Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0632

    Causa C-632/20 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 gennaio 2023 — Regno di Spagna / Commissione europea [Impugnazione – Relazioni esterne – Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2018/1971 – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) – Articolo 35, paragrafo 2 – Partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo a tale organismo – Nozioni di «paese terzo» e di «Stato terzo» – Competenza della Commissione europea]

    GU C 83 del 6.3.2023, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 gennaio 2023 — Regno di Spagna / Commissione europea

    (Causa C-632/20 P) (1)

    (Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2018/1971 - Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) - Articolo 35, paragrafo 2 - Partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo a tale organismo - Nozioni di «paese terzo» e di «Stato terzo» - Competenza della Commissione europea)

    (2023/C 83/02)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente Centeno Huerta, successivamente A. Gavela Llopis, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, Spagna/Commissione (T-370/19, EU:T:2020:440), è annullata.

    2)

    La decisione della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche è annullata.

    3)

    Gli effetti della decisione della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, di eventuali nuovi accordi di lavoro conclusi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009, tra l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e l’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo.

    4)

    La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno di Spagna nell’ambito del presente procedimento di impugnazione nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.


    (1)  GU C 62 del 22.2.2021.


    Top