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Document 62019CJ0762
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 June 2021.#SIA “CV-Online Latvia” v SIA “Melons”.#Request for a preliminary ruling from the Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija.#Reference for a preliminary ruling – Legal protection of databases – Directive 96/9/EC – Article 7 – Sui generis right of makers of databases – Prohibition on any third party to ‘extract’ or ‘re-utilise’, without the maker’s permission, the whole or a substantial part of the contents of the database – Database freely accessible on the Internet – Meta search engine specialising in job advertisement searches – Extraction and/or re-utilisation of the contents of a database – Risk to the substantial investment in the obtaining, verification or presentation of the content of a database.#Case C-762/19.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021.
«CV-Online Latvia» SIA contro «Melons» SIA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija.
Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 7 – Diritto “sui generis” dei costitutori di banche di dati – Divieto per qualsiasi terzo di “estrarre” o di “reimpiegare”, senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati – Banca di dati liberamente accessibile in Internet – Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro – Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati – Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati.
Causa C-762/19.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021.
«CV-Online Latvia» SIA contro «Melons» SIA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija.
Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 7 – Diritto “sui generis” dei costitutori di banche di dati – Divieto per qualsiasi terzo di “estrarre” o di “reimpiegare”, senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati – Banca di dati liberamente accessibile in Internet – Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro – Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati – Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati.
Causa C-762/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:434
*A9* Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, Lēmums 14/10/2019 (1131180)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 giugno 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 7 – Diritto “sui generis” dei costitutori di banche di dati – Divieto per qualsiasi terzo di “estrarre” o di “reimpiegare”, senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati – Banca di dati liberamente accessibile in Internet – Metamotore di ricerca specializzato nella ricerca di annunci di lavoro – Estrazione e/o reimpiego del contenuto di una banca di dati – Pregiudizio all’investimento rilevante nel conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di una banca di dati»
Nella causa C‑762/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia), con decisione del 14 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2019, nel procedimento
«CV-Online Latvia» SIA
contro
«Melons» SIA,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore), E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2020,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la «CV-Online Latvia» SIA, da L. Fjodorova, e U. Zeltiņš, advokāti; |
– |
per la «Melons» SIA, da A. Upenieks; |
– |
per il governo lettone, inizialmente da V. Soņeca, K. Pommere e L. Juškeviča, successivamente da K. Pommere, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da J. Samnadda ed E. Kalniņš, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «CV-Online Latvia» SIA (in prosieguo: la «CV-Online») e la «Melons» SIA in relazione alla visualizzazione da parte di quest’ultima, nell’elenco dei risultati generati dal suo motore di ricerca, di un collegamento ipertestuale che rinvia al sito Internet della CV-Online nonché dei meta tag inseriti da quest’ultima nella programmazione di tale sito. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 7, da 39 a 42 e 47 della direttiva 96/9 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
|
4 |
Nel capitolo I di tale direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», figura l’articolo 1, il quale, ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone: «1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. 2. Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». |
5 |
Nel capitolo III di detta direttiva, intitolato «Diritto “sui generis”», l’articolo 7, ai suoi paragrafi 1, 2 e 5, prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica o la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. 2. Ai fini del presente capitolo:
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego. (...) 5. Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati». |
6 |
Infine, ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva: «La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (...) le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale (...)». |
Diritto lettone
7 |
Le disposizioni della direttiva 96/9 concernenti il diritto sui generis sono state recepite nel diritto lettone agli articoli da 57 a 62 dell’Autortiesību likums (legge sul diritto d’autore), del 6 aprile 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n. 148/150), come modificato dalla legge del 22 aprile 2004 (Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 69). |
8 |
L’articolo 57, paragrafi 1 e 2, di tale legge dispone che deve intendersi per costitutore di una banca di dati, la cui elaborazione, verifica o presentazione rappresentano un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (articolo 5, paragrafo 2), la persona fisica o giuridica che ha preso l’iniziativa di creare la banca di dati e che assume il rischio dell’investimento. Il costitutore di una banca di dati ha il diritto di vietare le seguenti attività in relazione alla totalità o ad una parte sostanziale (valutata in termini qualitativi o quantitativi) del contenuto della banca di dati:
|
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 |
La CV-Online, società di diritto lettone, gestisce il sito Internet www.cv.lv. Tale sito include una banca di dati, sviluppata e regolarmente aggiornata dalla CV-Online, che contiene annunci di lavoro pubblicati da datori di lavoro. |
10 |
Il sito www.cv.lv è inoltre provvisto di meta tag (meta tags), del tipo «microdati» (microdata). Tali meta tag, che non sono visibili al momento dell’apertura della pagina Internet della CV-Online, consentono ai motori di ricerca in Internet di identificare meglio il contenuto di ciascuna pagina al fine di indicizzarlo correttamente. Nel caso del sito Internet della CV-Online, detti meta tag contengono, per ciascun annuncio di posto di lavoro vacante contenuto nella banca di dati, le seguenti parole chiave: «denominazione del posto», «nome dell’impresa», «luogo di lavoro» e «data di pubblicazione dell’annuncio». |
11 |
La Melons, anch’essa società di diritto lettone, gestisce il sito Internet www.kurdarbs.lv, che è un motore di ricerca specializzato negli annunci di lavoro. Tale motore di ricerca consente una ricerca in vari siti Internet contenenti annunci di lavoro, secondo diversi criteri, fra cui il tipo di posto e il luogo di lavoro. Mediante collegamenti ipertestuali, il sito www.kurdarbs.lv rinvia gli utenti verso i siti Internet in cui le informazioni ricercate sono state inizialmente pubblicate, fra cui il sito della CV-Online. Cliccando su un tale collegamento, l’utente può, in particolare, accedere al sito www.cv.lv, al fine di prendere conoscenza di tale sito e della totalità del suo contenuto. Le informazioni contenute nei meta tag inseriti dalla CV-Online nella programmazione del suo sito Internet sono visualizzate anche nell’elenco dei risultati ottenuto al momento dell’utilizzazione del motore di ricerca specializzato della Melons. |
12 |
La CV-Online, ritenendo sussistente una violazione del suo diritto sui generis previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9, ha avviato un’azione giudiziaria contro la Melons. Essa sostiene che la Melons «estrae» e «reimpiega» la parte sostanziale del contenuto della banca di dati presente sul sito www.cv.lv. |
13 |
Il giudice di primo grado ha accertato una violazione di tale diritto, per il motivo che sussisteva un «reimpiego» della banca di dati della CV-Online. |
14 |
La Melons ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia). Essa sottolinea che il suo sito Internet non effettua una trasmissione in linea, vale a dire che non funziona «in tempo reale». Inoltre, essa fa valere che deve operarsi una distinzione tra il sito www.cv.lv e la banca di dati in esso contenuta. Essa precisa, a tale riguardo, che sono i meta tag utilizzati dalla CV-Online a generare l’apparizione delle informazioni relative alle offerte di lavoro nei risultati ottenuti mediante il motore di ricerca www.kurdarbs.lv. Orbene, tali meta tag non farebbero parte della banca di dati. Sarebbe proprio perché la CV-Online desidera che i motori di ricerca mostrino tali informazioni, che essa ha inserito detti meta tag nella programmazione del suo sito. |
15 |
In tali circostanze, la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
16 |
In limine, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se del caso, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 25 novembre 2020, SABAM, C‑372/19, EU:C:2020:959, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
17 |
Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la problematica sollevata nel procedimento principale verte sulla compatibilità del funzionamento di un motore di ricerca specializzato con il diritto sui generis sancito all’articolo 7 della direttiva 96/9. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio si chiede, più in particolare, da un lato, se la visualizzazione, da parte di un motore di ricerca specializzato, di un collegamento ipertestuale che reindirizza l’utente di tale motore di ricerca verso un sito Internet, fornito da un terzo, in cui può essere consultato il contenuto di una banca di dati riguardante offerte di lavoro rientri nella definizione di «reimpiego» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, e, dall’altro, se le informazioni provenienti dai meta tag di tale sito Internet visualizzate da detto motore di ricerca debbano essere interpretate nel senso che esse rientrano nella definizione di «estrazione» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. |
18 |
Il giudice del rinvio ritiene che le sentenze pronunciate dalla Corte in relazione all’articolo 7 della direttiva 96/9 (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850), non consentano di concludere se vi sia «estrazione» o «reimpiego», ai sensi di tale articolo, qualora, come nel caso di specie, il gestore di un motore di ricerca specializzato visualizzi, nell’elenco dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo di tale motore, da un lato, un collegamento ipertestuale che rinvia a un sito Internet, fornito da un terzo e contenente una banca di dati, e, dall’altro, le informazioni provenienti dai meta tag che il costitutore di tale banca di dati ha inserito nella programmazione del proprio sito Internet. |
19 |
A tale riguardo, occorre sottolineare che, nel caso di specie, la selezione delle offerte di lavoro verso le quali i collegamenti ipertestuali rinviano si effettua con l’ausilio del motore di ricerca specializzato fornito dalla Melons. Tale motore di ricerca indicizza e copia sul proprio server il contenuto dei siti Internet contenenti offerte di lavoro, come il sito «www.cv.lv», e consente poi di effettuare ricerche in tale contenuto indicizzato secondo criteri quali la natura dell’impiego e il luogo di lavoro. |
20 |
In queste circostanze, si deve ritenere che, con tali due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» del contenuto di tale banca di dati, ai sensi di detta disposizione, e che il costitutore di una siffatta banca di dati ha il diritto di vietare tale estrazione o reimpiego di questa stessa banca di dati. |
21 |
Al fine di rispondere a tali questioni, occorre anzitutto precisare la portata e la finalità della tutela del diritto sui generis derivante dalla direttiva 96/9. |
22 |
A tale riguardo, risulta, in particolare, dai considerando 40 e 41 della direttiva 96/9 che tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto accordando al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati. Infatti, la Corte ha precisato che la finalità del diritto previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9 è di garantire alla persona che ha preso l’iniziativa e ha assunto il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, alla costituzione e al funzionamento di una banca di dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l’appropriazione non autorizzata dei risultati conseguiti da detto investimento (sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 36, nonché giurisprudenza ivi citata). |
23 |
Come parimenti constatato dalla Corte, fondandosi in particolare sui considerando 39, 42 e 48 della direttiva 96/9, l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione attraverso l’istituzione di un diritto sui generis consiste quindi nell’incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato dell’informazione in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività (sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
24 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, le condizioni alle quali la banca di dati può essere tutelata dal diritto sui generis ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9, occorre rilevare che, conformemente a tale articolo, la tutela di una banca di dati da parte di tale diritto è giustificata solo a condizione che il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di detta banca di dati attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 22). |
25 |
Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, l’investimento nel conseguimento del contenuto di una banca di dati riguarda i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi (sentenze del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 31, nonché Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 24). |
26 |
Inoltre, la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 34). |
27 |
Infine, l’investimento nella presentazione del contenuto della banca di dati comprende i mezzi diretti a conferire a detta banca di dati la sua funzione di elaborazione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disponibilità sistematica o metodica degli elementi contenuti in tale banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (sentenze del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 27; Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 43, e Fixtures Marketing, C‑46/02, EU:C:2004:694, punto 37). |
28 |
Poiché le questioni pregiudiziali sono fondate sulla premessa che la banca di dati della CV-Online soddisfa la condizione menzionata al punto 24 della presente sentenza, spetta, se del caso, al giudice del rinvio esaminare se le condizioni previste all’articolo 7 della direttiva 96/9 per l’ottenimento della tutela conferita dal diritto sui generis siano soddisfatte, e se i meta tag forniti dalla CV-Online possano essere considerati essi stessi come costituenti una parte sostanziale della banca di dati tutelata. |
29 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i criteri che consentono di concludere che un atto dell’utente costituisce un’«estrazione» e/o un «reimpiego», ai sensi della direttiva 96/9, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima definisce l’«estrazione» come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma». Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, il «reimpiego» comprende «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme». |
30 |
Fondandosi sull’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione attraverso l’istituzione di un diritto sui generis, la Corte ha accolto un’interpretazione ampia sia della nozione di «reimpiego» (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punti 33 e 34), sia della nozione di «estrazione» (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Directmedia Publishing, C‑304/07, EU:C:2008:552, punti 31 e 32). |
31 |
Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi atto consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 51). |
32 |
Per quanto riguarda, più precisamente, il funzionamento di un motore di ricerca specializzato, la Corte ha dichiarato che il gestore di un metamotore di ricerca specializzato effettuava un «reimpiego», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, contenuta in un sito Internet appartenente a un terzo, quando forniva a un numero indeterminato di utenti finali un dispositivo idoneo a esplorare i dati contenuti in tale banca di dati e offriva così un accesso al contenuto della medesima seguendo un percorso diverso rispetto a quello previsto dal costitutore di quest’ultima. La Corte ha sottolineato che una siffatta attività lede il diritto sui generis del costitutore della banca di dati, poiché priva tale costitutore di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo del suo investimento. Infatti, in un caso del genere, l’utente non ha più bisogno di passare attraverso la pagina iniziale e il modulo di ricerca della banca di dati del terzo interessato, dal momento che può esplorare tale banca di dati direttamente utilizzando il servizio del gestore del metamotore di ricerca (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punti da 40 a 42). |
33 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni delle parti nel procedimento principale, nonché dalle informazioni ottenute in udienza, e sottolineate dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, risulta che un motore di ricerca specializzato come quello di cui trattasi nel procedimento principale non utilizza i moduli di ricerca dei siti Internet nei quali consente di effettuare una ricerca e non traduce in tempo reale le richieste dei propri utenti in criteri utilizzati da tali moduli. Tuttavia, esso indicizza regolarmente tali siti e ne conserva una copia sui propri server. Inoltre, grazie al proprio modulo di ricerca, esso consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in base ai criteri da esso proposti, ricerche che si effettuano tra i dati che sono stati indicizzati. |
34 |
Se è pur vero che il funzionamento del motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale è diverso da quello di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb (C‑202/12, EU:C:2013:850), ciò non toglie che tale motore di ricerca consente di esplorare, seguendo un percorso diverso da quello previsto dal costitutore della banca di dati interessata, l’intero contenuto di più banche di dati simultaneamente, tra cui quella della CV-Online, mettendo tale contenuto a disposizione dei propri utenti. Tale motore di ricerca specializzato, fornendo la possibilità di effettuare ricerche simultaneamente in più banche di dati, secondo i criteri pertinenti dal punto di vista delle persone alla ricerca di lavoro, consente agli utenti l’accesso, nel proprio sito Internet, ad offerte di lavoro contenute in tali banche di dati. |
35 |
Pertanto, un motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale consente di esplorare tutti i dati contenuti nelle banche di dati liberamente accessibili in Internet, ivi compreso il sito Internet della CV-Online, e fornisce ai suoi utenti un accesso all’intero contenuto di tali banche di dati seguendo un percorso diverso da quello previsto dal loro costitutore. Inoltre, la messa a disposizione di tali dati si rivolge al pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, dal momento che un simile motore di ricerca può essere utilizzato da chiunque (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 51). |
36 |
Inoltre, tale motore di ricerca, indicizzando e copiando sul proprio server il contenuto dei siti Internet, trasferisce il contenuto delle banche di dati costituite da tali siti verso un altro supporto. |
37 |
Ne consegue che un simile trasferimento del contenuto sostanziale delle banche di dati interessate e che una simile messa a disposizione di tali dati al pubblico, senza il consenso della persona che le ha costituite, sono, rispettivamente, misure di estrazione e di reimpiego di tali banche di dati, vietate dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, a condizione che esse abbiano l’effetto di privare tale persona di redditi che dovrebbero consentirle di ammortizzare il costo di detto investimento. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la fornitura dei collegamenti ipertestuali verso gli annunci che compaiono nel sito Internet della CV-Online e la riproduzione delle informazioni contenute nei meta tag di tale sito sarebbero quindi solo manifestazioni esterne, di importanza secondaria, di tale estrazione e di detto reimpiego. |
38 |
Pertanto, occorre ancora esaminare se gli atti descritti ai punti 35 e 36 della presente sentenza siano tali da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore della banca di dati che è stata trasferita su un altro supporto e che è stata messa a disposizione del pubblico. |
39 |
A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il diritto sui generis previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9 mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento di tale costitutore (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punti 45 e 46). In tale contesto, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, in combinato disposto con il considerando 42 della medesima, mira ad evitare che un utente, con i suoi atti, arrechi un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 69). |
40 |
La Corte ha altresì dichiarato che il costitutore di una banca di dati gode di una tutela contro l’attività del gestore di un metamotore di ricerca specializzato che si presenta analoga alla creazione di un prodotto concorrente parassita di cui al considerando 42 della direttiva 96/9 (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 48). Infatti, una siffatta attività rischierebbe di far perdere introiti a detti costitutori e di privarli in tal modo dei redditi che dovrebbero consentire loro di ammortizzare i propri investimenti nella creazione e nel funzionamento delle banche di dati (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punti da 41 a 43). |
41 |
A tale riguardo, occorre stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, il legittimo interesse dei costitutori di banche di dati di essere in grado di ammortizzare il loro investimento rilevante e, dall’altro, quello degli utenti e dei concorrenti di tali costitutori di avere accesso alle informazioni contenute in dette banche di dati nonché la possibilità di creare prodotti innovativi basati su tali informazioni. |
42 |
Occorre ricordare, infatti, che le attività degli aggregatori di contenuti in Internet, come la convenuta nel procedimento principale, consentono altresì di realizzare l’obiettivo, ricordato al punto 23 della presente sentenza, consistente nell’incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato dell’informazione. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, tali aggregatori contribuiscono alla creazione e alla distribuzione di prodotti e servizi aventi un valore aggiunto nel settore dell’informazione. Offrendo ai propri utenti un’interfaccia unificata che consente di effettuare ricerche in diverse banche di dati secondo criteri pertinenti dal punto di vista del loro contenuto, essi concorrono ad una migliore strutturazione dell’informazione e facilitano la ricerca in Internet. Essi contribuiscono altresì al buon funzionamento della concorrenza e alla trasparenza delle offerte e dei prezzi. |
43 |
Come risulta dal punto 24 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9 riserva il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis alle banche di dati la cui creazione o il cui funzionamento richiede un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. |
44 |
Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 46 delle sue conclusioni, il criterio principale di bilanciamento dei legittimi interessi in gioco deve essere il potenziale pregiudizio all’investimento rilevante del costitutore della banca di dati di cui trattasi, vale a dire il rischio che tale investimento non possa essere ammortizzato. |
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Infine, occorre aggiungere che, come precisato dall’articolo 13 della direttiva 96/9, le disposizioni della medesima non ostano all’applicazione delle norme sulla concorrenza rientranti nel diritto dell’Unione o degli Stati membri. |
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Nel procedimento principale il giudice del rinvio è quindi tenuto, al fine di statuire sul diritto della CV-Online di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati, a verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, in primo luogo, se il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto della banca di dati interessata attesti un investimento rilevante e, in secondo luogo, se l’estrazione o il reimpiego di cui trattasi costituisca un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, ai sensi di detta disposizione, che possono essere vietati dal costitutore di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca di dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, ai sensi di detta disposizione, che possono essere vietati dal costitutore di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca di dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lettone.