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Document 62019TN0075

    Causa T-75/19: Ricorso proposto l’8 febbraio 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/48


    Ricorso proposto l’8 febbraio 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio

    (Causa T-75/19)

    (2019/C 112/59)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: F. Sciaudone, M. Condinanzi e A. Neri, avvocati)

    Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il Regolamento (UE) n. 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’agenzia europea per i medicinali («EMA»);

    dichiarare l’inefficacia della decisione del Consiglio del 20.11.2017, ai sensi del punto 6 delle regole di procedura del 22.6.2017;

    condannare il Consiglio e il Parlamento europeo al pagamento delle spese del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia rappresentativa (art. 10 TUE), sull’equilibrio istituzionale e la leale cooperazione (art. 13 TUE), nonché sulla violazione di forme sostanziali e del art. 14 TUE

    Il ricorrente invoca la violazione dei principi in esame in quanto: (i) la sede dell’EMA è stata scelta da un’unica istituzione, il Consiglio, ad esito del processo decisionale scaturito nella decisione del 20 novembre 2017, che ha determinato il contenuto del Regolamento impugnato (e cioè l’ubicazione della sede EMA ad Amsterdam), al di fuori e prima dell’avvio della procedura legislativa ordinaria; (ii) nel corso della procedura di selezione della sede EMA, nel quale si è di fatto esaurito il processo decisionale, Consiglio e Commissione — uniche due istituzioni coinvolte nel processo di selezione — non hanno coinvolto il Parlamento; (iii) nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, Consiglio e Commissione hanno messo il Parlamento di fronte al fatto compiuto della scelta (ormai avvenuta) della sede di Amsterdam; (iv) Consiglio e Commissione non hanno lasciato al Parlamento alcun margine di intervento per valutare o mettere in discussione tale decisione, impegnandosi anzi a concludere la procedura legislativa nel tempo più breve possibile; (v) il Parlamento è stato impossibilitato ad esercitare la propria funzione pur prevista dai Trattati e, nel corso della procedura legislativa, è stato costretto suo malgrado a «ratificare» la decisione presa dal Consiglio.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere e la violazione dei principi di trasparenza, di buona amministrazione e di equità

    Secondo il ricorrente, l’obiettivo della procedura di selezione era quello di individuare la migliore offerta per la riallocazione della sede EMA alla luce dei criteri obiettivi di selezione prefissati nel bando di gara. Tuttavia nel caso di specie, l’individuazione della sede mediante sorteggio senza previa integrazione dell’istruttoria non ha consentito di verificare la mancata equivalenza delle due candidature di Milano ed Amsterdam e non ha consentito di scegliere l’offerta migliore. Inoltre, l’esito della votazione del 20 novembre 2017 a favore di Amsterdam è dipeso dal mancato svolgimento da parte della Commissione di un’effettiva istruttoria e dal travisamento dell’offerta olandese (per di più, sotto vari aspetti essenziali). Conseguentemente, gli stati membri avrebbero votato la candidatura di Amsterdam ritenendo erroneamente che questa soddisfacesse i requisiti richiesti dal bando di gara e le specifiche esigenze dell’Agenzia. Inoltre, l’offerta olandese è stata modificata ex post (in senso peggiorativo) a seguito della votazione del 20 novembre 2017. Le modifiche all’offerta sarebbero state negoziate segretamente e bilateralmente. I vizi della decisione del 20 novembre 2017 comportano l’illegittimità del Regolamento impugnato.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione

    Si fa valere a questo riguardo che il processo decisionale che ha condotto all’individuazione della nuova sede EMA si è caratterizzato per l’assenza di forme e modalità dirette a garantire la necessaria trasparenza. Le carenze istruttorie e la rinegoziazione successiva, bilaterale e segreta di alcune essenziali condizioni dell’offerta olandese avrebbero aggravato la violazione del principio di trasparenza. Inoltre, non sono stati considerati molti elementi rilevanti per la decisione. La mancata effettiva valutazione delle offerte e il travisamento dell’offerta olandese da parte della Commissione sotto tre aspetti essenziali (superficie della sede temporanea, condizioni finanziarie, inidoneità a garantire la continuità operativa dell’Agenzia) avrebbero aggravato la violazione del principio di buona amministrazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla decisione del Consiglio, dell’11 settembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno, nonché sulla violazione delle regole procedurali del Consiglio, del 31 ottobre 2017

    Si fa valere su questo punto che le modalità di svolgimento e l’esito delle operazioni di voto sarebbero viziate in ragione della violazione delle specifiche norme che il Consiglio avrebbe dovuto rispettare e comportano l’illegittimità della decisione del 20 novembre 2017 e del Regolamento impugnato.


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