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Document 62020CA0262

    Causa C-262/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 8 – Articolo 12, lettera а) – Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Riduzione della durata normale del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Parità di trattamento)

    GU C 165 del 19.4.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 165 del 19.4.2022, p. 6–6 (GA)

    19.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 165/7


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit — Bulgaria) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

    (Causa C-262/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 8 - Articolo 12, lettera а) - Articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Riduzione della durata normale del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno - Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato - Parità di trattamento)

    (2022/C 165/07)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Rayonen sad Lukovit

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: VB

    Resistente: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 8 e l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non impongono l’adozione di una normativa nazionale che preveda che la durata normale del lavoro notturno per lavoratori del settore pubblico, come il personale di polizia e i vigili del fuoco, sia inferiore alla durata normale del lavoro diurno prevista per questi ultimi. Tali lavoratori devono, in ogni caso, beneficiare di altre misure di protezione in materia di orario di lavoro, di salario, di indennità o di simili vantaggi, che consentano di compensare la particolare gravosità del lavoro notturno da essi effettuato.

    2)

    Gli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la durata normale del lavoro notturno di sette ore stabilita nella legislazione di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, inclusi il personale di polizia e i vigili del fuoco, qualora una siffatta differenza di trattamento sia fondata su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da detta legislazione e sia proporzionata a tale scopo.


    (1)  GU C 279 del 24.8.2020.


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