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Document 62019TN0484

    Causa T-484/19: Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Pearson Loan Finance e a./Commissione

    GU C 312 del 16.9.2019, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 312/27


    Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Pearson Loan Finance e a./Commissione

    (Causa T-484/19)

    (2019/C 312/23)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Pearson Loan Finance Unlimited (Londra, Regno Unito), Pearson Overseas Holdings Ltd (Londra), e Pearson International Finance Ltd (Londra) (rappresentate da: A. von Bonin e O. Brouwer, lawyers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 messo ad esecuzione dal Regno Unito riguardante la CFC [Controlled Foreign Companies] Group Financing Exemption [Esenzione sul finanziamento intragruppo per le società estere controllate];

    condannare la convenuta al pagamento delle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su errori di diritto, manifesti errori di valutazione e mancanza di un’adeguata motivazione riguardo all’identificazione, nella decisione impugnata, del sistema di riferimento.

    2.

    Secondo motivo, vertente su errori di diritto, manifesti errori di valutazione e mancanza di un’adeguata motivazione nel delineare, nell’ambito della decisione impugnata, l’esenzione sul finanziamento intragruppo (Group Financing Exemption — GFE) quale deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento.

    3.

    Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativamente all’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’esenzione sul finanziamento intragruppo opera una discriminazione tra operatori economici.

    4.

    Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione contenuti nella decisione impugnata, laddove questa ha concluso che l’esenzione sul finanziamento intragruppo non è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento.


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