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Document 62019CN0052

    Causa C-52/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-227/10, Banco Santander / Commissione

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/31


    Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-227/10, Banco Santander / Commissione

    (Causa C-52/19 P)

    (2019/C 112/37)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Banco Santander, SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

    accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-227/10, Banco Santander, SA /Commissione europea (1), oggetto della presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2009 (2), riguardante l’«avviamento finanziario» disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, concernente gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alla nozione di «selettività».

    In particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale:

    ha commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento nel corso della prima fase dell’analisi della selettività;

    ha commesso un errore nella determinazione dell’obiettivo a partire dal quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto nel corso della seconda fase dell’analisi della selettività;

    di conseguenza, ha commesso un errore anche nella ripartizione dell’onere della prova e nell’applicazione del principio di proporzionalità;

    in subordine, ha commesso un errore nell’analisi dell’asserita mancanza di prova del nesso causale tra l’impossibilità per le imprese di procedere a fusioni transfrontaliere e l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere; e

    in subordine, ha commesso un errore nell’escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.

    Oltre a mantenere un ragionamento giuridico errato, il Tribunale sostituisce in vari punti il ragionamento svolto nella decisione con un ragionamento distinto e proprio, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.


    (1)  Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander/Commissione (T-227/10, non pubblicata, EU:T:2018:785).

    (2)  Decisione della Commissione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).


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