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Document 62019TN0502
Case T-502/19: Action brought on 12 July 2019 — Corneli v ECB
Causa T-502/19: Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
Causa T-502/19: Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
GU C 312 del 16.9.2019, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/39 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
(Causa T-502/19)
(2019/C 312/32)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede:
— |
che la decisione impugnata venga dichiarata nulla e non avvenuta, previo accertamento della sua illegittimità; |
— |
che la parte convenuta sia condannata alle spese; e |
— |
che il Tribunale voglia disporre, quale misura di organizzazione del procedimento, il deposito in giudizio dell’atto impugnato e della successiva decisione di proroga nelle rispettive versioni integrali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Consiglio Direttivo della Banca centrale europea del 1o gennaio 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adottata sulla base di un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1), ai sensi degli articoli 69 octiesdecies, 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 («TUB») che recepiscono l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 9, par. 2, del regolamento (UE) 1024/2013, di sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, e di sostituirli rispettivamente con tre commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza composto da tre membri.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE (2) e degli artt. 69 octiesdecies e segg. del TUB.
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2. |
Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione in relazione alle esigenze di proporzionalità e di gradualità che il sistema complessivo delle misure di intervento precoce impone. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 29, ultima frase, della Direttiva 2014/59/UE e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 70 TUB, sullo sviamento di potere, nonché sulla carenza di motivazione.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme relative al diritto dell’azionista contenute nella direttiva (UE) 1132/2017 (3) e nel codice civile italiano, anche quale attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione, italiana, in materia di tutela della proprietà, del risparmio e dell’iniziativa economica privata oltre che di autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali. |
(1) Regolamento (UE) no 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GO 2013, L 287, pag. 63)
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditici e delle imprese di investimento (GU 2014, L 173, pag 190).
(3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46).