, la divulgazione al pubblico dei dati nominativi relativi a questi ultimi e l’indicazione delle persone vicine o di altre persone note al dichiarante idonee a far insorgere un conflitto d’interessi mi sembrano eccedere quanto strettamente necessario ( 57 ). L’obiettivo di interesse pubblico perseguito dalla normativa lituana in questione potrebbe essere raggiunto, a mio avviso, riferendosi nella dichiarazione di interessi unicamente alla generica espressione di coniuge, convivente o partner, a seconda dei casi, collegata alla pertinente indicazione degli interessi detenuti da questi ultimi in relazione alle loro attività.

    67.

    Ricordo, inoltre, che l’articolo 25 del RGPD impone ai titolari del trattamento di mettere in atto, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all’atto del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione ( 58 ), volte ad attuare in modo efficace i principi relativi alla protezione dei dati, ad esempio la minimizzazione dei dati, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del regolamento medesimo e tutelare i diritti degli interessati. La pseudonimizzazione potrebbe essere attuata con riferimento al nome del coniuge, convivente o partner.

    68.

    A mio avviso, oltrepassa i limiti dello stretto necessario anche la divulgazione pubblica delle donazioni ricevute nel corso degli ultimi dodici mesi civili il cui valore superi EUR 150 e delle informazioni sulle operazioni concluse durante lo stesso periodo o in corso se di valore superiore a EUR 3000, nella misura in cui tali elementi comprendono l’indicazione della natura delle donazioni e dell’oggetto dell’operazione interessata. Questo trattamento appare sproporzionato poiché comporta una pubblicità generalizzata dei beni detenuti dal dichiarante e dalle persone a lui vicine che possono avere un valore considerevole (opere d’arte, gioielli, ecc.) ed espone così gli interessati a un rischio di azioni criminali ( 59 ). Anche in questo caso, la sola menzione dei donatori o della controparte di un’operazione, al di fuori delle persone fisiche già prese in considerazione dall’articolo 10 paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi, sembra sufficiente a raggiungere l’obiettivo perseguito.

    69.

    In terzo luogo, occorre analizzare la proporzionalità della misura di cui trattasi sotto il profilo della determinazione dei dichiaranti soggetti all’obbligo di pubblicazione online dei dati che li riguardano.

    70.

    Occorre sottolineare che, secondo la normativa nazionale in questione, l’elenco delle persone soggette all’obbligo di deposito di una dichiarazione di interessi non corrisponde a quello, più restrittivo, delle persone i cui dati ivi contenuti sono successivamente pubblicati online. In questa seconda categoria rientrano, in applicazione della legge sulla conciliazione degli interessi vigente al momento dell’adozione della decisione impugnata nel procedimento principale, i direttori e i direttori aggiunti di associazioni o di enti pubblici finanziati con il bilancio o con fondi dello Stato o di un ente locale. È tenuto conto di questo status, che assimila il ricorrente a un agente del servizio pubblico, che si è ritenuto che egli rientri nel campo di applicazione ratione personae della suddetta legge.

    71.

    L’interessato viene così posto sul medesimo piano degli eletti, dei funzionari e degli agenti dello Stato, dei giudici, degli amministratori di società per azioni o a responsabilità limitata in cui lo Stato o un ente locale detiene partecipazioni che gli attribuiscono più della metà dei diritti di voto, dei membri del consiglio di amministrazione di imprese pubbliche dello Stato o di un ente locale, o dei presidenti e vicepresidenti di partiti politici. Una tale situazione può, a mio avviso, integrare un trattamento sproporzionato, in quanto indifferenziato, dei soggetti coinvolti in senso lato nell’azione pubblica, i quali non sono esposti a rischi di conflitto di interessi o di corruzione della medesima portata e non intrattengono nemmeno un rapporto di una stessa intensità con il pubblico di cui si intende mantenere o rafforzare la fiducia nei confronti dei responsabili pubblici.

    72.

    Solo l’esistenza di un rischio serio di conflitto di interessi o di corruzione nel quadro della gestione degli affari pubblici che interessi l’opinione pubblica può giustificare la pubblicazione online dei dati personali dei dichiaranti esposti, in ragione della loro carica elettiva o della loro attività professionale, a un tale rischio. L’obiettivo di accrescere le garanzie di integrità e di imparzialità degli altri dichiaranti, di prevenire i conflitti di interessi e la corruzione nel settore pubblico nonché di rafforzare la fiducia del pubblico nei confronti dei responsabili pubblici è garantito direttamente dal controllo delle dichiarazioni di interessi da parte della Commissione principale. Tenuto conto dell’estrema varietà delle situazioni ipotizzabili, mi sembra impossibile individuare in maniera esaustiva criteri oggettivi che consentano di configurare l’esistenza di detto rischio o di procedere a una classificazione sistematicamente pertinente dei decisori pubblici ( 60 ).

    73.

    Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze del procedimento principale, comprendenti, segnatamente, la natura e la portata dell’attività dell’ente pubblico interessato nei confronti del pubblico, il potere decisionale riconosciuto al ricorrente nel procedimento principale quanto all’impiego e alla gestione dei fondi pubblici nonché l’ammontare di detti fondi stanziati e destinati al bilancio dell’ente, vi sia motivo di ritenere che le funzioni dell’interessato lo espongano a un serio rischio di situazioni di conflitto di interessi e di corruzione idonee a ledere gravemente la collettività ( 61 ).

    74.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, a mio parere, non sembra che gli obiettivi di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico, di accrescimento delle garanzie di integrità e imparzialità dei decisori pubblici e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nell’azione pubblica non possano essere raggiunti in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno pregiudizievoli. Non può quindi ritenersi dimostrata la necessità di pubblicare online i dati personali dei dichiaranti al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi ( 62 ).

    4) Sulla ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco

    75.

    Anche ammettendo che il trattamento in questione possa essere qualificato come appropriato e necessario (quod non) per raggiungere gli obiettivi perseguiti, esso non potrebbe, tuttavia, essere considerato lecito. Occorre ancora verificare se i diritti fondamentali della persona interessata dalla protezione dei dati non prevalgano sul legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento dei dati, fermo restando che la valutazione di detta condizione esige che si proceda a una ponderazione degli opposti diritti e interessi in gioco sulla base delle circostanze concrete dello specifico caso in questione, nell’ambito della quale si deve tener conto dell’importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta ( 63 ). A tale riguardo, la Corte ha precisato che non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali ( 64 ).

    76.

    Il criterio attinente alla gravità del pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata costituisce un elemento essenziale nell’effettuazione della ponderazione o del bilanciamento caso per caso. A tale titolo, si deve segnatamente tener conto della natura dei dati personali in questione, e in particolare della loro natura eventualmente sensibile, nonché della natura e delle modalità concrete del trattamento dei dati di cui trattasi, in particolare, del numero di persone che hanno accesso a tali dati e delle modalità di accesso a questi ultimi. Sono del pari pertinenti ai fini della ponderazione suddetta le ragionevoli aspettative della persona interessata a che i propri dati personali non vengano trattati qualora, nelle circostanze del caso di specie, detta persona non possa ragionevolmente attendersi un successivo trattamento dei dati stessi. Tali elementi devono essere bilanciati con l’importanza, per la collettività, del legittimo interesse perseguito nella specie dalla normativa nazionale di cui trattasi, là dove quest’ultimo mira essenzialmente a garantire l’integrità e l’imparzialità degli attori del settore pubblico e a prevenire i conflitti di interessi e la corruzione in detto settore ( 65 ).

    77.

    Per quanto attiene alla gravità della violazione, occorre anzitutto sottolineare che il trattamento in questione non riguarda soltanto la persona del dichiarante, individualmente e direttamente interessato nella sua veste di decisore pubblico, ma anche il suo coniuge, partner o convivente, oltre, se del caso, alle persone vicine o ad altre persone note al dichiarante ed idonee a far insorgere un conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi. È certamente ipotizzabile che il termine «vicine» possa comprendere, segnatamente, i figli e i genitori del dichiarante, il che può potenzialmente comportare la pubblicazione online di dati nominativi di tutti i membri di una famiglia, accompagnati da indicazioni precise sull’attività degli interessati.

    78.

    Inoltre, è pacifico che il trattamento in questione finisce per rendere accessibili a un numero indefinito di persone i dati personali dei soggetti succitati. Una volta pubblicati online sul sito Internet della Commissione principale, tali dati possono essere liberamente consultati dagli utenti di Internet, i quali, se del caso, possono conservarli o diffonderli. Per di più, l’organizzazione e l’aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l’accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l’elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona ( 66 ). Un simile regime di divulgazione può portare a una situazione in cui tali dati sono comunicati a persone che, per ragioni estranee all’obiettivo di interesse generale di prevenire i conflitti di interessi e la corruzione nel settore pubblico, cercano di ottenere informazioni sulla situazione economica del dichiarante e dei membri della sua famiglia, quanto alla titolarità di azioni, investimenti finanziari, beni mobili o immobili, dal momento che tali informazioni possono figurare nelle dichiarazioni di interessi che devono essere pubblicate ( 67 ). Tale divulgazione può altresì esporre gli interessati a operazioni ripetute di pubblicità mirata, a iniziative a carattere commerciale, o addirittura al rischio di azioni criminali.

    79.

    Date le circostanze, il trattamento di cui trattasi mi sembra integrare un’ingerenza grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone interessate. Tale constatazione può fondare la conclusione secondo cui la normativa nazionale considerata non rispetta, a priori, un giusto equilibro sotto il profilo della presa in considerazione dei diritti e degli interessi presenti. Resta il fatto che il governo lituano sottolinea, correttamente, che il bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti deve comprendere il livello di corruzione osservato nel settore pubblico che giustifica l’adozione da parte di ciascuno Stato membro dei mezzi che esso reputa più idonei per contrastare tale fenomeno. È in effetti importante rilevare che l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può, anche all’interno dell’Unione, variare da uno Stato membro all’altro, cosicché il risultato del bilanciamento da realizzare tra tale interesse, da un lato, e i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dell’interessato, dall’altro, non è necessariamente identico per tutti gli Stati membri ( 68 ). Nel caso di specie, la realtà e la portata di un fenomeno di corruzione all’interno del servizio pubblico rientrano, a mio avviso, tra le circostanze specifiche del procedimento principale che compete al giudice del rinvio valutare ( 69 ).

    3.   Sulla seconda questione pregiudiziale

    80.

    Occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi sancisce un divieto generale di pubblicare i dati personali rientranti in talune categorie particolari, senza prevedere alcun temperamento a tale divieto. A parere del giudice del rinvio, l’attuazione della suddetta disposizione solleva talune difficoltà, il che lo spinge a chiedere alla Corte di pronunciarsi, sostanzialmente, sulla portata, nel diritto dell’Unione, della nozione di «categorie particolari di dati personali» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD.

    81.

    Questo articolo, che riprende con qualche modifica l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46, dispone che è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ( 70 ).

    82.

    A parere del giudice del rinvio, benché i dati rientranti stricto sensu nelle categorie particolari non siano pubblicati online sul sito Internet della Commissione principale, partendo da determinati dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della legge sulla conciliazione degli interessi, un utente di Internet può dedurre informazioni sensibili concernenti, segnatamente, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale o l’orientamento sessuale di un dichiarante ( 71 ). A questo riguardo, è infatti incontestabile che, benché i dati nominativi relativi al coniuge, convivente o partner del dichiarante non costituiscano di per sé dati sensibili, la loro pubblicazione online può rivelare al pubblico la vita sessuale o l’orientamento sessuale del dichiarante e quello del suo coniuge, convivente o partner.

    83.

    Si pone quindi la questione se l’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD o l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che comprendono un trattamento di dati personali, a priori non sensibili, che consente, mediante un’operazione intellettuale di raffronto e/o di deduzione, di venire indirettamente a conoscenza di dati che presentano un tale carattere. Il governo lituano si oppone a una siffatta interpretazione poiché essa finirebbe col rendere oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, il trattamento di determinati dati e, quindi, la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito, quale la pubblicazione dei dati relativi al coniuge, al convivente o al partner a fini di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico. Solo i trattamenti finalizzati chiaramente a trattare dati personali rientranti intrinsecamente nelle categorie particolari ricadrebbero nell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD o nell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 ( 72 ), ipotesi questa esclusa nel caso di specie alla luce del divieto della pubblicazione dei dati sensibili contenuto nell’articolo 10, paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi.

    84.

    Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 73 ).

    85.

    Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD risulta, in primo luogo, che quest’ultimo distingue tre trattamenti in funzione della tipologia di dati interessati, vale a dire: i) il trattamento di dati personali che «rivelino» l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ii) il trattamento di dati genetici e di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, e iii) il trattamento di dati «relativi» alla salute o «relativi» alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Tale formulazione riprende in parte quella dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 secondo cui gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che «rivelano» l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati «relativi» alla salute e alla vita sessuale. L’impiego del verbo «rivelare» è coerente con la presa in considerazione di un trattamento che non verte unicamente sui dati intrinsecamente sensibili, ma che ne consente indirettamente la divulgazione al termine di un’operazione intellettuale di deduzione o di raffronto. Mi sembra che lo stesso non valga per l’espressione «relativi», che crea un collegamento più diretto e immediato tra il trattamento e i dati interessati, valutati nella loro natura intrinseca ( 74 ). Una tale analisi esegetica sembra doverci portare a riconoscere una definizione variabile del trattamento riguardante le categorie particolari di dati personali in ragione della tipologia di dati sensibili interessati, conclusione questa, a mio parere, non sostenibile ( 75 ).

    86.

    Osservo anche che, per quanto attiene quantomeno ai dati biometrici, il legislatore dell’Unione ha avuto cura di precisare, al considerando 51 e all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, che il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico «inteso a» identificare in modo univoco una persona fisica. L’approccio finalistico invocato dal governo lituano sembra qui sancito unicamente per i dati biometrici.

    87.

    In secondo luogo, mi sembra altresì pertinente confrontare la questione della determinazione delle categorie particolari di dati personali con quella della definizione di «persona fisica identificabile», vale a dire una persona fisica che può essere identificata direttamente o«indirettamente», con particolare riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ( 76 ). Il legislatore europeo sceglie così un approccio realistico prendendo in considerazione la possibilità di ricostruire un’informazione a partire da un raffronto e da un’aggregazione di elementi diversi.

    88.

    In terzo luogo, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 1 e dal considerando 10 della direttiva 95/46, nonché dall’articolo 1 e dal considerando 4 del RGPD, queste due norme mirano a garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali che le riguardano ( 77 ). E nel caso del trattamento dei dati sensibili è perseguito un obiettivo di protezione specifica e rafforzata, tenuto conto dei rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali inerenti a questo tipo di trattamento ( 78 ). Le soluzioni accolte dalla Corte nelle sentenze emanate in via pregiudiziale rispecchiano la presa in considerazione di detto obiettivo.

    89.

    Così, chiamata da un giudice del rinvio a stabilire se l’indicazione che una persona si è ferita a un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisca un dato personale relativo alla salute ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46, la Corte ha risposto in senso affermativo osservando che, in considerazione dell’oggetto di tale direttiva, occorre dare all’espressione «dati relativi alla salute» utilizzata nel suo articolo 8, paragrafo 1, un’«interpretazione ampia» tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti, tanto fisici quanto psichici, della salute di una persona ( 79 ).

    90.

    La Corte ha stabilito che un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 o dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10 del RGPD che escludesse, a priori e in generale, l’attività di un motore di ricerca dai requisiti specifici che tali disposizioni prevedono rispetto ai trattamenti riguardanti le categorie particolari di dati in esse menzionate sarebbe contraria alla finalità di tali disposizioni, consistente nel garantire una «maggiore protezione» contro trattamenti del genere i quali, a causa della natura particolarmente sensibile di tali dati, possono costituire, come risulta anche dal considerando 33 della direttiva e dal considerando 51 del regolamento, un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta ( 80 ).

    91.

    Date tali circostanze, non si può accettare che il trattamento di dati personali idoneo a comportare una divulgazione indiretta di dati sensibili della persona interessata venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46 e dal RGPD, cosa che pregiudicherebbe l’effetto utile di questi atti normativi e la tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che essi mirano a garantire, segnatamente il diritto al rispetto della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, al quale detti atti riconoscono un’importanza particolare, come confermato segnatamente dall’articolo 1, paragrafo 1, e dai considerando 2 e 10 della direttiva de qua e dall’articolo 1, paragrafo 2, e dai considerando 1 e 4 del RGPD ( 81 ). In altre parole, il fatto che un’informazione concernente, in particolare, la vita o l’orientamento sessuale del dichiarante e del suo coniuge, convivente o partner sia resa indirettamente di pubblico dominio non può essere considerato come un danno collaterale deplorevole, ma accettabile in considerazione della finalità di un trattamento che non abbia ad oggetto a priori i dati sensibili o che ne vieti espressamente l’utilizzo, come nel caso di specie.

    92.

    A mio avviso, questa soluzione trova conferma nell’approccio adottato dalla Corte che, superando le apparenze formali, procede a un’analisi sostanziale del trattamento interessato per verificarne la reale portata quanto alle tipologie di dati trattati. Nel valutare la proporzionalità di una normativa nazionale che consente a un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, la Corte ha ritenuto che l’ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta che una tale trasmissione comporta dev’essere considerata particolarmente grave, alla luce, segnatamente, «del carattere sensibile delle informazioni che possono fornire tali dati» ( 82 ).

    93.

    Nel suo parere sulla compatibilità del previsto accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione ( 83 ) con l’articolo 16 TFUE e con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta, la Corte ha analizzato l’esistenza di un’ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta. Essa ha osservato, a tale riguardo, che, se taluni di questi dati, considerati isolatamente, non sembrano poter rivelare informazioni importanti sulla vita privata degli interessati, tuttavia, considerati complessivamente, detti dati possono, tra l’altro, rivelare un itinerario di viaggio completo, abitudini di viaggio, relazioni esistenti tra due o più persone nonché informazioni sulla situazione finanziaria dei passeggeri aerei, sulle loro abitudini alimentari o sul loro stato di salute, e potrebbero «persino fornire informazioni sensibili su tali passeggeri». Nel valutare il carattere necessario delle ingerenze generate dall’accordo previsto, per quanto attiene ai dati dei passeggeri aerei, la Corte ha sottolineato che, sebbene nessuna delle 19 rubriche figuranti in allegato a tale accordo si riferisca esplicitamente a dati sensibili, questi ultimi potrebbero nondimeno rientrare in una di dette rubriche.

    94.

    Un approccio siffatto solleva, di certo, qualche difficoltà. La determinazione delle finalità, ma soprattutto dei mezzi del trattamento dovrà essere così valutata in maniera particolarmente attenta, comprendendo il potenziale trattamento dei dati sensibili (nel caso di specie agevolmente identificabili). Si tratta però solo di proteggere i dati a partire dalla progettazione del trattamento come già richiesto nell’articolo 25 del RGPD. Mi sembra inoltre errato invocare, come fa il governo lituano, una conseguenza negativa legata all’impossibilità di attuare determinati trattamenti, come quello oggetto del procedimento principale. Occorre sottolineare che il divieto di trattamento concernente categorie particolari di dati personali ha carattere relativo, posto che talune eccezioni e deroghe sono previste nell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 95/46 e nell’articolo 9, paragrafo 2, del RGPD, articolo quest’ultimo che indica almeno dieci casi di trattamenti leciti di dati sensibili. Osservo, a questo riguardo, che il trattamento in questione avrebbe perfettamente potuto essere fondato sull’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46, ripreso, con qualche modifica, nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD ( 84 ), se il legislatore lituano non avesse scelto di vietare la pubblicazione dei dati sensibili ( 85 ).

    V. Conclusione

    95.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) nei seguenti termini:

    1)

    Gli articoli 6 e 7 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale una parte dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interessi che tutti i direttori di enti pubblici che percepiscono fondi pubblici sono tenuti a depositare deve essere oggetto di pubblicazione sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccogliere dette dichiarazioni e di controllarne il contenuto, quando una tale misura non è appropriata e necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico, di accrescimento delle garanzie di integrità e di imparzialità dei decisori pubblici e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nell’azione pubblica.

    2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che la pubblicazione del contenuto di dichiarazioni di interessi sul sito Internet dell’autorità pubblica incaricata di raccoglierle e di controllarne il tenore, idonea a divulgare indirettamente dati sensibili quali quelli indicati nei due succitati primi articoli, integra un trattamento vertente su categorie particolari di dati personali.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) «If it be true, according to the homely proverb, “that the eye of the master makes the ox fat,” it is no less so that the eye of the public makes the statesman virtuous». The Works of Jeremy Bentham, vol. 10, edito da John Bowring, William Tait-Simpkin, Marshall, Edimburgo-Londra, 1843.

    ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

    ( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

    ( 5 ) Una nuova versione della legge di cui trattasi è entrata in vigore il 1o gennaio 2020, ma, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni rilevanti per il procedimento principale sono rimaste sostanzialmente invariate, fatta eccezione per l’elenco delle funzioni delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione in cui non figurano più quelle del ricorrente nel procedimento principale.

    ( 6 ) In base alle osservazioni del governo lituano, la menzione esplicita della prevenzione dei «conflitti di interessi» è stata inserita nella nuova versione della legge quale semplice precisazione formale retroattiva di una finalità giuridica pacifica. Già prima della sua modifica, detta legge imponeva alle persone ad essa soggette di evitare ogni «conflitto d’interessi» nei modi e con l’ausilio degli strumenti previsti dalla legge, di evitare ogni condotta idonea a far nascere il sospetto che un siffatto conflitto sussista (articolo 3), di indicare le persone vicine o altre persone o dati noti al dichiarante idonei a far insorgere un «conflitto d’interessi» (articolo 6, punto 7) e l’autorità pubblica incaricata di vigilare sul rispetto di detta legge era inoltre già denominata Commissione principale per la «prevenzione dei conflitti di interessi» nel servizio pubblico.

    ( 7 ) V. sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 24).

    ( 8 ) V. sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 34).

    ( 9 ) V. sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ MIUR e a. (Ricercatori universitari) (C‑326/19, EU:C:2021:438, punti 3638).

    ( 10 ) V., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 33), e del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 46).

    ( 11 ) V., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punti 3334), e del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 37), tenendo presente che il carattere automatizzato o meno del trattamento è irrilevante ai fini della sua qualificazione normativa.

    ( 12 ) GU 2016, L 119, pag. 89. Osservo che la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU 2008, L 350, pag. 60), ai sensi dei suoi considerando 7 e 9, escludeva dal suo ambito di applicazione i dati non oggetto di scambio tra gli Stati membri.

    ( 13 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 6269).

    ( 14 ) Questa analisi mi sembra trovare conferma anche nella formulazione del considerando 7 della direttiva 2016/680.

    ( 15 ) V. sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 6970).

    ( 16 ) L’articolo 3 della legge sulla conciliazione degli interessi prevede che, al fine di garantire la prevalenza dell’interesse pubblico, le persone che operano nel servizio pubblico non possono servirsi delle proprie funzioni per ottenere un vantaggio personale.

    ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punti 3839).

    ( 18 ) V., rispettivamente, articolo 99, paragrafo 2, e articolo 94, paragrafo 1, del RGPD.

    ( 19 ) V., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2020, Orange Romania (C‑61/19, EU:C:2020:901, punti da 29 a 32).

    ( 20 ) V. sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2021:492, punto 107).

    ( 21 ) In tale misura, non mi sembra pertinente il riferimento contenuto nella seconda questione pregiudiziale all’articolo 9, paragrafo 2, del RGPD che prevede deroghe al divieto di principio di trattamento dei dati sensibili.

    ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 9798).

    ( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 66).

    ( 24 ) V. sentenze del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke ed Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 49); del 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 41), e del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 105).

    ( 25 ) V., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197, punti 4041), e del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 102).

    ( 26 ) V. sentenze del 16 gennaio 2019, Deutsche Post (C‑496/17, EU:C:2019:26, punto 57), e dell’11 novembre 2020, Orange Romania (C‑61/19, EU:C:2020:901, punto 34).

    ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Deutsche Post (C‑496/17, EU:C:2019:26, punto 58). La menzione «o il terzo a cui vengono comunicati i dati» figura soltanto all’articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46.

    ( 28 ) V., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punto 67), e del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 13). Queste disposizioni, che prevedono restrizioni o limitazioni, devono essere distinte dalle disposizioni che escludono l’applicazione della direttiva 95/46 o del RGPD, distinzione la cui comprensione è resa difficile da un riferimento comune a obiettivi di interesse generale simili.

    ( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 210 e giurisprudenza citata relativa alla direttiva 95/46).

    ( 30 ) Dal parere 6/2014 del gruppo di lavoro «Articolo 29», organo consultivo indipendente istituito in forza dell’articolo 29 della direttiva 95/46 e sostituito, dopo l’adozione del RGPD, dal Comitato europeo per la protezione dei dati, si evince che detto fondamento dell’obbligo legale non potrebbe essere invocato quando la legge fissa unicamente un obiettivo generale o non impone effettivamente un trattamento specifico al titolare del trattamento.

    ( 31 ) Sentenza del 9 marzo 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197, punto 42).

    ( 32 ) Articolo 6, paragrafo 3, del RGPD.

    ( 33 ) La lotta alla corruzione è fonte di preoccupazione a livello internazionale, come attesta la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con la risoluzione 58/4, del 31 ottobre 2003, dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Entrata in vigore il 14 dicembre 2005, essa è stata ratificata da tutti gli Stati membri e approvata dall’Unione europea con la decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008 (GU 2008, L 287, pag. 1). Si segnala anche la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU 1997, C 195, pag. 2) entrata in vigore il 28 settembre 2005 e cui hanno aderito tutti i paesi dell’Unione. A norma di detta Convenzione, ogni paese dell’Unione deve adottare le misure necessarie per qualificare come reato la corruzione, sia attiva che passiva, dei funzionari.

    ( 34 ) Corte EDU, 13 novembre 2012, MM c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:1113JUD002402907).

    ( 35 ) V., segnatamente, sentenze del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punto 77); del 6 ottobre 2020, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790, punto 65), e del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 76).

    ( 36 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 105).

    ( 37 ) In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD, la base giuridica del trattamento dei dati personali deve definirne le finalità, le quali non devono essere soltanto legittime ma anche essere determinate ed esplicite come dal tenore dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento che riprende quello dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46.

    ( 38 ) L’articolo 10, paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi prevede altresì che non siano pubblicati i dati dell’altra parte di un’operazione ove si tratti di una persona fisica.

    ( 39 ) Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e articolo 9, paragrafo 1, del RGPD. La questione del trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati è disciplinata dall’articolo 10 del RGPD.

    ( 40 ) Si può ancora aggiungere che il giudice del rinvio si interroga sulla portata del divieto di divulgazione dei dati personali particolari alla luce delle informazioni che il pubblico può dedurre in merito alla vita sessuale o all’orientamento sessuale del dichiarante in caso di pubblicazione online dei dati nominativi relativi al coniuge, al convivente o al partner.

    ( 41 ) V. sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:994, punto 57).

    ( 42 ) V. articoli 77 e 79 del RGPD.

    ( 43 ) Nella sentenza del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punti 7980), la Corte ha ritenuto che detta questione si ponesse, eventualmente, solo dopo l’esame del soddisfacimento del requisito di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti.

    ( 44 ) V. sentenza del 16 gennaio 2019, Deutsche Post (C‑496/17, EU:C:2019:26, punto 57).

    ( 45 ) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punti 109110).

    ( 46 ) V. sentenza del 6 ottobre 2020, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790, punto 67).

    ( 47 ) Nella sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 111), la Corte evoca la presa in considerazione della «finalità esatta» della misura di cui trattasi.

    ( 48 ) La trasparenza rappresenterebbe così un semplice mezzo che consente di conseguire le finalità indicate nella legge sulla conciliazione degli interessi.

    ( 49 ) La problematica del controllo delle dichiarazioni di interessi consiste, a mio avviso, nella scoperta di quanto non è ivi indicato, nella verifica dell’esistenza di omissioni quanto al deposito di tale dichiarazione, come nel procedimento principale, o del suo tenore, verifica questa che rientra in un’attività investigativa svolta in realtà dall’autorità pubblica incaricata del controllo di dette dichiarazioni, assistita dagli «ausiliari della democrazia», vale a dire dalla stampa o dalle organizzazioni non governative, come Transparency International, che dispongono di informazioni fornite talvolta da whistleblower. In questo contesto, per conoscere il contenuto delle dichiarazioni di interessi non è necessaria una loro pubblicazione elettronica che consenta a un numero indefinito di persone di accedervi, dal momento che la loro consultazione potrebbe essere consentita dall’autorità pubblica depositaria di dette dichiarazioni a fronte di una richiesta scritta ad essa rivolta.

    ( 50 ) V., per un precedente, sentenza del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294).

    ( 51 ) V. sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punti 6879).

    ( 52 ) Carcassonne, G., «Le trouble de la transparence», Pouvoirs, Transparence et secret, n. 97, aprile 2001, pagg. da 17 a 23.

    ( 53 ) V. parere 2/2016 del gruppo di lavoro «Articolo 29».

    ( 54 ) V. sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 120).

    ( 55 ) Nella decisione di rinvio viene riportata la posizione della Commissione principale che sostiene di non disporre di mezzi sufficienti per controllare tutte le dichiarazioni di interessi raccolte.

    ( 56 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A‑ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064, punto 48).

    ( 57 ) Come precisato nel parere 2/2016 del gruppo di lavoro «Articolo 29», non è giustificata la pubblicazione online di informazioni che rivelano aspetti non pertinenti della vita privata di una persona, nella prospettiva di conseguire la finalità perseguita.

    ( 58 ) L’articolo 4, punto 5, del RGPD definisce la «pseudonimizzazione» come il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

    ( 59 ) V. parere 2/2016 del gruppo di lavoro «Articolo 29».

    ( 60 ) Al punto 3.2.1 (pag. 9) del suo parere 2/2016, il gruppo di lavoro «Articolo 29» osserva che sarebbe pertinente operare una distinzione, in ragione delle rispettive responsabilità gerarchiche e decisionali, tra, in primo luogo, i responsabili politici, gli alti funzionari o altre personalità pubbliche che rivestono funzioni implicanti responsabilità politiche, in secondo luogo, i quadri della funzione pubblica che non hanno alcun mandato elettivo ed esercitano solo funzioni di direzione o di gestione, e, in terzo luogo, gli agenti pubblici di base privi di responsabilità decisionali proprie.

    ( 61 ) Occorre ancora sottolineare che il governo lituano riconosce esplicitamente, al punto 19 delle sue osservazioni, il carattere superfluo e di conseguenza sproporzionato del trattamento in questione applicato ai responsabili di associazioni o enti pubblici finanziati con i bilanci o con i fondi dello Stato o di un ente locale in considerazione della dichiarazione d’imparzialità già imposta a questi ultimi dalla normativa nazionale sugli appalti pubblici. Questa riflessione sarebbe alla base dell’espunzione degli interessati dall’elenco delle persone soggette all’obbligo di deposito di una dichiarazione di interessi prevista dalla legge sulla conciliazione degli interessi, nella versione in vigore dal 1o gennaio 2020.

    ( 62 ) V., per analogia, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 113).

    ( 63 ) V., per analogia, sentenze dell’11 dicembre 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A‑ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064, punti 4052), e del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2021:492, punti 105, 106111) concernenti le tre condizioni cumulative di un trattamento lecito fondato sull’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 o sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD.

    ( 64 ) V. sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 85).

    ( 65 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064, punti da 56 a 59).

    ( 66 ) V. sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C‑136/17, EU:C:2019:773, punto 36).

    ( 67 ) V. sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 118).

    ( 68 ) V. sentenza del 24 settembre 2019, Google (Portata territoriale della deindicizzazione) (C‑507/17, EU:C:2019:772, punto 67).

    ( 69 ) V., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2021:492, punto 111).

    ( 70 ) L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 stabilisce che gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

    ( 71 ) Osservo che, in forza dell’articolo 6, punto 4, della legge sulla conciliazione degli interessi, l’adesione a partiti politici e a sindacati non rientra tra le informazioni che devono figurare nella dichiarazione di interessi e il giudice del rinvio non precisa le condizioni alle quali tali informazioni potrebbero essere indirettamente divulgate.

    ( 72 ) A tal riguardo, il governo lituano si richiama alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati del 29 gennaio 2020 (https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf)

    ( 73 ) V. sentenza del 6 giugno 2013, MA e a. (C‑648/11, EU:C:2013:367, punto 50 e giurisprudenza citata).

    ( 74 ) Occorre segnalare che, per quanto attiene ai «dati relativi alla salute», l’articolo 4, punto 15, del RGPD li definisce come i dati personali «attinenti» alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, «che rivelano» informazioni relative allo stato di salute di detta persona, definizione questa diversa e più ampia di quella presente nell’articolo 8 della direttiva 95/46.

    ( 75 ) Devo rilevare le similitudini che le versioni nelle lingue spagnola, italiana, portoghese e inglese presentano con la versione francese, a differenza delle versioni, più omogenee, in lingua tedesca («Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten (…)») e in lingua estone (con l’impiego del termine «ilmneb» applicato a tutti i dati sensibili).

    ( 76 ) Articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 e articolo 4, punto 1, del RGPD.

    ( 77 ) V., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 66).

    ( 78 ) V. considerando 51 e 53 del RGPD.

    ( 79 ) V. sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist (C‑101/01, EU:C:2003:596, punto 50).

    ( 80 ) V. sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C‑136/17, EU:C:2019:773, punto 44).

    ( 81 ) V., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 58).

    ( 82 ) Sentenza del 6 ottobre 2020, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790, punto 71).

    ( 83 ) Parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017 (EU:C:2017:592).

    ( 84 ) L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46 stabilisce che, purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD dispone che il divieto non si applica quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

    ( 85 ) In base all’interpretazione proposta dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, il caso della pubblicazione online dei dati nominativi del coniuge, del convivente o del partner del dichiarante ricadrebbe nel divieto di trattamento dei dati sensibili previsto all’articolo 10, paragrafo 2, della legge sulla conciliazione degli interessi, il che priverebbe di oggetto la sua analisi nel quadro della valutazione del carattere necessario della misura di cui trattasi.

    Top