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Documento 62020CA0644

    Causa C-644/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — W. J. / L. J. e J. J., legalmente rappresentati da A. P. (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Determinazione della legge applicabile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 3 – Residenza abituale del creditore – Momento in cui determinare la residenza abituale – Illecito mancato ritorno di un minore)

    GU C 257 del 4.7.2022, p. 8—9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 257/8


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — W. J. / L. J. e J. J., legalmente rappresentati da A. P.

    (Causa C-644/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Determinazione della legge applicabile - Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari - Articolo 3 - Residenza abituale del creditore - Momento in cui determinare la residenza abituale - Illecito mancato ritorno di un minore)

    (2022/C 257/11)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Okręgowy w Poznaniu

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: W. J.

    Convenuti: L. J. e J. J., legalmente rappresentati da A.P.

    Dispositivo

    L’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.


    (1)  GU C 53 del 15.2.2021.


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