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Document 62019CJ0472

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 giugno 2020.
    Vert Marine SAS contro Premier ministre e Ministre de l'Économie et des Finances.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État.
    Rinvio pregiudiziale – Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 38, paragrafo 9 – Regime di misure correttive destinate a dimostrare il ripristino dell’affidabilità di un operatore economico soggetto a un motivo di esclusione – Normativa nazionale che vieta agli operatori economici soggetti a un motivo di esclusione obbligatoria di partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione per cinque anni – Esclusione di qualsiasi possibilità, per tali operatori, di fornire la prova delle misure correttive adottate.
    Causa C-472/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:468

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    11 giugno 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 38, paragrafo 9 – Regime di misure correttive destinate a dimostrare il ripristino dell’affidabilità di un operatore economico soggetto a un motivo di esclusione – Normativa nazionale che vieta agli operatori economici soggetti a un motivo di esclusione obbligatoria di partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione per cinque anni – Esclusione di qualsiasi possibilità, per tali operatori, di fornire la prova delle misure correttive adottate»

    Nella causa C‑472/19,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 14 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 20 giugno 2019, nel procedimento

    Vert Marine SAS

    contro

    Premier ministre,

    Ministre de l’Économie e des Finances,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e N. Piçarra, giudici,

    avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

    cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Vert Marine SAS, da F. Dereux, avocat;

    per il governo francese, da P. Dodeller, A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

    per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, D. Tsagkaraki e L. Kotroni, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland, P. Ondrůšek e L. Haasbeek, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vert Marine SAS, da un lato, e il Premier Ministre (Primo ministro, Francia) e il Ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia), dall’altro, in merito a una domanda di abrogazione di talune disposizioni del décret no 2016-86, du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (atto esecutivo di portata generale n. 2016-86, del 1o febbraio 2016, relativo ai contratti di concessione; in prosieguo: il «décret») (JORF del 2 febbraio 2016, testo n. 20), presentata dalla società suddetta.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 71 della direttiva 2014/23 stabilisce che:

    «Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per conformarsi agli obblighi, volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o condotte illecite e a impedire efficacemente l’ulteriore verificarsi di tali comportamenti scorretti. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l’osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione della concessione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni procedurali e sostanziali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in particolare, di decidere se lasciare alle singole amministrazioni aggiudicatrici o ai singoli enti aggiudicatori il compito di effettuare le pertinenti valutazioni o affidarlo ad altre autorità a livello centrale o decentrato».

    4

    L’articolo 38, paragrafi 4, 9 e 10, di tale direttiva dispone quanto segue:

    «4.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

    a)

    partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio[, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42)];

    b)

    corruzione, come definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea [(GU 1997, C 195, pag. 1)] e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio[, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU 2003, L 192, pag. 54)], nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore ovvero dell’operatore economico;

    c)

    frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [(GU 1995, C 316, pag. 48)];

    d)

    reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU 2002, L 164, pag. 3)], ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 della stessa decisione quadro;

    e)

    riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15)];

    f)

    lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio (GU 2011, L 101, pag. 1)].

    (...)

    9.   Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura.

    A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione.

    Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

    10.   In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 7».

    5

    L’articolo 51 della medesima direttiva è così formulato:

    «1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva».

    Diritto francese

    6

    L’articolo 39 dell’ordonnance no 2016-65, du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (atto con valore di legge emanato dal Consiglio dei Ministri n. 2016-65, del 29 gennaio 2016, relativo ai contratti di concessione; in prosieguo: l’«ordonnance») (JORF del 30 gennaio 2016, testo n. 66), così disponeva:

    «Sono escluse dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione:

    1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei reati di cui agli articoli da 222-34 a 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, da 421-1 a 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, da 432-12 a 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, da 441-1 a 441-7, 441-9, da 445-1 a 445-2-1 o 450-1 del codice penale, agli articoli da 1741 a 1743, 1746 o 1747 del codice generale delle imposte, e, per i contratti di concessione che non costituiscono contratti di concessione nell’ambito della difesa o della sicurezza, agli articoli 225-4-1 e 225-4-7 del codice penale, o per aver occultato tali reati, nonché per i reati equivalenti previsti dalla normativa di un altro Stato membro dell’Unione (...).

    (...)

    L’esclusione dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione ai sensi del presente paragrafo 1 si applica per una durata di cinque anni dalla pronuncia di condanna;

    (...)».

    7

    L’articolo 19 del décret n. 2016-86 era così formulato:

    «I. –   Il candidato, a sostegno della propria domanda di partecipazione, produce una dichiarazione sull’onore attestante:

    1o

    che non è soggetto ad alcuna esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione prevista dagli articoli 39, 40 e 42 della summenzionata ordonnance del 29 gennaio 2016;

    che le informazioni e i documenti relativi alle sue capacità e attitudini, richiesti in applicazione dell’articolo 45 della summenzionata ordonnance del 29 gennaio e alle condizioni stabilite dagli articoli 20 e 21, sono esatti.

    II. –   Il candidato produce tutti i documenti comprovanti che non è soggetto ad alcuna esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione prevista dagli articoli 39, 40 e 42 della summenzionata ordonnance del 29 gennaio 2016.

    (...)».

    8

    L’articolo 23 di tale décret prevedeva quanto segue:

    «I. –   Qualora, prima di procedere all’esame delle domande di partecipazione, l’autorità concedente constati la mancanza di documenti o informazioni la cui produzione era obbligatoria a norma degli articoli 19, 20 e 21, può chiedere ai candidati interessati di completare il fascicolo relativo alla propria domanda di partecipazione entro un termine adeguato. In tal caso essa informa gli altri candidati dell’applicazione della presente disposizione.

    II. –   (...) Sono parimenti escluse le domande di partecipazione irricevibili. È irricevibile la domanda presentata da un candidato che non può partecipare alla procedura di aggiudicazione a norma degli articoli 39, 40, 42 e 44 dell’ordonnance [n. 2016-65] summenzionata o che non possiede le capacità o le attitudini richieste in applicazione dell’articolo 45 della stessa ordonnance».

    9

    Tutte le citate disposizioni dell’ordonnance n. 2016-65 e del décret n. 2016-86 sono state abrogate il 1o aprile 2019 e riprese, in sostanza, rispettivamente nell’articolo L. 3123-1 e negli articoli da R. 3123-1 a R. 3123-21 del code de la commande publique (codice degli appalti pubblici).

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    10

    La Vert Marine, società specializzata nella gestione delegata di attrezzature sportive e per il tempo libero, la cui attività consiste, principalmente, nell’esecuzione di contratti di concessione stipulati con enti pubblici, ha adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) per contestare il rigetto implicito, da parte del Primo ministro, della sua domanda diretta all’abrogazione degli articoli 19 e 23 del décret n. 2016-86.

    11

    A tale riguardo, essa sostiene, in particolare, che tali disposizioni non sono compatibili con l’articolo 38 della direttiva 2014/23, in quanto non accordano agli operatori economici esclusi automaticamente dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati gravi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, dell’ordonnance n. 2016-65, la possibilità di fornire la prova di aver adottato misure correttive che consentano di dimostrare il ripristino della loro affidabilità nonostante l’esistenza di tale condanna. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i reati di cui all’articolo 39, paragrafo 1, dell’ordonnance n. 2016-65 corrispondono, in sostanza, ai reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2014/23.

    12

    In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 osti a una normativa nazionale che priva un operatore economico della possibilità di fornire una prova siffatta, qualora sia stato escluso automaticamente dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione a seguito di una condanna definitiva per reati di particolare gravità che il legislatore nazionale ha inteso reprimere, al fine di moralizzare il settore degli appalti pubblici, per garantire l’esemplarità dei candidati.

    13

    Inoltre, detto giudice si chiede se, nel caso in cui l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive adottate dall’operatore economico possa essere affidato alle autorità giudiziarie, si possa ritenere che diverse misure giudiziarie previste dal diritto nazionale, quali la revoca delle pene accessorie (relèvement), la riabilitazione giudiziaria e l’esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario, rientrino nel regime di misure correttive istituito dall’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23.

    14

    In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la direttiva [2014/23] debba essere interpretata nel senso che essa osta a che la normativa di uno Stato membro, al fine di moralizzare il settore degli appalti pubblici, possa non offrire, ad un operatore condannato con sentenza definitiva per un reato di particolare gravità e che è oggetto, per tale motivo, di un provvedimento che gli vieta di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un contratto di concessione per una durata di cinque anni, la possibilità di fornire prove per confermare che le misure che ha adottato sono sufficienti a dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice la sua affidabilità, malgrado la sussistenza del suddetto motivo di esclusione.

    2)

    Se la direttiva [2014/23] consenta agli Stati membri di affidare ad autorità diverse dall’amministrazione aggiudicatrice interessata il compito di valutare le misure attuate per conformarsi agli obblighi da parte degli operatori, e se tale facoltà consenta di affidare detto compito ad autorità giudiziarie. In caso di risposta affermativa, se meccanismi quali i sistemi previsti dal diritto francese di revoca delle pene accessorie (relèvement), di riabilitazione giudiziaria e di esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario possano essere considerati equiparabili a misure adottate per conformarsi agli obblighi ai sensi della direttiva».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    15

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non accorda, a un operatore economico condannato in via definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, di tale direttiva e che è soggetto, per tale ragione, a un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova di aver adottato misure correttive idonee a dimostrare il ripristino della sua affidabilità.

    16

    A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 38, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/23, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni contemplate, inter alia, nel paragrafo 4 di tale articolo può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione e che, se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura. Tale disposizione introduce, dunque, un meccanismo di misure correttive (self-cleaning) [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), che è equivalente all’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

    17

    Dalla formulazione dell’articolo 38, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/23 risulta che, prevedendo che un operatore economico possa fornire la prova delle misure correttive adottate, tale disposizione conferisce agli operatori economici un diritto che gli Stati membri devono garantire al momento della trasposizione di tale direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite da quest’ultima.

    18

    L’articolo 38, paragrafo 9, terzo comma, della direttiva 2014/23 prevede, tuttavia, che la possibilità di fornire la prova delle misure correttive adottate non sia accordata a un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, e ciò per tutto il periodo di esclusione fissato dalla sentenza e negli Stati membri in cui quest’ultima essa è efficace. È, dunque, unicamente in tal caso che un operatore economico non può beneficiare del diritto conferito dall’articolo 38, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/23.

    19

    A tale riguardo, non può essere assimilata a un’esclusione con sentenza definitiva, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 9, terzo comma, della direttiva 2014/23, un’esclusione che, in forza di una normativa nazionale quale l’articolo 39, paragrafo 1, del decrét n. 2016-65, è prevista in modo automatico nei confronti di qualsiasi operatore economico condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2014/23.

    20

    Infatti, risulta inequivocabilmente dalla formulazione dell’articolo 38, paragrafo 9, terzo comma, della direttiva 2014/23 che l’esclusione deve risultare direttamente da una sentenza definitiva relativa a un determinato operatore economico, e non per il solo fatto, segnatamente, che una condanna sia stata pronunciata con sentenza definitiva per uno dei motivi elencati all’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2014/23.

    21

    Di conseguenza, dalla formulazione dell’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 risulta che, ad eccezione della fattispecie contemplata dal terzo comma di tale disposizione, un operatore economico può fornire la prova delle misure correttive adottate al fine di dimostrare la propria affidabilità nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/23, ad esempio una condanna pronunciata con sentenza definitiva per una delle ragioni elencate all’articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) ad f), della direttiva 2014/23.

    22

    Tale interpretazione è suffragata dall’obiettivo perseguito dall’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23. Infatti, prevedendo che un operatore economico debba fornire la prova delle misure correttive adottate, tale disposizione mira a sottolineare l’importanza attribuita all’affidabilità dell’operatore economico (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e, pertanto, come indicato dal governo ellenico nelle sue osservazioni scritte, a garantire una valutazione obiettiva degli operatori economici e ad assicurare una concorrenza effettiva. Orbene, tale obiettivo sarebbe compromesso se agli Stati membri fosse consentito limitare, al di fuori della fattispecie prevista all’articolo 38, paragrafo 9, terzo comma, della direttiva 2014/23, il diritto degli operatori economici di fornire la prova delle misure correttive adottate.

    23

    Inoltre, tale interpretazione non viene messa in discussione dal fatto che gli Stati membri devono, in virtù dell’articolo 38, paragrafo 10, della direttiva 2014/23, determinare le condizioni di applicazione di tale articolo e che dispongono, a tale riguardo, di un sicuro margine di discrezionalità (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    L’espressione «condizioni di applicazione» presuppone, infatti, che l’esistenza stessa del diritto conferito dall’articolo 38, paragrafo 9, primo comma, della direttiva 2014/23 nonché la possibilità di esercitarlo siano garantite dagli Stati membri, altrimenti, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli Stati membri sarebbero in grado, nella determinazione delle sue condizioni di applicazione, di privare tale diritto della sua sostanza. Siffatta interpretazione è peraltro confermata al considerando 71 della direttiva 2014/23, da cui risulta che gli Stati membri hanno unicamente la facoltà di determinare le condizioni procedurali e sostanziali volte a disciplinare l’esercizio di detto diritto.

    25

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non accorda a un operatore economico condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, di tale direttiva e soggetto, per tale ragione, a un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova di aver adottato misure correttive idonee a dimostrare il ripristino della propria affidabilità.

    Sulla seconda questione

    26

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive adottate dall’operatore economico sia affidato alle autorità giudiziarie e, in caso affermativo, se l’articolo 38, paragrafo 9, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente alle autorità giudiziarie di non applicare a una persona un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione a seguito di una condanna penale, di revocare un siffatto divieto o di escludere qualsiasi menzione della condanna nel casellario giudiziario.

    27

    Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, occorre constatare che la formulazione dei tre commi che compongono l’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 non indica quale autorità sia incaricata di valutare l’adeguatezza delle misure correttive invocate dall’operatore economico. In tali circostanze, spetta agli Stati membri, in sede di determinazione delle condizioni di applicazione di tale disposizione in forza dell’articolo 38, paragrafo 10, di tale direttiva, precisare, nella loro normativa nazionale, l’identità dell’autorità abilitata a procedere a tale valutazione, in modo che l’operatore economico possa esercitare in modo efficace il diritto conferitogli dall’articolo 38, paragrafo 9, primo comma, di detta direttiva.

    28

    Tale interpretazione è corroborata dal considerando 71 della direttiva 2014/23, il quale enuncia che, nell’ambito della determinazione delle condizioni procedurali e sostanziali relative all’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23, gli Stati membri devono essere liberi di lasciare alle singole amministrazioni aggiudicatrici o ai singoli enti aggiudicatori la possibilità di valutare l’adeguatezza delle misure correttive invocate dall’operatore economico o di affidare tale compito ad altre autorità, a livello centrale o decentrato.

    29

    Da tale considerando risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla definizione delle autorità incaricate di valutare l’adeguatezza delle misure correttive. Al riguardo, dall’espressione «altre autorità a livello centrale o decentrato» risulta che gli Stati membri possono affidare tale compito di valutazione a qualsiasi autorità diversa dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

    30

    Ciò a maggior ragione in quanto, come sostengono nelle loro osservazioni scritte i governi francese ed ellenico, nonché la Commissione, le autorità giudiziarie sono, per loro stessa natura, in grado di effettuare una valutazione obiettiva e indipendente dell’adeguatezza delle misure correttive e di esaminare, a tal fine, gli elementi di prova di cui all’articolo 38, paragrafo 9, secondo comma, prima frase, della direttiva 2014/23, conformemente ai requisiti previsti dalla seconda e terza frase di tale disposizione.

    31

    Ciò premesso, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, è importante che, quando uno Stato membro intende affidare un siffatto compito di valutazione alle autorità giudiziarie, il regime nazionale istituito a tal fine rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 e che la procedura applicabile sia compatibile con i termini imposti dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione. In caso contrario e, in particolare, nell’ipotesi in cui all’autorità giudiziaria non fosse conferito il potere di procedere a una valutazione circostanziata degli elementi di prova richiesti ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2014/23 o non fosse in grado di statuire in via definitiva prima dell’esito della procedura di aggiudicazione, il diritto istituito ai sensi del primo comma di tale disposizione a favore dell’operatore economico sarebbe privato del suo contenuto.

    32

    Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, non spetta a quest’ultima pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione. La Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di tali norme con la normativa dell’Unione (sentenza del 25 ottobre 2018, Sciotto, C‑331/17, EU:C:2018:859, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

    33

    A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se procedure giudiziarie quali la procedura di revoca delle pene accessorie (relèvement), di riabilitazione giudiziaria e di esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario soddisfino effettivamente le condizioni poste e l’obiettivo perseguito dal regime di misure correttive istituito dall’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23.

    34

    In particolare, spetta al giudice del rinvio stabilire se tali procedure consentano, da un lato, agli operatori economici interessati di fornire alle autorità giudiziarie competenti la prova delle misure correttive di cui all’articolo 38, paragrafo 9, secondo comma, prima frase, della direttiva 2014/23 e, dall’altro, a dette autorità giudiziarie di valutare l’adeguatezza di tali misure nel modo previsto dalla seconda frase di tale disposizione e, qualora ritengano che l’affidabilità dell’operatore sia ripristinata per effetto delle misure di cui trattasi, di disporre la revoca delle pene accessorie (relèvement), la riabilitazione giudiziaria o l’esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario.

    35

    In tale contesto, va sottolineato che, nell’ipotesi in cui – come sostenuto dalla Vert Marine e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte – la revoca delle pene accessorie (relèvement), la riabilitazione o l’esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario potessero essere pronunciate senza che l’autorità giudiziaria competente sia tenuta a valutare l’adeguatezza delle misure correttive adottate e gli operatori economici interessati potessero pertanto partecipare a procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, pur senza fornire la prova di tali misure, tali procedure giudiziarie non potrebbero essere considerate conformi all’obiettivo perseguito e alle condizioni previste dal regime di misure correttive di cui all’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23, dato che, da un lato, non darebbero alcuna garanzia all’amministrazione aggiudicatrice del ripristino dell’affidabilità dell’operatore economico interessato e, dall’altro, consentirebbero agli operatori potenzialmente inaffidabili di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.

    36

    Il giudice del rinvio deve inoltre assicurarsi che le procedure giudiziarie previste dal diritto nazionale siano in grado di garantire in tempo utile, a un operatore economico che desideri partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova delle misure correttive adottate. Il diritto previsto all’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 sarebbe, infatti, privato della sua sostanza se l’operatore economico non potesse avvalersi efficacemente di tali procedure prima dell’esito della procedura di aggiudicazione.

    37

    Orbene, tanto la Vert Marine quanto la Commissione sostengono, nelle loro osservazioni scritte, che la riabilitazione giudiziaria, oltre a non soddisfare la condizione menzionata al punto 34 della presente sentenza, può essere richiesta solo alla scadenza di un certo termine, che varia da due a cinque anni, il che non consentirebbe agli operatori economici interessati di fruire della riabilitazione prima della scadenza di tale termine. Spetta al giudice del rinvio verificare tale aspetto, così come è suo compito verificare che i termini previsti dalle procedure di revoca delle pene accessorie (relèvement) e di esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario siano compatibili con quelli relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.

    38

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive adottate da un operatore economico sia affidato alle autorità giudiziarie, purché il regime nazionale istituito a tal fine rispetti tutti i requisiti posti dall’articolo 38, paragrafo 9, di tale direttiva e la procedura applicabile sia compatibile con i termini imposti dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione. Inoltre, l’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente alle autorità giudiziarie di non applicare a una persona un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione a seguito di una condanna penale, di revocare un siffatto divieto o di escludere qualsiasi menzione della condanna nel casellario giudiziario, purché tali procedure giudiziarie soddisfino effettivamente le condizioni poste e l’obiettivo perseguito da tale regime e, in particolare, consentano, qualora un operatore economico desideri partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione, di revocare, in tempo utile, il divieto a cui è soggetto, basandosi soltanto sull’adeguatezza delle misure correttive invocate dal suddetto operatore e valutate dall’autorità giudiziaria competente conformemente ai requisiti previsti da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Sulle spese

    39

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non accorda a un operatore economico condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, di tale direttiva e soggetto, per tale ragione, a un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova di aver adottato misure correttive idonee a dimostrare il ripristino della sua affidabilità.

     

    2)

    L’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive adottate da un operatore economico sia affidato alle autorità giudiziarie, purché il regime nazionale istituito a tal fine rispetti tutti i requisiti posti dall’articolo 38, paragrafo 9, di tale direttiva e la procedura applicabile sia compatibile con i termini imposti dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione. Inoltre, l’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente alle autorità giudiziarie di non applicare a una persona un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione a seguito di una condanna penale, di revocare un siffatto divieto o di escludere qualsiasi menzione della condanna nel casellario giudiziario, purché tali procedure giudiziarie soddisfino effettivamente le condizioni poste e l’obiettivo perseguito da tale regime e, in particolare, consentano, qualora un operatore economico desideri partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione, di revocare, in tempo utile, il divieto a cui è soggetto, basandosi soltanto sull’adeguatezza delle misure correttive invocate dal suddetto operatore e valutate dall’autorità giudiziaria competente conformemente ai requisiti previsti da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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