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Document 62020CA0561

    Causa C-561/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgio) — Q, R, S / United Airlines, Inc. [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo – Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo – Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale]

    GU C 213 del 30.5.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/12


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgio) — Q, R, S / United Airlines, Inc.

    (Causa C-561/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo - Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo - Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale)

    (2022/C 213/14)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Q, R, S

    Convenuta: United Airlines, Inc.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo.

    2)

    Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 261/2004 alla luce del principio del diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo.


    (1)  GU C 128 del 12.4.2021.


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