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Document 62019CJ0693
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 May 2022.#SPV Project 1503 Srl and Others v YB and Others v YX and ZW.#Requests for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano.#Reference for a preliminary ruling – Directive 93/13/EEC – Unfair terms in consumer contracts – Principle of equivalence – Principle of effectiveness – Payment order and attachment proceedings against third parties – Force of res judicata implicitly covering the validity of the terms of an enforceable instrument – Power of the court hearing the enforcement proceedings to examine of its own motion the potential unfairness of a term.#Joined Cases C-693/19 and C-831/19.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022.
SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA contro YB e Banco di Desio e della Brianza SpA e a. contro YX e ZW.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola.
Cause riunite C-693/19 e C-831/19.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022.
SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA contro YB e Banco di Desio e della Brianza SpA e a. contro YX e ZW.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola.
Cause riunite C-693/19 e C-831/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:395
** AFFAIRE C-693/19 **
*A9* Tribunale di Milano, Ordinanza del 10/08/2019 (1127933)
** AFFAIRE C-831/19 **
*A9* Tribunale di Milano, Ordinanza del 31/10/2019 (1134197)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 maggio 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola»
Nelle cause riunite C‑693/19 e C‑831/19,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Milano (Italia), con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019, pervenute in cancelleria rispettivamente il 13 settembre 2019 e il 14 novembre 2019, nei procedimenti
SPV Project 1503 Srl,
Dobank SpA
contro
YB (C‑693/19),
e
Banco di Desio e della Brianza SpA,
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago sc,
Intesa Sanpaolo SpA,
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a,
Cerved Credit Management SpA
contro
YX,
ZW (C‑831/19),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin (relatore) e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2021,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per Banco di Desio e della Brianza, da F.L. Monti, S. Sironi e P. Vitiello, avvocati; |
– |
per ZW, da S.M. Zigni e M. Buzzini, avvocati; |
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Grumetto, avvocato dello Stato; |
– |
per il governo tedesco, da U. Kühne, J. Möller e M. Hellmann in qualità di agenti; |
– |
per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, J. Ruiz Sánchez e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti; |
– |
per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da G. Gattinara e N. Ruiz García, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, da un lato, la SPV Project 1503 Srl (in prosieguo: la «SPV») e la Dobank SpA, in quanto mandataria dell’Unicredit SpA, a YB e, dall’altro, Banco di Desio e della Brianza SpA (in prosieguo: «BDB») e altri istituti di credito a YX e ZW, in merito a procedimenti di esecuzione forzata basati su titoli esecutivi che hanno acquisito autorità di cosa giudicata. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». |
4 |
L’articolo 2, lettera b), di tale direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; (…)». |
5 |
L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva: «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». |
Diritto italiano
7 |
Il decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (supplemento ordinario alla GURI n. 235 dell’8 ottobre 2005), che ha recepito la direttiva 93/13, all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, così dispone: «1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (...)
(…)». |
8 |
L’articolo 36, paragrafi 1 e 3, di tale decreto legislativo prevede quanto segue: «1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. (...) 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». |
9 |
Il codice di procedura civile, nella versione applicabile alle controversie principali, all’articolo 633, relativo alle condizioni di ammissibilità, così recita: «Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
(...)». |
10 |
L’articolo 640 di tale codice stabilisce quanto segue: «Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria». |
11 |
L’articolo 641 di detto codice prevede che, in caso di accoglimento della domanda, il giudice ingiunga all’altra parte di pagare la somma di denaro e lo informi della possibilità di presentare opposizione entro il termine di 40 giorni. |
12 |
L’articolo 647 del codice di procedura civile, nella versione applicabile alle controversie principali, intitolato «Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente», così recita: «Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. (...) Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata». |
13 |
Ai sensi dell’articolo 650 di tale codice, relativo all’opposizione tardiva: «L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (...) L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione». |
14 |
L’articolo 2909 del codice civile, relativo alla cosa giudicata, così dispone: «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». |
15 |
Il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte suprema di cassazione (Italia), il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che non sia stato oggetto di opposizione acquista autorità di cosa giudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Tale giurisprudenza ha portato ad applicare al decreto ingiuntivo non opposto il principio del «giudicato implicito», secondo il quale si ritiene che il giudice che si è pronunciato su una determinata questione abbia necessariamente risolto tutte le altre questioni preliminari. |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑693/19
16 |
La SPV e altri creditori hanno instaurato dinanzi al giudice del rinvio un procedimento di esecuzione forzata finalizzato a ottenere il recupero dei crediti risultanti da contratti di finanziamento stipulati con YB. Tale procedimento è basato su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, non avendo YB proposto opposizione avverso il medesimo. |
17 |
I contratti di finanziamento in questione prevedevano, in caso di ritardo del debitore nell’esecuzione dei suoi obblighi, l’applicazione di una clausola penale e di un interesse moratorio. |
18 |
In udienza, il giudice dell’esecuzione, ritenendo che la clausola relativa al calcolo degli interessi moratori potesse presentare carattere abusivo, ha ordinato alla SPV di produrre i contratti sulla base dei quali era stato emesso il decreto ingiuntivo e ha invitato YB a comparire alla successiva udienza e a manifestare la propria volontà di avvalersi del carattere abusivo di tale clausola. |
19 |
All’udienza successiva, YB ha dichiarato di volersi avvalere del carattere abusivo di detta clausola. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, basandosi sulla sentenza del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659), ha ritenuto di essere legittimato a valutare l’eventuale carattere abusivo della clausola e ha fissato una nuova udienza. Con una sua memoria, la SPV ha sostenuto che l’autorità di cosa giudicata del decreto ingiuntivo ostava a qualsiasi esame delle clausole dei contratti sulla base dei quali era stato emesso il medesimo decreto. |
20 |
Il giudice del rinvio precisa che un creditore, una volta conseguito un titolo esecutivo, può sottoporre a un procedimento di espropriazione i crediti che il proprio debitore vanta nei confronti di terzi. Esso afferma che il giudice dell’esecuzione è tenuto ad assicurarsi dell’esistenza di un titolo esecutivo valido per l’intera durata del procedimento esecutivo. Il potere di tale giudice sarebbe quindi limitato al mero controllo dell’esistenza del titolo esecutivo e non potrebbe estendersi al controllo del «contenuto intrinseco» dello stesso. Un simile controllo del titolo giudiziale sarebbe precluso anche in caso di opposizione all’esecuzione proposta dal debitore. |
21 |
Il giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza della Corte relativa ai doveri del giudice nazionale in materia di tutela dei consumatori e quella relativa alla superabilità, in determinate circostanze, del giudicato, si interroga sull’eventuale carattere abusivo, nella controversia dinanzi ad esso pendente, della clausola relativa al calcolo degli interessi moratori e della clausola penale contenuta nei contratti di cui al procedimento principale. |
22 |
Esso precisa al riguardo che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in questione non si è pronunciato sull’eventuale carattere abusivo delle clausole succitate e che, per effetto della mancata opposizione da parte di YB, il decreto ingiuntivo ha acquisito autorità di cosa giudicata. Inoltre, in forza del principio del «giudicato implicito», tutte le clausole contenute nei contratti di finanziamento di cui al procedimento principale, comprese le due clausole di cui trattasi, sarebbero considerate come già esaminate da tale giudice e ricomprese in tale forma di giudicato. |
23 |
Ne conseguirebbe che il giudice dell’esecuzione non può valutare il carattere abusivo delle clausole di un contratto, non solo per via del fatto che esso non può controllare il contenuto del decreto ingiuntivo emesso sulla base di quest’ultimo, ma anche perché tale decreto ingiuntivo, ove il debitore non abbia proposto opposizione avverso il medesimo, ha acquisito autorità di cosa giudicata. Secondo il giudice del rinvio, l’assenza di esame espresso del carattere abusivo delle clausole nell’ambito di un procedimento comporta una tutela incompleta e insufficiente del consumatore. |
24 |
Ciò considerato, il Tribunale di Milano (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se ed a quali condizioni gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e l’articolo 47 della [Carta] ostino ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito». |
Causa C‑831/19
25 |
Nel 2005, BDB ha stipulato con YX e ZW contratti di fideiussione al fine di garantire i debiti di una società. |
26 |
BDB ha instaurato dinanzi al giudice del rinvio un procedimento di espropriazione immobiliare sui beni di proprietà di YX e ZW. Tale procedimento, nel quale sono intervenuti altri creditori, è basato su decreti ingiuntivi emessi nel 2012 e nel 2013 da un giudice in favore di BDB e di tali altri creditori nei confronti di una società, la debitrice principale, e quattro fideiussori, tra cui YX e ZW. Tali decreti ingiuntivi, non essendo stati opposti, sono passati in giudicato. |
27 |
Nel corso del procedimento di espropriazione immobiliare, ZW si è avvalsa del proprio status di consumatore per poter invocare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti di fideiussione sulla base dei quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi. |
28 |
BDB e gli altri istituti di credito intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare sostengono che ZW non può avvalersi di tale status, in considerazione della sua qualità di socia della società debitrice principale e del vincolo coniugale esistente con YX, legale rappresentante di tale società. Essi sostengono inoltre che, indipendentemente dal riconoscimento di detto status, il giudice dell’esecuzione non può esercitare un sindacato su un titolo esecutivo formalmente corretto e definitivo, quale un decreto ingiuntivo non opposto. |
29 |
Il giudice del rinvio ritiene che, nella controversia dinanzi ad esso pendente, ZW sia qualificabile come consumatore, per il motivo che la medesima, alla data in cui ha stipulato i contratti di fideiussione di cui al procedimento principale, in primo luogo, non aveva acquistato la sua integrale partecipazione nel capitale sociale della società debitrice, che ammonta al 22%, in secondo luogo, non risultava provato che avesse percepito utili in relazione alle quote detenute e, infine, in terzo luogo, era appurato che, dal 1976, era titolare di un rapporto di lavoro dipendente con un’altra società e che, di conseguenza, al momento della conclusione dei contratti di fideiussione, non aveva alcun collegamento di natura funzionale con la debitrice principale. |
30 |
Quanto alla facoltà per un consumatore di invocare il carattere abusivo di clausole di un contratto sulla base del quale è stato emesso un decreto ingiuntivo, tale giudice illustra le regole nazionali relative ai procedimenti esecutivi e precisa che, in caso di espropriazione immobiliare, il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, sottopone a espropriazione forzata il diritto reale su un bene immobile appartenente al suo debitore. Esso riferisce che, in forza dei poteri esercitabili dal giudice dell’esecuzione al momento dell’attuazione del procedimento di espropriazione, quest’ultimo non controlla, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, il «contenuto intrinseco» del titolo esecutivo. |
31 |
Esso precisa altresì che, nel diritto nazionale, la proposizione di un’opposizione all’esecuzione non richiede particolari forme e può essere effettuata anche oralmente all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione oppure mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta. |
32 |
Il giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza della Corte che disciplina l’autonomia processuale degli Stati membri al fine di garantire la piena effettività del diritto sostanziale dell’Unione, quella sui doveri del giudice nazionale in materia di tutela dei consumatori e quella relativa alla superabilità, in determinate circostanze, del giudicato, si interroga sull’eventuale carattere abusivo, nella controversia dinanzi ad esso pendente, delle clausole contenute nei contratti di fideiussione di cui al procedimento principale stipulati tra ZW e BDB nonché tra ZW e gli altri creditori, sulla base dei quali sono stati emessi decreti ingiuntivi. |
33 |
A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che, secondo i creditori, l’impossibilità di invocare in tale fase, a causa della mancata opposizione da parte di ZW, il carattere abusivo di tali clausole risulterebbe anche dalla sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615). |
34 |
Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, a differenza del consumatore nella causa che ha dato origine alla sentenza del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), ZW, nella controversia di cui al procedimento principale, ha manifestato la propria volontà di avvalersi del carattere abusivo di talune clausole e ha così posto fine all’inerzia manifestata fino alla formazione del giudicato implicito sui titoli esecutivi. |
35 |
Tale giudice rileva altresì che, alla data dell’emissione dei decreti ingiuntivi di cui al procedimento principale, la Corte non aveva fissato i parametri alla stregua dei quali il fideiussore garante di una persona giuridica può essere qualificato come consumatore, parametri che sono stati fissati successivamente dalle ordinanze del 19 novembre 2015, Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772), e del 14 settembre 2016, Dumitraș (C‑534/15, EU:C:2016:700). Di conseguenza, lo stesso giudice ritiene che ZW non abbia potuto decidere con piena cognizione di causa se fosse opportuno invocare, nell’ambito di un’opposizione ai decreti ingiuntivi, il carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con professionisti, in quanto ignorava il proprio status di consumatore. |
36 |
Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se l’assenza di certezza quanto alla possibilità di qualificare un fideiussore come consumatore alla data in cui sono stati emessi i titoli esecutivi di cui trattasi possa rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 93/13. |
37 |
Esso precisa altresì che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso di mancata opposizione da parte del consumatore, l’autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione, e ciò anche in assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del carattere abusivo di tali clausole. Ne discenderebbe, da un lato, l’impossibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel corso del giudizio di merito e, dall’altro, l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione ove questa sia fondata su motivi che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di formazione del titolo esecutivo. |
38 |
A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che, al punto 49 della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 non osta a una norma nazionale che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto concluso con un professionista, quando è già stato statuito sulla legittimità delle clausole del contratto nel loro complesso alla luce di tale direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata. Esso aggiunge che la Corte ha altresì ritenuto, in tale sentenza, che, qualora l’eventuale abusività di clausole contrattuali non sia ancora stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso conclusosi con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, o qualora solo alcune di esse siano state oggetto di un simile controllo, il giudice nazionale sia nondimeno tenuto a valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole in questione. |
39 |
Il giudice del rinvio rileva altresì che la Corte, con la medesima sentenza, ha stabilito le condizioni alle quali può essere opposto il giudicato esplicito al fine di vietare al giudice nazionale di procedere al controllo del carattere abusivo di clausole contrattuali. D’altra parte, esso ritiene che la Corte non abbia ancora avuto occasione di esaminare la compatibilità del principio del «giudicato implicito» con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 e con l’articolo 47 della Carta. |
40 |
Ciò considerato, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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41 |
Con decisione del presidente della Corte del 23 febbraio 2021, le cause C‑693/19 e C‑831/19 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. |
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑831/19
42 |
BDB eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale argomentando che ZW non sarebbe un consumatore e che, di conseguenza, la direttiva 93/13 non sarebbe applicabile nei suoi confronti. |
43 |
A tale riguardo occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). |
44 |
Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). |
45 |
Così non è nella presente causa. |
46 |
Dall’ordinanza di rinvio e dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta infatti che, a differenza del coniuge YX, ZW deve essere qualificata come consumatore, poiché, alla data di conclusione dei contratti di fideiussione con BDB e gli altri creditori, ZW agiva al di fuori dell’ambito della sua attività professionale e non intratteneva legami funzionali con la società di cui trattasi, debitrice principale. Secondo il giudice del rinvio, ZW, dal 1976, era titolare di un rapporto di lavoro con un’altra società e non aveva alcun collegamento di natura funzionale con la società di cui trattasi. Il giudice del rinvio ha rilevato, a tal fine, che, tenuto conto dei documenti prodotti da ZW nel corso del procedimento esecutivo, ZW ha acquisito una partecipazione del 22% nel capitale sociale di quest’ultima il 31 gennaio 2013, mentre i contratti di fideiussione tra ZW e i creditori sono stati tutti conclusi prima di tale data, e che il decreto ingiuntivo ottenuto da BDB è a sua volta anteriore all’acquisizione di tali quote da parte di ZW. |
47 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle conclusioni, dalla sentenza del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29), risulta che la direttiva 93/13 si applica a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, atteso che l’articolo 2, lettera b), di tale direttiva definisce un consumatore come qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di detta direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. |
48 |
Di conseguenza, poiché ZW non ha concluso il contratto di fideiussione in questione nell’ambito della sua attività professionale, tale contratto deve essere considerato concluso tra un professionista e un consumatore e rientra quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13. |
49 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pertanto considerarsi ricevibile. |
Sulle questioni pregiudiziali
50 |
Con le questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑693/19 e nella causa C‑831/19, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C‑831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo. |
51 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (v., in particolare, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
52 |
Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti determinato dal contratto, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra tali parti (v., in particolare, sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 41). |
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A tale riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 43). |
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Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1 e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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Se è vero che la Corte ha pertanto già inquadrato, in più occasioni e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che tali procedure rientrano dunque nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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Ciò premesso, si deve stabilire se tali disposizioni richiedano che il giudice dell’esecuzione controlli l’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali a dispetto delle norme processuali nazionali che attuano il principio dell’autorità di cosa giudicata in relazione a una decisione giudiziaria che non contiene espressamente alcun esame su tale punto. |
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A tale riguardo, occorre ricordare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punti 35 e 36, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 46). |
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La Corte ha altresì riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta. In particolare, essa ha ritenuto che il diritto dell’Unione non imponga a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13 (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 37, e del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 68), fatto salvo tuttavia, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 55 della presente sentenza, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. |
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Per quanto attiene al principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da far sorgere dubbi quanto alla conformità della normativa nazionale di cui al procedimento principale a tale principio. Come osserva il governo italiano, risulta che il diritto nazionale non consente al giudice dell’esecuzione di riesaminare un decreto ingiuntivo avente autorità di cosa giudicata, anche in presenza di un’eventuale violazione delle norme nazionali di ordine pubblico. |
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Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 53). La Corte ha ritenuto che il rispetto del principio di effettività non può tuttavia supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (sentenza del 1o ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 62). |
61 |
Inoltre, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, riaffermata all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e sancita altresì all’articolo 47 della Carta, che si applica, tra l’altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance SA, da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 4 giugno 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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Ne consegue che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte richiamata, in particolare, al punto 53 della presente sentenza, di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva (sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 71, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 51). |
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Nei procedimenti principali, la normativa nazionale prevede che, nell’ambito del procedimento di esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti, il giudice dell’esecuzione non possa esercitare un controllo nel merito del decreto ingiuntivo né controllare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di tale decreto ingiuntivo, per via dell’autorità di cosa giudicata implicita acquisita da quest’ultimo. |
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Orbene, una normativa nazionale secondo la quale un esame d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera avvenuto e coperto dall’autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13 conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l’obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d’ufficio dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali. |
66 |
Ne consegue che, in un caso del genere, l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione. |
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Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle conclusioni, il fatto che il debitore ignorava, al momento in cui questa precedente decisione giurisdizionale è divenuta definitiva, il proprio status di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
68 |
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste nelle cause C‑693/19 e C‑831/19 dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore » ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo. |
Lenaerts Arabadjiev Jürimäe Lycourgos Regan Rodin Jarukaitis Ilešič Bonichot Safjan Biltgen Xuereb Piçarra Rossi Kumin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 2022. Il cancelliere A. Calot Escobar Il presidente K. Lenaerts |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.