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Document 62019TN0060

    Causa T-60/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/44


    Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

    (Causa T-60/19)

    (2019/C 112/54)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, V. Marsland, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marchio dell’Unione europea n. 12 172 276

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 novembre 2018 nel procedimento R 2296/2017-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

    Motivi invocati

    La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza dei prodotti;

    la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che fosse corretto recepire il ragionamento della giurisprudenza precedente del Tribunale;

    la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che un marchio nazionale anteriore fosse integralmente privo di carattere distintivo nel distinguere i prodotti certificati dai prodotti non certificati;

    la commissione di ricorso ha erroneamente effettuato la comparazione dei marchi e la valutazione del rischio di confusione;

    la commissione di ricorso ha omesso di considerare disposizioni nazionali e la giurisprudenza con riferimento alla natura e all’effetto dei marchi di certificazione nazionali.


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