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Document 62019TB0236

Causa T-236/19: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA [«Ricorso di annullamento – Programma “L’Europa per i cittadini” (2014-2020) – Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) – Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità – Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA – Candidatura presentata da un’associazione di fatto – Capacità processuale – Assenza di prova dell’esistenza giuridica – Irricevibilità»]

GU C 175 del 25.5.2020, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/26


Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA

(Causa T-236/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Programma “L’Europa per i cittadini” (2014-2020) - Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) - Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità - Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA - Candidatura presentata da un’associazione di fatto - Capacità processuale - Assenza di prova dell’esistenza giuridica - Irricevibilità»)

(2020/C 175/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e A. Kyratsou, agenti), Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e N. Durand, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riforma, da un lato, della decisione dell’EACEA, del 25 giugno 2018, che respinge la domanda di sovvenzione del ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014) e, dall’altro, della decisione di esecuzione C (2019) 572 final della Commissione, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

3)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’EACEA.

4)

Il Comité du Douzelage de Houffalize sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’EACEA, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.

5)

L’EACEA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


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