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Document 62019CO0670

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2020.
    Gardinia Home Decor GmbH contro Hauptzollamt Ulm.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lFinanzgericht Baden-Württemberg.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8302 41 90 – Bastoni per tenda di metallo.
    Causa C-670/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:117

     ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    27 febbraio 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione tariffaria – Nomenclatura combinata – Sottovoce 83024190 – Bastoni per tenda di metallo»

    Nella causa C‑670/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 9 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 10 settembre 2019, nel procedimento

    Gardinia Home Decor GmbH

    contro

    Hauptzollamt Ulm,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da M. Safjan, presidente di sezione, C. Toader e N. Jääskinen (relatore), giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 83024190 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1).

    2

    Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Gardinia Home Decor GmbH e lo Hauptzollamt Ulm (Ufficio principale delle dogane di Ulm, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio principale delle dogane»), avente ad oggetto la classificazione tariffaria di articoli di metallo importati come bastoni per tende.

    Contesto normativo

    Il SA e le relative note esplicative

    3

    Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

    4

    Dagli atti di cui dispone la Corte emerge che la versione della nomenclatura del SA pertinente con riferimento ai fatti di cui al procedimento principale, che si sono svolti tra il 13 e il 26 aprile 2011, è quella entrata in vigore il 1o gennaio 2007.

    5

    La nomenclatura del SA contiene una suddivisione intitolata «Regole generali per l’interpretazione del [SA]», che dispone quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella nomenclatura [del SA] si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    a)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

    (…)».

    6

    Il capitolo 83 della nomenclatura del SA è rubricato «Lavori diversi di metalli comuni». A termini della nota 1 riportata sotto tale titolo, «[a]i sensi di questo capitolo le parti comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 o 73.20 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81)».

    7

    La voce 8302 della nomenclatura del SA, contenuta in tale capitolo, è così strutturata:

    8302

     

    Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

     

    8302 10

    – Cerniere di ogni specie (compresi i maschietti e le bandelle)

     

    8302 20

    – Rotelle

     

    8302 30

    – Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

     

     

    – Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

     

    8302 41

    – – Per edifici

     

    8302 42

    – – Altri, per mobili

     

    8302 49

    – – Altri

     

    8302 50

    – Attaccapanni a muro, cappellinai, sostegni e oggetti simili

     

    8302 60

    – Congegni di chiusura automatica per porte

    8

    Le note esplicative del SA sono elaborate in seno all’OMD in conformità con le disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

    9

    Nella versione adottata nel 2007, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 8302 illustra segnatamente quanto segue:

    «Questa voce comprende alcune categorie di guarniture o ferramenta accessorie di metalli comuni, d’impiego molto generale, dei tipi correntemente utilizzati per esempio per i mobili, le porte, le finestre, le carrozzerie. Tali articoli restano classificati in questa voce, anche se destinati a usi particolari come, per esempio, le maniglie e cerniere per porte di autoveicoli. Tuttavia, i termini ripresi da questa voce non si applicano agli articoli che costituiscono parti essenziali di un lavoro, come i telai per finestre, i dispositivi di orientamento e di elevazione di alcune sedie.

    Questa voce comprende:

    (…)

    D)

    Le guarnizioni, ferramenta e articoli simili per edifici.

    Tra questi articoli si possono citare:

    (…)

    5)

    Le montature per tende e portiere e loro accessori, come bacchette, tubi, rosoni, sostegni, reggitende, pinze, anelli (per esempio lisci, a rotelle), ghiande per cordoni, arresti; le guarniture per scale, come gli orli di protezione per scalini, bacchette e altri dispositivi per fermare i tappeti, pomi per ringhiere.

    Le bacchette, tubi e barre per tende e tappeti, consistenti in profilati, tubi e barre semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, anche bucati, seguono il regime loro proprio.

    (…)».

    La NC e le relative note esplicative

    10

    La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

    11

    L’articolo 12 del regolamento n. 2658/87 prevede che la Commissione europea adotti ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

    12

    Dagli atti di cui dispone la Corte emerge che la versione della NC applicabile ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 861/2010, entrato in vigore il 1o gennaio 2011.

    13

    La prima parte della NC, attinente alle disposizioni preliminari, comprende un titolo I, dedicato alle regole generali, la cui sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», stabilisce quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    a)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

    (…)».

    14

    La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori». La nota 2, compresa sotto il titolo della citata sezione, è formulata come segue:

    «Nella nomenclatura, per “parti e forniture di impiego generale” si intendono:

    (…)

    c) gli oggetti delle voci 8301, 8302 (…).

    Nei capitoli da 73 a 76 (…) (esclusa la voce 7315), il termine “parti” non va riferito alle parti e alle forniture d’impiego generale, come sopra definite.

    Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 (…)».

    15

    La citata sezione contempla un capitolo 73, rubricato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio». La voce 7306 della NC, che rientra in tale capitolo, è così strutturata:

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

     

    – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

    (…)

     

     

    – Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:

    (…)

     

    7306 30

    – altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

     

    – – di precisione, aventi parete di spessore:

    7306 30 11

    – – – inferiore o uguale a 2 mm

    7306 30 19

    – – – superiore a 2 mm

     

    – – altri:

     

    – – – Tubi gas, filettati o filettabili:

    (…)

     

     

    – – – altri, con diametro esterno:

     

    – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:

    7306 30 72

    – – – – – zincati

    7306 30 77

    – – – – – altri

    7306 30 80

    – – – – superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    16

    La stessa sezione XV contempla un capitolo 83, rubricato «Lavori diversi di metalli comuni». La voce 8302 della NC, contenuta in tale capitolo, è così strutturata:

    8302

    Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

    8302 10 00

    – Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

    8302 20 00

    – Rotelle

    8302 30 00

    – altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

     

    – altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

    8302 41

    – – per edifici:

    8302 41 10

    – – – per porte

    8302 41 50

    – – – per finestre e porte-finestre

    8302 41 90

    – – – altri

    8302 42 00

    – – altri, per mobili

    8302 49 00

    – – altri

    8302 50 00

    – Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

    8302 60 00

    – Congegni di chiusura automatica per porte

    17

    Le merci classificate in tutte le sottovoci di tale voce 8302 sono soggette a un’aliquota convenzionale dei dazi doganali del 2,7%.

    18

    Le note esplicative della NC risultanti dalla comunicazione della Commissione pubblicata il 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC») si riferiscono alla NC nella sua versione risultante dal regolamento n. 861/2010. Tale edizione di dette note contiene indicazioni riguardanti la voce 8302 della NC, ma solo per la nozione di «Rotelle», ai sensi della sottovoce 83022000.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    19

    In data 13, 15 e 26 aprile 2011 la Gardinia Home Decor importava dalla Cina verso l’Unione bastoni di metallo per tende, di diverse lunghezze, che si presentavano cavi, saldati longitudinalmente, con una sezione circolare uniforme di 16 o 20 mm e con superfici laccate o galvanizzate. Le aste erano state avvolte singolarmente in fogli di pellicola nel paese di fabbricazione, recavano un’etichetta che ne indicava la destinazione d’uso come bastoni per tende ed erano chiuse alle estremità da tappi di plastica per proteggerle durante il trasporto e l’esposizione per la vendita, ma che potevano anche essere utilizzati al posto di terminali decorativi acquistabili separatamente.

    20

    Dette aste facevano parte di un sistema modulare che consentiva ai clienti di assemblare un set di bastoni per tende a partire dai singoli componenti (asta, terminale, giunto, supporto e anelli). Le aste erano state imballate in scatole e importate nel territorio dell’Unione, separatamente oppure insieme ad altri elementi del sistema modulare, in quantità variabili non corrispondenti al numero di aste.

    21

    In sede di dichiarazione di detti prodotti per l’immissione in libera pratica, la Gardinia Home Decor indicava il codice numero 8302 4200 900 della tariffa doganale elettronica nazionale (in prosieguo: la «TDE») corrispondente alle «altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per mobili», oppure il codice numero 8302 4900 900 della TDE, corrispondente alle «altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili», tutte merci soggette a dazio doganale con aliquota del 2,7%.

    22

    In esito a un controllo doganale, il funzionario incaricato stabiliva che i bastoni per tende di cui trattasi dovevano essere classificati come «altri tubi di ferro o di acciaio non legato» sotto il codice numero 7306 3077 800 della TDE, ed essere pertanto, in linea di principio, esentati da dazi doganali. All’epoca, tuttavia, era applicabile, segnatamente alle importazioni di taluni tubi saldati di ferro o di acciaio non legato rientranti nel codice 73063077 della NC e originari della Cina, un dazio antidumping del 90,6%, in forza dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell’Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia (GU 2008, L 343, pag. 1).

    23

    Con decisione del 5 marzo 2014, l’Ufficio principale delle dogane confermava, segnatamente, la classificazione indicata dal funzionario e stabiliva, mediante recupero a posteriori, un dazio antidumping di EUR 7957,51 sui bastoni per tende importati durante il periodo oggetto della verifica. Con decisione del 28 novembre 2016, detto ufficio respingeva, inoltre, in quanto infondata l’opposizione presentata dalla Gardinia Home Decor contro la fissazione del citato dazio.

    24

    Il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania) è stato investito del ricorso diretto contro tale decisione.

    25

    Dalla decisione di rinvio risulta che, a sostegno del proprio ricorso, la Gardinia Home Decor fa valere che, al momento dell’importazione, le merci di cui trattasi nel procedimento principale erano state presentate insieme ad accessori complementari, consistenti in terminali, supporti e anelli che consentivano di identificarne agevolmente la destinazione d’uso come bastoni per tende. Secondo detta società, è irrilevante che la quantità di accessori forniti non corrisponda al numero di aste importate, in quanto tale differenza sarebbe riconducibile al fatto che le stesse sono vendute nell’ambito di un sistema modulare. Essa aggiunge che la destinazione d’uso di tali aste emerge chiaramente anche dall’etichetta applicata sulla confezione di ognuna di esse. La medesima afferma che le «note esplicative della NC relative alla voce 8302» menzionano espressamente i bastoni per tenda sotto forma di tubi di metallo come rientranti in tale voce e che l’esclusione dei tubi semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, prevista in tali note, non è pertinente nel caso di specie, dato che i tubi di cui trattasi sono dotati di appositi terminali di plastica.

    26

    L’Ufficio principale delle dogane obietta essenzialmente che la classificazione nella sottovoce 83024190 della NC sarebbe stata possibile solo se le aste di cui trattasi fossero state importate come un unico articolo insieme ai supporti necessari per fissarle al muro o al soffitto. A suo avviso, tali aste non possono classificarsi come sistema per tende «smontato o non montato», ai sensi della regola 2, lettera a), seconda frase, delle regole generali per l’interpretazione del SA, in quanto, al momento della loro presentazione alla dogana, era impossibile sapere con quale articolo dovessero essere assemblate. Inoltre, alcune importazioni sarebbero state costituite esclusivamente da aste.

    27

    Detto ufficio fa parimenti valere che la classificazione tariffaria si basa sulle qualità oggettive delle merci e non sulla loro designazione o sulla loro confezione. Orbene, i tubi importati non presenterebbero particolari specifiche – quali fori, fresature o scanalature longitudinali per guide – che consentano d’individuarne la destinazione d’uso come bastoni per tende e i tappi di protezione di plastica posizionati alle loro estremità non sarebbero utilizzati esclusivamente per questo tipo di aste. Le note esplicative del SA riguardanti la voce 8302 confermerebbero che i bastoni per tende consistenti in tubi semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, anche bucati, seguono il regime loro proprio.

    28

    Il giudice del rinvio ritiene, dal canto suo, che le merci oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora non siano classificabili nella sottovoce 83024190 della NC, debbano indubbiamente essere classificate nella sottovoce 73063077 della NC, fermo restando che, a suo avviso, le sottovoci indicate dalla Gardinia Home Decor al momento della dichiarazione alla dogana di tali merci non sono pertinenti.

    29

    A tale riguardo il giudice del rinvio espone, in primo luogo, una serie di considerazioni in favore di una classificazione nella sottovoce 83024190 della NC degli articoli in metallo che presentano le caratteristiche oggettive di quelli in esame nel procedimento principale. Esso si basa, più specificamente, sulle note riportate sotto il titolo della sezione della NC in cui è contenuta detta sottovoce e sulle note esplicative del SA relative alla voce 8302, in cui sono espressamente menzionati i bastoni per tende.

    30

    In secondo luogo, detto giudice si chiede se, nel caso in cui si ritenga che le caratteristiche di siffatti articoli non consentano di per sé di individuarne la destinazione come bastoni per tende, gli stessi possano comunque essere classificati nella sottovoce 83024190 della NC qualora siano importati assieme a componenti complementari da cui risulti evidente tale destinazione, nonostante, da un lato, tali articoli non siano confezionati in modo da formare un’unità con detti altri componenti e, dall’altro, non siano importati in una quantità corrispondente al numero di questi ultimi, tenuto conto del loro utilizzo nell’ambito di un sistema modulare.

    31

    In tali circostanze, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la sottovoce 83024190 della [NC] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche articoli in metallo importati in diverse lunghezze come bastoni per tende facenti parte di un sistema modulare, che presentano una sezione circolare di 16 o 20 mm invariata su tutta la lunghezza, sono cavi e saldati longitudinalmente, con superficie laccata o galvanizzata, confezionati singolarmente in fogli di pellicola e dotati di un’etichetta dalla quale risulta la destinazione d’uso come bastoni per tende, chiusi alle due estremità con tappi di plastica che servono a proteggere i bastoni da danni durante il trasporto e l’esposizione per la vendita, ma che possono anche essere utilizzati al posto di terminali decorativi che si dovrebbero altrimenti acquistare separatamente.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    Se si debba rispondere diversamente alla prima questione qualora i bastoni vengano importati insieme ad altri elementi da cui risulti evidente la destinazione d’uso come bastone per tende, anche quando i diversi elementi non siano imballati insieme in un kit e non vengano importati in quantità corrispondenti».

    Sulle questioni pregiudiziali

    32

    In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

    33

    Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente causa.

    Sulla prima questione

    34

    Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se la sottovoce 83024190 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche articoli in metallo importati in diverse lunghezze come bastoni per tende, quali quelli oggetto del procedimento principale, facenti parte di un sistema modulare, che presentano una sezione circolare uniforme di 16 o 20 mm, sono cavi e saldati longitudinalmente, con superficie laccata o galvanizzata, confezionati singolarmente in fogli di pellicola e dotati di un’etichetta dalla quale risulta la destinazione d’uso come bastoni per tende, chiusi alle due estremità con tappi di plastica che servono a proteggere tali tubi durante il trasporto e l’esposizione per la vendita, ma che possono anche essere utilizzati al posto di terminali decorativi acquistabili separatamente.

    35

    È opportuno, anzitutto, sottolineare che, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Poiché i giudici nazionali si trovano senz’altro nella posizione migliore per farlo, spetta quindi agli stessi procedere alla classificazione delle merci oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi di risposta forniti dalla Corte alle questioni dal medesimo sollevate (v., in particolare, sentenze del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punti 3334, e del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punti da 67 a 69).

    36

    Occorre poi rammentare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono, da un lato, che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, dall’altro, che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nella redazione della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo.(v., in particolare, sentenze del 3 marzo 2016, Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, punti 2627; del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punti 5051, e del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 26).

    37

    Dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che, se è vero che la classificazione può effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, tuttavia la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 17 luglio 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punti 3132; del 12 maggio 2016, Toorank Productions, C‑532/14 e C‑533/14, EU:C:2016:337, punto 35, e del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 27).

    38

    Infine, la Corte ha ripetutamente statuito che le note esplicative della NC e del SA, nonostante non abbiano efficacia vincolante, costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono validi elementi per l’interpretazione di quest’ultima (v., segnatamente, sentenze del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 40; del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913 punto 55, e del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 35).

    39

    Nella specie va osservato, in via preliminare, che, dopo aver esaminato taluni campioni delle merci oggetto della controversia principale, il giudice del rinvio li qualifica come «articoli in metallo importati (…) come bastoni per tende», segnatamente secondo la formulazione della prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte. Tale qualifica risulta da un rilievo meramente fattuale che non spetta alla Corte mettere in discussione nel contesto di un rinvio pregiudiziale, a maggior ragione quando la Corte non è chiamata a pronunciarsi su tale qualifica ma soltanto sulla classificazione tariffaria delle merci interessate (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 25).

    40

    In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo di cui trattasi nel procedimento principale debba essere classificato nella sottovoce 83024190 della NC, intendendo, in caso contrario, classificarlo nella sottovoce 73063077 della medesima. Per quanto riguarda l’ordine così stabilito, detto giudice rileva, a buon diritto, che dal terzo comma della nota 2, posta all’inizio della sezione XV della NC, risulta che i lavori rientranti nel capitolo 83 della sezione medesima sono, in linea di principio, esclusi dal suo capitolo 73, ragion per cui occorre innanzitutto prendere in considerazione una classificazione in una suddivisione di tale primo capitolo, che è più specifico, prima di esaminare, in un momento successivo, un’eventuale classificazione in una categoria di questo secondo capitolo.

    41

    Il giudice del rinvio, inoltre, muove correttamente dal principio secondo cui la classificazione tariffaria di cui trattasi nel procedimento principale non dipende dalla questione se l’articolo interessato possa considerarsi di per sé come un lavoro di metallo comune o come un mero componente di un siffatto lavoro, dal momento che, in particolare, la nota 1 introduttiva del capitolo 83, contenuto nella sezione XV del SA, stabilisce che, ai sensi di questo capitolo, «le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono» (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 32), fatte salve talune eccezioni che non sono pertinenti nel caso di specie alla luce della scelta di classificazione presa in considerazione dal giudice medesimo.

    42

    A tale proposito, in base ai criteri di classificazione definiti alla regola 1 delle «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», si deve constatare che un articolo come quello di cui trattasi nel procedimento principale non è esplicitamente contemplato né dal testo della voce 8302 della NC né da quello delle relative note alla sezione XV o al capitolo 83 della NC. Esso non figura neanche nei titoli della sezione e del capitolo in argomento.

    43

    Dalla struttura della voce 8302 e dalla formulazione della sottovoce 83024190 della NC emerge, tuttavia, che quest’ultima presenta un carattere residuale, in quanto comprende guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per edifici «altri» rispetto a quelli «per porte» e «per finestre e porte-finestre». Non si può dunque escludere che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di far rientrare in quest’ultima sottovoce articoli come quelli oggetto della controversia principale (v., per analogia, sentenze del 12 aprile 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punto 43, e del 12 luglio 2018, Profit Europe, C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564, punto 38).

    44

    Per di più, la nota esplicativa del SA relativa alla voce 8302 fornisce importanti indicazioni per la classificazione dell’articolo in questione. Tale nota, infatti, al suo secondo comma, punto D), 5), precisa che le «montature per tende (…) e loro accessori, come bacchette, tubi, rosoni, sostegni, reggitende, pinze, anelli (…)» figurano tra le «guarnizioni, ferramenta e articoli simili per edifici» di metalli comuni che rientrano in tale voce, ma che le «bacchette, tubi e barre per tende (…) consistenti in profilati, tubi e barre semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, anche bucati, seguono il regime loro proprio».

    45

    Ne deriva che i bastoni per tende di metalli comuni devono, in linea di principio, essere classificati nella voce 8302 della NC e, più precisamente, nella sottovoce 83024190 della medesima, salvo che detti bastoni consistano in profilati, tubi e barre che siano stati semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata.

    46

    Tale interpretazione è corroborata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1472 della Commissione, dell’11 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2017, L 210, pag. 1), il quale non è certamente applicabile ratione temporis alla controversia principale, ma contiene comunque indicazioni rilevanti, per analogia, nella presente causa. Di fatto, l’allegato di tale regolamento enuncia che un’«[a]sta di alluminio (comunemente nota come “bastone per tenda da doccia”) utilizzata per appendere una tenda», composta da due tubi scorrevoli e dotati di un meccanismo a molla che ne consente il bloccaggio contro le pareti, dev’essere «classificat[a] nel codice NC 83024190 come “altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, di metalli comuni”», con la motivazione che, «[a] causa delle sue caratteristiche oggettive ([in particolare] la struttura che può sostenere solo un peso leggero, ad esempio quello di una tenda), l’articolo è concepito come un bastone per tenda» e che «[i] bastoni per tenda sono classificati alla voce 8302 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8302, secondo paragrafo, (D) (5)]».

    47

    Nella specie, il giudice del rinvio ritiene giustamente che l’etichettatura dei tubi di metallo oggetto del procedimento principale, che ne indica la destinazione d’uso come bastoni per tende, non sarebbe decisiva ai fini della classificazione dei citati tubi nella sottovoce 83024190 della NC. È pacifico, infatti, che né il tenore letterale della voce 8302 della NC né le note introduttive del capitolo 83 della NC fanno riferimento alla presentazione dell’articolo, il che implica che tale elemento non ha un valore determinante per la classificazione del prodotto stesso nella NC (v., per analogia, ordinanza del 9 gennaio 2007, Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, punto 29 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 45).

    48

    Tuttavia, secondo i rilievi fattuali operati da tale giudice, l’articolo di cui trattasi nel procedimento principale sembra presentare le caratteristiche oggettive dei bastoni per tende di metalli comuni che sono classificabili nella sottovoce 83024190 della NC. La decisione di rinvio precisa, infatti, che i tubi in questione sono confezionati singolarmente in fogli di pellicola protettivi e chiusi alle estremità da tappi di plastica idonei a fungere da terminali decorativi, il che è indicativo di una destinazione d’uso in cui l’estetica del prodotto, vale a dire la sua funzione ornamentale, costituisce un criterio importante, contrariamente a quanto si potrebbe rilevare, ad esempio, in caso di impiego del prodotto come semplice tubo. Risulta inoltre che, per quanto non siano forati o fresati né dotati di scanalature per guide, come fatto valere dall’Ufficio principale delle dogane dinanzi al giudice del rinvio, le superfici dei tubi di cui trattasi sono tuttavia galvanizzate o laccate, il che conferisce loro un aspetto ramato o colorato, ragion per cui non si tratta di tubi semplicemente tagliati nel senso della lunghezza, nel senso dell’eccezione di cui al secondo comma, punto D), 5), in fine, della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8302.

    49

    Peraltro, contrariamente a quanto obiettato dall’Ufficio principale delle dogane dinanzi al giudice del rinvio, la circostanza che l’articolo in questione non sia stato sistematicamente importato con i supporti di fissaggio alla parete o al soffitto non può, di per sé, essere idonea a privare l’articolo delle caratteristiche oggettive di bastone per tende di metalli comuni. Dal tenore letterale della NC e dalle note esplicative del SA non risulta, infatti, in alcun modo che tale circostanza possa ostare alla classificazione di un prodotto come quello oggetto del procedimento principale nella sottovoce 83024190 della NC.

    50

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, quale modificata dal regolamento n. 861/2010, dev’essere interpretata nel senso che i bastoni per tende di metalli comuni rientrano nella sottovoce 83024190, salvo che tali bastoni consistano in profilati, tubi o barre semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare al fine di procedere esso stesso alla classificazione tariffaria degli articoli oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alla questione sollevata.

    Sulla seconda questione

    51

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non vi è luogo a rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    52

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dev’essere interpretata nel senso che i bastoni per tende di metalli comuni rientrano nella sottovoce 83024190, salvo che tali bastoni consistano in profilati, tubi o barre semplicemente tagliati alla lunghezza desiderata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare al fine di procedere esso stesso alla classificazione tariffaria degli articoli oggetto del procedimento principale, alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alla prima questione sollevata.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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