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Document 62019TN0060
Case T-60/19: Action brought on 31 January 2019 — Chypre v EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)
Causa T-60/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)
Causa T-60/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)
GU C 112 del 25.3.2019, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/44 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)
(Causa T-60/19)
(2019/C 112/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, V. Marsland, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marchio dell’Unione europea n. 12 172 276
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 novembre 2018 nel procedimento R 2296/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente. |
Motivi invocati
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La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza dei prodotti; |
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la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che fosse corretto recepire il ragionamento della giurisprudenza precedente del Tribunale; |
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la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che un marchio nazionale anteriore fosse integralmente privo di carattere distintivo nel distinguere i prodotti certificati dai prodotti non certificati; |
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la commissione di ricorso ha erroneamente effettuato la comparazione dei marchi e la valutazione del rischio di confusione; |
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la commissione di ricorso ha omesso di considerare disposizioni nazionali e la giurisprudenza con riferimento alla natura e all’effetto dei marchi di certificazione nazionali. |