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Document 62020CA0680

    Causa C-680/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Posizione dominante – Imputazione al produttore dei comportamenti dei suoi distributori – Esistenza di vincoli contrattuali tra il produttore e i distributori – Nozione di «unità economica» – Ambito di applicazione – Sfruttamento abusivo – Clausola di esclusiva – Necessità di dimostrare gli effetti sul mercato)

    GU C 83 del 6.3.2023, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/3


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    (Causa C-680/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Posizione dominante - Imputazione al produttore dei comportamenti dei suoi distributori - Esistenza di vincoli contrattuali tra il produttore e i distributori - Nozione di «unità economica» - Ambito di applicazione - Sfruttamento abusivo - Clausola di esclusiva - Necessità di dimostrare gli effetti sul mercato)

    (2023/C 83/03)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

    Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    con l’intervento di: La Bomba Snc

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest’ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori.

    2)

    L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un’autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall’impresa in posizione dominante riguardo all’inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. Il ricorso al criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» ha carattere facoltativo. Tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio.


    (1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


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