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Document 62020CA0534
Case C-534/20: Judgment of the Court (First Chamber) of 22 June 2022 (request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht — Germany) — Leistritz AG v LH (Reference for a preliminary ruling — Protection of natural persons with regard to the processing of personal data — Regulation (EU) 2016/679 — Second sentence of Article 38(3) — Data protection officer — Prohibition of the dismissal, by a controller or processor, of a data protection officer or of the imposition, by a controller or processor, of a penalty on him or her for performing his or her tasks — Legal basis — Article 16 TFEU — Requirement of functional independence — National legislation prohibiting the termination of a data protection officer’s employment contract without just cause)
Causa C-534/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase – Responsabile della protezione dei dati – Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti – Base giuridica – Articolo 16 TFUE – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]
Causa C-534/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase – Responsabile della protezione dei dati – Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti – Base giuridica – Articolo 16 TFUE – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa]
GU C 303 del 8.8.2022, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 303/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Leistritz AG / LH
(Causa C-534/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase - Responsabile della protezione dei dati - Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti - Base giuridica - Articolo 16 TFUE - Requisito di indipendenza funzionale - Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa)
(2022/C 303/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Leistritz AG
Resistente: LH
Dispositivo
L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può licenziare il responsabile della protezione dei dati che sia suo dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all’esercizio dei compiti di quest’ultimo responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.