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Document 62019TN0136
Case T-136/19: Action brought on 1 March 2019 — Bulgarian Energy Holding and Others v Commission
Causa T-136/19: Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione
Causa T-136/19: Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione
GU C 164 del 13.5.2019, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/53 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Bulgarian Energy Holding e altri/Commissione
(Causa T-136/19)
(2019/C 164/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bulgarian Energy Holding EAD (Sofia, Bulgaria), Bulgartransgaz EAD (Sofia), Bulgargaz EAD (Sofia) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, M. Powell e A. Kadri, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
adottare le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori di cui alla parte 3, punto 3.6, del ricorso, o qualsiasi altra simile misura che il Tribunale riterrà necessaria; |
— |
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2018) 8806 final, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del TFUE (AT.39849 — BEH Gas); |
— |
annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha rispettato le forme sostanziali, violando in tal modo i diritti della difesa delle ricorrenti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la definizione di mercato rilevante data dalla decisione impugnata è viziata da errori di diritto e di fatto, da un mancato svolgimento di un’analisi del mercato e da un difetto di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni di detta decisione riguardo alla posizione dominante sul mercato per i servizi relativi alla capacità, detenuta dalla Bulgargaz EAD, in qualità di ricorrente, o da tutte le ricorrenti, sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i Trattati dell’Unione europea, poiché non stabilisce, a norma degli standard previsti, che il comportamento descritto in tale decisione integra una violazione dell’articolo 102 TFUE, alla luce degli errori nella sua applicazione del diritto e nella valutazione dei fatti. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le conclusioni della decisione impugnata inerenti alla durata della presunta infrazione sono viziate da errori di diritto e nella loro valutazione dei fatti. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, adottando una decisione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (1), sono stati violati i Trattati UE nel procedimento. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ammenda deve essere annullata o ridotta alla luce della mancata osservanza — da parte della decisione impugnata — degli orientamenti per il calcolo delle ammende della convenuta, o in subordine in forza della competenza del Tribunale estesa al merito a norma dell’articolo 261 TFUE, poiché l’ammenda è in ogni caso sproporzionata rispetto al comportamento sanzionato. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).