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Document 62019CN0243
Case C-243/19: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) lodged on 20 March 2019 — A v Veselības ministrija
Causa C-243/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 20 marzo 2019 — A/Veselības ministrija
Causa C-243/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 20 marzo 2019 — A/Veselības ministrija
GU C 182 del 27.5.2019, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 20 marzo 2019 — A/Veselības ministrija
(Causa C-243/19)
(2019/C 182/28)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti del procedimento principale
Ricorrente: A
Convenuto: Veselības ministrija
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento qualora nello Stato di residenza dell’interessato siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma il metodo di cura utilizzato non sia conforme alle convinzioni religiose del suddetto interessato. |
2) |
Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/24/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora nello Stato membro di affiliazione dell’interessato siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma il metodo di cura utilizzato non sia conforme alle convinzioni religiose del suddetto interessato. |