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Document 62020CA0721

    Causa C-721/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Direttiva 2001/14/CE – Accesso all’infrastruttura ferroviaria – Articolo 30 – Organismo di regolamentazione ferroviaria – Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Organi giurisdizionali nazionali – Controllo dei diritti di utilizzo alla luce del diritto della concorrenza – Ripartizione delle competenze tra l’autorità di regolamentazione e gli organi giurisdizionali nazionali)

    GU C 472 del 12.12.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 472/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DB Station & Service AG / ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

    (Causa C-721/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporti ferroviari - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Direttiva 2001/14/CE - Accesso all’infrastruttura ferroviaria - Articolo 30 - Organismo di regolamentazione ferroviaria - Controllo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura - Organi giurisdizionali nazionali - Controllo dei diritti di utilizzo alla luce del diritto della concorrenza - Ripartizione delle competenze tra l’autorità di regolamentazione e gli organi giurisdizionali nazionali)

    (2022/C 472/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Kammergericht Berlin

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: DB Station & Service AG

    Resistente: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta a che i giudici nazionali applichino l’articolo 102 TFUE e, contestualmente, il diritto nazionale della concorrenza, al fine di statuire su una domanda di rimborso dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, a condizione, tuttavia, che l’organismo di regolamentazione competente si sia preliminarmente pronunciato in merito alla liceità dei diritti di cui trattasi. In tale contesto, un dovere di leale cooperazione grava su tali giudici, i quali devono tener conto delle decisioni rese dall’organismo in parola come elemento di valutazione e motivare le proprie decisioni alla luce di tutti i documenti dei fascicoli loro sottoposti.


    (1)  GU C 88 del 15.3.2021.


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